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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/02/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3132/2021, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Antonio Muto, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del Direttore Regionale p. t., rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Sergio Parrella, presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo accertamento dell'eziopatogenesi lavorativa, dichiarare il grado d'inabilità permanente nella misura del 30-35%, ovvero nella diversa misura da determinare in corso di causa, a far data dalla domanda amministrativa o da altra data di giustizia;
per l'effetto, condannare l' al pagamento della rendita CP_1 vitalizia nella misura mensile di € 855,66, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1.12.2021, il sig. esponeva di aver Parte_1 lavorato per le Ferrovie dello Stato, a far data dal 1979 e fino al 30.4.2019, dapprima
1 con la qualifica di aiuto macchinista e, successivamente, con decorrenza dal 1988 con quella di macchinista.
Rappresentava di aver prestato inizialmente la propria attività lavorativa presso il deposito smistamento, successivamente, a far data dal mese di Controparte_2 luglio 1992 sino al 30.10.2005, veniva distaccato alla Unità di produzione
Metropolitana cittadina di NA.
Affermava di aver svolto la mansione assegnata sulla base di turni programmati su 24 ore al giorno, per 365 giorni, a bordo di locomotori diesel ed elettrici, lungo tratte regionali e nazionali, con esposizione a repentini sbalzi di temperatura, nonché a ripetuti microtraumi determinati da continue sollecitazioni meccaniche.
Riferiva che, a causa di patologie lombosacrali, la Direzione Sanità della R.T.F. lo aveva dichiarato non idoneo al lavoro temporaneamente dal 2.10.2017 al 24.4.2018 e, in seguito, in via definitiva dal 10.5.2018.
Deduceva di aver presentato all' addì 5.6.2020, domanda amministrativa n. CP_1
51656336, ai fini del riconoscimento della tecnopatia, e che l' , con nota del CP_3
3.10.2020, non aveva riconosciuto il beneficio, affermando che “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato/è esposto e la malattia denunciata”.
Avverso tale diniego, rappresentava di aver proposto ricorso in opposizione, in data
19.3.2021, rimasto privo di riscontro.
Instava, quindi, per il riconoscimento della malattia professionale denunciata per la compatibilità del quadro patologico con il rischio tabellato.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, per sentir dichiarare le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_1 contestando nel merito la fondatezza dell'avversa prospettazione.
Deduceva che le patologie lamentate non potevano essere ricondotte a malattia professionale per la mancanza di prova circa l'esposizione dell'assicurato ad un rischio professionale potenzialmente idoneo, per durata ed intensità, a causarle.
Insisteva, pertanto, per la legittimità e la fondatezza del diniego di riconoscimento della malattia professionale. Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova orale e la disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
2 MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
Al fine di stabilire se le patologie lamentate dal ricorrente siano causalmente connesse con l'attività di lavoro indicata in ricorso, risultano dirimenti le risultanze dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio. Queste le dichiarazioni dei testi escussi.
“Ho conosciuto il ricorrente nel 1979 quando abbiamo preso servizio aiuti macchinisti a Testimone_1
alle dipendenze dell'allora Ferrovie dello Stato, oggi Trenitalia. Lui fu assunto a maggio ed io ad agosto. CP_2
Non abbiamo espletato mai turni insieme a perché eravamo aiuto macchinisti entrambi. Poi, quando CP_2 siamo rientrati a NA, io nel 1986 e se ben ricordo l'anno dopo, è capitato di lavorare insieme diverse Pt_1 volte alla conduzione. Preciso che a NA IA era in servizio prevalentemente per la metropolitana assegnato alla stazione dei AM EG. Posso dire che circa il 70% del servizio era metropolitano, il resto era anche all'esterno. Io invece venni assegnato al deposito smistamento di Gianturco. Fino al 2000 facevo solo tratte esterne, lavoravo al servizio metropolitano solo per sostituzioni. dopo noi lavoratori chiedemmo ed ottenemmo che il servizio si svolgesse per la metà sulla tratta metropolitana e per la metà all'esterno. All'epoca, cioè fino all'inizio del 2000 circa, vi era ancora il doppio agente. Ricordo che nel 2017 venne spostato in ufficio per Pt_1 problemi di salute. Fino ad allora è capitato parecchie volte di viaggiare insieme o di darci i cambi sullo stesso treno. Io avevo l'abilitazione solo per i treni elettrici. Solo poco prima di tornare a NA presi l'abilitazione per le motrici a diesel, ma non ci ho mai viaggiato. Invece era abilitato sia per l'elettrico che per il gasolio. Pt_1
Quando stavamo a facevamo tratte all'interno del Piemonte e verso la Lombardia, la Liguria e l'Emilia. CP_2
C'era una tratta anche verso una stazione di confine denominata Modane in territorio francese. A ci CP_2 facevano viaggiare per lo più su treni vetusti, adibiti a trasporto merci, perché i treni più nuovi venivano destinati al trasporto di persone. Invece i locomotori sia elettrici che a diesel, ad esempio il 626, 636, 645, 646, eccetera, erano vetusti e molto scomodi. In particolare, i nostri sedili non erano imbottiti, ed erano privi di sistemi di smorzamento e ammortizzazione. Ricordo che il 626 come seduta aveva una tavola di legno con ribalta a cerniera che veniva aperta e sostenuta con una staffa. Gli altri treni avevano degli sgabelli. Ricordo che il lavoro era disagevole perché subivamo gli scossoni e le vibrazioni e la schiena ne risentiva. Io stesso ho patologie alla schiena sin da giovane. Addirittura, spesso preferivamo stare in piedi. Questa stessa situazione vi era anche per il locomotori diesel. Anche a NA la situazione era simile perché si usavano gli stessi mezzi, tra cui il 626. Solo a partire dal 2015 sono state introdotte sedute imbottite e ammortizzate, nonché munite di vite di regolazione dell'altezza. Anche i treni della metropolitana di NA avevano tale problematica. Ricordo che anche i sedili più nuovi ed ammortizzati erano spesso guasti e il sistema di smorzamento non funzionava. Ricordo che spesso abbiamo protestato noi macchinisti, anche con scioperi, per migliorare le nostre condizioni di lavoro. Altro problema era la climatizzazione delle cabine, le quali diventavano roventi d'estate e avevano spifferi e infiltrazioni di aria. D'inverno avevamo un radiatore elettrico dietro la seduta, ma era inefficiente e non manutenzionato, oltre che spesso sporco. Solo nel 2010 all'incirca vennero effettivamente introdotti sistemi di climatizzazione. Anch'essi però spesso non erano funzionanti. Dal 2005 in poi il sig. lavorò sempre al servizio metropolitano, con le Pt_1 mansioni di macchinista. Ricordo che nel 2005 vi fu una fittizia cessione di ramo d'azienda al e Controparte_4 alla società controllata dal Però continuò nelle identiche mansioni e sulle stesse tratte.” CP_4 Pt_1
“Conosco il ricorrente di cui sono stato collega di lavoro in quanto entrambi abbiamo svolto Testimone_2 le mansioni di macchinista alle dipendenze di Ferrovie dello Stato. Dopo esserci incrociati occasionalmente a
, abbiamo entrambi lavorato a NA dal 2008 fino al 2019, cioè fino a quando il ricorrente è andato in CP_2 pensione. Lui era addetto al deposito di NA AM EG e lavorava prevalentemente sui treni della metropolitana. Io invece stavo al deposito di NA Centrale. Fino all'introduzione dell'agente unico, ci è anche
3 capitato di svolgere qualche turno insieme. Sia io che il ricorrente abbiamo costantemente condotto negli anni locomotive storiche, ad esempio i modelli 626 e 636, le quali, nella cabina, erano privi di sedute e di sistemi di ammortizzazione. Il sedile era privo di schienale e non era una vera e propria seduta, ma era agganciata alle pareti con un sistema a bandiera ribaltabile. Ricordo che, ad esempio quando svolgevamo la tratta verso
Grosseto, preferivamo tenere la seduta abbassata e guidare in piedi. Una situazione analoga vi era anche nei treni della metropolitana, i quali avevano una seduta rigida e che produceva contraccolpi soprattutto quando si attraversava uno scambio di binari. I mezzi da me citati, cioè E626 e E636, erano locomotrici elettriche che venivano in parte utilizzate anche su tratte della metropolitana, ad esempio per i treni verso la Calabria o verso
Bari. In questi casi, percorrevano una parte della ferrovia metropolitana. I turni per le tratte extraurbane venivano svolti tutti i giorni da noi macchinisti ed anche dal ricorrente, unitamente al turno urbano della metropolitana. Per le tratte della metropolitana, veniva utilizzata anche la locomotrice 724, anch'essa elettrica, munita di seduta non ammortizzata e priva di climatizzazione. Questa locomotrice veniva usata nel 70% dei casi, mentre in tutti gli altri casi venivano usati locomotori storici, tra cui quelli citati. La situazione è un po' migliorata solo a partire dal 2014-2015, allorquando vennero introdotti dei mezzi di più recente costruzione. La cabina non era munita di climatizzazione e soprattutto d'estate era rovente. D'inverno utilizzavamo per riscaldarci le scaldiglie, che erano dei riscaldatori elettrici. Purtroppo, però non funzionavano sempre e spesso quando le accendevamo emanavano odore di bruciato. Ricordo che nel 2017 il ricorrente venne dichiarato inidoneo alle mansioni di macchinista e venne spostato in ufficio, dove svolse mansioni amministrative fino al pensionamento.
Ricordo che protestammo per le condizioni di lavoro che ho descritto, anche attraverso numerosi scioperi.”
Siffatte dichiarazioni, coerenti e provenienti da soggetti attendibili, privi di qualsiasi interesse, anche di mero fatto, alla presente vicenda processuale, risultano credibili ed idonee a fondare il convincimento del giudicante.
In specie, i testi hanno descritto in modo preciso e dettagliato le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Di guisa, è emerso che il ricorrente, dipendente di Ferrovie dello Stato, ora Trenitalia, aveva svolto attività lavorativa con le mansioni dapprima di aiuto macchinista e, successivamente, di macchinista.
Entrambi i testi, colleghi di lavoro del ricorrente, hanno riferito che il sig. veniva Pt_1 adibito alla conduzione di treni merci vetusti e scomodi, in quanto i mezzi più nuovi venivano destinati al trasporto dei passeggeri, oltre che di locomotori sia elettrici che diesel, tra cui i modelli E626 ed E636.
I testi hanno, altresì, precisato che le suddette locomotive avevano una seduta in legno, priva di ammortizzazione, e non erano dotate di adeguato impianto di riscaldamento, tanto da esporre il ricorrente a continui sbalzi termici che hanno reso l'attività lavorativa scomoda e disagevole.
In particolare, hanno riferito che preferivano condurre le locomotrici in piedi, al fine di evitare forti e ripetuti contraccolpi alla colonna vertebrale, tali da incidere sulla loro integrità fisica.
Il teste ha precisato che detta condizione lavorativa si era protratta sino all'anno Tes_2
4 2014, allorquando vennero introdotti mezzi di più recente costruzione.
Dunque, i testi hanno descritto concretamente l'attività lavorativa espletata, con specifico riferimento alle circostanze relative alla particolare gravosità delle condizioni di lavoro ed all'effettiva incidenza dell'esposizione ad un rischio professionale coerente e compatibile con le patologie lamentate.
2. Alla luce di tali dichiarazioni, può ritenersi che lo sviluppo delle patologie a carico del tratto lombare della colonna vertebrale del sig. sia Parte_1 causalmente connesso alle movimentazioni e sollecitazioni corporee cagionate dalla tipologia di attività svolta nel tempo.
