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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4910/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persone dei seguenti Magistrati dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4910/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Busnago (MB), Via Luigi Ripamonti n. 20/B, rappresentata e difesa dall'avvocato Adriana Sara
Pozzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano (MI), Via Luca Comerio n. 1, giusta procura alle liti in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. , nato ad [...] l'[...], residente Controparte_1 C.F._2 in 20874 Busnago (MB), Via Luigi Ripamonti, 20/B
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente:
Voglia il Tribunale dichiarare la separazione personale tra il Sig. e la Sig.ra , Controparte_1 Parte_1 autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto, alle seguenti condizioni:
⁃ Assegnazione della casa coniugale sita in 20874 Busnago (MB), Via Luigi Ripamonti, 20/B, alla sig.ra Pt_1
⁃ Affidamento condiviso dei figli minori;
⁃ Collocamento dei figli presso la casa coniugale sita in 20874 Busnago (MB), Via Luigi Ripamonti,
20/B unitamente alla madre;
⁃ Prevedere, salvo diversi e migliorativi accordi fra le parti, le seguenti condizioni relative al diritto di visita: un pernottamento infrasettimanale presso l'abitazione paterna, weekend alternati con ritiro dei figli all'uscita di scuola il venerdì pomeriggio e rientro presso l'abitazione materna la domenica sera entro le ore 21.30, tre settimane di vacanze estive, non consecutive, con ciascuno dei genitori, le cui date dovranno essere comunicate in tempo utile, compatibilmente con il piano ferie del datore di lavoro di ciascuna delle parti, ponti e festività alternati;
⁃ Porre il pagamento delle rate di mutuo pari ad € 600,00 mensili a carico del sig. ; CP_1
⁃ Porre a carico del sig. il contributo al mantenimento dei figli minori in favore della sig.ra CP_1 nella misura di € 200,00 mensili in favore di ciascun figlio, ovvero nella diversa misura che Pt_1 dovesse emergere in corso di causa e che si riserva di meglio specificare a seguito della produzione documentale di parte resistente, oltre alle spese straordinarie da individuarsi sulla scorta del
Protocollo della Corte d'appello di Milano nella misura del 50%;
⁃ Prevedere che la sig.ra richieda e incassi l'assegno unico nella sua totalità; Pt_1
⁃ Porre a carico della sig.ra il pagamento della rate di finanziamento a saldo della vettura Pt_1
Hunday Tucson.
In ogni caso, con vittoria delle spese del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.07.2024 adiva l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 domandare la separazione giudiziale da , con il quale aveva contratto matrimonio Controparte_1 Pers in Busnago (MB) il 7.05.2014 e dalla cui unione sono nati i figli (nata il [...]) e Per_2
(nato il [...]).
La ricorrente, più nello specifico, chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale ex art. 151 comma 2 c.c., l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre,
l'assegnazione della casa coniugale, il pagamento delle rate di mutuo della casa familiare in capo al resistente, la regolamentazione delle visite paterne e la determinazione in € 200,00 del contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento dei figli minori, nonché l'intera percezione dell'assegno unico erogato in favore dei figli minori.
In data 9.01.2025 presentava domanda di rinuncia agli atti poiché parallelamente a Parte_1 questo giudizio, parte resistente aveva presentato ricorso per separazione personale, procedimento incardinato dinanzi al G.U. Dott.ssa Arcellaschi, R.G. n. 4525/2024.
