TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/06/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc. n. 72/2024 R.G.
Il Tribunale collegiale
composto dai seguenti Magistrati:
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di separazione giudiziale, promossa
DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata a Ragusa in Via Cav. C.F._1
Di Stefano, n° 128, presso lo studio dell'Avv. Maria Platania, che la rappresenta e difende, sia unitamente che disgiuntamente all'Avv. 3
Corrado Garofalo, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Piazzo Scalo Trapanese n. 2, cod. fisc.: , C.F._2
rappresentato e difeso, per mandato in calce alla memoria costitutiva, dall'Avv. Sergio Guastella, presso il cui studio in Ragusa,
Via Natalelli n° 56/C, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede 4
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale Parte_1
adìto pronunciarsi la separazione della stessa e del marito, CP_1
con cui aveva contratto matrimonio in Ragusa, in data
[...]
5.5.2001, e dall'unione con il quale era nata la figlia Per_1
(l'11.7.2002). Riferiva la ricorrente che il , in data 8.6.2024, CP_1
aveva fatto recapitare alla stessa una raccomandata con cui le comunicava il suo allontanamento dalla casa familiare, per l'impossibilità di proseguire una pacifica convivenza a causa degli esistenti dissapori e incomprensioni, informandola del suo nuovo domicilio, e dichiarando di mettere a disposizione della famiglia la somma di 1.500,00 euro mensili. La ricorrente ascriveva tale allontanamento all'esistenza di una relazione con altra donna, a suo dire riscontrata all'esito di attività investigativa dalla stessa attivata.
Chiedeva, pertanto, addebitarsi la separazione al marito, asserendo che tale relazione extraconiugale sarebbe iniziata in costanza di matrimonio, e ne avrebbe causato la fine. Chiedeva inoltre la ricorrente l'assegnazione della casa coniugale di via Lecce n. 1, nonché porsi a carico del resistente, oltre al pagamento delle utenze
(energia elettrica, gasolio, acqua), un assegno mensile non inferiore ad euro 2.500,00, (somma successivamente ridotta ad euro 1.200,00, più la totalità delle spese straordinarie), a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne ma economicamente non Per_1
autosufficiente, nonchè portatrice di grave handicap, e pertanto 5
soggetto debole, che non poteva e non avrebbe potuto far fronte al proprio sostentamento economico in via autonoma, oltre ad avere il diritto di fruire del tenore di vita goduto quando la famiglia era unita, ricadendo i compiti quotidiani di assistenza e di accudimento esclusivamente sulla madre genitore convivente;
in particolare lamentava la ricorrente che il , con una capacità reddituale CP_1
di molto superiore a quella della moglie, fosse totalmente assente per la figlia e disinteressato ai bisogni della stessa, facendole mancare il proprio supporto sia morale che materiale. La ricorrente chiedeva, inoltre, porsi a carico del marito, per il proprio mantenimento, un assegno mensile in misura non inferiore ad euro 2.500,00, stante l'elevata disparità reddituale tra le parti.
Si costituiva il resistente, il quale non si Controparte_1
opponeva alla domanda di separazione ma ne contestava l'addebito a proprio carico, eccependo che la crisi coniugale era iniziata già agli inizi del matrimonio, a causa dell'ostilità della moglie nei confronti del figlio del , da quest'ultimo avuto dalla prima moglie, CP_1
riferendo che per due volte, nel 2005 e nel 2007, le parti avevano intentato giudizi di separazione, ed in seguito ripreso una convivenza solo formale. Ha riferito infine il resistente che il conflitto tra i coniugi aveva avuto il suo apice nel mese di giugno 2024, allorquando la avrebbe intimato al di lasciare definitivamente la Parte_1 CP_1
casa coniugale, lanciando vestiti ed effetti personali dello stesso dal balcone dell'abitazione. Negava ancora il resistente l'esistenza di una 6
relazione sentimentale con altra donna, che si fosse sovrapposta in termini temporali al periodo in cui il conviveva con la CP_1
moglie. Contestava infine il proprio disinteressamento nei confronti della figlia, affermando invece di essersi sempre prodigato, oltre che dandole il proprio sostegno morale, per farle ricevere le cure necessarie per la sua patologia, permettendole di condurre una vita agiata, e avendole inoltre donato la nuda proprietà di due appartamenti. Quanto al contributo economico, il si CP_1
rendeva disponibile a versare in favore della sola figlia un assegno mensile di 750,00 euro, oltre al 100% delle spese straordinarie, opponendosi al mantenimento per la moglie, adducendo che la stessa godeva di cospicui redditi e di un lauto patrimonio, oltre a possedere una certa capacità lavorativa.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza innanzi al Giudice delegato del 18.4.2024, i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente.
Gli atti venivano inviati al P.M. in sede.
Ciò premesso, sussistono i presupposti di legge per l'emissione di una pronuncia di separazione, stante l'esito negativo dell'esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi al Giudice 7
delegato, nonché tenuto conto delle argomentazioni e delle conclusioni espresse dalle parti nei propri scritti difensivi, dalle quali si evince la cessazione irreversibile della convivenza coniugale ai sensi dell'art. 151 c.c.
Va conseguentemente pronunciata la separazione personale della e del . Parte_1 CP_1
Non appare meritevole di accoglimento, di contro, la richiesta della ricorrente di addebito della separazione al marito.
Ed invero, la ricorrente afferma che il marito ha iniziato una relazione adulterina prima ancora che la convivenza tra i coniugi si interrompesse, e che tale circostanza è stata l'unico motivo per cui il rapporto coniugale, “durato ventitré anni senza alcuna ostilità o litigiosità se non quelle tipiche e ordinarie di ogni rapporto di coppia”,
è naufragato, avendo il deciso di lasciare la moglie CP_1
esclusivamente per iniziare una nuova vita con la compagna, la relazione con la quale era iniziata già in costanza di matrimonio,
“tant'è che la coppia convive stabilmente e pubblica post sui social che lo ritraggono con la nuova compagna”.
Il resistente, dal canto suo, ha confutato tutte tali circostanze, in particolare giustificando il suo abbandono della casa familiare sia in ragione della preesistente situazione di crisi, che rendeva la convivenza insostenibile già da tempo, sia perché lo stesso era stato costretto dalla ricorrente ad andare via di casa;
ha affermato, altresì, 8
dopo aver contestato l'esito dell'investigazione commissionata da controparte, che la donna con la quale era stato fotografato era un'amica di vecchia data, sig.ra , e che aveva iniziato Persona_2
una frequentazione con la stessa solo in un momento successivo a quello in cui era stato costretto dalla moglie a lasciare la casa coniugale. Ha contestato che tra i due vi fosse mai stata una relazione adulterina precedente a tale momento, che si fosse sovrapposta in termini temporali alla convivenza coniugale, e che fosse andata al di là del loro storico rapporto di amicizia.
Il resistente ha addotto, invece, che il rapporto coniugale si era deteriorato già da diversi anni, in particolare dall'ultima richiesta di separazione, poi abbandonata, risalente al 2007, momento a far data dal quale la ripresa della convivenza era avvenuta solo formalmente.
A prescindere dall'avvenuto raggiungimento o meno della prova della sussistenza di una relazione adulterina del marito, in costanza di matrimonio, con un'altra donna (l'unico supporto probatorio è rappresentato dalla relazione d'indagine in ambito privato effettuata nel settembre 2023, ovvero in epoca successiva all'interruzione della convivenza coniugale), in ogni caso tale frequentazione può dirsi verosimilmente collocata in un contesto temporale in cui la crisi era già in atto.
Già nel giudizio di separazione del 2005, instaurato dalla la stessa ebbe allora ad affermare, in seno al proprio Parte_1
ricorso introduttivo che “Il matrimonio con la istante, tuttavia, si è 9
rivelato fin dall'inizio infelice, sostanzialmente a causa del comportamento assunto dal marito, il quale sin dal primo giorno della convivenza ha cercato di imporre nel menage familiare, con forza, la presenza del figlio di primo letto;
…. il Sig. ha Controparte_1
manifestato quasi immediatamente ed in misura sempre più crescente, disinteresse ed indifferenza nei confronti della ricorrente e della figlia, riservando e concentrando le sue attenzioni affettive esclusivamente nei confronti del figlio maschio”, confermando in tal modo le doglianze del riguardo al comportamento ostile e CP_1
alla gelosia immotivata della moglie nei confronti del di lui figlio, avuto da un precedente matrimonio.
Tale circostanza era stata la ragione che aveva spinto il CP_1
a presentare un ricorso per separazione nel 2007, affermando che la convivenza era divenuta intollerabile.
