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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/04/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°374 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello DA
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Massimiliano Marinelli presso il Parte_1 cui studio in Palermo via Marchese di Villabianca n.54 è elettivamente domiciliato appellante CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_1 di Palermo presso i cui Uffici in Palermo via V. Villareale n.6 è elettivamente domiciliato appellato
All'udienza di discussione del 10.04.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale. FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.3542/2022, emessa in data 4.11.2022, il Tribunale G.L. di
Palermo rigettava la domanda con cui (coniuge superstite di Parte_1 [...]
ex dipendente in quiescenza dell'EAS) aveva chiesto condannarsi il Per_1 [...]
al pagamento in suo favore della pensione integrativa di reversibilità nella Controparte_1 misura dovuta, calcolando anche il trattamento pensionistico integrativo disposto dalla delibera del CDA dell'Ente n. 3034 del 24.6.1986, a lei non più corrisposta a far data dal gennaio del 2014, a seguito dell'entrata in vigore della L. n.21/2014. Il G.L., riprendendo i principi espressi da questa Corte di Appello in analoga controversia, rigettava integralmente la domanda perché, con riferimento alla pretesa relativa al periodo tra gennaio 2014 e maggio 2018, il era privo di CP_1 legittimazione passiva, mentre, per il periodo successivo, trovava applicazione l'esclusione dei superstiti dal diritto in parola come prevista dalla L.r. 8/2018 e fino all'intervento della L.r.9/2021 (successiva all'introduzione della causa).
Pag. 1 Per la riforma della predetta sentenza ha interposto gravame, con ricorso depositato l'.
1.5.2023 limitatamente alla parte in cui era stato escluso Parte_1 il suo diritto al trattamento per cui è causa per il periodo successivo all'1.01.2018. Lamenta a tal fine che l'abrogazione – ad opera dell'art.20 comma 1 L.r. n.9/2021
– dell'art.45 comma 2 L.r. n.8/2018, doveva ritenersi, in assenza di qualsiasi limitazione temporale degli effetti, retroagire fino all'1.01.2018, non discutendosi in tal caso dell'attribuzione di un diritto (già riconosciuto ai dipendenti Eas e ai loro eredi dal regolamento del personale Eas), ma soltanto dell'individuazione del soggetto chiamato a erogare tale importi. Irrilevante in tale prospettiva è, pertanto, la circostanza che al momento del deposito del ricorso di prime cure il comma 2 cit. fosse ancora in vigore, laddove, aderendo alla prospettazione del primo giudice, si arriverebbe all'illogica situazione per cui “un ricorso depositato oggi da un soggetto nella identica situazione dell'appellante verrebbe accolto (attesa l'assenza della limitazione sopra indicata) mentre quello proposto dalla sig.ra è stato rigettato”. Parte_1
Deduce, infine, che il diritto alla pensione definitivamente acquisito dall'istante in epoca precedente all'entrata in vigore della l.r. 8/2018, non avrebbe potuto “in alcun modo essere rimesso in discussione da un successivo intervento legislativo, a pena di determinare una situazione giuridica assolutamente abnorme. Con memoria depositata il 15.03.2025 si è costituito il , Controparte_1 variamente contestando la fondatezza delle avverse censure. Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 10.04.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
2) Quanto al merito del gravame (circoscritto al periodo 2018-2021 e alla sola posizione della quale erede di ), va osservato che l'art.45 della Parte_1 Persona_1
L. R. n. 8/2018 ha previsto la possibilità che il Fondo speciale ad esaurimento del personale in quiescenza (costituito con L.R. n.67/2015) provveda anche alla corresponsione del trattamento integrativo in favore dei dipendenti del comparto non dirigenziale, ad esclusione dei dirigenti e dei superstiti degli aventi diritto (“
1. Il Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, costituito ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 può essere destinato anche al trattamento integrativo del personale in quiescenza dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione. Il relativo trattamento pensionistico complessivo, sostitutivo e integrativo, non può essere superiore a quello dei dipendenti regionali equiparati e in possesso di una medesima a nzianità contributiva. 2 La disposizione di cui a comma 1 non ha efficacia per il personale con qualifica dirigenziale e per i superstiti degli aventi diritto”) Ciò è avvenuto, dapprima, con l'art. 67 della L. n. 9/2015, che ha posto a carico del suddetto il solo trattamento sostitutivo previsto dalla citata delibera n. 3034 CP_1 del 24/6/1986, e, successivamente, con il dianzi citato art. 45 della L. n. 8/2018 ( poi modificato dalla L. R. n. 9/2021) che ha previsto la possibilità per il predetto Fondo di
