Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e il relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012.
Articolo 1 della Legge 19 luglio 2013, n. 88
Articolo 2
- Legge 19 luglio 2013, n. 88
Articolo 1 della Legge 19 luglio 2013, n. 88
Versione
31 luglio 2013
31 luglio 2013
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/01/2025, n. 40
- Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12183
- Trib. Bari, sentenza 04/11/2025, n. 4113
- Trib. Velletri, sentenza 11/12/2025, n. 1941
- Trib. Vicenza, sentenza 10/12/2025, n. 1335
- Articolo 3 della Legge 2 aprile 1968, n. 343
- Articolo 4 della Legge 11 gennaio 2018, n. 3