Sentenza 27 aprile 2023
Sentenza 22 aprile 2025
Ordinanza collegiale 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 22/04/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00717/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01446/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1446 del 2022, proposto da
CH AI, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza di questo Tribunale n. 670/2023 emessa nel giudizio per l’esecuzione del decreto n. 513 del 26 febbraio 2022 della Corte d’appello di Catanzaro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- il ricorrente, con ricorso notificato il 4 novembre 2022 e depositato il successivo 8 novembre, aveva agito in ottemperanza con il ricorso in epigrafe, al fine di ottenere, in quanto avvocato distrattario, l’esecuzione da parte della p.a. intimata del decreto n.513 del 26 febbraio 2022, pronunciato dalla Corte d’appello di Catanzaro quanto alle spese di lite per esborsi e compensi, con gli accessori di legge, in un procedimento ai sensi della L. n. 89/2001;
- con sentenza n.670 del 27 aprile 2023 questo Tribunale, essendo state corrisposte le somme dovute, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese di lite, “ salva la rifusione del contributo unificato ”;
- con istanza depositata il 28 novembre 2024, il ricorrente ha riferito che l’amministrazione resistente non ha ancora provveduto al rimborso del contributo unificato e quindi alla esecuzione della richiamata sentenza n.670 del 27 aprile 2023 di questo Tribunale, ed ha chiesto la nomina di un commissario ad acta ;
Ritenuto che:
- l’istanza vada correttamente qualificata quale domanda di esecuzione della sentenza già resa da questo Tribunale in sede di giudizio di ottemperanza, potendo la domanda di esecuzione avere ad oggetto anche il mancato rimborso del contributo unificato (TAR Calabria, I, 17 giugno 2024, n. 964);
- stante il riferito inadempimento, il Ministero della Giustizia è chiamato ad eseguire la sentenza n.670 del 27 aprile 2023 di questo Tribunale, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione, corrispondendo l’importo da questi versato a titolo di contributo unificato, pari ad € 300,00, oltre agli accessori se dovuti;
- il Collegio si riserva la nomina, su istanza di parte, del Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, con addebito delle relative spese in capo all’Amministrazione;
- le spese dell’attuale ulteriore fase esecutiva possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), accoglie la domanda di esecuzione e, per l’effetto:
- ordina al Ministero della Giustizia di ottemperare alla sentenza n.670 del 27 aprile 2023 di questo Tribunale, quanto al rimborso del contributo unificato, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza a cura di parte ricorrente;
- compensa le spese.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO