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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 04/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Consuelo
Mighela, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., tramite scambio di note scritte depositate in via telematica, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 191/2024 promossa da:
c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Corronca,
- ricorrente -
contro
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu, CP_1 P.IVA_1
- resistente –
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
La causa viene decisa mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - condannare l' ad erogare in favore del ricorrente, in qualità di CP_1
coniuge della signora , nata a [...] il [...], deceduta il 17/01/2020, la Persona_1
pensione indiretta a decorrere dal gennaio del 2020 e comunque nella misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi;
- porre a carico dell' le spese ed onorari del giudizio, da distrarsi in CP_1
favore del sottoscritto procuratore antistatario, avv. Giuseppe Corronca, che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: IN VIA PREGIUDIZIALE-IN RITO - dichiarare il difetto di giurisdizione della autorità
1 giudiziaria ordinaria adìta, in favore della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti competente per territorio anche ai fini di cui all'art. 59 L.69/2009 IN VIA PRELIMINARE dichiarare
l'improcedibilità della domanda giudiziaria, attesa la declaratoria di inammissibilità (pure menzionata dal ricorrente) del ricorso amministrativo SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, dichiarare la nullità del ricorso giudiziario, attesa la totale genericità del medesimo e l'assenza di specifiche censure. NEL
MERITO, salvo gravame, rigettare tutte le avverse domande poiché del tutto infondate in fatto e diritto
- con il favore delle spese e dei compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6 marzo 2024, ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' , esponendo: CP_1
- di avere proposto, in data 30 settembre 2022, domanda di pensione indiretta, avendone i requisiti di legge, in quanto coniugato con la signora nata a [...] il 1° febbraio 1961, Persona_1
deceduta il 17 gennaio 2020;
- che l' , sede di Oristano, con comunicazione datata 16 novembre 2022, aveva comunicato al CP_1
ricorrente che la domanda era stata accolta e che pertanto era stata liquidata la pensione indiretta n.
218-950020000352 Cat. SOCPDEL, con decorrenza dal 1° febbraio 2020;
- che lo stesso aveva trasmesso all'esponente il dettaglio della contribuzione e i dati di CP_2
calcolo utilizzati per la liquidazione della pensione, ma tale liquidazione, effettuata in via provvisoria, specificava gli arretrati solamente a partire dal gennaio del 2022 e non invece dal febbraio del 2020;
- che, quindi, l' aveva messo la pensione in pagamento a decorrere dal mese di dicembre del CP_1
2022 senza provvedere a corrispondere al signor gli arretrati dovuti. Pt_1
Pertanto, il ricorrente, a mezzo del patronato aveva proposto ricorso chiedendo la CP_3 liquidazione e l'erogazione degli arretrati con decorrenza dal 1° gennaio 2020, così come riconosciuto dallo stesso , ma il ricorso veniva ritenuto inammissibile. CP_1
Il ricorrente ha concluso chiedendo la condanna dell' a erogare in suo favore, in qualità di CP_1
coniuge della signora la pensione indiretta a decorrere dal gennaio del 2020 e Persona_1
comunque nella misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi.
L' si è costituito in giudizio, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del CP_1
Giudice ordinario in favore della Corte dei Conti, in quanto la signora moglie del ricorrente, era Per_1
dipendente di un ente locale.
Sempre in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità della domanda giudiziaria, attesa la declaratoria di inammissibilità (pure menzionata dal ricorrente) del ricorso amministrativo dal medesimo proposto avverso il provvedimento dell' , ex art. 8, comma 2 deliberazione del CP_1
2 Consiglio di Amministrazione n. 8 del 18 gennaio 2023 ("il ricorso è inammissibile qualora sia CP_1
presentato al Comitato di vigilanza oltre il termine di trenta giorni di cui all'articolo 4, comma 3 (il ricorrente può impugnare il provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data della sua ricezione)".
Nel merito, il sig. aveva presentato domanda di pensione indiretta in data 30 settembre Pt_1
2022, quando erano trascorsi più di due anni dal decesso della moglie Persona_2
(avvenuto il 17 gennaio 2020), sicché la pensione era stata liquidata dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa, in applicazione del disposto di cui all'art. 191 del
D.P.R. n. 1092/1973, con decorrenza quindi dal 1° ottobre 2022. Peraltro, il aveva contestato la Pt_1
ritenuta decadenza dal diritto alla riscossione dei ratei pregressi senza formulare, al riguardo, alcuna specifica contestazione, con conseguente nullità del ricorso, stante la sua genericità.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata al 22 novembre 2024, disponendo che l'udienza fosse sostituita ex art. 127 – ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
§§§
Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice contabile, dovendosi a tal proposito evidenziare che, in materia di rapporto pensionistico, la giurisdizione della Corte dei conti riguarda le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica e/o le questioni ad essa funzionali.
Al riguardo va rilevato che, ai sensi dell'art. 13 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 (con cui è stato approvato il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti): “La Corte [dei Conti] in conformità delle leggi e dei regolamenti: … giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello
Stato o di altri enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'art. 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n.
70”.
Ai sensi dell'art. 62 del medesimo R.D.: “Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della
Corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti. Alla medesima sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti, nonché le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo
o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità. In materia di riscatto di servizi il ricorso è ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo seguente”.
3 La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché ogni diritto relativo al rapporto pensionistico (v., ex multis, Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2021, n. 4854;
Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7830; Cass. Sez. Un., 19 giugno 2017, n. 15058; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11849; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2015, n. 7958).
Si è affermato, in termini generali, che “la Corte dei conti ha giurisdizione su tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, e funzionali alla pensione, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa,
l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato” (in questi termini v. Cass., Sez. Un., 5 aprile 2023, n. 9436; nella specie, in una controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti dagli eredi nel periodo successivo alla morte del pensionato, già dipendente pubblico, la S.C. ha precisato che la giurisdizione appartiene al giudice contabile se dell'indebito controverso occorra accertare in giudizio l'"an" e/o il "quantum" del trattamento pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o delle condizioni di legge per il recupero di un indebito già certo e quantificato, spettando solo in questo secondo caso la giurisdizione al giudice ordinario).
Le Suprema Corte si è pronunciata anche con specifico riferimento alla domanda relativa ad un trattamento di reversibilità di un pubblico dipendente, con sentenza delle Sezioni Unite n. 7755 del 27 marzo 2017, così massimata: “La controversia relativa all'ammontare della ritenuta fiscale operata dall'istituto previdenziale sulla pensione di reversibilità attiene al trattamento pensionistico e, se derivante da rapporto di pubblico impiego, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti”.
Nella pronuncia, la Corte ha rilevato che “In sostanza, poiché la Corte dei conti giudica sui ricorsi
«in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato» (art. 13 r.d. n. 1214 del 1934), in questo ambito la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (Cass. Sez. U. n. 11849 del 2016, cit.). La presente controversia rientra tra queste, poiché l'ammontare della ritenuta fiscale operata sulla pensione di riversibilità corrisposta ai controricorrenti (da essi contestato perché determinato in misura superiore al dovuto) attiene al loro trattamento pensionistico e il giudice del rapporto è, quindi, il giudice
4 contabile”.
Nella fattispecie concreta sottoposta all'odierno vaglio del Tribunale è indiscusso tra le parti (come pure documentato) che la moglie del ricorrente, sig.ra nata a [...] il 1° Persona_2
febbraio 1961 e deceduta il 17 gennaio 2020, era dipendente di un ente pubblico (v. l'estratto conto
Gestione Enti Pubblici, prodotto sub doc. 02 all. memoria dell' ) e a essere in contestazione è il CP_1
diritto del alla corresponsione della pensione indiretta a decorrere da una certa data. Pt_1
Più precisamente, la domanda proposta in giudizio ha ad oggetto il pagamento della pensione a decorrere dal mese di gennaio del 2020, mentre l' ha provveduto alla liquidazione definitiva e al CP_1
pagamento solo dei ratei di pensione da gennaio del 2022, sicché il petitum sostanziale coinvolge sia la decorrenza che il quantum del trattamento pensionistico, sub specie di liquidazione della pensione di reversibilità di un ex dipendente.
Conseguentemente, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della
Corte dei Conti.
La pronuncia in rito e l'obiettiva complessità nella determinazione della giurisdizione in relazione alle domande oggetto di causa portano ad affermare la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Corte dei conti;
b) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, il 4 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Consuelo Mighela
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