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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 07/11/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 290/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. EL NT Presidente dott. Chiara Sangiuolo Giudice dott. ES UN Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n . r.g. 290/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. VERDEROSA FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore, e (C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GIANNELLA GIANCARLO, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/5/2024, i coniugi e Parte_1
hanno premesso di aver contratto matrimonio in Agropoli Parte_2
(SA), il 10/8/1995, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di pagina 1 di 6 Agropoli al n. 57 Parte II serie A;
che dal loro matrimonio nascevano sono nate due figlie: (nata il [...]) e (nata il [...]), Per_1 Per_2 entrambe maggiorenni ma non autonome economicamente;
che l'unione matrimoniale con il passare del tempo si è logorata venendo meno l'affectio coniugalis a causa di sopravvenute incompatibilità ed incomprensioni.
Tanto premesso i ricorrenti hanno formulato ai sensi degli art. 473 bis. 49 e
473 bis.51, domanda contestuale di separazione e divorzio congiunto.
Fissata udienza di comparizione dinanzi al giudice delegato e disposta la sostituzione della stessa con le note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi depositavano autodichiarazione con cui si riportavano al contenuto del ricorso e ne chiedevano l'integrale recepimento, dando atto dell'impossibilità di conciliarsi.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio per la decisione.
In data 11/7/2024, veniva pubblicata la sentenza n. 23/2024, con cui veniva accolta la domanda di separazione alle condizioni congiunte concordate dalle parti nell'ambito del ricorso introduttivo. In pari data veniva emessa, dunque, ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore e fissata udienza per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, con istanza depositata fuori udienza, evidenziavano, tuttavia, di aver, nelle proprie note depositate per l'udienza del 29/6/2024, modificato parzialmente le condizioni concordate in sede di ricorso e chiedevano, pertanto, che il Collegio prendesse atto delle suddette modifiche, procedendo alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di separazione, nella misura in cui erano state ivi recepite le precedenti condizioni concordate in sede di ricorso e non quelle, parzialmente modificate, contenute nell'ambito delle suddette note.
Con successiva istanza del 13/6/2025, le parti congiuntamente rinunciavano all'istanza di correzione ex art. 288 c.p.c., contestualmente chiedendo al pagina 2 di 6 Tribunale di recepire le condizioni di cui alle note depositate per l'udienza del 29/6/2024, in sede di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tali condizioni, segnatamente, prevedono:
“1)la casa familiare ubicata in Portogruaro via Romagna n. 17 resterà assegnata con quanto in essa contenuto alla sig.ra , con la Parte_2 quale convive stabilmente la FI , maggiorenne non economicamente Per_2 autosufficiente;
la FI , invece ha raggiunto la piena indipendenza Per_1 economica e si è trasferita altrove.
3)Il sig. verserà a titolo di contributo di mantenimento Parte_1 direttamente alla FI , che convive con la madre, la somma di € Per_2
300,00 mensili, rivalutabili annualmente;
4)le spese extra assegno per la FI , quali le spese Per_2 mediche/specialistiche non coperte dal S.S.N., e quelle straordinarie, previamente documentate, saranno ripartite tra i genitori al 50%;
5)le parti, essendo economicamente autosufficienti, dichiarano di non avere pretese economiche in merito all'assegno divorzile;
nessuna di loro, pertanto, potrà pretendere alcunché dall'altra a tale titolo;
6)i signori sono comproprietari al 50% della casa Parte_3 ubicata in Agropoli in via Matilde Serao n. 9 (individuata in Catasto al fol.
18 part.lla 477 sub 40).
I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, si impegnano a trasferire a titolo gratuito alle proprie figlie,
e , l'immobile di cui sopra, in parti uguali CP_1 CP_2
(50% per ciascuna FI), con riserva di usufrutto a favore del padre
L'atto di trasferimento dovrà essere stipulato entro un Parte_1 mese dalla sentenza di divorzio, salvo proroga, concordata dalle parti, in caso di comprovata necessità, non superiore ad ulteriori60 giorni. Le spese notarili saranno a carico di Parte_1
pagina 3 di 6 Il sig. espressamente presta il consenso a che detto Parte_1 appartamento venga utilizzato, quale punto d'appoggio, dalle figlie per i periodi in cui le stesse si tratterranno in Agropoli;
7)eventuali tributi e spese ordinarie necessarie per l'immobile trasferito saranno sopportate integralmente dal coniuge usufruttuario. Le spese straordinarie saranno sopportate dal coniuge usufruttuario fino al raggiungimento della piena indipendenza economica di entrambe le figlie;
8) i coniugi dichiarano che il trasferimento immobiliare in favore delle figlie contenuto nell'accordo di divorzio è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
9)con la sottoscrizione del presente accordo, le parti danno atto di aver risolto ogni rapporto economico patrimoniale, dichiarando di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra a tale titolo o ragione."
