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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/03/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12108/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 12108/2023
promossa da:
P.I. con sede in Paternò (CT), via Parte_1 P.IVA_1
Campo dei Fiori n. 5, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catania,
Via Etnea n. 183, presso lo studio dell'avv. Fabio Lo Presti che la rappresenta e difende;
-opponente-
contro
:
, nato a [...], giorno 11.5.1952, C.F. , CP_1 CodiceFiscale_1 in qualità di legale rappresentante dell' , P.I. , con Controparte_2 P.IVA_2 sede in Delianuova (RC) via Umberto I, n. 177, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo procuratore e difensore costituito avv. Giovanni Rossi;
-opposto-
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3753/2023 (N.R.G. 9767/2023)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, come da note scritte, giusto verbale d'udienza del 20.1.2025 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato posto in decisione ai sensi dell 'articolo 281-quinquies, comma 1
c.p.c.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina 1 di 6 Con atto di citazione notificato il 30.10.2023, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3573/2023 (R.G. 9767/2023) con il quale le era stato ingiunto di pagare nei confronti di quale titolare della omonima Azienda Agricola, la CP_1 somma di € 210.291,58 oltre interessi come da domanda, spese e compensi del procedimento monitorio. Ciò in virtù del credito derivante da un contratto di contratto di cessione di prodotto agroalimentare, sottoscritto dalle parti in data 7.4.2023.
L deduceva di avere ceduto alla a Controparte_2 Parte_1
520.536,96 KG di arance al prezzo di € 0,50/KG (con abbuono pattuito del 4% pari a 21.689 kg) e di avere provveduto ad una parte della raccolta per conto della emettendo le Parte_1 fatture poste alla base del procedimento monitorio (nn. 14, 22 e 23 del 2023) e producendo in sede monitoria i relativi d.d.t.
Nell'atto di citazione in opposizione, la contestava l'importo Parte_1 ingiunto nell'an e nel quantum. Deduceva di avere provveduto al pagamento integrale della fattura n. 14 del 2023. Rilevava che, in virtù della pattuizione della clausola di riserva di controllo del peso, qualità e calibro, la merce accettata dalla opponente non fosse di 383.160,96 kg., come indicato nella fattura 22/2023, ma di 357.082,96 kg., per un costo complessivo di Euro 178.541,48. Contestava
l'importo di cui alla fattura n. 23/2023, pari ad € 38.711,50, posto che il prezzo della manodopera (Euro
0,10 per Kg) era stato pattuito unilateralmente dalla opposta e, in base agli accordi tra le parti, avrebbe dovuto essere posto a carico della venditrice. In conseguenza, formulava domanda riconvenzionale di compensazione del suo debito con l'importo relativo alle spese di raccolta delle arance, anticipate dalla e da porre a carico del venditore per Euro 37.255,14 giusta fattura n. 365 Parte_1 del 15 Giugno 2023.
Costituitasi in data 16 gennaio 2024, la società opposta Controparte_3 ha chiesto, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto
[...] ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, data l'infondatezza in fatto e in diritto della opposizione. Contestava la fattura n. 365 del 15 giugno 2023 emessa dalla opponente, posto che il prezzo della manodopera avrebbe dovuto essere posto a carico della compratrice, come pattuito per iscritto nel contratto di compravendita.
Nel verbale di prima udienza dell'8.4.2024, parte opposta rilevava che, in data 29.3.2024, era pervenuto un bonifico di Euro 60.000,00 con causale acconto fattura n. 22/2023.
Sciogliendo la riserva assunta in data 8.4.2024, il giudice istruttore, rigettate le richieste istruttorie avanzate dalle parti e ritenuto di denegare la provvisoria esecuzione, ha ritenuto la causa matura per la decisione, rinviando all'udienza di discussione del 15.1.2025, assegnando alle parti 1) termine di gg. 60 prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171 ter;
2) termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
In data 28 maggio 2024, parte opposta formulava istanza ai sensi dell'articolo 186-bis c.p.c., chiedendo la condanna della opponente al pagamento delle somme non contestate pari ad Euro
98.541,48. All'udienza del 17.6.2024, rilevava di avere provveduto al pagamento parziale delle somme Pt_1
pagina 2 di 6 oggetto dell'istanza ex art. 186-bis c.p.c. tramite un pagamento di Euro 61.286,34, ritenendo oggetto di contestazione l'importo residuo (Euro 13.039,00 oggetto dello scarto;
Euro 38.711,50 di cui alla fattura
23/2023; Euro 37.255,14 di cui alla fattura 365/2023).
