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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 11/04/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 10/05/2022
DA
Parte_1
Con gli Avv.ti PICCO GIANLUCA e TREVISIOL TOMAS
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con l'Avv. ZANARDO LUCA
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 16/01/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
Nel merito:
- in via principale, per le ragioni esposte – previo accertamento della nullità del recesso datoriale in quanto ritorsivo e/o comunque fondato su un motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c. – Voglia il Giudice adito condannare la società (ex alla reintegrazione Controparte_1 Controparte_2 dell'odierno ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato, con le medesime Parte_1
mansioni e qualifiche, nonché al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (detratto l'aliunde perceptum), ed al versamento con gli accessori di legge, sempre dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dei contributi previdenziali e assistenziali, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti.
- in via subordinata, accertata la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente con lettera d.d. 02.11.2021 (ricevuta in data 05.11.2021), condannare la società resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria da quantificarsi in una somma pari a 6 (sei) mensilità della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR ex art. 3, comma 1 e art. 9 del d.lgs. n. 23/2015 e comunque non inferiore a 3 (tre) mensilità della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, o la diversa, anche maggiore somma, che sarà quantificata in corso di causa e/o risulterà di giustizia, oltre a rivalutazione e interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
- respingersi ogni altra domanda formulata dalla società resistente in via riconvenzionale, siccome inammissibile e/o comunque infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in premessa;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere disposta una condanna di in favore di ridurre ogni di lei pretesa nei limiti del giusto e del provato. Parte_1 Controparte_1
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese forfettarie, C.p.a e quant'altro dovuto per legge.
PER LA RESISTENTE
Nel merito:
- respingersi il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
In subordine:
- Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di reintegra, detratta la somma di € 2.672,75, oltre interessi e rivalutazione dal 11.01.2022 al saldo;
- Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di illegittimità del licenziamento per assenza del giustificato motivo oggettivo, ridursi l'indennità a 3 mensilità;
In via riconvenzionale:
- condannarsi il , per le causali di cui in narrativa, a rifondere l'importo di € 3.638,66, ovvero la Parte_1 maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo.
In ogni caso spese di lite rifuse
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 10/5/2022 il signor nel dedurre: Parte_1
• di aver operato alle dipendenze della (ora Controparte_2
– società preposta al commercio all'ingrosso di articoli in pelle e articoli da Controparte_1
viaggio di qualsiasi materiale – dal giorno 9/11/2020 rivestendo il ruolo di responsabile per lo sviluppo commerciale estereo B2b;
• di essersi premurato, per correttezza e totale trasparenza, di informare già in fase preassuntiva il proprio datore di lavoro dell'esistenza di un brand di moda a suo nome (consultabile all'indirizzo web: www.ivandellamora.com), allora di sua recente creazione, nato per l'appunto durante la fase del primo lockdown (marzo – aprile 2020) avente quale oggetto la produzione e commercializzazione di capi d'abbigliamento genderless prodotti artigianalmente in Italia aventi un target qualitativamente elevato e rimarcando che quanto a struttura, tipologia di articoli, collocazione sul mercato e potenziale clientela, la suddetta attività in nessun modo avrebbe potuto interferire, danneggiare o comunque pregiudicare in termini concorrenziali la società odierna resistente;
• di essere stato convocato in ufficio dai legali rappresentanti di quest'ultima una prima volta nel maggio 2021 ove gli stessi si rivolgevano a lui chiedendo spiegazioni in merito al sito internet in cui per l'appunto figurava il brand quasi fosse una vera e propria novità, e in Parte_1
una seconda occasione nel successivo mese di settembre ove veniva imposto dalla GN
al menzionato dipendente di abbandonare il suo progetto personale dando allo Parte_2 stesso un serrato “aut aut”: o il posto di lavoro presso la . o il suo brand Controparte_2
personale;
• di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo con lettera raccomandata d.d.
2/11/2021 del seguente tenore:
“Con la presente siamo spiacenti di informarla che a causa della situazione di particolare difficoltà che sta attraversando la nostra Società, ci troviamo costretti a dover operare una riorganizzazione aziendale, anche in ottica di contenimento dei costi. Dopo attenta valutazione delle dinamiche del mercato e delle politiche commerciali, anche alla luce dello scenario post- pandemia, la nostra Società ha deciso di rendere più funzionale ed economica l'Area
Commerciale. A seguito di tale riorganizzazione, il posto di lavoro di responsabile per lo sviluppo commerciale estero B2b da Lei ricoperto diviene eccedentario. Non è possibile una Sua diversa collocazione all'interno dell'azienda, non essendoci nell'organigramma ulteriori posizioni di lavoro nelle quali utilmente reimpiegarla e comunque non essendoci posti vacanti compatibili con il suo inquadramento e livello…”
evocava in giudizio onde sentir accertare in via principale la nullità del licenziamento irrogato, CP_1 in quanto connotato da motivi meramente ritorsivi o illeciti determinanti ex art. 1345 cc., chiedendo in subordine venisse dichiarata l'illegittimità del provvedimento espulsivo per insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto.
Dal canto suo la società convenuta, nel contestare le pretese avversarie, spiegava a sua volta domanda riconvenzionale volta ad ottenere il rimborso dei costi sostenuti dall'azienda per essersi il recato Parte_1
il giorno 22/9/2021, con la vettura di servizio, presso un produttore di tessuti tedesco avente nulla a che fare con il mercato a cui si rivolge e ciò all'evidente scopo di visionare possibili materiali per il CP_1 proprio marchio.
Ciò doverosamente premesso, è convincimento dell'adito Tribunale come nel caso di specie sia stato fornito non un semplice quadro indiziario ma bensì - attraverso presunzioni gravi, precise e Parte_3
concordanti ricavabili dall'esito di una valutazione unitaria e non atomistica di vari elementi – che il dipendente , attraverso l'adottata apparente motivazione concernente la sussistenza di un Parte_1
giustificato motivo oggettivo, sia stato in realtà licenziato SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER IL SUO POSSESSO
DI quale suo mero hobby, nonostante la svolta istruttoria orale abbia consentito di Parte_4 appurare trattarsi di mercati assolutamente non sovrapponibili e non concorrenziali, non commercializzando egli accessori e pelletteria come la società CP_1
Rilevano in proposito le seguenti significative circostanze.
A) Non possono innanzitutto passare sotto silenzio taluni passi della comparsa di risposta dai quali traspare il reale intento del soggetto datoriale. Segnatamente:
1) Esordisce il predetto atto difensivo all'interno della voce premessa:
“Vedremo che non solo il GMO sussiste e che i motivi ritorsivi ex adverso invocati sono pura fantasia, ma il HA IMPIEGATO L'ORARIO LAVORATIVO ED I CONTATTI Parte_1
COMMERCIALI DELLA DUDUBAGS PER SVILUPPARE UNA PROPRIA ATTIVITÀ
CONCORRENTE, IN FRONTALE VIOLAZIONE DEI PROPRI DOVERI. In altre parole, il invoca l'illegittimità del giustificato motivo oggettivo QUANDO INVECE Parte_1 AVREBBE MERITATO DI ESSERE LICENZIATO PER GIUSTA CAUSA CON TUTTE LE
RELATIVE CONSEGUENZE”.
2) Si legge altresì al punto 38 di pag. 31 comparsa:
“Ad colorandum si rileva che in passato vi è stato un altro dipendente della CP_1 Per_1
che per cinque anni ha condotto una attività parallela di riparazione cellulari. Visto che
[...] tale attività non confliggeva in alcun modo con quella dell'azienda e veniva rigorosamente svolta fuori dell'orario di lavoro, non vi è mai stato alcun problema tra l'azienda e il dipendente,
A DIMOSTRAZIONE CHE NON È L'ESISTENZA DELL'ATTIVITÀ PARALLELA IN SÉ
LA VERA QUESTIONE, MA IL TIPO DI ATTIVITÀ E QUANDO VIENE ESERCITATA”.
3) La società convenuta inoltre a pag. 32 di comparsa chiede testualmente in riconvenzionale “il rimborso dei costi sostenuti dall'azienda PER LA GITA CHE IL DELLA MORA HA FATTO IN
GERMANIA PER I PROPRI INTERESSI E CHE ABBIAMO ESPOSTO NEL PRECEDENTE
§ 32 pag. 25-26”.