Rappresentava, altresì, che le parti erano addivenute ad un accordo consensuale relativo alle condizioni di separazione e che la relativa sentenza era stata emessa il successivo 12.12.2024;
Rilevato quanto sopra, deve essere dichiarata l'estinzione del processo così come disposto all'art. 473 bis.21, c. 1 c.p.c.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , con ricorso depositato in data 16.07.2024, così provvede: Controparte_1
I. Dichiara l'estinzione del processo;
II. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del giorno 23 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi
Il Giudice estensore dott. Camilla Filauro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persone dei seguenti Magistrati dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4910/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Busnago (MB), Via Luigi Ripamonti n. 20/B, rappresentata e difesa dall'avvocato Adriana Sara
Pozzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano (MI), Via Luca Comerio n. 1, giusta procura alle liti in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. , nato ad [...] l'[...], residente Controparte_1 C.F._2 in 20874 Busnago (MB), Via Luigi Ripamonti, 20/B
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente:
Voglia il Tribunale dichiarare la separazione personale tra il Sig. e la Sig.ra , Controparte_1 Parte_1 autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto, alle seguenti condizioni:
⁃ Assegnazione della casa coniugale sita in 20874 Busnago (MB), Via Luigi Ripamonti, 20/B, alla sig.ra Pt_1
⁃ Affidamento condiviso dei figli minori;
⁃ Collocamento dei figli presso la casa coniugale sita in 20874 Busnago (MB), Via Luigi Ripamonti,
20/B unitamente alla madre;
⁃ Prevedere, salvo diversi e migliorativi accordi fra le parti, le seguenti condizioni relative al diritto di visita: un pernottamento infrasettimanale presso l'abitazione paterna, weekend alternati con ritiro dei figli all'uscita di scuola il venerdì pomeriggio e rientro presso l'abitazione materna la domenica sera entro le ore 21.30, tre settimane di vacanze estive, non consecutive, con ciascuno dei genitori, le cui date dovranno essere comunicate in tempo utile, compatibilmente con il piano ferie del datore di lavoro di ciascuna delle parti, ponti e festività alternati;
⁃ Porre il pagamento delle rate di mutuo pari ad € 600,00 mensili a carico del sig. ; CP_1
⁃ Porre a carico del sig. il contributo al mantenimento dei figli minori in favore della sig.ra CP_1 nella misura di € 200,00 mensili in favore di ciascun figlio, ovvero nella diversa misura che Pt_1 dovesse emergere in corso di causa e che si riserva di meglio specificare a seguito della produzione documentale di parte resistente, oltre alle spese straordinarie da individuarsi sulla scorta del
Protocollo della Corte d'appello di Milano nella misura del 50%;
⁃ Prevedere che la sig.ra richieda e incassi l'assegno unico nella sua totalità; Pt_1
⁃ Porre a carico della sig.ra il pagamento della rate di finanziamento a saldo della vettura Pt_1
Hunday Tucson.
In ogni caso, con vittoria delle spese del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.07.2024 adiva l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 domandare la separazione giudiziale da , con il quale aveva contratto matrimonio Controparte_1 Pers in Busnago (MB) il 7.05.2014 e dalla cui unione sono nati i figli (nata il [...]) e Per_2
(nato il [...]).
La ricorrente, più nello specifico, chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale ex art. 151 comma 2 c.c., l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre,
l'assegnazione della casa coniugale, il pagamento delle rate di mutuo della casa familiare in capo al resistente, la regolamentazione delle visite paterne e la determinazione in € 200,00 del contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento dei figli minori, nonché l'intera percezione dell'assegno unico erogato in favore dei figli minori.
In data 9.01.2025 presentava domanda di rinuncia agli atti poiché parallelamente a Parte_1 questo giudizio, parte resistente aveva presentato ricorso per separazione personale, procedimento incardinato dinanzi al G.U. Dott.ssa Arcellaschi, R.G. n. 4525/2024.
Rappresentava, altresì, che le parti erano addivenute ad un accordo consensuale relativo alle condizioni di separazione e che la relativa sentenza era stata emessa il successivo 12.12.2024;
Rilevato quanto sopra, deve essere dichiarata l'estinzione del processo così come disposto all'art. 473 bis.21, c. 1 c.p.c.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , con ricorso depositato in data 16.07.2024, così provvede: Controparte_1
I. Dichiara l'estinzione del processo;
II. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del giorno 23 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi
Il Giudice estensore dott. Camilla Filauro