Rigettata l'istanza ex articolo 186-bis c.p.c., per non essere incontestate le somme residue, il giudice istruttore confermava l'udienza di rinvio. Precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, assegnandosi i termini di cui all'art. 189, comma 1 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****************
Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e, pertanto, va rigettata.
Innanzitutto, deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale: operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 – secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare di avere adempiuto ovvero la non imputabilità dell'inadempimento. In sostanza, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
L'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal decreto ingiuntivo continua a gravare ex art. 2697 c.c. sul ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta e la formazione del convincimento del giudice sarà nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione
(ex multis, Cassazione civile sez. un., 13/01/2022, sent. n. 927).
In relazione al profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio, quelle che integrano prove scritte idonee all'emissione del decreto ingiuntivo, come le fatture commerciali e i relativi documenti di trasporto, non possono assumere ex se un decisivo rilievo probatorio, ma possono assolvere solo funzione indiziaria in ordine al credito asserito dalla parte opposta.
Trattandosi di atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, laddove il destinatario della fattura ne abbia contestato e ne contesti anche parzialmente il contenuto, essa non può costituire prova, a favore dell'emittente, della esistenza del rapporto obbligatorio e dell'ammontare e dei limiti della prestazione e del relativo compenso oggetto della contestazione, gravando sul creditore l'onere di fornire la prova aliunde.
Nel caso in esame, parte opposta ha dato prova della esistenza del rapporto obbligatorio, essendo stato stipulato e sottoscritto, in data 7.4.2023, tra le parti un contratto di cessione di prodotto agroalimentare (nel caso di specie, di arance).
L'articolo 62 del Decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, noto come “Decreto Liberalizzazioni”, ha introdotto una nuova disciplina in materia di relazioni commerciali nelle cessioni di prodotti agroalimentari al fine di favorire un maggior equilibrio normativo, dei reciproci diritti e degli obblighi, tra gli operatori del settore.
pagina 3 di 6 Più in particolare, la norma in oggetto intende evitare il ricorso a termini di pagamento eccessivamente lunghi e l'applicazione di condizioni contrattuali “ingiustificatamente” gravose da parte del contraente che dispone di una maggior forza commerciale. A tale fine, il citato articolo 62, al comma 1, dispone che “I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento…”.
Il disconoscimento della sottoscrizione del contratto da parte della opponente è inammissibile alla luce del suo comportamento stragiudiziale e giudiziale.
Richiamando i principi consolidati in giurisprudenza (Cass. Civ. 25049/2004; Cass. Civ.
25047/2009; Cass. Civ. 10949/2012), “… il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data precedente volontaria esecuzione, determina l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto”. Al riguardo, risulta provata e incontestata tra le parti la consegna di 520.536,96 kg delle suddette arance da parte dell'azienda agricola ad attestata dai CP_1 Parte_1 documenti di trasporto versati in atti e non specificamente contestati dalla opponente. Inoltre, la stessa parte opponente ha provveduto alla spontanea esecuzione parziale del contratto sottoscritto, tramite il pagamento di una parte del prezzo pattuito, anche nel corso del giudizio.
Dagli atti del processo, infatti, risultano effettuati i seguenti pagamenti:
- € 20.000,00 a titolo di acconto/caparra (a titolo di pagamento della fattura n. 12/2023) pattuiti in contratto;
- € 68.688,00 a titolo di pagamento della fattura n. 14/2023 relativa alle arance consegnate nel periodo compreso tra il 17.4.2023 ed il 28.4.2023;
- € 121.286,34 nel corso del giudizio (€ 60.000,00 tramite bonifico bancario con causale
“acconto fattura n. 22/2023” in data 29.3.2024) e nell'ambito del sub-procedimento ai sensi dell'articolo 186-bis c.p.c. (€ 61.286,34 tramite bonifico bancario con causale
“saldo fattura n. 22” in data 11/06/24).
Le evidenze probatorie non possono, pertanto, mettere in dubbio la consapevolezza da parte dell'opponente della natura e della portata del contratto oltre ché della imputazione dei relativi effetti in capo alla opponente.
Ciò posto, rispetto alla originaria somma ingiunta (di € 210.291,58) e detratto l'ammontare che risulta essere stato pagato nel corso del giudizio, ritiene non dovuti le residuali somme di € Pt_1
13.039,00, costituenti il prezzo di 26.078 kg di arance che parte opponente ritiene di non avere accettato, in virtù della pretesa operatività della clausola di riserva di controllo peso, qualità e calibro;
nonché di € 37.255,14 per le spese di raccolta dei beni mobili effettuate dalla opposta di cui alla fattura n. 23/2023, perché oggetto di compensazione con le somme di cui alla fattura n. 365/2023 (contestata specificamente dalla opposta) relativa alle spese di raccolta che l'opponente, invece, ritiene di avere effettuato e di porre a carico della controparte.
pagina 4 di 6 Il contratto di cessione di prodotto agroalimentare stipulato in data 7.4.2023 prevede, conformemente alla disciplina poc'anzi richiamata che impone l'onere formale a pena di nullità, un prezzo di Euro 0.50 per kg. con abbuono del 4%; l'esclusione della operatività di clausole d'uso non espressamente richiamate, in difformità all 'articolo 1340 c.c. nonché le spese di raccolta e trasporto a carico del compratore.
Rispetto ai contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ai fini della validità, è univoco l'orientamento secondo cui il requisito di forma scritta è richiesto non soltanto per la conclusione del contratto, ma anche per le eventuali modificazioni successive, le quali devono rivestire, a pena di nullità, la medesima forma del contratto originario, non potendo essere introdotte in via di mero fatto mediante l'adozione di contenuti e pratiche difformi da quelle precedentemente convenute, ancorché protrattisi nel tempo e rispondenti ad un accordo tacitamente intervenuto tra le parti in epoca successiva o, comunque, mediante comportamenti concludenti, venendo altrimenti eluso il suddetto vincolo di forma (cfr. Cass. 8539/2011; Cass. 8621/2006; Cass. 5448/1999). Ordunque, le modifiche di clausole contrattuali rispetto a contratti a forma vincolata vanno esternate con la medesima forma. Ciò
a maggior ragione, in presenza di una disposizione di legge che richiede, oltre alla forma scritta del contratto di cessione di prodotti agricoli, che siano indicate “… a pena di nullità la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento”. Parte opponente avrebbe dovuto provare, quale fatto modificativo, l'avvenuta pattuizione di clausole modificative del rapporto contrattuale, con la modalità di esternazione della volontà contrattuale richiesta e imposta dalla legge per esigenze di certezza delle relazioni giuridiche e di tutela della parte contrattualmente debole.
Al di là di tale dirimente rilievo, con riferimento alla prima contestazione della residua pretesa dell'opponente, è altresì pattiziamente esclusa l'efficacia di clausole d'uso non espressamente richiamate nel regolamento contrattuale (clausola n. 5).
Ai sensi dell'art. 1340 c.c. «le clausole d'uso si intendono inserite nel contratto se non risulta che non sono state volute dalle parti». Non si tratta di una integrazione cogente, cioè dell'inserimento nel contratto di clausole imposte, malgrado o anche contro il volere delle parti, come accade per le clausole previste da norme imperative e la cui inserzione nel contratto è disposta dall'art. 1339 c.c. Il riferimento è alle pratiche del commercio che, a meno di una espressa volontà contraria delle parti, determinano il completamento del regolamento di interessi per taluni aspetti non previsti dai contraenti.
L'ordinamento lascia libere le parti di concordarne espressamente la non applicazione. Le clausole d'uso intervengono a completare il contenuto del contratto, a supporto della compiutezza del regolamento contrattuale, a meno che le parti non abbiano espresso una volontà contraria. Ciò è accaduto nel caso di specie, avendo le parti escluso espressamente l'efficacia di clausole d'uso non espressamente richiamate nel regolamento contrattuale.
Con riferimento alla seconda contestazione della residua pretesa dell'opponente, in conformità al regolamento contrattuale le spese di raccolta sono poste a carico della opponente, non avendo quest'ultima dimostrato la sussistenza di un accordo scritto volto a porre le stesse a carico della controparte. Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale di compensazione avanzata dalla opponente.
Le considerazioni che precedono risultano in via assorbente idonee ad imporre il rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina 5 di 6 Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico della parte opponente e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività compiuta e delle questioni giuridiche trattate, ai sensi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 12108/2023, così decide:
- rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo;
- condanna pagare, in favore di Euro … per Parte_1 CP_1 spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge.