B) Ha trovato sotto un ulteriore profilo puntuale conferma, attraverso l'attendibile deposizione resa da (che ha premesso di essere stata informata quotidianamente delle vicissitudini Testimone_1 occorse al ricorrente atteso lo stretto rapporto di amicizia intercorso con quest'ultimo) la circostanza inerente la duplice convocazione del dipendente presso gli uffici dei titolari nei mesi di maggio e settembre 2021 volta ad avere spiegazioni in punto brand (nonostante la pregressa intervenuta messa a conoscenza di tale circostanza), incontri aventi come epilogo l'imposizione al dipendente di chiudere il brand quale condizione per poter continuare a lavorare Parte_1
presso la società resistente.
C) È emerso altresì – e la circostanza ha trovato riscontro sul piano documentale - che in molteplici occasioni le più vicine colleghe dell'odierno ricorrente, ovvero la GN
[...]
(social media manager) e (apprendista commerciale per l'area francofona) Per_2 Parte_5
informassero il medesimo quasi quotidianamente della Parte_6
veniva sistematicamente posta al suo blog da parte dei titolari ed
[...] P_
, i quali in modo assiduo e costante controllavano sito internet e pagina Parte_2
Instagram. Emblematici si rivelano in proposito i dimessi messaggi WhatsApp ante licenziamento e risalenti al settembre 2021:
• di cui all'allegato 22 tra la GN e laddove si legge: “Ti sta stalkerando Pt_5 Parte_1 sul profilo tuo privato”; • di cui all'allegato 23 inviato dalla all'odierno ricorrente nel quale la prima ad un certo Pt_5 punto afferma: “… detto da uno che a parte controllarti il profilo ogni cinque minuti non sa fare altro” rilevando altresì gli ulteriori messaggi WhatsApp post-licenziamento di cui agli allegati 24 e 25, la cui lettura è altrettanto significativa a dimostrazione della ritorsività dell'adottato provvedimento espulsivo.
Controllo maniacale e spasmodico ad opera del soggetto datoriale acclarato anche in sede di istruttoria orale attraverso le attendibili deposizioni rese dalle colleghe e nonché Parte_5 Persona_2
dall'amica , a detta della quale: “voglio in proposito precisare che mi trovavo assieme al Testimone_1
ricorrente nel momento in cui quest'ultimo mi ha mostrato messaggi WhatsApp sul cellulare ricevuti da
Pt_ ex colleghe di che riferivano che i titolari della convenuta controllavano il sito internet della pagina
Instagram del brand “ ”. Parte_1
Non vanno poi sottaciute ulteriori circostanze, idonee a suffragare la tesi sostenuta da parte ricorrente secondo cui nessuna soppressione di posto, nessuna compromessa situazione aziendale si sarebbe verificata ma solo UN'INGIUSTA ED ARBITRARIA REAZIONE DEL SOGGETTO DATORIALE
ESSENZIALMENTE DI NATURA VENDICATIVA AD UN COMPORTAMENTO DEL TUTTO LEGITTIMO DEL
LAVORATORE. In tale ottica:
D) A fronte delle motivazioni espresse con la comunicazione d.d. 2/11/2021 – laddove l'azienda avrebbe operato una riorganizzazione aziendale, anche in ottica di contenimento dei costi, con l'asserita conseguenza che “il posto di lavoro di responsabile per lo sviluppo commerciale estero B2b… sarebbe divenuto eccedentario”, desta perplessità la circostanza che SOLO 4
GIORNI DOPO IL LICENZIAMENTO IN DATA 6/11/2021 LA SOCIETÀ CONVENUTA
PUBBLICAVA ANNUNCIO DI LAVORO SULLA PIATTAFORMA CP_3 [...]
