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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 23/09/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3466/2022
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 23/09/2025 alle ore 12.33, innanzi al giudice Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per compare l'avv. BI AN e l'avv. GIUSTI GEMMA in sostituzione dell'avv. Parte_1
RU Per compare l'avv. MALUCCHI FAUSTO oggi sostituito dall'avv. BALDI Controparte_1
EL
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice conclude come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 1.9.2025; eccepisce che le conclusioni avversarie da ultimo precisato sono diverse, e come tali inammissibili, rispetto a quelle precedente formulate nel mese di aprile, eccepisce altresì l'inammissibilità delle eccezioni ed argomentazioni nuove per la prima formulate nelle note conclusive avversario, non accettando il contraddittorio rispetto ad esse;
in ogni caso, eccepisce la tardività della eccezione di prescrizione avversaria siccome formulata in corso di causa, nonché di difetto di forma del patto fiduciario, tesi comunque superata da giurisprudenza del 2020.
Parte convenuta conclude come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 2.9.2025; si oppone alle eccezioni avversarie odierne siccome infondate.
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3466/2022 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. BI AN (c.f. Parte_1 C.F._1
) e con l'avv. RUBINO GIOVANNI (c.f. ) C.F._2 C.F._3
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ) con l'avv. MALUCCHI FAUSTO (c.f. Controparte_1 C.F._4
CodiceFiscale_5
PARTE CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - accertare e dichiarare l'esistenza di un patto fiduciario tra e avente ad oggetto l'intestazione al Parte_1 Controparte_1
Sig. dei diritti: A-di nuda proprietà del fabbricato ad uso civile abitazione posta in Comune di Larciano, Controparte_1 via A. Gramsci, 1812, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Larciano nel foglio di mappa 21, dal mappale
477 sub. 1, categoria A/3, classe 3, e dal mappale 477 sub. 2, categoria A/3, classe 3; di nuda proprietà di un appezzamento di terreno agricolo lavorativo a vigneto, posto nel Comune di Larciano, rappresentato al Catasto Terreni del
Comune di Larciano nel figlio di Mappa 21 dal mappale 54 di cui al contratto Notaio del 05/09/2001 Persona_1
Rep. 68606, Racc. 3882; B- di comproprietà in ragione di 4/6 su porzione di fabbricato condominiale posto in Comune di
Larciano, via A. Gramsci, 316 e Rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Larciano nel foglio di mappa 21 dal mappale 478 sub. 7, categoria A/3, classe 5, vani 7; quota di comproprietà in ragione di 8/24 su porzione di fabbricato condominiale precedentemente descritto posto nel Comune di Larciano, via A. Gramsci 316, rappresentato al Catasto
Fabbricato del Comune di Larciano nel foglio di mappa 21 dal mappale 610, categoria C/6, classe 2 mq. 46 e di cui contratto ai rogiti del Notaio del 19.10.2001 (Rep. 32.956; Racc. 16.566); con l'obbligo della parte Persona_2
pagina 2 di 7 fiduciaria di ri-trasferire i medesimi diritti immobiliari alla al momento in cui questa ne Controparte_1 Parte_1 avesse fatto formalmente richiesta;
- conseguentemente, stante l'inadempimento del parte fiduciaria alla Controparte_1 restituzione spontanea e stragiudiziale dei diritti immobiliari reali per cui è causa alla reale proprietaria , che ne Parte_1 aveva fatta richiesta, condannare il al ri-trasferimento a favore dell'attrice dei diritti reali immobiliari di cui Controparte_1 al contratto ai rogiti Notaio del 05.09.2001 Rep. 68606 Racc. 3882 e di quelli di cui al contratto ai rogiti del Per_1
Notaio del 19.10.2001 Rep. 32956; Racc. 16566, in adempimento ed esecuzione dell'accertato patto fiduciario. Con Per_2 vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, comprensivi di rimborso forfettario spese generali, Iva e C.p.a. come per legge”.
In particolare, l'attrice ha dedotto: di aver venduto e trasferito all'odierno convenuto i seguenti diritti: a) con atto del 5.9.2001 la nuda proprietà del fabbricato composto da due unità immobiliari ad uso civile abitazione posto nel Comune di Larciano, via A. Gramsci, 1812, identificato al NCEU del suddetto
Comune al foglio 21, mappale 477, sub. 1, categoria A/3, classe 3, e mappale 477, sub. 2, categoria A/3, classe 3, nonché la nuda proprietà di un appezzamento di terreno agricolo lavorativo a vigneto, posto nel
Comune di Larciano e rappresentato al Catasto Terreni del suddetto Comune nel foglio 21, mappale 54; b) con atto del 19.10.2001 la quota di comproprietà in ragione di 4/6 su porzione di fabbricato condominiale posto nel Comune di Larciano, via A. Gramsci, 316, costituita da un appartamento ad uso civile abitazione identificato al NCEU del Comune di Larciano, foglio 21, mappale 478, sub. 7, categoria A/3, classe 5, vani
7, nonché quota di comproprietà in ragione di 8/24 su porzione di fabbricato condominiale precedentemente descritto e costituita da un locale ad uso autorimessa, identificato al NCEU del Comune di Larciano foglio 21, mappale 610, categoria C/6, classe 2 mq. 46; che tali contratti traevano origine da un patto fiduciario verbale intercorso tra l'attrice ed il sig. e volto a superare una particolare situazione CP_1 personale della signora che l'aveva vista costretta a spogliarsi dei suddetti diritti reali immobiliari;
che in base a tale patto il avrebbe dovuto amministrare i beni e, una volta risolta la situazione personale CP_1 della avrebbe dovuto ritrasferire tali diritti alla stessa a sua semplice richiesta;
che, tuttavia, il Pt_1 CP_1 di fronte alla richiesta dell'attrice di procedere al trasferimento dei diritti reali sui beni di cui sopra, si è reso inadempiente, di talché la sig.ra si è vista costretta ad agire in giudizio al fine di poter tornare nella Pt_1 titolarità dei diritti oggetto del patto fiduciario.
Si è costituito in giudizio il sig. , eccependo in via preliminare la nullità dell'atto Controparte_1 introduttivo del giudizio ex art. 164 comma 4 c.p.c. per indeterminatezza e genericità dei fatti, negando di aver mai concordato con l'attrice alcun patto fiduciario e deducendo: di aver acquistato mediante corrispettivo i diritti reali immobiliari di cui si discute;
di aver sopportato negli ultimi 22 anni tutte le spese per la manutenzione degli immobili, di averne percepito i frutti e, dunque, di averli utilizzati in via esclusiva senza alcuna contestazione o limitazione da parte della che, peraltro, gli atti di trasferimento sono Pt_1
pagina 3 di 7 stati preceduti dalla sottoscrizione di contratti preliminari di compravendita. Il convenuto ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, dato atto di quanto esposto in premessa: - in via preliminare dichiarare la nullità della citazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164 comma IV° c.p.c. con riferimento all'art. 163 n. 4 c.p.c., - nel merito, respingere la domanda proposta ex adverso, perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese diritti e compensi di giudizio”.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 15.4.2024 il convenuto ha così precisato le conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Pistoia, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, dato atto di quanto esposto in premessa: in via preliminare dichiarare la nullità della citazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164 comma IV° c.p.c. con riferimento all'art. 163 n. 4 c.p.c., nel merito, respingere la domanda proposta ex adverso, perché infondata in fatto ed in diritto e comunque perché prescritto il relativo, asserito diritto. Con vittoria di spese diritti e compensi di giudizio”.
Svolta istruttoria documentale, esperito l'interrogatorio formale del convenuto, le parti hanno così precisato le proprie conclusioni:
- parte attrice richiamando le conclusioni rese con l'atto introduttivo del giudizio (cfr. note conclusive del
1.9.2025);
- parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, dato atto di quanto esposto in premessa: - in via preliminare dichiarare la nullità della citazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
164 comma IV° c.p.c. con riferimento all'art. 163 n. 4 c.p.c., - nel merito, respingere la domanda proposta ex adverso, perché infondata in fatto ed in diritto, - in ipotesi dichiarare prescritto il diritto azionato in causa, alla data del 24 marzo 2021 o in quella diversa data ritenuta valida dal Giudice. Con vittoria di spese diritti e compensi di giudizio” (cfr. note conclusive del 2.9.2025).
