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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 23/09/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5087 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a Parte_1 in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.GAETANO PICCOLI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, in persona del lega.rapp. p.t. rappresentato\a e difeso\a giusta CP_1 procura in atti dall'avv.ta Emilia Conrotto ( ), C.F._1
), in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio Persona_1
n. Rep. 37875/7313 del 22/03/2024, ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 1, presso l'Avvocatura dell'Ente
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 04/12/2024 Parte_1 conveniva in giudizio esponendo di aver ottenuto dalla CP_1
Commissione medica nella seduta del 20/06/2022, il CP_1 riconoscimento di “invalido con riduzione della capacità lavorativa dal 74% al 99%, con percentuale del 74%, non più revisionabile”; di aver provveduto all'invio del modello AP70 ma l' , con CP_1 comunicazione datata 26/07/2022, rigettava l'istanza “per il seguente motivo: Facendo seguito a controlli effettuati presso l'Agenzia dell'entrate esistono redditi da lavoro dipendente Asim. Tempo
1 determinato non dichiarato in modello Autocert COD.AP70”; che effettivamente aveva erroneamente indicato la propria situazione reddituale ma che tale errore materiale era stato tempestivamente emendato rettificando i dati trasmessi a mezzo pec in data 11/01/2023; che il reddito goduto ammontava, relativamente all'anno 2022, ad
€4.378,74, relativamente all'anno 2023 ad €1.573,33 e, relativamente all'anno 2024 a 0; che tali redditi erano compatibili con la prestazione. Concludeva chiedendo “Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni indicate in premessa, il diritto del sig. a percepire i Parte_1 ratei dell'assegno di invalidità civile riconosciuti con verbale della Commissione Medica competente del 20/06/2022, con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione della domanda (27/04/2022) e per l'effetto condannare l' Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro
[...] tempore, a corrispondere in favore del ricorrente sig. Parte_1 la pensione di invalidità civile a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali come per legge relativamente ai ratei ad oggi non corrisposti;
• condannare l' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Regolarmente costituito rilevava preliminarmente CP_1
l'improcedimbilità per mandata proposizione del ricorso amministrativo. Nel merito che la prima domanda venvia rigettata per erronea indicaizone del reddito, come ammesso dal ricorrente, e con l'invio della seconda domanda, Mod AP93 firmato in data 24/05/2024 da intendersi come seconda domanda, la prestazione era stata riconosciuta con decorrenza da giugno 2024. Concludeva chiedendo “Dichiarare l'improcedibilità del ricorso assumendo i conseguenti provvedimenti ex art. 443 cpc;
- In subordine dato atto di quanto sopra dichiarare la cessazione della materia del contendere per il periodo dal mese di giugno 2024 assolvendo l' da ogni altra e diversa domanda avversaria;
CP_1
- Spese come per legge” La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note. Preliminarmente in ordine all'eccezione di improcedibilità sollevata dall' , deve rilevarsi che, ai sensi dell'art.443 c.p.c., in tema di CP_1
2 controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria, la domanda amministrativa, relativa a procedimenti prescritti da leggi speciali per la composizione della controversia medesima in sede amministrativa, costituisce un presupposto della domanda giudiziale. Pertanto, nel caso in cui detti procedimenti non siano esauriti o non siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o non siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo, la domanda giudiziale ordinaria è improcedibile e, se rilevata dal giudice nella prima udienza di discussione, comporta la sospensione del giudizio e la fissazione all'attore di un termine per la presentazione del ricorso in via amministrativa. L'improcedibilità va tenuta distinta dalla improponibilità della domanda, che consegue alla mancata presentazione, all'istituto previdenziale, della domanda amministrativa, che costituisce un presupposto della domanda giudiziale. L'improponibilità della domanda rende nulli gli atti del processo ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Nella specie siamo in presenza di una domanda di liquidazione dell'assegno mensile di assistenza proposta in data 24.02.2022 e rigettata con provvedimento del 26.07.2022 per redditi da lavoro CP_1 dipendente non dichiarati nel modello ATPO. Avverso detto provvedimento il ricorrente non proponeva ricorso amministrativo, al contrario, riconosceva di essere incorso in errore e presentava Mod AP93 firmato in data 24/05/2024, in forza del quale, l'Ente, verificato il reddito, erogava la prestazione a decorrere dal giugno 2024. Appare, dunque, evidente che è ampiamente decorso il termine di gg.90 per proporre ricorso amministrativo, con la conseguenza che il provvedimento di rigetto è divenuto definitivo e il ricorso giudiziario improcedibile. Pertanto, correttamente, l'invio del Mod. AO93 è stato inteso dall'Ente come nuova domanda, con decorrenza della liquidazione, stante la sussistenza anche del requisito socio economico, dal giugno 2024. Ne consegue che, per il periodo pregresso, il ricorso dev'essere dichairato improcedibile, per quello successivo, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1
3 confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_1 disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda con riferimento alla liquidazione relativa alle mensilità anteriori al giugno 2024, cessata la materia del contendere per quelle successive;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Benevento 23/09/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
4
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5087 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a Parte_1 in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.GAETANO PICCOLI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, in persona del lega.rapp. p.t. rappresentato\a e difeso\a giusta CP_1 procura in atti dall'avv.ta Emilia Conrotto ( ), C.F._1
), in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio Persona_1
n. Rep. 37875/7313 del 22/03/2024, ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 1, presso l'Avvocatura dell'Ente
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 04/12/2024 Parte_1 conveniva in giudizio esponendo di aver ottenuto dalla CP_1
Commissione medica nella seduta del 20/06/2022, il CP_1 riconoscimento di “invalido con riduzione della capacità lavorativa dal 74% al 99%, con percentuale del 74%, non più revisionabile”; di aver provveduto all'invio del modello AP70 ma l' , con CP_1 comunicazione datata 26/07/2022, rigettava l'istanza “per il seguente motivo: Facendo seguito a controlli effettuati presso l'Agenzia dell'entrate esistono redditi da lavoro dipendente Asim. Tempo
1 determinato non dichiarato in modello Autocert COD.AP70”; che effettivamente aveva erroneamente indicato la propria situazione reddituale ma che tale errore materiale era stato tempestivamente emendato rettificando i dati trasmessi a mezzo pec in data 11/01/2023; che il reddito goduto ammontava, relativamente all'anno 2022, ad
€4.378,74, relativamente all'anno 2023 ad €1.573,33 e, relativamente all'anno 2024 a 0; che tali redditi erano compatibili con la prestazione. Concludeva chiedendo “Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni indicate in premessa, il diritto del sig. a percepire i Parte_1 ratei dell'assegno di invalidità civile riconosciuti con verbale della Commissione Medica competente del 20/06/2022, con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione della domanda (27/04/2022) e per l'effetto condannare l' Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro
[...] tempore, a corrispondere in favore del ricorrente sig. Parte_1 la pensione di invalidità civile a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali come per legge relativamente ai ratei ad oggi non corrisposti;
• condannare l' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Regolarmente costituito rilevava preliminarmente CP_1
l'improcedimbilità per mandata proposizione del ricorso amministrativo. Nel merito che la prima domanda venvia rigettata per erronea indicaizone del reddito, come ammesso dal ricorrente, e con l'invio della seconda domanda, Mod AP93 firmato in data 24/05/2024 da intendersi come seconda domanda, la prestazione era stata riconosciuta con decorrenza da giugno 2024. Concludeva chiedendo “Dichiarare l'improcedibilità del ricorso assumendo i conseguenti provvedimenti ex art. 443 cpc;
- In subordine dato atto di quanto sopra dichiarare la cessazione della materia del contendere per il periodo dal mese di giugno 2024 assolvendo l' da ogni altra e diversa domanda avversaria;
CP_1
- Spese come per legge” La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note. Preliminarmente in ordine all'eccezione di improcedibilità sollevata dall' , deve rilevarsi che, ai sensi dell'art.443 c.p.c., in tema di CP_1
2 controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria, la domanda amministrativa, relativa a procedimenti prescritti da leggi speciali per la composizione della controversia medesima in sede amministrativa, costituisce un presupposto della domanda giudiziale. Pertanto, nel caso in cui detti procedimenti non siano esauriti o non siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o non siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo, la domanda giudiziale ordinaria è improcedibile e, se rilevata dal giudice nella prima udienza di discussione, comporta la sospensione del giudizio e la fissazione all'attore di un termine per la presentazione del ricorso in via amministrativa. L'improcedibilità va tenuta distinta dalla improponibilità della domanda, che consegue alla mancata presentazione, all'istituto previdenziale, della domanda amministrativa, che costituisce un presupposto della domanda giudiziale. L'improponibilità della domanda rende nulli gli atti del processo ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Nella specie siamo in presenza di una domanda di liquidazione dell'assegno mensile di assistenza proposta in data 24.02.2022 e rigettata con provvedimento del 26.07.2022 per redditi da lavoro CP_1 dipendente non dichiarati nel modello ATPO. Avverso detto provvedimento il ricorrente non proponeva ricorso amministrativo, al contrario, riconosceva di essere incorso in errore e presentava Mod AP93 firmato in data 24/05/2024, in forza del quale, l'Ente, verificato il reddito, erogava la prestazione a decorrere dal giugno 2024. Appare, dunque, evidente che è ampiamente decorso il termine di gg.90 per proporre ricorso amministrativo, con la conseguenza che il provvedimento di rigetto è divenuto definitivo e il ricorso giudiziario improcedibile. Pertanto, correttamente, l'invio del Mod. AO93 è stato inteso dall'Ente come nuova domanda, con decorrenza della liquidazione, stante la sussistenza anche del requisito socio economico, dal giugno 2024. Ne consegue che, per il periodo pregresso, il ricorso dev'essere dichairato improcedibile, per quello successivo, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1
3 confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_1 disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda con riferimento alla liquidazione relativa alle mensilità anteriori al giugno 2024, cessata la materia del contendere per quelle successive;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Benevento 23/09/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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