Art. 28.
Alle occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia prevista dall' articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 , si provvede con le disponibilita' del conto di tesoreria di cui all' articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , in favore del quale, per l'anno finanziario 1980, e' stabilito l'apporto di lire 10.000.000.000.
Alle occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia prevista dall' articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 , si provvede con le disponibilita' del conto di tesoreria di cui all' articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , in favore del quale, per l'anno finanziario 1980, e' stabilito l'apporto di lire 10.000.000.000.