Del resto, è noto che la natura comune o multifattoriale di una determinata patologia non è idonea, di per sé, ad escluderne l'eziopatogenesi lavorativa, laddove si raggiunga la prova della sussistenza di un ragionevole grado di probabilità che essa sia stata provocata dal lavoro svolto, sulla scorta della dimostrazione delle concrete caratteristiche dell'attività (Cassazione civile, sez. lav., 03/03/2021, n. 5816: “In caso di malattia non tabellata, incombe sul lavoratore l'onere di provare il nesso causale tra la malattia e ambiente lavorativo”; Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2020, n. 8948: “Ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all'Inail, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia”; Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2020, n. 8947: “Diversamente, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica”).
Inoltre, anche in caso di malattie tabellate che, però, presentino eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore resta gravato dell'onere di provare, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, l'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (Cassazione civile , sez. lav., 4.2.2020 n. 2523: “In caso di malattie tabellate, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso. Per far scattare la presunzione legale del nesso causale, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia.
Incombe, invece, sull l'onere di fornire una prova idonea a vincere tale presunzione”). CP_1
Non si trascuri poi di considerare che, in subiecta materia, trova applicazione, quale meccanismo logico-giuridico di selezione dei fattori causali determinanti, non già il
5 criterio del “più probabile che non”, come avviene nell'ambito responsabilistico ordinario, bensì il principio di equivalenza causale ex art. 41 c.p., che impone di riconoscere l'eziologia professionale anche in caso di presenza di elementi concausali
(Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2021, n. 39751: “Poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all' art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente. Ne discende che, per vincere la presunzione di eziologia professionale, la prova contraria dell dovrà avere ad oggetto l'efficacia causale esclusiva CP_1 dell'eventuale fattore patogeno extra lavorativo”).
Nel caso di specie, deve ritenersi che il lavoratore abbia dimostrato di essere stato esposto, nel corso degli anni, ad un rischio lavorativo idoneo a configurare la malattia denunciata, in particolare per la posizione e per i contraccolpi assunti nell'atto della conduzione delle locomotive, che hanno inevitabilmente coinvolto il tratto lombare della colonna vertebrale.
Pertanto, è provato che la malattia lamentata sia eziologicamente connessa all'attività lavorativa ed alla prolungata esposizione ad un fattore di rischio lavorativo compatibile con la patologia stessa.
3. Va osservato, poi, che la derivazione causale tra l'attività posta in essere dal ricorrente e la malattia è stata accertata anche in sede di C.T.U.
Tale accertamento, avente natura tecnico-specialistica, connessa all'esercizio di una competenza scientifica non posseduta dal giudicante, ha difatti reso necessaria la nomina di C.T.U. medico-legale, in persona della dott.ssa , in Persona_1 conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c. (Cassazione civile, sez. lav., 09/06/2000,
n. 7933: “In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la valutazione del grado di riduzione dell'attitudine al lavoro importa non già una questione di natura giuridica riservata al giudice, ma un giudizio di ordine sanitario demandabile, in quanto tale, ad un consulente tecnico”).
Al nominato C.T.U. veniva conferito l'incarico di rispondere ai seguenti quesiti: “Accerti
l'esistenza e l'entità dei fatti lamentati dall'istante, la natura dell'attività lavorativa riferita, nonché la tecnopatia indicata e documentata agli atti, limitatamente alle patologie corrispondenti a quelle indicate nella domanda amministrativa. Riferisca se le patologie accertate siano causalmente connesse con l'attività di lavoro indicata in ricorso, ricostruendo il nesso eziologico nei termini dell'eventuale compatibilità estrinseca ed intrinseca della pretesa malattia professionale. Accerti se si tratti di patologia riconducibile alle vigenti tabelle delle malattie professionali, come periodicamente aggiornate (art. 211 D.P.R. 1124/1965; art. 10 D. Lgs. 38/2000; D. M. 12.7.2000; D. M. 9.4.2008; D.
M. 10.6.2014). Ove la soluzione dei precedenti quesiti sia positiva, accerti se la patologia abbia causato un'inabilità permanente, tale da ridurre l'attitudine al lavoro, e quantifichi il grado d'inabilità
6 conseguente come previsto dalle vigenti tabelle delle malattie professionali, specificando il codice di riferimento tabellare, nonché indichi la data di decorrenza, anche in via di approssimazione”.
Con istanza del 3.5.2024, il ricorrente rappresentava di aver esibito al nominato C.T.U., nel corso della visita peritale del 26.4.2024, nuova documentazione medica, successiva al deposito del ricorso, di cui ne aveva ravvisato la necessità al fine di giungere ad una corretta verifica dei requisiti sanitari.
Detta documentazione medica va acquisita agli atti del giudizio alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui il giudicante presta integrale adesione, che depone l'applicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c. anche nelle controversie inerenti alle prestazioni erogate dall' CP_1
Più precisamente, la disposizione normativa richiamata, che impone al giudice di valutare l'aggravamento della malattia, oltre che tutte le infermità incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso del procedimento amministrativo e di quello giudiziario, poggia sul principio di economia processuale, che deve trovare applicazione anche nei giudizi che coinvolgono l' CP_1
(Cassazione civile, sez. lav., 03/10/2014, n.20954: “L'art. 149 disp. att. c.p.c., esprime infatti un principio di economia processuale applicabile anche alle domande aventi ad oggetto le prestazioni erogate dall (Cass. Sez. L, n. 10626 del 19/07/2002, Sez. L, n. 12369 del 22/08/2003, Sez. L, n. CP_1
11663 del 29/07/2003), ed impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario”; Cassazione civile sez. lav., 21/06/2018, n. 16440: “Anche per le prestazioni erogate dall (cfr. da ultimo Cass. CP_1
n. 20954/2014, n. 3064/2016) si applica la disciplina dettata dall'art. 149 disp. att. c.p.c. - ispirata ad un principio di economia processuale ex art. 111 Cost., commi 1 e 2, funzionale ad una sollecita risposta giudiziaria alla domanda di tutela di diritti considerati primari - in base al quale "deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonchè tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario". La stessa norma dunque non consente di qualificare come nuova la domanda intesa ad ottenere le prestazioni relative agli stessi aggravamenti verificatesi successivamente alla domanda amministrativa e nel corso del giudizio”; Cassazione civile, sez. lav., 11.6.2018, n.
15176: “La disposizione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, esprime un principio di economia processuale applicabile anche alle domande aventi ad oggetto le prestazioni erogate dall ). CP_1
Pertanto, è stata ammessa l'acquisizione, agli atti del giudizio, della certificazione medica sopravvenuta, di cui la dott.ssa ha fatto utilizzo per la valutazione Per_1 medico-legale.
7 Ebbene, nella consulenza depositata in data 18.2.2025, il C.T.U. esplicitava così la propria stima: “[..] I fattori di rischio lavorativo per la colonna vertebrale attualmente conosciuti ed evidenziati dagli studi sperimentali e statistico-epidemiologici sono rappresentati da: 1.
Movimentazione manuale di carichi;
2. WBV (vibrazioni trasmesse a tutto il corpo). Le vibrazioni trasmesse al corpo ("whole body vibration" - WBV) costituiscono un rilevante fattore di rischio sia per la varietà e l'importanza degli effetti ad esse associati sia per il numero di lavoratori esposti. In genere, nel caso dei mezzi di trasporto (autobus, camion, treni, ecc.) e semoventi (trattori agricoli, carrelli elevatori, pale meccaniche, ecc.), le vibrazioni si trasmettono attraverso i sedili di guida agli addetti in posizione assisa. Le vibrazioni presenti sui mezzi di trasporto sono dovute prevalentemente al funzionamento del motore ed alla traslazione del mezzo. Sicuramente nel caso in esame vi è stata una lunga esposizione, circa 40 anni per sette ore giornaliere, a tali fattori fisici. Per qualificare come professionale le ernie discali associate a spondiloartrosi lombare bisogna fare riferimento ai seguenti criteri di riferimento eziologico : - anamnesi lavorativa - anamnesi familiare - anamnesi personale - criterio cronologico - criterio topografico o modale - criterio di adeguatezza lesiva - criterio clinico - criterio statistico epidemiologico. [..] La sostanziale positività e convergenza dei predetti criteri di riferimento etiologico portano ad affermare, con giudizio di elevata probabilità, la natura professionale della patologia discale ed artrosica del tratto vertebrale del rachide lombare in esame.
Va chiarito che in tema di patologie artrosiche e discali professionali, trattandosi di affezioni ad eziologia plurifattoriale, il giudizio non è mai di certezza bensì di probabilità di causa. Nel caso in esame, gli agenti patogeni lavorativi sono dotati di idonea efficacia causale rispetto alla malattia diagnosticata”.
Il C.T.U., quindi, formulava il conclusivo giudizio medico-legale nei seguenti termini:
“Il signor , conduttore di treni fin dagli anni 70, è affetto da ernie discali del tratto Parte_1 lombare del rachide e da spondilartrosi lombare di natura professionale. Stante le precedenti argomentazioni si può affermare che, con elevato grado di probabilità, sia le mansioni svolte, sia il periodo intercorso fra l'esposizione e l'insorgenza della patologia osteoarticolare, sia la precipua dislocazione della stessa, concordano per poter catalogare la patologia presentata dal signor Pt_1 come Malattia Professionale. L'invalidità permanente determinata dalle menomazioni sopra riportate, in applicazione della normativa vigente D.L.38/2000, cod.193, è quantificabile nella misura del 25 % (venticinque percento), a far data dalla domanda amministrativa (giugno 2020)”.
4. Il contenuto dell'elaborato, frutto del corretto esercizio del contraddittorio giudiziale tra le parti ed il consulente, è certamente utilizzabile da questo giudice per la formazione del proprio convincimento.
Pertanto, si ritiene di dover condividere la stima espressa dal consulente, il quale, mediante un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dal ricorrente, ha formulato una valutazione pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, sul piano logico-deduttivo.
8 Tuttavia, occorre dissentire limitatamente alla data di decorrenza delle condizioni invalidanti, stimata dal C.T.U.
Come evidenziato dall'Istituto resistente, la valutazione predetta è stata certamente formulata anche alla luce della certificazione medica sopravvenuta, ed in particolare modo dall'esame strumentale (radiografia bacino e rachide dorso-lombo-sacrale del
12.4.2024), che ha rivelato il consolidamento delle menomazioni dell'integrità fisica prospettate nella denuncia di malattia (lombosciatalgia bilaterale cronica da spondiloartrosi lombo-sacrale con discopatie L2-L3, L3-L4, L4-L5 e L5-S1).
Ebbene, non v'è dubbio che la percentuale di invalidità assegnata dal C.T.U. sia stata determinata anche sulla scorta di tali risultanze radiografiche, il che impone di far decorrere il requisito sanitario dalla data dell'indagine strumentale, con coevo perfezionamento del diritto in controversia.
In conclusione, avendo il C.T.U. stimato una percentuale d'invalidità nella misura del
25%, va riconosciuta la provvidenza invocata nel ricorso introduttivo, in applicazione della norma di disciplina della fattispecie, contenuta nell'art. 13 D. Lgs. 38/2000.
La pronuncia di condanna viene emessa in forma generica ex art. 112 c.p.c., senza che possa assumere rilevanza la quantificazione operata dal ricorrente, non essendo stati precisati i sottesi criteri di calcolo, soprattutto in ordine all'elemento della retribuzione media giornaliera, e non essendo sufficiente la dichiarazione reddituale versata in atti, sicché la liquidazione del rateo dovrà essere operata dall' . CP_3
In forza di quanto previsto dall'art. 16 co. 6 L. 412/1991, pacifica la natura previdenziale della prestazione, gli importi dovuti vanno accresciuti della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (Consiglio di Stato, sez. IV, 10/06/2002, n.
