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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/06/2025, n. 2766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2766 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3292/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3292/2025 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. DI PUORTO VINCENZO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente p.t., CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti IDA VERRENGIA, LUCA CUZZUPOLI E ITALA
DE BENEDICTIS
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.04.24, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile e all'assegno mensile di assistenza, non riconosciuto a seguito di domanda del 19/07/2023.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 07/03/2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle conclusioni.
In particolare, la difesa di parte istante assumeva la mancata considerazione di una serie di documenti medici prodotti, nonché una serie di patologie che dovrebbero comprovare una inabilità lavorativa pari e/o superiore al 74% (esiti di intervento chirurgico di sostituzione valvolare mitralica con protesi meccanica;
distiroidismo in trattamento con eutirox;
BPCO non in trattamento;
incontinenza urinaria da cistocele ed atonia del collo uterino;
steno insufficienza mitralica in III-IV classe
Nyha; artrosi ed osteoporosi;
ipoacusia neurosensoriale).
A ben vedere, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti
2 strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Orbene il consulente nominato da questo Tribunale ha ritenuto che la perizianda è affetta da “1)Sostituzione di valvola mitralica;
2)Tiroidite di Hashimoto;
3)Bronchite cronica;
4)Ipertensione arteriosa;
5)Cistorettocele..”.
Difatti, il consulente concludeva: “Dalla documentazione sanitaria agli atti e dall'a- namnesi si rileva la presenza delle patologie con-siderate, già all'epoca della domanda intesa ad ottenere l'accertamento dello stato di invalidità e della conseguente visita della competente Com-missione in modalità altrettanto CP_1
grave come segnalato nel corso della visita peritale. Per tale motivo, in considerazione della storia clinica e della naturale evoluzione delle patologie esistenti, si ritiene l'istante invalida nella capacità lavorativa generica grave 65% a partire da luglio 2023, epoca dell'inoltro della domanda per il ricono-scimento dell'invalidità.”
Le conclusioni del c.t.u. risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e segnatamente alla eventuale perdita di autonomia e di relazioni interpersonali.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA OR , definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
3 a. rigetta il ricorso in opposizione e riconosce alla sig.ra Parte_1
una percentuale di invalidità pari al 65% a partire da luglio 2023;
[...]
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 19/06/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3292/2025 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. DI PUORTO VINCENZO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente p.t., CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti IDA VERRENGIA, LUCA CUZZUPOLI E ITALA
DE BENEDICTIS
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.04.24, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile e all'assegno mensile di assistenza, non riconosciuto a seguito di domanda del 19/07/2023.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 07/03/2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle conclusioni.
In particolare, la difesa di parte istante assumeva la mancata considerazione di una serie di documenti medici prodotti, nonché una serie di patologie che dovrebbero comprovare una inabilità lavorativa pari e/o superiore al 74% (esiti di intervento chirurgico di sostituzione valvolare mitralica con protesi meccanica;
distiroidismo in trattamento con eutirox;
BPCO non in trattamento;
incontinenza urinaria da cistocele ed atonia del collo uterino;
steno insufficienza mitralica in III-IV classe
Nyha; artrosi ed osteoporosi;
ipoacusia neurosensoriale).
A ben vedere, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti
2 strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Orbene il consulente nominato da questo Tribunale ha ritenuto che la perizianda è affetta da “1)Sostituzione di valvola mitralica;
2)Tiroidite di Hashimoto;
3)Bronchite cronica;
4)Ipertensione arteriosa;
5)Cistorettocele..”.
Difatti, il consulente concludeva: “Dalla documentazione sanitaria agli atti e dall'a- namnesi si rileva la presenza delle patologie con-siderate, già all'epoca della domanda intesa ad ottenere l'accertamento dello stato di invalidità e della conseguente visita della competente Com-missione in modalità altrettanto CP_1
grave come segnalato nel corso della visita peritale. Per tale motivo, in considerazione della storia clinica e della naturale evoluzione delle patologie esistenti, si ritiene l'istante invalida nella capacità lavorativa generica grave 65% a partire da luglio 2023, epoca dell'inoltro della domanda per il ricono-scimento dell'invalidità.”
Le conclusioni del c.t.u. risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e segnatamente alla eventuale perdita di autonomia e di relazioni interpersonali.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA OR , definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
3 a. rigetta il ricorso in opposizione e riconosce alla sig.ra Parte_1
una percentuale di invalidità pari al 65% a partire da luglio 2023;
[...]
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 19/06/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
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