Così deciso in Catania, il 10 marzo 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 12108/2023
promossa da:
P.I. con sede in Paternò (CT), via Parte_1 P.IVA_1
Campo dei Fiori n. 5, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catania,
Via Etnea n. 183, presso lo studio dell'avv. Fabio Lo Presti che la rappresenta e difende;
-opponente-
contro
:
, nato a [...], giorno 11.5.1952, C.F. , CP_1 CodiceFiscale_1 in qualità di legale rappresentante dell' , P.I. , con Controparte_2 P.IVA_2 sede in Delianuova (RC) via Umberto I, n. 177, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo procuratore e difensore costituito avv. Giovanni Rossi;
-opposto-
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3753/2023 (N.R.G. 9767/2023)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, come da note scritte, giusto verbale d'udienza del 20.1.2025 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato posto in decisione ai sensi dell 'articolo 281-quinquies, comma 1
c.p.c.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina 1 di 6 Con atto di citazione notificato il 30.10.2023, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3573/2023 (R.G. 9767/2023) con il quale le era stato ingiunto di pagare nei confronti di quale titolare della omonima Azienda Agricola, la CP_1 somma di € 210.291,58 oltre interessi come da domanda, spese e compensi del procedimento monitorio. Ciò in virtù del credito derivante da un contratto di contratto di cessione di prodotto agroalimentare, sottoscritto dalle parti in data 7.4.2023.
L deduceva di avere ceduto alla a Controparte_2 Parte_1
520.536,96 KG di arance al prezzo di € 0,50/KG (con abbuono pattuito del 4% pari a 21.689 kg) e di avere provveduto ad una parte della raccolta per conto della emettendo le Parte_1 fatture poste alla base del procedimento monitorio (nn. 14, 22 e 23 del 2023) e producendo in sede monitoria i relativi d.d.t.
Nell'atto di citazione in opposizione, la contestava l'importo Parte_1 ingiunto nell'an e nel quantum. Deduceva di avere provveduto al pagamento integrale della fattura n. 14 del 2023. Rilevava che, in virtù della pattuizione della clausola di riserva di controllo del peso, qualità e calibro, la merce accettata dalla opponente non fosse di 383.160,96 kg., come indicato nella fattura 22/2023, ma di 357.082,96 kg., per un costo complessivo di Euro 178.541,48. Contestava
l'importo di cui alla fattura n. 23/2023, pari ad € 38.711,50, posto che il prezzo della manodopera (Euro
0,10 per Kg) era stato pattuito unilateralmente dalla opposta e, in base agli accordi tra le parti, avrebbe dovuto essere posto a carico della venditrice. In conseguenza, formulava domanda riconvenzionale di compensazione del suo debito con l'importo relativo alle spese di raccolta delle arance, anticipate dalla e da porre a carico del venditore per Euro 37.255,14 giusta fattura n. 365 Parte_1 del 15 Giugno 2023.
Costituitasi in data 16 gennaio 2024, la società opposta Controparte_3 ha chiesto, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto
[...] ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, data l'infondatezza in fatto e in diritto della opposizione. Contestava la fattura n. 365 del 15 giugno 2023 emessa dalla opponente, posto che il prezzo della manodopera avrebbe dovuto essere posto a carico della compratrice, come pattuito per iscritto nel contratto di compravendita.
Nel verbale di prima udienza dell'8.4.2024, parte opposta rilevava che, in data 29.3.2024, era pervenuto un bonifico di Euro 60.000,00 con causale acconto fattura n. 22/2023.
Sciogliendo la riserva assunta in data 8.4.2024, il giudice istruttore, rigettate le richieste istruttorie avanzate dalle parti e ritenuto di denegare la provvisoria esecuzione, ha ritenuto la causa matura per la decisione, rinviando all'udienza di discussione del 15.1.2025, assegnando alle parti 1) termine di gg. 60 prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171 ter;
2) termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
In data 28 maggio 2024, parte opposta formulava istanza ai sensi dell'articolo 186-bis c.p.c., chiedendo la condanna della opponente al pagamento delle somme non contestate pari ad Euro
98.541,48. All'udienza del 17.6.2024, rilevava di avere provveduto al pagamento parziale delle somme Pt_1
pagina 2 di 6 oggetto dell'istanza ex art. 186-bis c.p.c. tramite un pagamento di Euro 61.286,34, ritenendo oggetto di contestazione l'importo residuo (Euro 13.039,00 oggetto dello scarto;
Euro 38.711,50 di cui alla fattura
23/2023; Euro 37.255,14 di cui alla fattura 365/2023).