La causa è passata in decisione in data odierna a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sulle questioni preliminari
Preliminarmente, rilevato che non vi è stata alcuna delibazione sul punto da parte del precedente assegnatario del fascicolo, questo giudice ritiene infondata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c.
Lamenta parte convenuta che l'atto introduttivo sarebbe nullo per difetto di esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, in quanto solo in corso di causa l'attrice avrebbe evidenziato che l'asserito patto fiduciario sarebbe stato concluso in forma orale e che la prova sarebbe contenuta in un verbale di interrogatorio di garanzia a cui il era stato sottoposto, il CP_1 che gli aveva impedito di spiegare compiutamente le proprie difese.
La sollevata eccezione di nullità della citazione va disattesa. pagina 4 di 7 Sul punto è sufficiente rilevare che avendo il convenuto spiegato le proprie difese compiutamente per ciò solo l'atto ha raggiunto il suo scopo e la dedotta nullità non può essere pronunciata, potendo al più la genericità delle domande e delle allegazioni assumere rilievo sotto il profilo del merito.
Sempre in via preliminare, poi, va dichiarata l'inammissibilità, per tardività, dell'eccezione di prescrizione sollevata dal sig. nella nota di trattazione scritta del 18.9.2023, trattandosi di eccezione in senso CP_1 stretto che andava proposta nel termine fissato dal combinato disposto degli artt. 166 e 167 cod. proc. civ. per il deposito della comparsa di costituzione e risposta.
2. Sul merito
Mette conto osservare, in primis, che il patto fiduciario è un negozio giuridico col quale il c.d. fiduciante trasferisce senza corrispettivo o fa trasferire da un terzo al c.d. fiduciario la titolarità di un bene col patto che quest'ultimo, divenutone intestatario, lo utilizzerà e ne disporrà in conformità alle istruzioni impartitegli dal fiduciante o che quest'ultimo si riserva di impartirgli, con l'obbligo di ritrasferirgli il bene entro un certo termine o al verificarsi di una data condizione. L'intestazione fiduciaria del bene, quindi, determina in capo al fiduciario l'acquisto effettivo dello stesso, di cui questi diviene effettivamente titolare, pur essendo gravato dall'obbligo di gestirlo e disporne secondo le istruzioni impartitegli, oltre che di ritrasferirlo al fiduciante.
Elementi costitutivi della suddetta fattispecie, dunque, sono il negozio di trasferimento a effetti reali che trasferisce la proprietà del bene dal fiduciante al fiduciario ed il c.d. pactum fiduciae ossia un accordo obbligatorio con cui il fiduciario si impegna a gestire il bene secondo le istruzioni del fiduciante e a ritrasferirlo in futuro a quest'ultimo o a un terzo.
Quanto alla forma che il suddetto patto deve rivestire, la Suprema Corte ha statuito il seguente principio di diritto: “per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che s'innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo
a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario” cfr.
Cass. civ. SS.UU. n. 6459 del 6.3.2020).
La prova della sussistenza del patto, dunque, può essere fornita con ogni mezzo sia documentale che testimoniale.
Orbene, applicando i citati principi al caso di specie, la tesi attorea della sussistenza del patto fiduciario è rimasta priva di prova alcuna, posto che dai documenti prodotti in giudizio non emerge l'obbligo del convenuto di ritrasferire i beni per cui è causa alla sig.ra Pt_1
In particolare, quest'ultima sostiene che i documenti n. 5 “verbale di interrogatorio di del Controparte_1
pagina 5 di 7 24.3.2011 nel procedimento penale nr 1775/11 NR e nr 3526/11GIP”, 6 “trascrizione fonica dell'interrogatorio del
24.3.2011” e 7 “verbale di assunzione di informazioni di fronte alla Procura della Repubblica di Firenze Controparte_1 del 7.2.2011”, di cui alla propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., conterrebbero la confessione circa l'esistenza del patto e, dunque, l'obbligo del convenuto al ritrasferimento dei beni;
in specie, al doc. 5 laddove il rispondendo al Giudice, afferma: “(…) La ha fatto causa anche alla figlia perché stava con CP_1 Pt_2 me e voleva interdirla pertanto la si è spogliata di tutti i suoi beni mobiliari facendoli intestare a me”; al doc. 6: Pt_1
- La signora, la signora si è tolta tutto perché la volevano fare interdire e farla Parte_3 Parte_1 passare malata di mente e lei si è difesa.. logicamente si è levata tutto. GIUDICE E perché adesso non accoglie la richiesta di restituirgliele? -Ma io non ho mai detto questo signor Giudice GIUDICE - Risulta averlo Parte_3 detto la stessa che più volte le avrebbe detto "Va be', ormai non c'è più motivo di mantenerle intestate a te per cui Pt_1 restituiscimele" e lei avrebbe sempre risposto "Si, si, non ti preoccupare, tanto si sa che sono tue" e intanto rimanevano intestate a lei”. - E dov'è il problema. non c'è problema. GIUDICE - Eh il problema che ci Parte_3 sia o che non ci sia spetta a me deciderlo, se le case sono di proprietà della - No, io Pt_1 Parte_3 rispondo al discorso che ha fatto la signora non c'è problema. GIUDICE - Però non gliel'ha restituite. Pt_1
- Non me l'aveva mai chieste. GIUDICE - Lei sostiene di sì”; al doc. 7 laddove la Parte_3 stessa afferma: “ADR: Quanto agli immobili ceduti al nel 2001 preciso che fu questi a suggerirmi di Pt_1 CP_1 trasferirgli la proprietà in quanto, stante il procedimento innanzi al Tribunale dei Minorenni tutti i miei beni mobili e immobili erano stati bloccati. Così per paura di perdere anche queste due abitazioni, gliene trasferii la proprietà, senza però aver mai ricevuto in cambio alcuna somma di denaro o altro. I nostri accordi erano che, cessata quella situazione di crisi avrebbe dovuto ritrasferirmene la proprietà ma così non è stato, nonostante io gliel'ho chiesto in più di un'occasione ma lui continua solo a ripetermi che non devo preoccuparmi perché i suddetti beni sono miei”.
Invero, i documenti n. 5 e 6 non contengono una chiara confessione stragiudiziale del in ordine CP_1 all'assunzione da parte del medesimo dell'obbligo di ritrasferire i beni alla odierna attrice, né tantomeno contengono chiari elementi sulla cui base ritenere provata l'avvenuta stipulazione di un patto fiduciario, potendosi da essi al più trarre argomenti per dimostrare la natura simulata dei contratti di compravendita intervenuti tra le parti, tuttavia non dedotta a sostegno della domanda attorea.
Quanto, invece, al documento n. 7 si osserva che esso contiene una dichiarazione resa dalla stessa parte a favore della quale dovrebbe valere e, dunque, non costituisce di per sé prova sufficiente.
In conclusione, a fronte della pacifica risultanza documentale per cui il proprietario formale del bene è
l'odierno convenuto e non avendo l'attrice addotto in contrario tesi giuridicamente sostenibili in quanto le stesse sono del tutto sfornite di supporto probatorio, non resta che respingere la domanda attorea.