Pag. 2 erogare, ex nunc, anche il trattamento integrativo (dal 2021 anche in favore dei dirigenti e dei superstiti). Orbene, come già osservato da questa Corte in precedente caso analogo (cfr. sent. 945/2022), trattasi di interventi normativi che, lungi dal ripristinare un trattamento previdenziale asseritamente abrogato dalla L.R. n. 21/2014, hanno, invece, provveduto ad individuarne, con effetti ex nunc, il soggetto obbligato all'erogazione; sono, dunque, interventi dal valore ricognitivo di un trattamento già sussistente – e mai abrogato – ed innovativo quanto all'individuazione dell'ente competente alla sua corresponsione. Talché non resta che valutare la rilevanza, nel caso di specie, dell'entrata in vigore dell'art. 4 della L..R. n. 13 del 25/5/2022 il cui testo conviene riprendere nella parte in cui recita: “ al fine di provvedere al pagamento del trattamento pensionistico sostitutivo e integrativo al personale ex dipendente dell'Ente Acquedotti Siciliano per sentenze esecutive emesse nei confronti di Regione siciliana, Eas in liquidazione e lla data di entrata in vigore della Controparte_2 presente legge, il è autorizzato per l'esercizio finanziario 2022 ad utilizzare un Controparte_1 importo massimo di euro 18.310.642,15 a valere sugli avanzi di amministrazione determinati anche dai maggiori trasferimenti effettuati dall'Amministrazione regionale a valere sui capitoli della rubrica 2 del dipartimento regionale della Funzione pubblica per il personale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e successive modificazioni – contratto 1. Per l'effetto, e al fine di evitare l'insorgere di nuovo contenzioso, il comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, e successive modificazioni, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge a tutti i dipendenti in quiescenza già titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, aventi la medesima posizione giuridica del personale regionale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale n. 21/1986 e successive modificazioni (…). Risulta prima facie evidente la volontà del legislatore di porre termine al contenzioso in essere in materia di trattamento pensionistico, sostitutivo ed integrativo del personale ex dipendente dell'EAS e di individuare nel , per il quale la legge Controparte_1 appresta gli stanziamenti necessari, il soggetto obbligato al pagamento delle relative competenze accertate da sentenza esecutive – anche non definitive – emesse nei confronti della Regione Siciliana, dell'EAS in liquidazione e del medesimo. CP_1
Dal tenore testuale della norma è lecito, tuttavia, operare alcuni distinguo. Essa, infatti, circoscrive al solo personale ex dipendente dell'EAS - senza differenziare tra personale impiegatizio e personale dirigenziale - i beneficiari dell'intervento surrogatorio/additivo del relativamente alle partite CP_1 debitorie recate da sentenze esecutive, tra le quali rientra a pieno titolo la sentenza oggi impugnata. Restano, tuttavia, esclusi da tale beneficio i superstiti degli aventi diritto (nel caso di specie coniuge superstite di ), in relazione ai quali Parte_1 Persona_1 soltanto a partire dall'entrata in vigore della L.R. n. 9/2021 - che ha abrogato il comma 2° dell'art. 45 L.R. n. 8/2018 - è stata sancita l'estensione a carico del Fondo dell'obbligazione di pagamento del trattamento in parola.
Pag. 3 Né a tale profilo può essere negato ingresso nel presente grado di appello – sub specie di eccezione nuova non proposta nel precedente grado di giudizio – configurando esso il risultato della interpretazione di una fonte normativa la cui sfera di applicazi one rientra a pieno titolo nel potere di ricerca e di interpretazione che l'ordinamento affida all'organo giurisdizionale. Sulla scorta di quanto sopra esposto, pertanto, deve essere confermata la sentenza di primo grado.
3) Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.3542/2022, emessa dal Tribunale GL di Palermo in data 4 novembre 2022. Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.473,00 Parte_1 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art.13, comma 1 bis, dpr n.115/02. Così deciso in Palermo il 10 aprile 2025. Il Consigliere estensore Claudio Antonelli Il Presidente
Cinzia Alcamo
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