3218), a decorrere dal 121° giorno successivo al 12.4.2024.
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, a fronte della proposta quantificazione dell'indennizzo nella misura pari al 30-
35%, nonché la decorrenza differita rispetto alla domanda amministrativa, impongono di dare applicazione a quanto stabilito dall'art. 113 D.P.R. 1124/1965, ossia di commisurare la liquidazione delle spese tenendo conto della misura dell'indennità assegnata, in confronto di quella richiesta dall'infortunato e di quella offerta dall'Istituto assicuratore.
Pertanto, considerate le risultanze di causa, va disposta la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi
9 del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
Le spese di C.T.U., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara che, per effetto della malattia professionale indicata in motivazione, è conseguita, in danno di , una menomazione dell'integrità psicofisica Parte_1 in misura pari al 25%;
2) per l'effetto, condanna l' in persona del Direttore p.t., all'erogazione, in CP_1 favore di delle conseguenti provvidenze di legge, con decorrenza dal Parte_1
12.4.2024, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione a decorrere dal
121° giorno successivo al 12.4.2024 e sino al saldo;
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' in persona CP_1 del Direttore p.t., al pagamento della residua parte, che liquida in € 1.350,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre € 43,00 per esborsi, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto.
Così deciso in Avellino, 20.2.2025
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3132/2021, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Antonio Muto, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del Direttore Regionale p. t., rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Sergio Parrella, presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo accertamento dell'eziopatogenesi lavorativa, dichiarare il grado d'inabilità permanente nella misura del 30-35%, ovvero nella diversa misura da determinare in corso di causa, a far data dalla domanda amministrativa o da altra data di giustizia;
per l'effetto, condannare l' al pagamento della rendita CP_1 vitalizia nella misura mensile di € 855,66, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1.12.2021, il sig. esponeva di aver Parte_1 lavorato per le Ferrovie dello Stato, a far data dal 1979 e fino al 30.4.2019, dapprima
1 con la qualifica di aiuto macchinista e, successivamente, con decorrenza dal 1988 con quella di macchinista.
Rappresentava di aver prestato inizialmente la propria attività lavorativa presso il deposito smistamento, successivamente, a far data dal mese di Controparte_2 luglio 1992 sino al 30.10.2005, veniva distaccato alla Unità di produzione
Metropolitana cittadina di NA.
Affermava di aver svolto la mansione assegnata sulla base di turni programmati su 24 ore al giorno, per 365 giorni, a bordo di locomotori diesel ed elettrici, lungo tratte regionali e nazionali, con esposizione a repentini sbalzi di temperatura, nonché a ripetuti microtraumi determinati da continue sollecitazioni meccaniche.
Riferiva che, a causa di patologie lombosacrali, la Direzione Sanità della R.T.F. lo aveva dichiarato non idoneo al lavoro temporaneamente dal 2.10.2017 al 24.4.2018 e, in seguito, in via definitiva dal 10.5.2018.
Deduceva di aver presentato all' addì 5.6.2020, domanda amministrativa n. CP_1
51656336, ai fini del riconoscimento della tecnopatia, e che l' , con nota del CP_3
3.10.2020, non aveva riconosciuto il beneficio, affermando che “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato/è esposto e la malattia denunciata”.
Avverso tale diniego, rappresentava di aver proposto ricorso in opposizione, in data
19.3.2021, rimasto privo di riscontro.
Instava, quindi, per il riconoscimento della malattia professionale denunciata per la compatibilità del quadro patologico con il rischio tabellato.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, per sentir dichiarare le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_1 contestando nel merito la fondatezza dell'avversa prospettazione.
Deduceva che le patologie lamentate non potevano essere ricondotte a malattia professionale per la mancanza di prova circa l'esposizione dell'assicurato ad un rischio professionale potenzialmente idoneo, per durata ed intensità, a causarle.
Insisteva, pertanto, per la legittimità e la fondatezza del diniego di riconoscimento della malattia professionale. Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova orale e la disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
2 MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
Al fine di stabilire se le patologie lamentate dal ricorrente siano causalmente connesse con l'attività di lavoro indicata in ricorso, risultano dirimenti le risultanze dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio. Queste le dichiarazioni dei testi escussi.
“Ho conosciuto il ricorrente nel 1979 quando abbiamo preso servizio aiuti macchinisti a Testimone_1
alle dipendenze dell'allora Ferrovie dello Stato, oggi Trenitalia. Lui fu assunto a maggio ed io ad agosto. CP_2
Non abbiamo espletato mai turni insieme a perché eravamo aiuto macchinisti entrambi. Poi, quando CP_2 siamo rientrati a NA, io nel 1986 e se ben ricordo l'anno dopo, è capitato di lavorare insieme diverse Pt_1 volte alla conduzione. Preciso che a NA IA era in servizio prevalentemente per la metropolitana assegnato alla stazione dei AM EG. Posso dire che circa il 70% del servizio era metropolitano, il resto era anche all'esterno. Io invece venni assegnato al deposito smistamento di Gianturco. Fino al 2000 facevo solo tratte esterne, lavoravo al servizio metropolitano solo per sostituzioni. dopo noi lavoratori chiedemmo ed ottenemmo che il servizio si svolgesse per la metà sulla tratta metropolitana e per la metà all'esterno. All'epoca, cioè fino all'inizio del 2000 circa, vi era ancora il doppio agente. Ricordo che nel 2017 venne spostato in ufficio per Pt_1 problemi di salute. Fino ad allora è capitato parecchie volte di viaggiare insieme o di darci i cambi sullo stesso treno. Io avevo l'abilitazione solo per i treni elettrici. Solo poco prima di tornare a NA presi l'abilitazione per le motrici a diesel, ma non ci ho mai viaggiato. Invece era abilitato sia per l'elettrico che per il gasolio. Pt_1
Quando stavamo a facevamo tratte all'interno del Piemonte e verso la Lombardia, la Liguria e l'Emilia. CP_2
C'era una tratta anche verso una stazione di confine denominata Modane in territorio francese. A ci CP_2 facevano viaggiare per lo più su treni vetusti, adibiti a trasporto merci, perché i treni più nuovi venivano destinati al trasporto di persone. Invece i locomotori sia elettrici che a diesel, ad esempio il 626, 636, 645, 646, eccetera, erano vetusti e molto scomodi. In particolare, i nostri sedili non erano imbottiti, ed erano privi di sistemi di smorzamento e ammortizzazione. Ricordo che il 626 come seduta aveva una tavola di legno con ribalta a cerniera che veniva aperta e sostenuta con una staffa. Gli altri treni avevano degli sgabelli. Ricordo che il lavoro era disagevole perché subivamo gli scossoni e le vibrazioni e la schiena ne risentiva. Io stesso ho patologie alla schiena sin da giovane. Addirittura, spesso preferivamo stare in piedi. Questa stessa situazione vi era anche per il locomotori diesel. Anche a NA la situazione era simile perché si usavano gli stessi mezzi, tra cui il 626. Solo a partire dal 2015 sono state introdotte sedute imbottite e ammortizzate, nonché munite di vite di regolazione dell'altezza. Anche i treni della metropolitana di NA avevano tale problematica. Ricordo che anche i sedili più nuovi ed ammortizzati erano spesso guasti e il sistema di smorzamento non funzionava. Ricordo che spesso abbiamo protestato noi macchinisti, anche con scioperi, per migliorare le nostre condizioni di lavoro. Altro problema era la climatizzazione delle cabine, le quali diventavano roventi d'estate e avevano spifferi e infiltrazioni di aria. D'inverno avevamo un radiatore elettrico dietro la seduta, ma era inefficiente e non manutenzionato, oltre che spesso sporco. Solo nel 2010 all'incirca vennero effettivamente introdotti sistemi di climatizzazione. Anch'essi però spesso non erano funzionanti. Dal 2005 in poi il sig. lavorò sempre al servizio metropolitano, con le Pt_1 mansioni di macchinista. Ricordo che nel 2005 vi fu una fittizia cessione di ramo d'azienda al e Controparte_4 alla società controllata dal Però continuò nelle identiche mansioni e sulle stesse tratte.” CP_4 Pt_1
“Conosco il ricorrente di cui sono stato collega di lavoro in quanto entrambi abbiamo svolto Testimone_2 le mansioni di macchinista alle dipendenze di Ferrovie dello Stato. Dopo esserci incrociati occasionalmente a
, abbiamo entrambi lavorato a NA dal 2008 fino al 2019, cioè fino a quando il ricorrente è andato in CP_2 pensione. Lui era addetto al deposito di NA AM EG e lavorava prevalentemente sui treni della metropolitana. Io invece stavo al deposito di NA Centrale. Fino all'introduzione dell'agente unico, ci è anche
3 capitato di svolgere qualche turno insieme. Sia io che il ricorrente abbiamo costantemente condotto negli anni locomotive storiche, ad esempio i modelli 626 e 636, le quali, nella cabina, erano privi di sedute e di sistemi di ammortizzazione. Il sedile era privo di schienale e non era una vera e propria seduta, ma era agganciata alle pareti con un sistema a bandiera ribaltabile. Ricordo che, ad esempio quando svolgevamo la tratta verso
Grosseto, preferivamo tenere la seduta abbassata e guidare in piedi. Una situazione analoga vi era anche nei treni della metropolitana, i quali avevano una seduta rigida e che produceva contraccolpi soprattutto quando si attraversava uno scambio di binari. I mezzi da me citati, cioè E626 e E636, erano locomotrici elettriche che venivano in parte utilizzate anche su tratte della metropolitana, ad esempio per i treni verso la Calabria o verso
Bari. In questi casi, percorrevano una parte della ferrovia metropolitana. I turni per le tratte extraurbane venivano svolti tutti i giorni da noi macchinisti ed anche dal ricorrente, unitamente al turno urbano della metropolitana. Per le tratte della metropolitana, veniva utilizzata anche la locomotrice 724, anch'essa elettrica, munita di seduta non ammortizzata e priva di climatizzazione. Questa locomotrice veniva usata nel 70% dei casi, mentre in tutti gli altri casi venivano usati locomotori storici, tra cui quelli citati. La situazione è un po' migliorata solo a partire dal 2014-2015, allorquando vennero introdotti dei mezzi di più recente costruzione. La cabina non era munita di climatizzazione e soprattutto d'estate era rovente. D'inverno utilizzavamo per riscaldarci le scaldiglie, che erano dei riscaldatori elettrici. Purtroppo, però non funzionavano sempre e spesso quando le accendevamo emanavano odore di bruciato. Ricordo che nel 2017 il ricorrente venne dichiarato inidoneo alle mansioni di macchinista e venne spostato in ufficio, dove svolse mansioni amministrative fino al pensionamento.
Ricordo che protestammo per le condizioni di lavoro che ho descritto, anche attraverso numerosi scioperi.”
Siffatte dichiarazioni, coerenti e provenienti da soggetti attendibili, privi di qualsiasi interesse, anche di mero fatto, alla presente vicenda processuale, risultano credibili ed idonee a fondare il convincimento del giudicante.
In specie, i testi hanno descritto in modo preciso e dettagliato le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Di guisa, è emerso che il ricorrente, dipendente di Ferrovie dello Stato, ora Trenitalia, aveva svolto attività lavorativa con le mansioni dapprima di aiuto macchinista e, successivamente, di macchinista.
Entrambi i testi, colleghi di lavoro del ricorrente, hanno riferito che il sig. veniva Pt_1 adibito alla conduzione di treni merci vetusti e scomodi, in quanto i mezzi più nuovi venivano destinati al trasporto dei passeggeri, oltre che di locomotori sia elettrici che diesel, tra cui i modelli E626 ed E636.
I testi hanno, altresì, precisato che le suddette locomotive avevano una seduta in legno, priva di ammortizzazione, e non erano dotate di adeguato impianto di riscaldamento, tanto da esporre il ricorrente a continui sbalzi termici che hanno reso l'attività lavorativa scomoda e disagevole.
In particolare, hanno riferito che preferivano condurre le locomotrici in piedi, al fine di evitare forti e ripetuti contraccolpi alla colonna vertebrale, tali da incidere sulla loro integrità fisica.
Il teste ha precisato che detta condizione lavorativa si era protratta sino all'anno Tes_2
4 2014, allorquando vennero introdotti mezzi di più recente costruzione.
Dunque, i testi hanno descritto concretamente l'attività lavorativa espletata, con specifico riferimento alle circostanze relative alla particolare gravosità delle condizioni di lavoro ed all'effettiva incidenza dell'esposizione ad un rischio professionale coerente e compatibile con le patologie lamentate.
2. Alla luce di tali dichiarazioni, può ritenersi che lo sviluppo delle patologie a carico del tratto lombare della colonna vertebrale del sig. sia Parte_1 causalmente connesso alle movimentazioni e sollecitazioni corporee cagionate dalla tipologia di attività svolta nel tempo.
Del resto, è noto che la natura comune o multifattoriale di una determinata patologia non è idonea, di per sé, ad escluderne l'eziopatogenesi lavorativa, laddove si raggiunga la prova della sussistenza di un ragionevole grado di probabilità che essa sia stata provocata dal lavoro svolto, sulla scorta della dimostrazione delle concrete caratteristiche dell'attività (Cassazione civile, sez. lav., 03/03/2021, n. 5816: “In caso di malattia non tabellata, incombe sul lavoratore l'onere di provare il nesso causale tra la malattia e ambiente lavorativo”; Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2020, n. 8948: “Ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all'Inail, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia”; Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2020, n. 8947: “Diversamente, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica”).
Inoltre, anche in caso di malattie tabellate che, però, presentino eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore resta gravato dell'onere di provare, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, l'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (Cassazione civile , sez. lav., 4.2.2020 n. 2523: “In caso di malattie tabellate, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso. Per far scattare la presunzione legale del nesso causale, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia.
Incombe, invece, sull l'onere di fornire una prova idonea a vincere tale presunzione”). CP_1
Non si trascuri poi di considerare che, in subiecta materia, trova applicazione, quale meccanismo logico-giuridico di selezione dei fattori causali determinanti, non già il
5 criterio del “più probabile che non”, come avviene nell'ambito responsabilistico ordinario, bensì il principio di equivalenza causale ex art. 41 c.p., che impone di riconoscere l'eziologia professionale anche in caso di presenza di elementi concausali
(Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2021, n. 39751: “Poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all' art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente. Ne discende che, per vincere la presunzione di eziologia professionale, la prova contraria dell dovrà avere ad oggetto l'efficacia causale esclusiva CP_1 dell'eventuale fattore patogeno extra lavorativo”).
Nel caso di specie, deve ritenersi che il lavoratore abbia dimostrato di essere stato esposto, nel corso degli anni, ad un rischio lavorativo idoneo a configurare la malattia denunciata, in particolare per la posizione e per i contraccolpi assunti nell'atto della conduzione delle locomotive, che hanno inevitabilmente coinvolto il tratto lombare della colonna vertebrale.
Pertanto, è provato che la malattia lamentata sia eziologicamente connessa all'attività lavorativa ed alla prolungata esposizione ad un fattore di rischio lavorativo compatibile con la patologia stessa.
3. Va osservato, poi, che la derivazione causale tra l'attività posta in essere dal ricorrente e la malattia è stata accertata anche in sede di C.T.U.
Tale accertamento, avente natura tecnico-specialistica, connessa all'esercizio di una competenza scientifica non posseduta dal giudicante, ha difatti reso necessaria la nomina di C.T.U. medico-legale, in persona della dott.ssa , in Persona_1 conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c. (Cassazione civile, sez. lav., 09/06/2000,
n. 7933: “In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la valutazione del grado di riduzione dell'attitudine al lavoro importa non già una questione di natura giuridica riservata al giudice, ma un giudizio di ordine sanitario demandabile, in quanto tale, ad un consulente tecnico”).
Al nominato C.T.U. veniva conferito l'incarico di rispondere ai seguenti quesiti: “Accerti
l'esistenza e l'entità dei fatti lamentati dall'istante, la natura dell'attività lavorativa riferita, nonché la tecnopatia indicata e documentata agli atti, limitatamente alle patologie corrispondenti a quelle indicate nella domanda amministrativa. Riferisca se le patologie accertate siano causalmente connesse con l'attività di lavoro indicata in ricorso, ricostruendo il nesso eziologico nei termini dell'eventuale compatibilità estrinseca ed intrinseca della pretesa malattia professionale. Accerti se si tratti di patologia riconducibile alle vigenti tabelle delle malattie professionali, come periodicamente aggiornate (art. 211 D.P.R. 1124/1965; art. 10 D. Lgs. 38/2000; D. M. 12.7.2000; D. M. 9.4.2008; D.
M. 10.6.2014). Ove la soluzione dei precedenti quesiti sia positiva, accerti se la patologia abbia causato un'inabilità permanente, tale da ridurre l'attitudine al lavoro, e quantifichi il grado d'inabilità
6 conseguente come previsto dalle vigenti tabelle delle malattie professionali, specificando il codice di riferimento tabellare, nonché indichi la data di decorrenza, anche in via di approssimazione”.
