Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7806/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti .Presidente rel. dr. Caterina Caniato ... Giudice
dr. Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 26.11.2024 dai coniugi
) nato a [...] in data [...]Parte 1 (C.F. C.F. 1
E
C.F. 2 nata a [...] in data [...] Parte 2 (C.F
entrambi rappresentati dall'Avv. Biagio FO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 13.12.2024 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito riportate:
1) I coniugi vivranno da oggi in poi separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) affidare congiuntamente i figli ai coniugi, con domicilio presso la casa coniugale, sita a Vimercate (MB) in via S. Sofia n. 26/2, con tutto quanto la arreda di proprietà comune dei medesimi;
3) il padre potrà vedere e tenere il figli minori con sé quando vorrà, secondo termini e modalità concordate con la madre e compatibilmente con le esigenze lavorative e familiari di quest'ultima. In ogni caso, il padre, potrà:
- avere un colloquio telefonico secondo termini e modalità concordate con la madre, alle utenze telefonica fornitagli dalla moglie;
- In ogni caso, oltre che nei giorni sopra stabiliti, il padre potrà tenere i figli con sé quando vorrà, previo avviso telefonico il giorno precedente, nonché ogni volta che lo vorrà previo accordo telefonico con la madre. In caso di malattia del figlio, che impedirà a quest'ultimo spostamenti dalla casa coniugale, il sig. FO potrà recuperare, nei giorni successivi o comunque senza ritardo, i giorni di visita persi, previo accordo con la moglie.
- il padre potrà tenere i figli con sé, frazionando ed alternando con la madre i relativi periodi, durante le vacanze natalizie per sette giorni consecutivi, dal 23.12 al 29.12 o dal 30.12 al 06.01, e per tre giorni consecutivi nelle vacanze pasquali di ogni anno alternandoli con tre giorni del ponte 25.04 - 01.05;
- durante le vacanze estive il sig. FO trascorrerà con i figli trenta giorni, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, così come potrà essere concordata dai genitori la permanenza dei figli presso il padre in qualsiasi altro periodo ulteriore rispetto a quanto già pattuito;
I genitori si impegnano a far conoscere ai loro figli il loro nuovo partner solo ed esclusivamente con il consenso reciproco;
4) Il sig. FO CE si impegna a versare mensilmente, a titolo di contributo nel mantenimento, la somma di € 400,00 in favore dei figli, da versarsi entro il ventotto di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, dal momento in cui trasferirà la residenza dalla casa coniugale ad altro luogo, nonché, sempre dal medesimo momento di cui sopra, a contribuire, nella misura del 70 % alle spese mediche ed odontoiatriche non coperte dal SSN, scolastiche ed altre straordinarie, tutte previamente concordate e documentate, che saranno necessarie ai figli. Il sig. FO, si impegna, altresi, sempre dal momento in cui trasferirà la residenza dalla casa coniugale ad altro luogo, a versare mensilmente alla moglie la somma di € 200,00 a titolo di mantenimento, sino a quando la sig.ra KA JA non troverà un'occupazione lavorativa e comunque entro e non oltre il periodo di anni uno dalla data dell'omologa.
5) Qualora la sig.ra KA JA decidesse di trasferirsi nel suo paese di origine
(Slovacchia) o comunque in altro luogo rispetto a quello della casa coniugale, i figli rimarranno allocati presso la casa coniugale, con facoltà della madre di vederli e tenerli con sé, secondo termini e modalità concordate con il padre e compatibilmente con le esigenze lavorative e familiari di quest'ultimo, nei periodi
22.12 06.01 e per sette giorni consecutivi nelle vacanze pasquali di ogni anno alternandoli con quattro giorni del ponte 25.04 - 01.05, compatibilmente con le esigenze scolastiche dei figli e lavorative del padre. In tal caso, l'obbligo al contributo al mantenimento dei figli minori verterà in capo alla madre, dal momento in cui troverà un'occupazione lavorativa stabile. Il sig. FO, si impegna, altresì, a versare mensilmente alla moglie la somma di € 200,00 a titolo di mantenimento, sino a quando la sig.ra KA JA non troverà un'occupazione lavorativa e comunque entro e non oltre il periodo di anni uno dalla data dell'omologa;
I conti correnti intestati in via esclusiva ai coniugi saranno, con le somme in essi contenuti, di proprietà esclusiva del coniuge intestatario. L'autovettura Opel Astra tg. FW 501 RA rimarrà di proprietà esclusiva del marito.
I coniugi hanno definito ogni diversa questione patrimoniale in separata sede, rinunciando a qualsiasi altra pretesa economica nei confronti dell'altro coniuge;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Vimercate in data 16.06.2007;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Vimercate per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 15, parte I, anno 2007);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 19.12.2024
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti