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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/02/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2674/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2674/2024, avente come oggetto “modifica delle condizioni di divorzio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Nave Parte_1 C.F._1
(BS), presso lo studio dell'Avv. Simona Bertacchini, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. Controparte_2 C.F._3
RESISTENTI CONTUMACI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 26.6.2024) Per parte ricorrente: “chiedo la revoca del contributo al mantenimento di mio figlio dal
21.8.2024 o, in subordine, dalla data di deposito del ricorso.
Con vittoria di spese e compenso professionale”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.3.2024 deduceva di aver contratto con Parte_1
matrimonio concordatario a Gardone Val Trompia (BS) il 22.7.2000, Controparte_1
unione dalla quale era nato, in data 8.11.2004, il figlio , e che il divorzio era stato CP_2
pronunciato con sentenza del Tribunale di Brescia n. 485/2014, pubblicata in data
10.2.2024, la quale aveva posto a suo carico un contributo al mantenimento del figlio pari ad € 540,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Egli aggiungeva che, successivamente, aveva terminato il suo percorso di studi e CP_2
trovato lavoro per una società di ristorazione con contratto a tempo determinato inizialmente in scadenza al 31.12.2023, poi prorogato sino al 31.5.2024, e infine rinnovato, con una retribuzione mensile di circa € 1.000,00, e chiedeva la revoca del contributo al mantenimento del figlio dal 21.8.2023 o, in subordine, dalla data di deposito del ricorso.
I resistenti non si costituivano in giudizio nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, e ne veniva dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata in data 26.6.2024, in via temporanea ed urgente, il contributo al mantenimento del figlio a carico del padre veniva revocato a far data dal 21.8.2023, e, non essendo necessaria alcuna istruttoria ulteriore, la causa veniva rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La maggiore età del figlio non comporta di per sé il venir meno del suo diritto al CP_2
mantenimento da parte dei genitori, come si evince dall'art. 337-septies c.c.
Tuttavia, risulta documentalmente provato che egli lavora dal giorno 21.8.2023 con regolare contratto a tempo determinato successivamente rinnovato, con una retribuzione mensile superiore ad € 1.000,00 (cfr. documenti n. 3 e n. 4), circostanza che lo rende economicamente non più dipendente dai genitori.
2 Del resto, i resistenti diretta beneficiaria della corresponsione del Controparte_1
contributo al mantenimento del figlio con lei convivente (cfr. documenti n. 1 e n. 2), e lo stesso non si sono costituiti in giudizio, nonostante la regolarità della Controparte_2
notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, per opporsi alla revoca del contributo in favore del figlio richiesta dal ricorrente, allegando la persistenza di un percorso formativo di o il carattere temporaneo e precario del contratto di lavoro CP_2 da lui stipulato, nonostante l'onere della prova a loro carico (cfr. Cass. civ. n. 26875/2023:
“in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il
"figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”).
Si ritiene corretto, quindi, confermare la revoca del contributo al mantenimento del figlio posto a carico del padre dalla sentenza di divorzio del Tribunale di Brescia n. CP_2
485/2014, pubblicata in data 10.2.2024, a decorrere dalla data di assunzione dello stesso, ossia dal 21.8.2023.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, e con esclusione delle fasi istruttoria/di trattazione e decisionale, di fatto non celebrate e in considerazione della contumacia dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita:
1) REVOCA, a far data dal 21.8.2023, il contributo al mantenimento di CP_2
, sia di tipo ordinario che di tipo straordinario, posto a carico del padre,
[...]
