Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Monica Montante Giudice
dott.ssa Sara Marino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 5002 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 18/02/1975 Parte_1
E
, nato/a a Parma (PR) in data 06/03/1973 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Via La Farina n.3, presso lo studio dell'avv. Vaccaro Maria Luisa che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 06/11/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 4 marzo 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, restando dispensati dall'obbligo della convivenza. A tal fine la sig.ra dichiara di avere fissato la sua dimora in Parte_1
Monreale c/da Ginestra piano primo della abitazione coniugale, fino a quando non troverà un diverso alloggio, mentre il sig. dichiara di avere fissato la propria dimora in Parte_2 Monreale c/da Ginestra piano terra dell'abitazione coniugale.
2. CONDIZIONI INERENTI LA PROLE: AFFIDAMENTO E REGOLAMENTAZIONE VISITE
a)I genitori, in applicazione del principio della bigenitorialità e al fine di garantire ai figli il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, come previsto dall'art. 337 ter del codice civile, e pertanto di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, concordano che i figli siano affidati in modo condiviso, ai sensi della legge 54/2006, ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quello tra i genitori con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
I provvedimenti inerenti la straordinaria amministrazione o di importanza particolarmente rilevante per il minore dovranno invece essere concordate fra i genitori, salvo comprovate imminenti ed inderogabili urgenze (ad es.: interventi medici urgenti) che saranno assunti dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza, con immediata comunicazione all'altro coniuge.
b) Verrà garantita ai genitori pari opportunità di frequentazione, con collocazione di presso Per_1 l'abitazione materna e di presso l'abitazione paterna, anche sé occorre sottolineare che Per_2 data la vicinanza tra le due abitazioni, verrà data la facoltà al padre e alla madre di tenerli con loro ogni qual volta ne venga fatta richiesta, compatibilmente con gli impegni scolastici, ricreativi dei minori e con gli impegni lavorativi di entrambi . In caso di disaccordo tra i genitori, , tenendo conto dell'età della giovane, potrà stare con Per_1 il padre ogni qual volta ne faccia richiesta, in difetto di accordi tra i coniugi, potrà stare Per_2 con la madre secondo il seguente calendario di visita: nei giorni di martedì e giovedì, dalle 17.00 sino alle ore 21.00, allorquando lo riaccompagnerà a casa dal padre. Inoltre per un week end a settimane alternate dalle ore 17:00 del venerdì sino alle ore 21.00 della domenica allorquando lo riaccompagnerà a casa dal padre. La madre potrà tenere con sé il figlio ad anni alterni nella settimana del Natale (dal 24/12 al 30/12) o in quella del Capodanno (dal 31/12 al 06/01).
Analogamente, per le vacanze pasquali, che potrà tenere con sé il figlio ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo. Nel periodo estivo potrà tenere con sé il figlio per due settimane nel mese di luglio e due settimane nel mese di agosto, previ accordi con il padre, il periodo
2 prescelto dovrà essere comunicato entro il 15/06 di ogni anno, con l'obbligo di fare comunicare telefonicamente i figli con il genitore almeno una volta al giorno. Dovrà in ogni caso essere garantita la permanenza nei fini settimana congiuntamente dei minori presso l'abitazione materna o paterna, in modo da assicurare il rapporto di fratellanza.
c)Sia il padre sia la madre nei periodi di permanenza presso la loro abitazione potranno condurre i figli anche all'estero per brevi viaggi, previa comunicazione all'altro genitore, con l'onere di indicare all'altro coniuge il luogo di dimora dei figli.
d) Ognuno dei genitori potrà trascorrere con i figli il giorno del proprio compleanno ed entrambi trascorreranno con i minori quello del compleanno degli stessi insieme o, in subordine: se il compleanno del minore ricade in un giorno festivo ciascun genitore trascorrerà con il minore il periodo che va dalle 10 del mattino alle 16 del pomeriggio o dalle 16 del pomeriggio alle 21; se il compleanno ricade in un giorno feriale ciascun genitore trascorrerà con i bambini il periodo che va dall'uscita di scuola alle 19 e dalle 19 in poi, compreso il pernottamento.
3. CONDIZIONI INERENTI IL MANTENIMENTO DEI MINORI
e) Tenuto conto dei tempi paritari di permanenza che i figli trascorreranno presso ciascuno dei genitori, si chiede di disporre che ciascuno dei genitori contribuirà in via diretta al mantenimento dei figli coprendo anche ogni spesa legata alla convivenza mentre -per quanto riguarda le spese di carattere straordinario, queste saranno così ripartite: tra i genitori nella misura del 50% a carico di ciascuno. Le spese straordinarie verranno rimborsate alla fine di ogni mese, previa presentazione reciproca dei relativi giustificativi. A tal fine ci si riporta, per l'individuazione delle spese straordinarie al Protocollo d'Intesa del 2/7/2019 della I sezione Civile del Tribunale di Palermo.
f) Fermo restando gli obblighi di solidarietà reciproca, le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione
4. CONDIZIONI INERENTI I RAPPORTI ECONOMICI
g) La casa coniugale sita in Monreale c/da Ginestra di cui all'atto di compravendita del 7/05/2007
(REP: n. 16047 Racc. n. 9419, Registrato in Palermo in data 28/05/2007 n. 5047 e trascritto alla conservatoria del registro immobiliare di Palermo il 1/06/2007 ai nn. 42992 e 27355) stipulato in Notar Dott. Notaio in Palermo, riportata al catasto dei fabbricati del Comune di Persona_3
Monreale al foglio 75 particella 530 sub. 2 Cat 4/7, con annesso locale di sgombero individuato al
Catasto al foglio 75 particella 530 sub. 3, di esclusiva proprietà del sig. verrà Parte_2 assegnata quanto al piano primo alla sig.ra che la abiterà assieme alla figlia , Parte_1 Per_1 con tutto l'attuale arredo, fino a quando non troverà altro alloggio adeguato alle esigenze della minore, il piano terra verrà abitato dal Sig. assieme al figlio Pt_2 Per_2
h) Il sig. ha contratto in data 15/01/2008 con il Banco di Sicilia s.p.a oggi Unicredit S.p.a., Pt_2 un mutuo ipotecario, con capitale finanziato pari ad € 80.000,00, importo residuo €. 24.250,19 che verrà dallo stesso estinto I coniugi dichiarano di avere regolamentato ogni rapporto economico/patrimoniale l'uno nei confronti dell'altro. Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio”.
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P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 06/11/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 25/01/2008 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 17 - P. II- serie A - Anno 2008).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 11 marzo 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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