Controparte_4
, dalla quale poco prima era stato rimosso, senza
[...] preavviso, il signor per le asserite difficoltà dell'azienda (all. 12 ricorso). Parte_7
Peraltro la società – medio tempore divenuta – P_ Controparte_2 Controparte_1
pubblicava analogo e ulteriore annuncio di lavoro, sempre sul portale Fashion jobs in data
1/2/2022 per una posizione full time e con disponibilità immediata (all. 14) nella posizione di
“Business Developer German Area” con natura e tipologia di mansioni pedisseque rispetto a quelle in precedenza svolte dal ricorrente. E) Non va poi sottaciuto che a distanza di poco più di un mese l'odierna convenuta si è trasformata da snc a S.r.l. con versamento dell'intero capitale pari ad € 300.000,00 (all. 17-19 ricorso) a fronte del precedente conferimento totale di € 10.300,00 seppur lasciando del tutto invariati sede legale, compagine societaria, attività esercitata e Codice Ateco SENZA CHE, NEL
FRATTEMPO SIA INTERVENUTO ALTRO LICENZIAMENTO PER GLI STESSI MOTIVI.
F) Al di là degli evidenziati dati fattuali, va rimarcato come circostanza non meno significativa abbracciante l'aspetto squisitamente formale, che la motivazione del licenziamento si presenta del tutto generica in violazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la comunicazione dei motivi deve essere specifica ed essenziale al fine di far comprendere al lavoratore le effettive ragioni del recesso.
In particolare è stata ritenuta generica la comunicazione con cui il datore di lavoro si limiti ad indicare, come ragione giustificatrice dell'intimazione di recesso, un'asserita riduzione del personale determinata dalla necessità di una più economica gestione dell'attività produttiva
SENZA NULLA AGGIUNGERE CIRCA LA RAGIONE DELLA SCELTA DI SOPPRIMERE
SPECIFICAMENTE IL POSTO DI LAVORO CUI È ADDETTO IL DIPENDENTE
INTERESSATO (Cass. sez. lav. 15/1/2009 N. 834).
In buona sostanza, fermo restando il principio per cui le ragioni del recesso rimangono cristallizzate in quelle indicate con la lettera di licenziamento e non possono essere modificate e tanto meno integrate con altre e diverse motivazioni, perché sia configurabile un giustificato motivo oggettivo deve sussistere una MODIFICA ORGANIZZATIVA EFFETTIVA, REALE,
NON ARBITRARIA, NÈ PRETESTUOSA O INCONSISTENTE (Cass. sez. lav. N.
14034/2004) NÈ SOPRATTUTTO DETTATA DA . Parte_8
Ed invero opinando diversamente – ovvero ammettendo che qualsiasi motivo economico organizzativo possa giustificare un provvedimento espulsivo – si perverrebbe al paradosso di ratificare la sostanziale instabilità del rapporto di lavoro, risolubile ogni volta che il soggetto datoriale registri una non convenienza nella prosecuzione dello stesso in tal modo configurandosi di fatto un licenziamento ad nutum.
Quanto al regime sanzionatorio applicabile in caso di recesso ritorsivo o comunque per motivo illecito determinante ex art. 1345 cc. – fattispecie questa come visto giudizialmente accertata nel caso oggetto di disamina – opera la tutela reintegratoria piena con ogni conseguente statuizione di tipo risarcitorio normativamente prevista. Deve essere altresì disattesa la domanda spiegata in via riconvenzionale dalla società convenuta, basandosi la stessa su dati estrapolati dal GPS del cellulare aziendale in difetto di prova di aver assolto agli oneri di cui all'art. 4 co 1 e co 3 L. N. 300/70, avuto riguardo in particolare ad un'adeguata informazione ai dipendenti circa le modalità d'uso degli strumenti, sull'effettuazione dei controlli e sul rispetto della privacy.
Le spese di lite infine seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara l'invalidità del licenziamento intimato con nota d.d. 2/11/2021 e per l'effetto
2) Condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_1
reintegrare il signor nel posto di lavoro nonché a corrispondergli, a titolo di Parte_1
indennità risarcitoria, tutte le mensilità maturate dalla data del provvedimento espulsivo sino all'esecuzione del disposto giudiziale e ragguagliate all'ultima retribuzione utile ai fini del TFR desumibile dall'allegato 16 di cui al ricorso, previo assolvimento degli oneri contributivi e assicurativi.
3) Respinge la domanda riconvenzionale azionata dalla società resistente.
4) Condanna altresì quest'ultima a rifondere all'odierno attore le spese di lite, complessivamente liquidate in € 11.000,00 oltre accessori di legge e contributo unificato di € 259,00.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 16/01/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci