Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00405/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01644/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1644 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati Camilla Amunni e Fabio Cappelletti, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, anche per la Questura di Torino, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento
- del decreto del -OMISSIS-, a mezzo del quale è stato vietato a -ricorrente-, per la durata di un anno, « l’accesso, per l’intera giornata in cui si svolge l’incontro di calcio, a tutti gli impianti del territorio nazionale e/o estero, ove si disputeranno gli incontri della Nazionale Italiana di ogni categoria, gli incontri relativi ai tornei internazionali (Champions League, Europa League. Conference League, National League) e a quelli nazionali (TIM CUP), gli incontri, anche amichevoli, di tutte le squadre iscritte ai campionati professionistici e semiprofessionistici, comunque tutti gli incontri di calcio internazionali, nazionali, regionali, provinciali e/o locali organizzati e/o patrocinati dalla F.I.G.C. o dal C.O.N.I. »;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visto l’art. 34 co. 5 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. GI CO LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con ricorso notificato in data 15/07/2025, -ricorrente- ha impugnato il decreto del -OMISSIS-, a mezzo del quale la Questura di Torino gli ha vietato ex art. 6, co. 1 lett. b) legge 13/12/1989 n. 401 l’accesso alle manifestazioni sportive calcistiche per un anno, in ragione degli insulti a sfondo razziale che egli avrebbe profferito, sugli spalti del settore ospiti dello “Allianz Stadium” di Torino, nel corso della partita di Serie A “Juventus - Fiorentina” disputatasi in data -OMISSIS-;
Osservato che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha disposto la revoca ex art. 21- quinquies legge n. 241/1990 del provvedimento impugnato (cfr. decreto del -OMISSIS-, doc. 1 della nota del Ministero dell’Interno del 08/01/2026);
Ritenuto che per effetto della determinazione sopravvenuta la materia del contendere sia venuta a cessare, giacché, come riconosciuto dal ricorrente in atti (cfr. memoria del 05/01/2026), la revoca della determinazione impugnata ha integralmente soddisfatto l’interesse dedotto in giudizio e ha determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti (cfr. ex plurimis Cons. Stato., Sez. V, 07/05/2018, n. 2687; Id., Sez. III, 22/02/2018, n. 1135; Id., Sez IV, 22/01/2018, n. 383);
Ritenuto che, a fronte dell’obiettiva peculiarità della fattispecie controversa, delle ragioni sottese alla determinazione sopravvenuta nonché del complessivo contegno delle parti, sussistano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere ex art. 34, co. 5 c.p.a.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL SP, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
GI CO LO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI CO LO | EL SP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.