Al periodo 2003-2005 risalgono, inoltre, due missive inviate alla moglie tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, che il resistente ha prodotto nel presente giudizio, in cui lamentava il rifiuto opposto dalla stessa a far entrare nella loro casa familiare il di lui figlio
, e in cui la accusava di ostacolare, con il suo atteggiamento Per_3
ostile, il suo diritto di trascorrere del tempo con entrambi i suoi figli, avvertendola che non sarebbe tornato a casa per i finesettimana in cui gli era stato prescritto di stare con il figlio.
Alla luce delle emergenze processuali in atti, pertanto, essendo stato appurato che la crisi coniugale era in atto già da molto tempo, e 10
non era da ascrivere causalmente alla presunta relazione del marito con un'altra donna, la richiesta di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente andrà rigettata.
Sotto il profilo della determinazione di un assegno da porsi a carico del padre per il mantenimento della figlia, la ricorrente ha chiesto che il contribuisca al mantenimento della figlia con CP_1
una somma di euro 1.200,00 mensili, al fine di assicurarle il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, tenuto conto delle cospicue capacità reddituali del padre e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti in via esclusiva dalla madre, genitore collocatario, rivelandosi invece il resistente totalmente assente nei riguardi della figlia e delle sue esigenze - assunto, come detto, contestato dal -. CP_1
Il , per come è pacificamente emerso in giudizio, sin CP_1
dall'interruzione della convivenza ha sempre corrisposto euro
1.500,00 mensili;
tuttavia, in seno al presente giudizio, si è dichiarato disponibile a versare euro 750,00 soltanto per la figlia, in ragione del fatto che l'importo richiesto dalla madre appare sproporzionato rispetto sia alle sue capacità reddituali che alle esigenze della figlia, la quale, appena poco più che ventenne, coabita con la madre e studia da casa, percependo una pensione di invalidità di circa euro 550,00 mensili, pensione cui deve aggiungersi la somma versata dal padre. 11
La suddetta, inoltre, ha ottenuto di recente una laurea, con conseguente possibilità per la medesima di avviarsi presto nel mondo del lavoro, essendo la patologia da cui è affetta non totalmente invalidante, ed avendo la ricorrente dato la propria disponibilità al pagamento del 100% delle spese straordinarie nell'interesse della ragazza.
A fronte di tali richieste, con provvedimento ex art. 473-bis 22
c.p.c. è stato previsto che il versi in favore della figlia la CP_1
somma di euro 900,00 mensili.
Il suddetto infatti è risultato svolgere un'attività stabile e ben retribuita, essendo proprietario di un'impresa commerciale, e dichiarando in seno all' udienza di comparizione dei coniugi di guadagnare 2.800,00 euro netti, sebbene sia verosimile ritenere la sussistenza in capo allo stesso di una capacità reddituale molto più florida, come risultante dalle dichiarazioni dei redditi dal medesimo presentate - ha riferito un reddito di euro 148.863,00 nell'anno 2021, di euro 172.844,00 nell'anno 2023 (mentre nell'anno 2022 viene dichiarato un reddito di euro 3.650,00) -.
La ricorrente inoltre ha affermato, senza ricevere alcuna specifica contestazione, che lo stesso è proprietario di diversi immobili.
La figlia è oggi ventiduenne, è affetta da un handicap Per_1
che, sebbene di una certa gravità, non è totalmente invalidante (è ipovedente), e ha conseguito una laurea, lasciando presagire che 12
possano aprirsi per lei delle prospettive lavorative, oltre a percepire una pensione di invalidità di circa euro 550,00 mensili.
Alla luce delle superiori circostanze appare congruo confermarsi per la figlia l'importo di euro 900,00 a titolo di assegno di mantenimento, da porsi in capo al padre, come già previsto in via provvisoria, oltre al 100% delle spese straordinarie - al pagamento delle quali nella loro totalità si è reso disponibile il resistente medesimo -, al netto dell'assegno unico che verrà corrisposto interamente alla madre, in quanto genitore che si occupa in via prevalente della cura e della gestione quotidiana della ragazza.
Risultando la figlia, inoltre, convivente, nella casa familiare, esclusivamente con la madre, la quale si occupa di tutti i compiti domestici e di cura e accudimento della medesima, si ritiene di dover disporre l'assegnazione di essa in favore della ricorrente, che vi abiterà con la figlia maggiorenne non autosufficiente, come concordemente richiesto dalle parti.
Il resistente, infatti, sebbene con il proprio atto introduttivo avesse contestato la relativa domanda della ricorrente, adducendo che quest'ultima e la figlia si fossero trasferite altrove, in corso di giudizio ha dichiarato di non opporsi all'assegnazione della casa familiare alla per abitarvi con la figlia, essendo stato chiarito che madre e Parte_1
figlia si erano allontanate solo temporaneamente da tale abitazione, per assistere il nonno materno nella di lui casa, per poi farvi nuovamente ritorno. 13
Non può essere accolta, di contro, l'ulteriore richiesta della ricorrente di porre in capo al marito il pagamento delle utenze (energia elettrica, gasolio, acqua) relative all'ex casa coniugale, delle quali dovrà farsi carico la stessa, in quanto soggetto in favore del quale è stata disposta l'assegnazione dell'immobile, e che quindi gode di esso.
In merito alla richiesta della di ricevere un assegno Parte_1
mensile per il proprio mantenimento da parte del marito, per euro
2.500,00 mensili, il resistente si oppone ad essa, adducendo che la stessa abbia una consistente capacità reddituale e patrimoniale, oltre a non aver mai dedotto di essere impossibilitata a lavorare.
La dal canto suo, ha dichiarato, allo stato, di non lavorare, Parte_1
affermando di aver lasciato il lavoro per accudire la figlia disabile, e di non poter lavorare per le esigenze legate alla cura della predetta, riferendo un reddito di circa euro 9.800,00 annui.
La ricorrente ribadisce la disparità reddituale esistente tra le parti, contestata dal , il quale ha provato che la stessa gode di un CP_1
cospicuo patrimonio immobiliare, dal quale ha percepito rendite, oltre a rilevanti introiti derivanti da alcune vendite di beni.
Sebbene, inoltre, sia indubbio che i compiti di cura e assistenza in favore della figlia vengano esercitati dalla madre, non sembrano 14
esserci degli elementi tali da escludere in via assoluta la possibilità per la ricorrente di reperire un'occupazione lavorativa, in virtù delle considerazioni già svolte in precedenza, nonché stante l'indubbia capacità lavorativa in capo alla medesima (la quale in precedenza è risultata lavorare presso la ditta del padre).
Non può tuttavia ritenersi che la stessa possieda dei redditi adeguati che le consentano di mantenere lo stesso tenore di vita di cui ha goduto in costanza di matrimonio, ed è indubbia la persistente disparità reddituale tra i coniugi, avuto riguardo all'attività stabile e redditizia svolta dal marito, che lavora presso l'impresa di famiglia, a fronte dell'attuale stato di disoccupazione della ricorrente.
Tenuto conto di tutte le circostanze succitate, appare equo confermarsi quanto previsto nel provvedimento del 7 giugno 2024, nel quale è stato disposto il versamento da parte del resistente per il mantenimento della moglie della somma di euro 200,00 mensili.
Si reputa congruo compensare tra le parti le spese di lite, stante il tenore della presente decisione.
P.Q.M.
15
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa, udito il P.M.
pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...], e nato a
[...] Controparte_1
Ragusa il 15.09.1962, uniti in matrimonio in Ragusa, in data 5.5.2001
(atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Ragusa dell'anno 2001, parte 1, atto n. 11);
Rigetta la domanda di addebito di nei Parte_1
confronti di Controparte_1
Pone a carico di l'obbligo di provvedere al Controparte_1
mantenimento della figlia maggiorenne non Per_1
economicamente autosufficiente ed affetta da disabilità, corrispondendo alla ricorrente un assegno mensile di euro 900,00 - al netto dell'assegno unico familiare, da versarsi per l'intero alla madre
-, entro il giorno 05 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie;
16
Assegna alla ricorrente, , la casa familiare Parte_1
sita in via Lecce n. 1, in Marina di Ragusa, ove la stessa abita con la figlia;
rigetta la richiesta della ricorrente di porre a carico di CP_1
il pagamento delle utenze (energia elettrica, gasolio, acqua)
[...]
relative alla casa familiare.
Pone a carico del resistente, l'obbligo di Controparte_1
provvedere al mantenimento della moglie con un assegno di euro
200,00, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Ragusa il 22.04.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti