Articolo 81 della Legge 27 febbraio 1965, n. 49
Articolo 80Articolo 82
Versione
14 marzo 1965
Art. 81.
Il numero globale dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi della Marina militare e' stabilito, per lo anno finanziario 1965, a norma dell' articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447 , in 7314 unita'.
Entrata in vigore il 14 marzo 1965
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