Rigettata l'istanza ex articolo 186-bis c.p.c., per non essere incontestate le somme residue, il giudice istruttore confermava l'udienza di rinvio. Precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, assegnandosi i termini di cui all'art. 189, comma 1 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e, pertanto, va rigettata.
Innanzitutto, deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale: operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 – secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare di avere adempiuto ovvero la non imputabilità dell'inadempimento. In sostanza, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
L'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal decreto ingiuntivo continua a gravare ex art. 2697 c.c. sul ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta e la formazione del convincimento del giudice sarà nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione
(ex multis, Cassazione civile sez. un., 13/01/2022, sent. n. 927).
In relazione al profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio, quelle che integrano prove scritte idonee all'emissione del decreto ingiuntivo, come le fatture commerciali e i relativi documenti di trasporto, non possono assumere ex se un decisivo rilievo probatorio, ma possono assolvere solo funzione indiziaria in ordine al credito asserito dalla parte opposta.
Trattandosi di atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, laddove il destinatario della fattura ne abbia contestato e ne contesti anche parzialmente il contenuto, essa non può costituire prova, a favore dell'emittente, della esistenza del rapporto obbligatorio e dell'ammontare e dei limiti della prestazione e del relativo compenso oggetto della contestazione, gravando sul creditore l'onere di fornire la prova aliunde.
Nel caso in esame, parte opposta ha dato prova della esistenza del rapporto obbligatorio, essendo stato stipulato e sottoscritto, in data 7.4.2023, tra le parti un contratto di cessione di prodotto agroalimentare (nel caso di specie, di arance).
L'articolo 62 del Decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, noto come “Decreto Liberalizzazioni”, ha introdotto una nuova disciplina in materia di relazioni commerciali nelle cessioni di prodotti agroalimentari al fine di favorire un maggior equilibrio normativo, dei reciproci diritti e degli obblighi, tra gli operatori del settore.
pagina 3 di 6 Più in particolare, la norma in oggetto intende evitare il ricorso a termini di pagamento eccessivamente lunghi e l'applicazione di condizioni contrattuali “ingiustificatamente” gravose da parte del contraente che dispone di una maggior forza commerciale. A tale fine, il citato articolo 62, al comma 1, dispone che “I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento…”.
Il disconoscimento della sottoscrizione del contratto da parte della opponente è inammissibile alla luce del suo comportamento stragiudiziale e giudiziale.
Richiamando i principi consolidati in giurisprudenza (Cass. Civ. 25049/2004; Cass. Civ.
25047/2009; Cass. Civ. 10949/2012), “… il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data precedente volontaria esecuzione, determina l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto”. Al riguardo, risulta provata e incontestata tra le parti la consegna di 520.536,96 kg delle suddette arance da parte dell'azienda agricola ad attestata dai CP_1 Parte_1 documenti di trasporto versati in atti e non specificamente contestati dalla opponente. Inoltre, la stessa parte opponente ha provveduto alla spontanea esecuzione parziale del contratto sottoscritto, tramite il pagamento di una parte del prezzo pattuito, anche nel corso del giudizio.
Dagli atti del processo, infatti, risultano effettuati i seguenti pagamenti:
- € 20.000,00 a titolo di acconto/caparra (a titolo di pagamento della fattura n. 12/2023) pattuiti in contratto;
- € 68.688,00 a titolo di pagamento della fattura n. 14/2023 relativa alle arance consegnate nel periodo compreso tra il 17.4.2023 ed il 28.4.2023;
- € 121.286,34 nel corso del giudizio (€ 60.000,00 tramite bonifico bancario con causale
“acconto fattura n. 22/2023” in data 29.3.2024) e nell'ambito del sub-procedimento ai sensi dell'articolo 186-bis c.p.c. (€ 61.286,34 tramite bonifico bancario con causale
“saldo fattura n. 22” in data 11/06/24).
Le evidenze probatorie non possono, pertanto, mettere in dubbio la consapevolezza da parte dell'opponente della natura e della portata del contratto oltre ché della imputazione dei relativi effetti in capo alla opponente.
