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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 3293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3293 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6097/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 6097/2024, promossa da:
nato il [...] a [...] – Brasile Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Luigi COLOMBINO;
RICORRENTE/I
contro
Controparte_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Giudice, Dr.ssa Maria Fiore,
all'esito della trattazione cartolare del 25 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il ricorrente, con regolare procura, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del sig. Persona_1
(anche noto come Parte_2 Parte_2
, cittadino italiano nato a [...], il 13 Persona_2
settembre 1876, il quale emigrava in Brasile e mai rinunciava alla cittadinanza italiana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti fino a giungere all'odierno ricorrente che ha allegato al proprio ricorso il certificato di nascita del suo capostipite italiano nonché i rispettivi certificati di nascita e matrimonio a riprova della sua discendenza dall'antenato italiano.
Il ricorrente, più in particolare, ha dedotto:
“di essere discendente diretto del sig. (anche noto come Persona_1 Per_1
, cittadino Parte_2 Parte_2 Persona_2
italiano mai naturalizzatosi brasiliano (cfr. doc. 04), nato il [...] a [...]
MO (MO) – Italia (cfr. doc. 03). 2) Il sig. contraeva matrimonio Persona_1
il 18/04/1914 a Monte Santo - Brasile con (cfr. doc. 05) e dalla loro Persona_3
unione nasceva il 30/05/1934 a Santos - Brasile il sig. (cfr. doc. 06); Parte_2
3) Il sig. contraeva matrimonio il 02/06/1962 a Valparaiso – Brasile Parte_2
con (cfr. doc. 07) e dalla loro unione ivi nasceva il Controparte_2
20/08/1962 la sig.ra (cfr. doc. 08); 4) Dall'unione della sig.ra Persona_4
con nasceva il 28/03/1984 il sig. Persona_4 Persona_5
(cfr. doc. 09), odierno ricorrente;
5) il sig. Parte_1 Parte_1 [...]
contraeva matrimonio il 10/07/2008 a Porto Velho – Brasile Parte_1
con (cfr. doc. 10). Il sig. Persona_6 Parte_3 Persona_1
ascendente diretto dell'odierno ricorrente, pertanto, ha trasmesso jure sanguinis la sua cittadinanza italiana al figlio il quale l'ha trasmessa alla figlia Parte_2
che, a sua volta, l'ha trasmessa al figlio Persona_4 Parte_1
Odierno ricorrente ha adito
[...] Parte_1
preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando, presso l'Ambasciata
d'Italia a Brasilia, formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana;
La richiesta veniva correttamente ricevuta dall'Amministrazione e protocollata con numero 631/2024 (cfr. doc. 01). Purtroppo, dalle informazioni desumibili dalla pagina web dell'Ambasciata d'Italia a Brasilia, l'ultima convocazione – risalente a gennaio
2020 – per coloro che hanno presentato domanda di riconoscimento della cittadinanza per discendenza, era all'epoca riferita a coloro che avevano presentato la domanda nel 2015 [è pertanto verosimile che l'odierno ricorrente non verrà convocato prima del 2029/2030] (cfr. doc. 02)”.
All'udienza del 11 dicembre 2024, attesa la regolarità e tempestività della notifica, dichiarata la contumacia della parte resistente, la causa veniva rinviata per la decisione al 26 febbraio 2026.
Con provvedimento del 6 febbraio 2025 veniva fissata udienza al 22 aprile 2025 con assegnazione dei termini per la notifica al resistente effettuata il 6 marzo CP_1
2025.
Con successivo provvedimento del 31 marzo 2025 la causa veniva differita al 8 luglio
2025 e con nuovo provvedimento del 30 giugno 2025 rinviata, ex art. 127 ter cpc, al
25 novembre 2025, ove, codesto Giudice, nuovo assegnatario del fascicolo riservava la decisione.
Parte ricorrente ha depositato, in data 17 novembre 2025, note di trattazione scritta in cui si riporta a tutte le domande, deduzioni ed argomentazioni proposte nel ricorso introduttivo.
Il non si è costituito e viene dichiarato contumace. CP_1
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
2.
Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma
5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 aprile 2017, n.46, come modificato dall'art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre e dell'avo cittadini italiani”, nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'art. 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”).
3.
Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una vota acquisto, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne consegue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro -a legislazione invariata-spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Corte di Cassazione Sez.
U. sentenza n. 25317 del 2022, per cui “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 dl 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente e imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”). 3.1
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta della parte ricorrente dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione allo stesso della cittadinanza iure sanguinis.
3.2
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della c.d. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo le SS.UU. hanno rilevato di recente che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possano assumere -a certe condizioni di legge- normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
Ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo” sicché “ la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella stranier, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito”. La Corte di Cassazione ha dunque concluso che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinata dal Codice civile del 1865 e dalla legge n.555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.2, cod. civ. 1865, nello stabilire che alla cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge dl luogo-senza che l'avere stabilito all'estero la residenza , o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”(Corte di Cassazione Sez. U.
Sentenza n. 25317 del 2022).
4.
La domanda deve essere accolta.
5.
