Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/1979, n. 527
CASS
Sentenza 24 gennaio 1979

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Ai fini dell'individuazione del giudice competente ratione materiae, la Determinazione della materia del contendere va fatta, anzitutto, con riferimento alla domanda e cioe al contenuto della pretesa e ai fatti dedotti a fondamento di questa, che il giudice, peraltro, puo qualificare liberamente sotto l'aspetto giuridico. L'eccezione del convenuto puo costituire fonte complementare degli elementi determinativi della Competenza che non possa gia radicarsi, in concreto, sulla base della domanda, ma non puo importare l'esclusione di tale Competenza ove essa sia gia ravvisabile alla stregua del petitum sostanziale della domanda. In particolare sono irrilevanti, ai cennati fini della individuazione del giudice competente, la contestazione da parte del convenuto, dei fatti giuridici dedotti dall'attore a fondamento della domanda. ( Conf 4495/78, mass n 394166; ( Conf 3517/78, mass n 393004; ( Conf 2906/76, mass n 381671).*

Nel caso in cui il giudice adito abbia dichiarato la propria incompetenza, per ragioni di materia o di territorio nelle ipotesi previste dall'art 28 cod proc civ, e il giudice davanti al quale la causa sia stata riassunta ritenga di essere incompetente, l'Esercizio del potere-dovere di quest'ultimo di richiedere d'ufficio il regolamento di Competenza trova unico fondamento nella legge e non gia nel potere dispositivo delle parti, e non puo quindi rimanere precluso ne da precedenti istanze delle parti conformi alla pronuncia del giudice a quo, ne dalla successiva acquiescenza delle parti alla pronuncia stessa. ( Conf 514/76, mass n 379176; ( Conf 513/59; ( Conf 1938/55).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/1979, n. 527
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 527
    Data del deposito : 24 gennaio 1979

    Testo completo