Art. 1.
La sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui decennali, per la trasformazione in finanziamenti a lungo termine della consistenza in essere al 31 dicembre 1976 dei crediti a breve termine ((comprese le anticipazioni di tesoreria e le esposizioni a breve delle aziende di trasporto di comuni, province e loro consorzi)) accordati dalle aziende di credito di cui all' art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni, nonche' dagli istituti centrali di categoria, a comuni e province, aumentati dei relativi interessi maturati e non ancora regolati.
L'ammontare delle anticipazioni ottenute a fronte delle somme da riscuotere a saldo dei mutui gia' concessi a copertura dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali nonche' dei finanziamenti accordati ((dai tesorieri)) a valere sui mutui in corso di perfezionamento per l'esecuzione di opere pubbliche o ad altro titolo non concorre alla formazione dell'importo da trasformare in mutuo ai sensi del comma precedente. ((La consistenza in essere al 31 dicembre 1976 dei crediti a breve deve essere depurata, ai fini della concessione dei mutui di cui al primo comma, delle somme afferenti versamenti effettuati con vincolo di specifica destinazione))
La sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui decennali, per la trasformazione in finanziamenti a lungo termine della consistenza in essere al 31 dicembre 1976 dei crediti a breve termine ((comprese le anticipazioni di tesoreria e le esposizioni a breve delle aziende di trasporto di comuni, province e loro consorzi)) accordati dalle aziende di credito di cui all' art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni, nonche' dagli istituti centrali di categoria, a comuni e province, aumentati dei relativi interessi maturati e non ancora regolati.
L'ammontare delle anticipazioni ottenute a fronte delle somme da riscuotere a saldo dei mutui gia' concessi a copertura dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali nonche' dei finanziamenti accordati ((dai tesorieri)) a valere sui mutui in corso di perfezionamento per l'esecuzione di opere pubbliche o ad altro titolo non concorre alla formazione dell'importo da trasformare in mutuo ai sensi del comma precedente. ((La consistenza in essere al 31 dicembre 1976 dei crediti a breve deve essere depurata, ai fini della concessione dei mutui di cui al primo comma, delle somme afferenti versamenti effettuati con vincolo di specifica destinazione))