Attesa le novità delle questioni sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
ACCERTA la cittadinanza di:
nato il [...] a [...] – Brasile Parte_1 -ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile CP_1 CP_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza
Bologna, lì 30/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 6097/2024, promossa da:
nato il [...] a [...] – Brasile Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Luigi COLOMBINO;
RICORRENTE/I
contro
Controparte_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Giudice, Dr.ssa Maria Fiore,
all'esito della trattazione cartolare del 25 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il ricorrente, con regolare procura, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del sig. Persona_1
(anche noto come Parte_2 Parte_2
, cittadino italiano nato a [...], il 13 Persona_2
settembre 1876, il quale emigrava in Brasile e mai rinunciava alla cittadinanza italiana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti fino a giungere all'odierno ricorrente che ha allegato al proprio ricorso il certificato di nascita del suo capostipite italiano nonché i rispettivi certificati di nascita e matrimonio a riprova della sua discendenza dall'antenato italiano.
Il ricorrente, più in particolare, ha dedotto:
“di essere discendente diretto del sig. (anche noto come Persona_1 Per_1
, cittadino Parte_2 Parte_2 Persona_2
italiano mai naturalizzatosi brasiliano (cfr. doc. 04), nato il [...] a [...]
MO (MO) – Italia (cfr. doc. 03). 2) Il sig. contraeva matrimonio Persona_1
il 18/04/1914 a Monte Santo - Brasile con (cfr. doc. 05) e dalla loro Persona_3
unione nasceva il 30/05/1934 a Santos - Brasile il sig. (cfr. doc. 06); Parte_2
3) Il sig. contraeva matrimonio il 02/06/1962 a Valparaiso – Brasile Parte_2
con (cfr. doc. 07) e dalla loro unione ivi nasceva il Controparte_2
20/08/1962 la sig.ra (cfr. doc. 08); 4) Dall'unione della sig.ra Persona_4
con nasceva il 28/03/1984 il sig. Persona_4 Persona_5
(cfr. doc. 09), odierno ricorrente;
5) il sig. Parte_1 Parte_1 [...]
contraeva matrimonio il 10/07/2008 a Porto Velho – Brasile Parte_1
con (cfr. doc. 10). Il sig. Persona_6 Parte_3 Persona_1
ascendente diretto dell'odierno ricorrente, pertanto, ha trasmesso jure sanguinis la sua cittadinanza italiana al figlio il quale l'ha trasmessa alla figlia Parte_2
che, a sua volta, l'ha trasmessa al figlio Persona_4 Parte_1
Odierno ricorrente ha adito
[...] Parte_1
preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando, presso l'Ambasciata
d'Italia a Brasilia, formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana;
La richiesta veniva correttamente ricevuta dall'Amministrazione e protocollata con numero 631/2024 (cfr. doc. 01). Purtroppo, dalle informazioni desumibili dalla pagina web dell'Ambasciata d'Italia a Brasilia, l'ultima convocazione – risalente a gennaio
2020 – per coloro che hanno presentato domanda di riconoscimento della cittadinanza per discendenza, era all'epoca riferita a coloro che avevano presentato la domanda nel 2015 [è pertanto verosimile che l'odierno ricorrente non verrà convocato prima del 2029/2030] (cfr. doc. 02)”.
All'udienza del 11 dicembre 2024, attesa la regolarità e tempestività della notifica, dichiarata la contumacia della parte resistente, la causa veniva rinviata per la decisione al 26 febbraio 2026.
Con provvedimento del 6 febbraio 2025 veniva fissata udienza al 22 aprile 2025 con assegnazione dei termini per la notifica al resistente effettuata il 6 marzo CP_1
2025.
Con successivo provvedimento del 31 marzo 2025 la causa veniva differita al 8 luglio
2025 e con nuovo provvedimento del 30 giugno 2025 rinviata, ex art. 127 ter cpc, al
25 novembre 2025, ove, codesto Giudice, nuovo assegnatario del fascicolo riservava la decisione.
Parte ricorrente ha depositato, in data 17 novembre 2025, note di trattazione scritta in cui si riporta a tutte le domande, deduzioni ed argomentazioni proposte nel ricorso introduttivo.
Il non si è costituito e viene dichiarato contumace. CP_1
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
2.
Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma
5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 aprile 2017, n.46, come modificato dall'art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre e dell'avo cittadini italiani”, nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'art. 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”).
3.
Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una vota acquisto, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne consegue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro -a legislazione invariata-spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Corte di Cassazione Sez.
U. sentenza n. 25317 del 2022, per cui “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 dl 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente e imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”). 3.1
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta della parte ricorrente dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione allo stesso della cittadinanza iure sanguinis.
3.2
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della c.d. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo le SS.UU. hanno rilevato di recente che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possano assumere -a certe condizioni di legge- normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
Ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo” sicché “ la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella stranier, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito”. La Corte di Cassazione ha dunque concluso che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinata dal Codice civile del 1865 e dalla legge n.555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.2, cod. civ. 1865, nello stabilire che alla cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge dl luogo-senza che l'avere stabilito all'estero la residenza , o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”(Corte di Cassazione Sez. U.
Sentenza n. 25317 del 2022).
4.
La domanda deve essere accolta.
5.
Attesa le novità delle questioni sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
ACCERTA la cittadinanza di:
nato il [...] a [...] – Brasile Parte_1 -ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile CP_1 CP_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza
Bologna, lì 30/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore