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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Bolzano, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLZANO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TAPPEINER STEFAN, Presidente PICHLER KURT, Relatore DEFANT ANNA ROSA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 152/2023 depositato il 09/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Bolzano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 13 03 2023 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: si riporta alle proprie deduzioni e conclusioni scritte ed insiste per l'accoglimento del ricorso Resistente: si riporta alle proprie deduzioni e conclusioni scritte ed insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel modello 730/2022 per l'anno d'imposta 2021 l'odierno ricorrente Ricorrente_1 chiedeva l'applicazione del regime agevolativo speciale previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 per i c.d. “lavoratori impatriati”. Suddetta dichiarazione dei redditi veniva sottoposta ad un controllo preventivo da parte del competente Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate. Con PEC prot. nr. 110083 del 18.11.2022 l'Ufficio finanziario invitava il contribuente alla presentazione della documentazione a comprova dell'agevolazione richiesta.
In seguito all'istruttoria effettuata dall'Ufficio Territoriale è stato disconosciuta l'agevolazione richiesta in quanto non sarebbe stato soddisfatto il requisito della permanenza all'estero per due anni.
Avverso la comunicazione di diniego di data 13.03.2023 l'odierno ricorrente proponeva impugnazione per i seguenti motivi:
1. Illegittimità ed infondatezza del diniego di rimborso opposto. Sussistenza in capo al ricorrente di tutti i requisiti previsti dal legislatore per poter fruire del cd. regime “impatriati”.
2. Illegittimità del provvedimento di diniego impugnato per aperta violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito in generale dall'art. 97 della costituzione ed in materia tributaria dall'art. 10 della l. n. 212 del 2000 ( c.d. “statuto dei diritti del contribuente”).
3. Illegittimità del provvedimento di diniego impugnato per difetto di motivazione. Violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e, più in generale, dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990. Violazione del diritto di difesa. Difetto di prova.
Pertanto, l'odierno ricorrente chiedeva la dichiarazione dell'illegittimità e per l'effetto l'annullamento del provvedimento di diniego impugnato e disporsi, conseguentemente, l'erogazione del rimborso del credito Irpef pari ad € 10.028,00, unitamente agli interessi maturati e maturandi, oltre alla rivalutazione monetaria, da calcolare con decorrenza dal giorno del relativo pagamento al saldo effettivo nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo, con ogni necessaria statuizione di legge. Infine, chiedeva la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del processo ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/92.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni di data17.10.23, prendendo posizione con articolate argomentazioni giuridiche e fattuali su tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente, contestandole in toto e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, con condanna alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992.
Alla luce delle controdeduzioni dell'Ente impositore e a maggior illustrazione delle proprie difese il ricorrente depositava memoria illustrativa, insistendo per l'accoglimento del ricorso e delle conclusioni già rassegnate con esso.
All'udienza del 27.01.2026 il relatore esponeva i fatti e le questioni della controversia e le parti insistevano nelle loro istanze e conclusioni. Al termine dell'udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti di causa e udite le parti in udienza, osserva in fatto e in diritto che in base alle risultanze emerse il ricorso è fondato nel merito e va, pertanto, accolto.
Inducono a dette conclusioni le seguenti considerazioni.
Ricorrente_1Oggetto della presente controversia è il fatto che l'odierno ricorrente, sig. , ritenendo in relazione al periodo d'imposta 2021 di aver diritto all'agevolazione fiscale prevista per i c.d.
“impatriati” dall'art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 – segnatamente dell'imponibilità del solo 30 % del reddito di lavoro percepito – nel Mod. 730/2022 ha chiesto a rimborso il credito Irpef conseguentemente maturato.
L'Agenzia delle Entrate ha opposto alla citata richiesta il proprio diniego espresso, argomentando che per i due periodi d'imposta antecedenti l'arrivo in Italia, l'odierno ricorrente non sarebbe rimasto ininterrottamente all'estero, in quanto la permanenza all'estero è stata interrotta per un periodo pari a 92 giorni durante i quali risulta aver lavorato presso il “società_1 di Prato allo Stelvio, i cui soci sono i familiari del ricorrente. Precisa l'Agenzia delle Entrate nelle proprie controdeduzioni che per stabilire la permanenza in Italia ai sensi dell'agevolazione per i c.d. lavoratori impatriati non si farebbe riferimento all'art. 2, comma 1, del DPR n. 917/1986 che considera fiscalmente residente in Italia chi per la maggior parte del periodo d'imposta è iscritto nelle anagrafi della popolazione residente o ha nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza, a nulla rilevando l'effettiva iscrizione al registro AIRE. Al contrario, in ambito dei c.d. lavoratori impatriati esisterebbe una specifica norma che richiede una permanenza ininterrotta all'estero (art. 6 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147. Pertanto, lo stesso non avrebbe svolto continuativamente un'attività lavorativa, come asseritamente richiesto, evidenziando che il requisito della continuità del lavoro all'estero sarebbe previsto direttamente dall'art. 16, comma 2 del D.Lgs. 147/2015.
Il Collegio osserva che il regime dei lavoratori impatriati in Italia è disciplinato dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 c.d. “Decreto internazionalizzazione”. La ratio della misura è garantire una parziale esenzione fiscale ai contribuenti che decidono di trasferire la residenza fiscale in Italia. La norma agevolativa è applicabile sia ai cittadini italiani espatriati all'estero, sia a soggetti con cittadinanza estera che impatriano in Italia per lavoro. La norma è, quindi, volta ad incentivare il rientro in patria di lavoratori che negli ultimi anni hanno vissuto stabilmente all'estero. Tuttavia, allo stesso tempo si cerca di invogliare cittadini stranieri a trasferirsi in Italia per lavoro. L'agevolazione prevede quindi un duplice ambito di applicazione, i cui rispettivi requisiti sono richiesti dal comma 1 e dal comma 2 dell'art. 16 D.Lgs. n. 147/15.
Il comma 1 dell'articolo in esame richiede che il lavoratore non deve essere stato residente fiscalmente in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il rimpatrio. Il lavoratore si deve impegnare a risiedere fiscalmente in Italia per almeno due anni e l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.
Il successivo comma 2 dell'art. 16 in commento estende i medesimi benefici fiscali ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della Legge n. 238/10. Si tratta dei cittadini dell'Unione Europea, che abbiano risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e che, sebbene residenti nel proprio Paese di origine abbiano svolto continuativamente un'attività di lavoro, dipendente o autonomo, o un'attività di impresa fuori dal proprio Paese di origine e dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, oppure che abbiano svolto continuativamente un'attività di studio fuori del proprio Paese di origine e dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Ciò posto, il Collegio ritiene che per stabilire la spettanza o meno della misura agevolativa dei c.d. lavoratori impatriati all'odierno ricorrente si debba fare riferimento al comma 1 dell'art. 16 D.Lgs. 147/2015 e non, come erroneamente affermato dall'Agenzia delle Entrate nelle proprie controdeduzioni, al successivo comma 2, il quale riguarda esclusivamente i cittadini dell'UE diversi da quelli italiani.
Da quanto si evince dall'esame degli atti di causa e da quanto emerso nel corso dell'udienza, a differenza di quanto erroneamente argomentato dall'Ufficio, sussistono in capo all'odierno ricorrente tutti i requisiti richiesti dal Legislatore per la spettanza dell'agevolazione dei c.d. lavoratori impatriati, tra cui la permanenza all'estero nei due periodi d'imposta antecedenti il suo rientro in Italia con Ricorrente_1contestuale svolgimento di un'esperienza lavorativa, a nulla rilevando il fatto che il signor abbia fatto rientro in Italia per 92 giorni nel periodo considerato, lavorando anche presso l'azienda di famiglia, dovendo nel caso che ci occupa comunque far riferimento all'art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 917/1986 che considera fiscalmente residente in Italia, chi per la maggior parte del periodo d'imposta è iscritto nelle anagrafi della popolazione residente o ha nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza.
Che l'odierno ricorrente fosse fiscalmente residente all'estero non risulta solamente dalla copiosa documentazione agli atti processuali, ma è comprovata anche dalla certificazione attestante la sua iscrizione al registro AIRE dal luglio 2015 al marzo 2020. (doc. 3 all. al ricorso).
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso.
Per i motivi sopra esposti il ricorso va accolto nel merito. Ne consegue la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che vengono liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado,
a c c o g l i e
il ricorso nel merito e per l'effetto dispone l'annullamento del provvedimento di diniego impugnato e la conseguente erogazione del rimborso del credito Irpef pari ad € 10.028,00, unitamente agli interessi maturati e maturandi, oltre alla rivalutazione monetaria, da calcolare con decorrenza dal giorno del relativo pagamento;
c o n d a n n a
l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del presente giudizio che vengono liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori.