All'udienza del 22/7/2025, dunque, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti congiuntamente chiedevano l'emissione di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle suddette condizioni, contestualmente depositando regolare attestato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale.
Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata, emerge la sussistenza delle condizioni normativamente richieste per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti.
Nel caso di specie, in particolare, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n.
2), lett. b), legge n. 898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015,
n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, essendo decorso il termine normativamente previsto, a far data dall'avvenuta comparizione innanzi al presidente del tribunale nell'ambito della relativa procedura di separazione consensuale.
pagina 4 di 6 Il fallimento del tentativo di conciliazione delle parti, unitamente allo stato di separazione protrattosi da lungo tempo ed alle dichiarazioni rese da entrambi i coniugi in corso di causa, altresì, hanno evidenziato la sussistenza di circostanze oggettive che rendono insuscettibile di ricostituzione e mantenimento la relativa comunione spirituale e materiale.
Dal comportamento delle parti, inoltre, può ritenersi provato che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Le parti istanti hanno altresì allegato al ricorso tutta la documentazione di rito.
Dato atto, dunque, della sussistenza dei presupposti legittimanti la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritiene il
Collegio di poter accogliere la domanda di divorzio alle condizioni riportate in parte motiva, che si recepiscono, con la precisazione che ci si limita, in questa sede, a prendere atto delle statuizioni che fuoriescono dalla competenza decisionale del Tribunale nel presente giudizio.
Devono essere compiute le formalità di rito.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando dinanzi a sé, così provvede:
- Pronunzia lo scioglimento del matrimonio tra , Parte_1 nato a [...] il [...] (c.f. ), e C.F._1 Parte_2
, nata ad [...] il [...] (c.f. ), coniugi per
[...] C.F._2 matrimonio celebrato in Agropoli, il 10/8/1995, alle condizioni congiunte riportate in parte motiva delle quali il Collegio prende atto;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in pagina 5 di 6 copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agropoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 15/9/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
ES UN EL NT
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. EL NT Presidente dott. Chiara Sangiuolo Giudice dott. ES UN Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n . r.g. 290/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. VERDEROSA FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore, e (C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GIANNELLA GIANCARLO, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/5/2024, i coniugi e Parte_1
hanno premesso di aver contratto matrimonio in Agropoli Parte_2
(SA), il 10/8/1995, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di pagina 1 di 6 Agropoli al n. 57 Parte II serie A;
che dal loro matrimonio nascevano sono nate due figlie: (nata il [...]) e (nata il [...]), Per_1 Per_2 entrambe maggiorenni ma non autonome economicamente;
che l'unione matrimoniale con il passare del tempo si è logorata venendo meno l'affectio coniugalis a causa di sopravvenute incompatibilità ed incomprensioni.
Tanto premesso i ricorrenti hanno formulato ai sensi degli art. 473 bis. 49 e
473 bis.51, domanda contestuale di separazione e divorzio congiunto.
Fissata udienza di comparizione dinanzi al giudice delegato e disposta la sostituzione della stessa con le note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi depositavano autodichiarazione con cui si riportavano al contenuto del ricorso e ne chiedevano l'integrale recepimento, dando atto dell'impossibilità di conciliarsi.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio per la decisione.
In data 11/7/2024, veniva pubblicata la sentenza n. 23/2024, con cui veniva accolta la domanda di separazione alle condizioni congiunte concordate dalle parti nell'ambito del ricorso introduttivo. In pari data veniva emessa, dunque, ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore e fissata udienza per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, con istanza depositata fuori udienza, evidenziavano, tuttavia, di aver, nelle proprie note depositate per l'udienza del 29/6/2024, modificato parzialmente le condizioni concordate in sede di ricorso e chiedevano, pertanto, che il Collegio prendesse atto delle suddette modifiche, procedendo alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di separazione, nella misura in cui erano state ivi recepite le precedenti condizioni concordate in sede di ricorso e non quelle, parzialmente modificate, contenute nell'ambito delle suddette note.