Tutte le ulteriori questioni assorbite.
pagina 6 di 7
3. Sulle spese di lite
Le spese del procedimento seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate ex DM 55/2014, in favore della parte convenuta, in ragione del valore della controversia dichiarato (da € 52.000,01 ad €
260.000,00) e con applicazione di compensi inferiori a quelli medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e delle modalità semplificate di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna, altresì, parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro
7.052,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, oltre Iva e CAP come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 23 settembre 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 23/09/2025 alle ore 12.33, innanzi al giudice Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per compare l'avv. BI AN e l'avv. GIUSTI GEMMA in sostituzione dell'avv. Parte_1
RU Per compare l'avv. MALUCCHI FAUSTO oggi sostituito dall'avv. BALDI Controparte_1
EL
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice conclude come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 1.9.2025; eccepisce che le conclusioni avversarie da ultimo precisato sono diverse, e come tali inammissibili, rispetto a quelle precedente formulate nel mese di aprile, eccepisce altresì l'inammissibilità delle eccezioni ed argomentazioni nuove per la prima formulate nelle note conclusive avversario, non accettando il contraddittorio rispetto ad esse;
in ogni caso, eccepisce la tardività della eccezione di prescrizione avversaria siccome formulata in corso di causa, nonché di difetto di forma del patto fiduciario, tesi comunque superata da giurisprudenza del 2020.
Parte convenuta conclude come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 2.9.2025; si oppone alle eccezioni avversarie odierne siccome infondate.
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3466/2022 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. BI AN (c.f. Parte_1 C.F._1
) e con l'avv. RUBINO GIOVANNI (c.f. ) C.F._2 C.F._3
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ) con l'avv. MALUCCHI FAUSTO (c.f. Controparte_1 C.F._4
CodiceFiscale_5
PARTE CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - accertare e dichiarare l'esistenza di un patto fiduciario tra e avente ad oggetto l'intestazione al Parte_1 Controparte_1
Sig. dei diritti: A-di nuda proprietà del fabbricato ad uso civile abitazione posta in Comune di Larciano, Controparte_1 via A. Gramsci, 1812, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Larciano nel foglio di mappa 21, dal mappale
477 sub. 1, categoria A/3, classe 3, e dal mappale 477 sub. 2, categoria A/3, classe 3; di nuda proprietà di un appezzamento di terreno agricolo lavorativo a vigneto, posto nel Comune di Larciano, rappresentato al Catasto Terreni del
Comune di Larciano nel figlio di Mappa 21 dal mappale 54 di cui al contratto Notaio del 05/09/2001 Persona_1
Rep. 68606, Racc. 3882; B- di comproprietà in ragione di 4/6 su porzione di fabbricato condominiale posto in Comune di
Larciano, via A. Gramsci, 316 e Rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Larciano nel foglio di mappa 21 dal mappale 478 sub. 7, categoria A/3, classe 5, vani 7; quota di comproprietà in ragione di 8/24 su porzione di fabbricato condominiale precedentemente descritto posto nel Comune di Larciano, via A. Gramsci 316, rappresentato al Catasto
Fabbricato del Comune di Larciano nel foglio di mappa 21 dal mappale 610, categoria C/6, classe 2 mq. 46 e di cui contratto ai rogiti del Notaio del 19.10.2001 (Rep. 32.956; Racc. 16.566); con l'obbligo della parte Persona_2
pagina 2 di 7 fiduciaria di ri-trasferire i medesimi diritti immobiliari alla al momento in cui questa ne Controparte_1 Parte_1 avesse fatto formalmente richiesta;
- conseguentemente, stante l'inadempimento del parte fiduciaria alla Controparte_1 restituzione spontanea e stragiudiziale dei diritti immobiliari reali per cui è causa alla reale proprietaria , che ne Parte_1 aveva fatta richiesta, condannare il al ri-trasferimento a favore dell'attrice dei diritti reali immobiliari di cui Controparte_1 al contratto ai rogiti Notaio del 05.09.2001 Rep. 68606 Racc. 3882 e di quelli di cui al contratto ai rogiti del Per_1
Notaio del 19.10.2001 Rep. 32956; Racc. 16566, in adempimento ed esecuzione dell'accertato patto fiduciario. Con Per_2 vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, comprensivi di rimborso forfettario spese generali, Iva e C.p.a. come per legge”.
