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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/12/2025, n. 3738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3738 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. MP
All'udienza del giorno 12 dicembre 2025
Nella causa per opposizione a precetto
promossa da
, Parte_1
rappresentati e difesi dall' Avv. S. Serio come da mandato in atti
contro
rappresentato e difeso dall'Avv. S. Nisi Controparte_1
come da mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione regolarmente notificato i sigg.ri Parte_1
e hanno proposto opposizione avverso atto di precetto,
[...] Parte_1
notificato in data 23.01.2025 con cui il Sig. ha intimato Controparte_1
il pagamento della somma di € 10.487,10 in forza della sentenza n. 2283/14, resa dal
Tribunale di Lecce in data 11.06.2014 con cui veniva definito il procedimento di scioglimento di comunione RGN 50000572/2012.
Con comparsa di risposta del 18.04.2025 si costituiva in giudizio il sig. per contestare l'assunto attoreo e chiederne il rigetto. Controparte_1
All'udienza del 04.07.2025 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
I sigg.ri contesta il diritto del sig. a procedere Parte_1 CP_1
ad esecuzione forzata stante la prescrizione del diritto di credito azionato.
In particolare, deducono che la sentenza azionata dal è stata CP_1
pubblicata in data 11.06.2014 e, pertanto, il credito preteso è prescritto essendo decorsi dieci dalla pubblicazione della stessa.
Parte opposta costituendosi in giudizio si è difesa sostenendo che il termine di prescrizione del credito, consacrato nella sentenza n. 2283/14, pubblicata in data
11.06.2014, decorre dalla irrevocabilità per passaggio in giudicato della suddetta sentenza, ovvero 21.01.2015.
Il termine di prescrizione delle spese processuali contenute in una sentenza di condanna è quello ordinario di cui all'art. 2946 c.c. e detto termine decorre dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo ( CTP
Sez. 2 n. 97 19.08.2021- Trib. Napoli Nord 3 Sez. Civ. 18.04.2021).
La prescrizione decennale da "actio iudicati", prevista dall'art. 2953 cod. civ., decorre non dal giorno in cui sia possibile l'esecuzione della sentenza né da quello della sua pubblicazione, ma dal momento del suo passaggio in giudicato.Cass. civ. n. 15765/2014 del 10 luglio 2014
Tornando al caso in esame, la sentenza azionata è stata pubblicata in data 11.06.2014
e divenuta irrevocabile e definitiva in data 26.01.2015.
2 Ne consegue che il termine ordinario di prescrizione non è decorso atteso l'atto interruttivo perpetrato con lettera racc.rr 30.12.2024 e successivamente con atto di precetto notificato in data 23.01.2015.
Le spese seguono la soccombenza
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice Onorario
GI MP definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione,così provvede:
1) rigetta la opposizione promossa dai sigg.ri e Parte_1
e, per l'effetto conferma l'atto di precetto notificato in Parte_1
data 23 gennaio 2025
2) Condanna i sigg.ri e alla Parte_1 Parte_1
refusione delle spese di lite che si liquidano in complessive € 2.540,00 di cui € 2540,00 per competenze, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge con distrazione a favore del procuratore antistatario
. Lecce, 12 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
3 (dott.ssa GI MP)
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