Con successiva istanza del 13/6/2025, le parti congiuntamente rinunciavano all'istanza di correzione ex art. 288 c.p.c., contestualmente chiedendo al pagina 2 di 6 Tribunale di recepire le condizioni di cui alle note depositate per l'udienza del 29/6/2024, in sede di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tali condizioni, segnatamente, prevedono:
“1)la casa familiare ubicata in Portogruaro via Romagna n. 17 resterà assegnata con quanto in essa contenuto alla sig.ra , con la Parte_2 quale convive stabilmente la FI , maggiorenne non economicamente Per_2 autosufficiente;
la FI , invece ha raggiunto la piena indipendenza Per_1 economica e si è trasferita altrove.
3)Il sig. verserà a titolo di contributo di mantenimento Parte_1 direttamente alla FI , che convive con la madre, la somma di € Per_2
300,00 mensili, rivalutabili annualmente;
4)le spese extra assegno per la FI , quali le spese Per_2 mediche/specialistiche non coperte dal S.S.N., e quelle straordinarie, previamente documentate, saranno ripartite tra i genitori al 50%;
5)le parti, essendo economicamente autosufficienti, dichiarano di non avere pretese economiche in merito all'assegno divorzile;
nessuna di loro, pertanto, potrà pretendere alcunché dall'altra a tale titolo;
6)i signori sono comproprietari al 50% della casa Parte_3 ubicata in Agropoli in via Matilde Serao n. 9 (individuata in Catasto al fol.
18 part.lla 477 sub 40).
I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, si impegnano a trasferire a titolo gratuito alle proprie figlie,
e , l'immobile di cui sopra, in parti uguali CP_1 CP_2
(50% per ciascuna FI), con riserva di usufrutto a favore del padre
L'atto di trasferimento dovrà essere stipulato entro un Parte_1 mese dalla sentenza di divorzio, salvo proroga, concordata dalle parti, in caso di comprovata necessità, non superiore ad ulteriori60 giorni. Le spese notarili saranno a carico di Parte_1
pagina 3 di 6 Il sig. espressamente presta il consenso a che detto Parte_1 appartamento venga utilizzato, quale punto d'appoggio, dalle figlie per i periodi in cui le stesse si tratterranno in Agropoli;
7)eventuali tributi e spese ordinarie necessarie per l'immobile trasferito saranno sopportate integralmente dal coniuge usufruttuario. Le spese straordinarie saranno sopportate dal coniuge usufruttuario fino al raggiungimento della piena indipendenza economica di entrambe le figlie;
8) i coniugi dichiarano che il trasferimento immobiliare in favore delle figlie contenuto nell'accordo di divorzio è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
9)con la sottoscrizione del presente accordo, le parti danno atto di aver risolto ogni rapporto economico patrimoniale, dichiarando di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra a tale titolo o ragione."
All'udienza del 22/7/2025, dunque, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti congiuntamente chiedevano l'emissione di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle suddette condizioni, contestualmente depositando regolare attestato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale.
Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata, emerge la sussistenza delle condizioni normativamente richieste per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti.
Nel caso di specie, in particolare, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n.
2), lett. b), legge n. 898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015,
n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, essendo decorso il termine normativamente previsto, a far data dall'avvenuta comparizione innanzi al presidente del tribunale nell'ambito della relativa procedura di separazione consensuale.
pagina 4 di 6 Il fallimento del tentativo di conciliazione delle parti, unitamente allo stato di separazione protrattosi da lungo tempo ed alle dichiarazioni rese da entrambi i coniugi in corso di causa, altresì, hanno evidenziato la sussistenza di circostanze oggettive che rendono insuscettibile di ricostituzione e mantenimento la relativa comunione spirituale e materiale.
Dal comportamento delle parti, inoltre, può ritenersi provato che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Le parti istanti hanno altresì allegato al ricorso tutta la documentazione di rito.
Dato atto, dunque, della sussistenza dei presupposti legittimanti la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritiene il
Collegio di poter accogliere la domanda di divorzio alle condizioni riportate in parte motiva, che si recepiscono, con la precisazione che ci si limita, in questa sede, a prendere atto delle statuizioni che fuoriescono dalla competenza decisionale del Tribunale nel presente giudizio.
Devono essere compiute le formalità di rito.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando dinanzi a sé, così provvede:
- Pronunzia lo scioglimento del matrimonio tra , Parte_1 nato a [...] il [...] (c.f. ), e C.F._1 Parte_2
, nata ad [...] il [...] (c.f. ), coniugi per
[...] C.F._2 matrimonio celebrato in Agropoli, il 10/8/1995, alle condizioni congiunte riportate in parte motiva delle quali il Collegio prende atto;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in pagina 5 di 6 copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agropoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 15/9/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
ES UN EL NT
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