, dalla sentenza di divorzio del Tribunale di Brescia n. Parte_1
485/2014, pubblicata in data 10.2.2024;
3 2) CONDANNA i resistenti, e , in Controparte_1 Controparte_2
solido fra loro, a rimborsare al ricorrente, , le spese di lite Parte_1 del presente giudizio che si liquidano in € 1.453,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 125,00 per esborsi.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 6.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2674/2024, avente come oggetto “modifica delle condizioni di divorzio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Nave Parte_1 C.F._1
(BS), presso lo studio dell'Avv. Simona Bertacchini, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. Controparte_2 C.F._3
RESISTENTI CONTUMACI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 26.6.2024) Per parte ricorrente: “chiedo la revoca del contributo al mantenimento di mio figlio dal
21.8.2024 o, in subordine, dalla data di deposito del ricorso.
Con vittoria di spese e compenso professionale”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.3.2024 deduceva di aver contratto con Parte_1
matrimonio concordatario a Gardone Val Trompia (BS) il 22.7.2000, Controparte_1
unione dalla quale era nato, in data 8.11.2004, il figlio , e che il divorzio era stato CP_2
pronunciato con sentenza del Tribunale di Brescia n. 485/2014, pubblicata in data
10.2.2024, la quale aveva posto a suo carico un contributo al mantenimento del figlio pari ad € 540,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Egli aggiungeva che, successivamente, aveva terminato il suo percorso di studi e CP_2
trovato lavoro per una società di ristorazione con contratto a tempo determinato inizialmente in scadenza al 31.12.2023, poi prorogato sino al 31.5.2024, e infine rinnovato, con una retribuzione mensile di circa € 1.000,00, e chiedeva la revoca del contributo al mantenimento del figlio dal 21.8.2023 o, in subordine, dalla data di deposito del ricorso.
I resistenti non si costituivano in giudizio nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, e ne veniva dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata in data 26.6.2024, in via temporanea ed urgente, il contributo al mantenimento del figlio a carico del padre veniva revocato a far data dal 21.8.2023, e, non essendo necessaria alcuna istruttoria ulteriore, la causa veniva rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La maggiore età del figlio non comporta di per sé il venir meno del suo diritto al CP_2
mantenimento da parte dei genitori, come si evince dall'art. 337-septies c.c.
Tuttavia, risulta documentalmente provato che egli lavora dal giorno 21.8.2023 con regolare contratto a tempo determinato successivamente rinnovato, con una retribuzione mensile superiore ad € 1.000,00 (cfr. documenti n. 3 e n. 4), circostanza che lo rende economicamente non più dipendente dai genitori.
2 Del resto, i resistenti diretta beneficiaria della corresponsione del Controparte_1
contributo al mantenimento del figlio con lei convivente (cfr. documenti n. 1 e n. 2), e lo stesso non si sono costituiti in giudizio, nonostante la regolarità della Controparte_2
notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, per opporsi alla revoca del contributo in favore del figlio richiesta dal ricorrente, allegando la persistenza di un percorso formativo di o il carattere temporaneo e precario del contratto di lavoro CP_2 da lui stipulato, nonostante l'onere della prova a loro carico (cfr. Cass. civ. n. 26875/2023:
“in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il
"figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”).
Si ritiene corretto, quindi, confermare la revoca del contributo al mantenimento del figlio posto a carico del padre dalla sentenza di divorzio del Tribunale di Brescia n. CP_2
485/2014, pubblicata in data 10.2.2024, a decorrere dalla data di assunzione dello stesso, ossia dal 21.8.2023.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, e con esclusione delle fasi istruttoria/di trattazione e decisionale, di fatto non celebrate e in considerazione della contumacia dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita:
1) REVOCA, a far data dal 21.8.2023, il contributo al mantenimento di CP_2
, sia di tipo ordinario che di tipo straordinario, posto a carico del padre,
[...]
, dalla sentenza di divorzio del Tribunale di Brescia n. Parte_1
485/2014, pubblicata in data 10.2.2024;
3 2) CONDANNA i resistenti, e , in Controparte_1 Controparte_2
solido fra loro, a rimborsare al ricorrente, , le spese di lite Parte_1 del presente giudizio che si liquidano in € 1.453,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 125,00 per esborsi.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 6.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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