Così deciso in Bolzano, il 27.01.2026
Il Giudice estensore Il Presidente
f.to dott. Kurt Pichler f.to dott. Stefan Tappeiner
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLZANO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TAPPEINER STEFAN, Presidente PICHLER KURT, Relatore DEFANT ANNA ROSA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 152/2023 depositato il 09/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Bolzano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 13 03 2023 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: si riporta alle proprie deduzioni e conclusioni scritte ed insiste per l'accoglimento del ricorso Resistente: si riporta alle proprie deduzioni e conclusioni scritte ed insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel modello 730/2022 per l'anno d'imposta 2021 l'odierno ricorrente Ricorrente_1 chiedeva l'applicazione del regime agevolativo speciale previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 per i c.d. “lavoratori impatriati”. Suddetta dichiarazione dei redditi veniva sottoposta ad un controllo preventivo da parte del competente Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate. Con PEC prot. nr. 110083 del 18.11.2022 l'Ufficio finanziario invitava il contribuente alla presentazione della documentazione a comprova dell'agevolazione richiesta.
In seguito all'istruttoria effettuata dall'Ufficio Territoriale è stato disconosciuta l'agevolazione richiesta in quanto non sarebbe stato soddisfatto il requisito della permanenza all'estero per due anni.
Avverso la comunicazione di diniego di data 13.03.2023 l'odierno ricorrente proponeva impugnazione per i seguenti motivi:
1. Illegittimità ed infondatezza del diniego di rimborso opposto. Sussistenza in capo al ricorrente di tutti i requisiti previsti dal legislatore per poter fruire del cd. regime “impatriati”.
2. Illegittimità del provvedimento di diniego impugnato per aperta violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito in generale dall'art. 97 della costituzione ed in materia tributaria dall'art. 10 della l. n. 212 del 2000 ( c.d. “statuto dei diritti del contribuente”).
3. Illegittimità del provvedimento di diniego impugnato per difetto di motivazione. Violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e, più in generale, dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990. Violazione del diritto di difesa. Difetto di prova.
Pertanto, l'odierno ricorrente chiedeva la dichiarazione dell'illegittimità e per l'effetto l'annullamento del provvedimento di diniego impugnato e disporsi, conseguentemente, l'erogazione del rimborso del credito Irpef pari ad € 10.028,00, unitamente agli interessi maturati e maturandi, oltre alla rivalutazione monetaria, da calcolare con decorrenza dal giorno del relativo pagamento al saldo effettivo nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo, con ogni necessaria statuizione di legge. Infine, chiedeva la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del processo ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/92.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni di data17.10.23, prendendo posizione con articolate argomentazioni giuridiche e fattuali su tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente, contestandole in toto e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, con condanna alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992.
Alla luce delle controdeduzioni dell'Ente impositore e a maggior illustrazione delle proprie difese il ricorrente depositava memoria illustrativa, insistendo per l'accoglimento del ricorso e delle conclusioni già rassegnate con esso.
All'udienza del 27.01.2026 il relatore esponeva i fatti e le questioni della controversia e le parti insistevano nelle loro istanze e conclusioni. Al termine dell'udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti di causa e udite le parti in udienza, osserva in fatto e in diritto che in base alle risultanze emerse il ricorso è fondato nel merito e va, pertanto, accolto.
Inducono a dette conclusioni le seguenti considerazioni.
Ricorrente_1Oggetto della presente controversia è il fatto che l'odierno ricorrente, sig. , ritenendo in relazione al periodo d'imposta 2021 di aver diritto all'agevolazione fiscale prevista per i c.d.
“impatriati” dall'art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 – segnatamente dell'imponibilità del solo 30 % del reddito di lavoro percepito – nel Mod. 730/2022 ha chiesto a rimborso il credito Irpef conseguentemente maturato.
L'Agenzia delle Entrate ha opposto alla citata richiesta il proprio diniego espresso, argomentando che per i due periodi d'imposta antecedenti l'arrivo in Italia, l'odierno ricorrente non sarebbe rimasto ininterrottamente all'estero, in quanto la permanenza all'estero è stata interrotta per un periodo pari a 92 giorni durante i quali risulta aver lavorato presso il “società_1 di Prato allo Stelvio, i cui soci sono i familiari del ricorrente. Precisa l'Agenzia delle Entrate nelle proprie controdeduzioni che per stabilire la permanenza in Italia ai sensi dell'agevolazione per i c.d. lavoratori impatriati non si farebbe riferimento all'art. 2, comma 1, del DPR n. 917/1986 che considera fiscalmente residente in Italia chi per la maggior parte del periodo d'imposta è iscritto nelle anagrafi della popolazione residente o ha nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza, a nulla rilevando l'effettiva iscrizione al registro AIRE. Al contrario, in ambito dei c.d. lavoratori impatriati esisterebbe una specifica norma che richiede una permanenza ininterrotta all'estero (art. 6 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147. Pertanto, lo stesso non avrebbe svolto continuativamente un'attività lavorativa, come asseritamente richiesto, evidenziando che il requisito della continuità del lavoro all'estero sarebbe previsto direttamente dall'art. 16, comma 2 del D.Lgs. 147/2015.
Il Collegio osserva che il regime dei lavoratori impatriati in Italia è disciplinato dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 c.d. “Decreto internazionalizzazione”. La ratio della misura è garantire una parziale esenzione fiscale ai contribuenti che decidono di trasferire la residenza fiscale in Italia. La norma agevolativa è applicabile sia ai cittadini italiani espatriati all'estero, sia a soggetti con cittadinanza estera che impatriano in Italia per lavoro. La norma è, quindi, volta ad incentivare il rientro in patria di lavoratori che negli ultimi anni hanno vissuto stabilmente all'estero. Tuttavia, allo stesso tempo si cerca di invogliare cittadini stranieri a trasferirsi in Italia per lavoro. L'agevolazione prevede quindi un duplice ambito di applicazione, i cui rispettivi requisiti sono richiesti dal comma 1 e dal comma 2 dell'art. 16 D.Lgs. n. 147/15.
Il comma 1 dell'articolo in esame richiede che il lavoratore non deve essere stato residente fiscalmente in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il rimpatrio. Il lavoratore si deve impegnare a risiedere fiscalmente in Italia per almeno due anni e l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.
Il successivo comma 2 dell'art. 16 in commento estende i medesimi benefici fiscali ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della Legge n. 238/10. Si tratta dei cittadini dell'Unione Europea, che abbiano risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e che, sebbene residenti nel proprio Paese di origine abbiano svolto continuativamente un'attività di lavoro, dipendente o autonomo, o un'attività di impresa fuori dal proprio Paese di origine e dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, oppure che abbiano svolto continuativamente un'attività di studio fuori del proprio Paese di origine e dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Ciò posto, il Collegio ritiene che per stabilire la spettanza o meno della misura agevolativa dei c.d. lavoratori impatriati all'odierno ricorrente si debba fare riferimento al comma 1 dell'art. 16 D.Lgs. 147/2015 e non, come erroneamente affermato dall'Agenzia delle Entrate nelle proprie controdeduzioni, al successivo comma 2, il quale riguarda esclusivamente i cittadini dell'UE diversi da quelli italiani.
Da quanto si evince dall'esame degli atti di causa e da quanto emerso nel corso dell'udienza, a differenza di quanto erroneamente argomentato dall'Ufficio, sussistono in capo all'odierno ricorrente tutti i requisiti richiesti dal Legislatore per la spettanza dell'agevolazione dei c.d. lavoratori impatriati, tra cui la permanenza all'estero nei due periodi d'imposta antecedenti il suo rientro in Italia con Ricorrente_1contestuale svolgimento di un'esperienza lavorativa, a nulla rilevando il fatto che il signor abbia fatto rientro in Italia per 92 giorni nel periodo considerato, lavorando anche presso l'azienda di famiglia, dovendo nel caso che ci occupa comunque far riferimento all'art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 917/1986 che considera fiscalmente residente in Italia, chi per la maggior parte del periodo d'imposta è iscritto nelle anagrafi della popolazione residente o ha nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza.
Che l'odierno ricorrente fosse fiscalmente residente all'estero non risulta solamente dalla copiosa documentazione agli atti processuali, ma è comprovata anche dalla certificazione attestante la sua iscrizione al registro AIRE dal luglio 2015 al marzo 2020. (doc. 3 all. al ricorso).
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso.
Per i motivi sopra esposti il ricorso va accolto nel merito. Ne consegue la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che vengono liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado,
a c c o g l i e
il ricorso nel merito e per l'effetto dispone l'annullamento del provvedimento di diniego impugnato e la conseguente erogazione del rimborso del credito Irpef pari ad € 10.028,00, unitamente agli interessi maturati e maturandi, oltre alla rivalutazione monetaria, da calcolare con decorrenza dal giorno del relativo pagamento;
c o n d a n n a
l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del presente giudizio che vengono liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori.
Così deciso in Bolzano, il 27.01.2026
Il Giudice estensore Il Presidente
f.to dott. Kurt Pichler f.to dott. Stefan Tappeiner