In particolare, l'attrice ha dedotto: di aver venduto e trasferito all'odierno convenuto i seguenti diritti: a) con atto del 5.9.2001 la nuda proprietà del fabbricato composto da due unità immobiliari ad uso civile abitazione posto nel Comune di Larciano, via A. Gramsci, 1812, identificato al NCEU del suddetto
Comune al foglio 21, mappale 477, sub. 1, categoria A/3, classe 3, e mappale 477, sub. 2, categoria A/3, classe 3, nonché la nuda proprietà di un appezzamento di terreno agricolo lavorativo a vigneto, posto nel
Comune di Larciano e rappresentato al Catasto Terreni del suddetto Comune nel foglio 21, mappale 54; b) con atto del 19.10.2001 la quota di comproprietà in ragione di 4/6 su porzione di fabbricato condominiale posto nel Comune di Larciano, via A. Gramsci, 316, costituita da un appartamento ad uso civile abitazione identificato al NCEU del Comune di Larciano, foglio 21, mappale 478, sub. 7, categoria A/3, classe 5, vani
7, nonché quota di comproprietà in ragione di 8/24 su porzione di fabbricato condominiale precedentemente descritto e costituita da un locale ad uso autorimessa, identificato al NCEU del Comune di Larciano foglio 21, mappale 610, categoria C/6, classe 2 mq. 46; che tali contratti traevano origine da un patto fiduciario verbale intercorso tra l'attrice ed il sig. e volto a superare una particolare situazione CP_1 personale della signora che l'aveva vista costretta a spogliarsi dei suddetti diritti reali immobiliari;
che in base a tale patto il avrebbe dovuto amministrare i beni e, una volta risolta la situazione personale CP_1 della avrebbe dovuto ritrasferire tali diritti alla stessa a sua semplice richiesta;
che, tuttavia, il Pt_1 CP_1 di fronte alla richiesta dell'attrice di procedere al trasferimento dei diritti reali sui beni di cui sopra, si è reso inadempiente, di talché la sig.ra si è vista costretta ad agire in giudizio al fine di poter tornare nella Pt_1 titolarità dei diritti oggetto del patto fiduciario.
Si è costituito in giudizio il sig. , eccependo in via preliminare la nullità dell'atto Controparte_1 introduttivo del giudizio ex art. 164 comma 4 c.p.c. per indeterminatezza e genericità dei fatti, negando di aver mai concordato con l'attrice alcun patto fiduciario e deducendo: di aver acquistato mediante corrispettivo i diritti reali immobiliari di cui si discute;
di aver sopportato negli ultimi 22 anni tutte le spese per la manutenzione degli immobili, di averne percepito i frutti e, dunque, di averli utilizzati in via esclusiva senza alcuna contestazione o limitazione da parte della che, peraltro, gli atti di trasferimento sono Pt_1
pagina 3 di 7 stati preceduti dalla sottoscrizione di contratti preliminari di compravendita. Il convenuto ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, dato atto di quanto esposto in premessa: - in via preliminare dichiarare la nullità della citazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164 comma IV° c.p.c. con riferimento all'art. 163 n. 4 c.p.c., - nel merito, respingere la domanda proposta ex adverso, perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese diritti e compensi di giudizio”.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 15.4.2024 il convenuto ha così precisato le conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Pistoia, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, dato atto di quanto esposto in premessa: in via preliminare dichiarare la nullità della citazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164 comma IV° c.p.c. con riferimento all'art. 163 n. 4 c.p.c., nel merito, respingere la domanda proposta ex adverso, perché infondata in fatto ed in diritto e comunque perché prescritto il relativo, asserito diritto. Con vittoria di spese diritti e compensi di giudizio”.
Svolta istruttoria documentale, esperito l'interrogatorio formale del convenuto, le parti hanno così precisato le proprie conclusioni:
- parte attrice richiamando le conclusioni rese con l'atto introduttivo del giudizio (cfr. note conclusive del
1.9.2025);
- parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, dato atto di quanto esposto in premessa: - in via preliminare dichiarare la nullità della citazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
164 comma IV° c.p.c. con riferimento all'art. 163 n. 4 c.p.c., - nel merito, respingere la domanda proposta ex adverso, perché infondata in fatto ed in diritto, - in ipotesi dichiarare prescritto il diritto azionato in causa, alla data del 24 marzo 2021 o in quella diversa data ritenuta valida dal Giudice. Con vittoria di spese diritti e compensi di giudizio” (cfr. note conclusive del 2.9.2025).