Ciò posto, rispetto alla originaria somma ingiunta (di € 210.291,58) e detratto l'ammontare che risulta essere stato pagato nel corso del giudizio, ritiene non dovuti le residuali somme di € Pt_1
13.039,00, costituenti il prezzo di 26.078 kg di arance che parte opponente ritiene di non avere accettato, in virtù della pretesa operatività della clausola di riserva di controllo peso, qualità e calibro;
nonché di € 37.255,14 per le spese di raccolta dei beni mobili effettuate dalla opposta di cui alla fattura n. 23/2023, perché oggetto di compensazione con le somme di cui alla fattura n. 365/2023 (contestata specificamente dalla opposta) relativa alle spese di raccolta che l'opponente, invece, ritiene di avere effettuato e di porre a carico della controparte.
pagina 4 di 6 Il contratto di cessione di prodotto agroalimentare stipulato in data 7.4.2023 prevede, conformemente alla disciplina poc'anzi richiamata che impone l'onere formale a pena di nullità, un prezzo di Euro 0.50 per kg. con abbuono del 4%; l'esclusione della operatività di clausole d'uso non espressamente richiamate, in difformità all 'articolo 1340 c.c. nonché le spese di raccolta e trasporto a carico del compratore.
Rispetto ai contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ai fini della validità, è univoco l'orientamento secondo cui il requisito di forma scritta è richiesto non soltanto per la conclusione del contratto, ma anche per le eventuali modificazioni successive, le quali devono rivestire, a pena di nullità, la medesima forma del contratto originario, non potendo essere introdotte in via di mero fatto mediante l'adozione di contenuti e pratiche difformi da quelle precedentemente convenute, ancorché protrattisi nel tempo e rispondenti ad un accordo tacitamente intervenuto tra le parti in epoca successiva o, comunque, mediante comportamenti concludenti, venendo altrimenti eluso il suddetto vincolo di forma (cfr. Cass. 8539/2011; Cass. 8621/2006; Cass. 5448/1999). Ordunque, le modifiche di clausole contrattuali rispetto a contratti a forma vincolata vanno esternate con la medesima forma. Ciò
a maggior ragione, in presenza di una disposizione di legge che richiede, oltre alla forma scritta del contratto di cessione di prodotti agricoli, che siano indicate “… a pena di nullità la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento”. Parte opponente avrebbe dovuto provare, quale fatto modificativo, l'avvenuta pattuizione di clausole modificative del rapporto contrattuale, con la modalità di esternazione della volontà contrattuale richiesta e imposta dalla legge per esigenze di certezza delle relazioni giuridiche e di tutela della parte contrattualmente debole.
Al di là di tale dirimente rilievo, con riferimento alla prima contestazione della residua pretesa dell'opponente, è altresì pattiziamente esclusa l'efficacia di clausole d'uso non espressamente richiamate nel regolamento contrattuale (clausola n. 5).
Ai sensi dell'art. 1340 c.c. «le clausole d'uso si intendono inserite nel contratto se non risulta che non sono state volute dalle parti». Non si tratta di una integrazione cogente, cioè dell'inserimento nel contratto di clausole imposte, malgrado o anche contro il volere delle parti, come accade per le clausole previste da norme imperative e la cui inserzione nel contratto è disposta dall'art. 1339 c.c. Il riferimento è alle pratiche del commercio che, a meno di una espressa volontà contraria delle parti, determinano il completamento del regolamento di interessi per taluni aspetti non previsti dai contraenti.
L'ordinamento lascia libere le parti di concordarne espressamente la non applicazione. Le clausole d'uso intervengono a completare il contenuto del contratto, a supporto della compiutezza del regolamento contrattuale, a meno che le parti non abbiano espresso una volontà contraria. Ciò è accaduto nel caso di specie, avendo le parti escluso espressamente l'efficacia di clausole d'uso non espressamente richiamate nel regolamento contrattuale.
Con riferimento alla seconda contestazione della residua pretesa dell'opponente, in conformità al regolamento contrattuale le spese di raccolta sono poste a carico della opponente, non avendo quest'ultima dimostrato la sussistenza di un accordo scritto volto a porre le stesse a carico della controparte. Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale di compensazione avanzata dalla opponente.
Le considerazioni che precedono risultano in via assorbente idonee ad imporre il rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina 5 di 6 Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico della parte opponente e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività compiuta e delle questioni giuridiche trattate, ai sensi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 12108/2023, così decide:
- rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo;
- condanna pagare, in favore di Euro … per Parte_1 CP_1 spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge.
Così deciso in Catania, il 10 marzo 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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