Ordinanza cautelare 14 marzo 2019
Ordinanza collegiale 15 novembre 2019
Ordinanza collegiale 16 gennaio 2020
Ordinanza collegiale 12 maggio 2020
Sentenza 7 agosto 2020
Decreto cautelare 25 gennaio 2021
Parere definitivo 8 novembre 2021
Ordinanza collegiale 17 gennaio 2022
Rigetto
Sentenza 10 febbraio 2023
Improcedibile
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 17/04/2025, n. 3377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3377 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03377/2025REG.PROV.COLL.
N. 06246/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6246 del 2023, proposto dal sig.
IO Spezzaferri, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina 121;
contro
Comune di Aversa, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Nerone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la revocazione
della sentenza Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2023, n. 1455, resa tra le parti.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Aversa;
Vista la nota del 31 marzo 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il consigliere Luca Emanuele Ricci;
Considerato che:
a) con atto depositato il 31 marzo 2025, il ricorrente ha dichiarato la propria sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, senza domandare la compensazione delle spese di lite;
b) il Comune di Aversa, con atto del 2 aprile 2025, ha chiesto il passaggio in decisione della causa riportandosi « alle difese ed eccezioni tutte » di cui alla memoria del 20 luglio 2023;
c) il ricorso deve, pertanto, dichiararsi improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a.;
d) quanto alle spese del giudizio, esse sono regolate in forza del principio di soccombenza virtuale e poste a carico del ricorrente, su cui grava altresì l’onere del contributo unificato;
e) il ricorso per revocazione deduce, infatti, un vizio (erronea valutazione del tipo di potere esercitato dall’amministrazione comunale) evidentemente non riconducibile all’errore di fatto revocatorio (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. II, 13 dicembre 2024, n. 10072), oltre che privo di carattere decisivo, risultando pertanto inaccoglibile;
f) la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a. rileva anche agli eventuali effetti di cui all’art. 2, comma 2- quinquies, lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, n. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 gennaio 2022, n. 148).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Aversa le spese del giudizio, che liquida, anche ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a., in € 3.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Vito Poli |
IL SEGRETARIO