La causa è passata in decisione in data odierna a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sulle questioni preliminari
Preliminarmente, rilevato che non vi è stata alcuna delibazione sul punto da parte del precedente assegnatario del fascicolo, questo giudice ritiene infondata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c.
Lamenta parte convenuta che l'atto introduttivo sarebbe nullo per difetto di esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, in quanto solo in corso di causa l'attrice avrebbe evidenziato che l'asserito patto fiduciario sarebbe stato concluso in forma orale e che la prova sarebbe contenuta in un verbale di interrogatorio di garanzia a cui il era stato sottoposto, il CP_1 che gli aveva impedito di spiegare compiutamente le proprie difese.
La sollevata eccezione di nullità della citazione va disattesa. pagina 4 di 7 Sul punto è sufficiente rilevare che avendo il convenuto spiegato le proprie difese compiutamente per ciò solo l'atto ha raggiunto il suo scopo e la dedotta nullità non può essere pronunciata, potendo al più la genericità delle domande e delle allegazioni assumere rilievo sotto il profilo del merito.
Sempre in via preliminare, poi, va dichiarata l'inammissibilità, per tardività, dell'eccezione di prescrizione sollevata dal sig. nella nota di trattazione scritta del 18.9.2023, trattandosi di eccezione in senso CP_1 stretto che andava proposta nel termine fissato dal combinato disposto degli artt. 166 e 167 cod. proc. civ. per il deposito della comparsa di costituzione e risposta.
2. Sul merito
Mette conto osservare, in primis, che il patto fiduciario è un negozio giuridico col quale il c.d. fiduciante trasferisce senza corrispettivo o fa trasferire da un terzo al c.d. fiduciario la titolarità di un bene col patto che quest'ultimo, divenutone intestatario, lo utilizzerà e ne disporrà in conformità alle istruzioni impartitegli dal fiduciante o che quest'ultimo si riserva di impartirgli, con l'obbligo di ritrasferirgli il bene entro un certo termine o al verificarsi di una data condizione. L'intestazione fiduciaria del bene, quindi, determina in capo al fiduciario l'acquisto effettivo dello stesso, di cui questi diviene effettivamente titolare, pur essendo gravato dall'obbligo di gestirlo e disporne secondo le istruzioni impartitegli, oltre che di ritrasferirlo al fiduciante.
Elementi costitutivi della suddetta fattispecie, dunque, sono il negozio di trasferimento a effetti reali che trasferisce la proprietà del bene dal fiduciante al fiduciario ed il c.d. pactum fiduciae ossia un accordo obbligatorio con cui il fiduciario si impegna a gestire il bene secondo le istruzioni del fiduciante e a ritrasferirlo in futuro a quest'ultimo o a un terzo.
Quanto alla forma che il suddetto patto deve rivestire, la Suprema Corte ha statuito il seguente principio di diritto: “per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che s'innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo
a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario” cfr.
Cass. civ. SS.UU. n. 6459 del 6.3.2020).
La prova della sussistenza del patto, dunque, può essere fornita con ogni mezzo sia documentale che testimoniale.
Orbene, applicando i citati principi al caso di specie, la tesi attorea della sussistenza del patto fiduciario è rimasta priva di prova alcuna, posto che dai documenti prodotti in giudizio non emerge l'obbligo del convenuto di ritrasferire i beni per cui è causa alla sig.ra Pt_1
In particolare, quest'ultima sostiene che i documenti n. 5 “verbale di interrogatorio di del Controparte_1
pagina 5 di 7 24.3.2011 nel procedimento penale nr 1775/11 NR e nr 3526/11GIP”, 6 “trascrizione fonica dell'interrogatorio del
24.3.2011” e 7 “verbale di assunzione di informazioni di fronte alla Procura della Repubblica di Firenze Controparte_1 del 7.2.2011”, di cui alla propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., conterrebbero la confessione circa l'esistenza del patto e, dunque, l'obbligo del convenuto al ritrasferimento dei beni;
in specie, al doc. 5 laddove il rispondendo al Giudice, afferma: “(…) La ha fatto causa anche alla figlia perché stava con CP_1 Pt_2 me e voleva interdirla pertanto la si è spogliata di tutti i suoi beni mobiliari facendoli intestare a me”; al doc. 6: Pt_1
- La signora, la signora si è tolta tutto perché la volevano fare interdire e farla Parte_3 Parte_1 passare malata di mente e lei si è difesa.. logicamente si è levata tutto. GIUDICE E perché adesso non accoglie la richiesta di restituirgliele? -Ma io non ho mai detto questo signor Giudice GIUDICE - Risulta averlo Parte_3 detto la stessa che più volte le avrebbe detto "Va be', ormai non c'è più motivo di mantenerle intestate a te per cui Pt_1 restituiscimele" e lei avrebbe sempre risposto "Si, si, non ti preoccupare, tanto si sa che sono tue" e intanto rimanevano intestate a lei”. - E dov'è il problema. non c'è problema. GIUDICE - Eh il problema che ci Parte_3 sia o che non ci sia spetta a me deciderlo, se le case sono di proprietà della - No, io Pt_1 Parte_3 rispondo al discorso che ha fatto la signora non c'è problema. GIUDICE - Però non gliel'ha restituite. Pt_1
- Non me l'aveva mai chieste. GIUDICE - Lei sostiene di sì”; al doc. 7 laddove la Parte_3 stessa afferma: “ADR: Quanto agli immobili ceduti al nel 2001 preciso che fu questi a suggerirmi di Pt_1 CP_1 trasferirgli la proprietà in quanto, stante il procedimento innanzi al Tribunale dei Minorenni tutti i miei beni mobili e immobili erano stati bloccati. Così per paura di perdere anche queste due abitazioni, gliene trasferii la proprietà, senza però aver mai ricevuto in cambio alcuna somma di denaro o altro. I nostri accordi erano che, cessata quella situazione di crisi avrebbe dovuto ritrasferirmene la proprietà ma così non è stato, nonostante io gliel'ho chiesto in più di un'occasione ma lui continua solo a ripetermi che non devo preoccuparmi perché i suddetti beni sono miei”.
Invero, i documenti n. 5 e 6 non contengono una chiara confessione stragiudiziale del in ordine CP_1 all'assunzione da parte del medesimo dell'obbligo di ritrasferire i beni alla odierna attrice, né tantomeno contengono chiari elementi sulla cui base ritenere provata l'avvenuta stipulazione di un patto fiduciario, potendosi da essi al più trarre argomenti per dimostrare la natura simulata dei contratti di compravendita intervenuti tra le parti, tuttavia non dedotta a sostegno della domanda attorea.
Quanto, invece, al documento n. 7 si osserva che esso contiene una dichiarazione resa dalla stessa parte a favore della quale dovrebbe valere e, dunque, non costituisce di per sé prova sufficiente.
In conclusione, a fronte della pacifica risultanza documentale per cui il proprietario formale del bene è
l'odierno convenuto e non avendo l'attrice addotto in contrario tesi giuridicamente sostenibili in quanto le stesse sono del tutto sfornite di supporto probatorio, non resta che respingere la domanda attorea.
Tutte le ulteriori questioni assorbite.
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3. Sulle spese di lite
Le spese del procedimento seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate ex DM 55/2014, in favore della parte convenuta, in ragione del valore della controversia dichiarato (da € 52.000,01 ad €
260.000,00) e con applicazione di compensi inferiori a quelli medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e delle modalità semplificate di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna, altresì, parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro
7.052,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, oltre Iva e CAP come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 23 settembre 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
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