Con istanza del 3.5.2024, il ricorrente rappresentava di aver esibito al nominato C.T.U., nel corso della visita peritale del 26.4.2024, nuova documentazione medica, successiva al deposito del ricorso, di cui ne aveva ravvisato la necessità al fine di giungere ad una corretta verifica dei requisiti sanitari.
Detta documentazione medica va acquisita agli atti del giudizio alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui il giudicante presta integrale adesione, che depone l'applicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c. anche nelle controversie inerenti alle prestazioni erogate dall' CP_1
Più precisamente, la disposizione normativa richiamata, che impone al giudice di valutare l'aggravamento della malattia, oltre che tutte le infermità incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso del procedimento amministrativo e di quello giudiziario, poggia sul principio di economia processuale, che deve trovare applicazione anche nei giudizi che coinvolgono l' CP_1
(Cassazione civile, sez. lav., 03/10/2014, n.20954: “L'art. 149 disp. att. c.p.c., esprime infatti un principio di economia processuale applicabile anche alle domande aventi ad oggetto le prestazioni erogate dall (Cass. Sez. L, n. 10626 del 19/07/2002, Sez. L, n. 12369 del 22/08/2003, Sez. L, n. CP_1
11663 del 29/07/2003), ed impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario”; Cassazione civile sez. lav., 21/06/2018, n. 16440: “Anche per le prestazioni erogate dall (cfr. da ultimo Cass. CP_1
n. 20954/2014, n. 3064/2016) si applica la disciplina dettata dall'art. 149 disp. att. c.p.c. - ispirata ad un principio di economia processuale ex art. 111 Cost., commi 1 e 2, funzionale ad una sollecita risposta giudiziaria alla domanda di tutela di diritti considerati primari - in base al quale "deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonchè tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario". La stessa norma dunque non consente di qualificare come nuova la domanda intesa ad ottenere le prestazioni relative agli stessi aggravamenti verificatesi successivamente alla domanda amministrativa e nel corso del giudizio”; Cassazione civile, sez. lav., 11.6.2018, n.
15176: “La disposizione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, esprime un principio di economia processuale applicabile anche alle domande aventi ad oggetto le prestazioni erogate dall ). CP_1
Pertanto, è stata ammessa l'acquisizione, agli atti del giudizio, della certificazione medica sopravvenuta, di cui la dott.ssa ha fatto utilizzo per la valutazione Per_1 medico-legale.
7 Ebbene, nella consulenza depositata in data 18.2.2025, il C.T.U. esplicitava così la propria stima: “[..] I fattori di rischio lavorativo per la colonna vertebrale attualmente conosciuti ed evidenziati dagli studi sperimentali e statistico-epidemiologici sono rappresentati da: 1.
Movimentazione manuale di carichi;
2. WBV (vibrazioni trasmesse a tutto il corpo). Le vibrazioni trasmesse al corpo ("whole body vibration" - WBV) costituiscono un rilevante fattore di rischio sia per la varietà e l'importanza degli effetti ad esse associati sia per il numero di lavoratori esposti. In genere, nel caso dei mezzi di trasporto (autobus, camion, treni, ecc.) e semoventi (trattori agricoli, carrelli elevatori, pale meccaniche, ecc.), le vibrazioni si trasmettono attraverso i sedili di guida agli addetti in posizione assisa. Le vibrazioni presenti sui mezzi di trasporto sono dovute prevalentemente al funzionamento del motore ed alla traslazione del mezzo. Sicuramente nel caso in esame vi è stata una lunga esposizione, circa 40 anni per sette ore giornaliere, a tali fattori fisici. Per qualificare come professionale le ernie discali associate a spondiloartrosi lombare bisogna fare riferimento ai seguenti criteri di riferimento eziologico : - anamnesi lavorativa - anamnesi familiare - anamnesi personale - criterio cronologico - criterio topografico o modale - criterio di adeguatezza lesiva - criterio clinico - criterio statistico epidemiologico. [..] La sostanziale positività e convergenza dei predetti criteri di riferimento etiologico portano ad affermare, con giudizio di elevata probabilità, la natura professionale della patologia discale ed artrosica del tratto vertebrale del rachide lombare in esame.
Va chiarito che in tema di patologie artrosiche e discali professionali, trattandosi di affezioni ad eziologia plurifattoriale, il giudizio non è mai di certezza bensì di probabilità di causa. Nel caso in esame, gli agenti patogeni lavorativi sono dotati di idonea efficacia causale rispetto alla malattia diagnosticata”.
Il C.T.U., quindi, formulava il conclusivo giudizio medico-legale nei seguenti termini:
“Il signor , conduttore di treni fin dagli anni 70, è affetto da ernie discali del tratto Parte_1 lombare del rachide e da spondilartrosi lombare di natura professionale. Stante le precedenti argomentazioni si può affermare che, con elevato grado di probabilità, sia le mansioni svolte, sia il periodo intercorso fra l'esposizione e l'insorgenza della patologia osteoarticolare, sia la precipua dislocazione della stessa, concordano per poter catalogare la patologia presentata dal signor Pt_1 come Malattia Professionale. L'invalidità permanente determinata dalle menomazioni sopra riportate, in applicazione della normativa vigente D.L.38/2000, cod.193, è quantificabile nella misura del 25 % (venticinque percento), a far data dalla domanda amministrativa (giugno 2020)”.
4. Il contenuto dell'elaborato, frutto del corretto esercizio del contraddittorio giudiziale tra le parti ed il consulente, è certamente utilizzabile da questo giudice per la formazione del proprio convincimento.
Pertanto, si ritiene di dover condividere la stima espressa dal consulente, il quale, mediante un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dal ricorrente, ha formulato una valutazione pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, sul piano logico-deduttivo.
8 Tuttavia, occorre dissentire limitatamente alla data di decorrenza delle condizioni invalidanti, stimata dal C.T.U.
Come evidenziato dall'Istituto resistente, la valutazione predetta è stata certamente formulata anche alla luce della certificazione medica sopravvenuta, ed in particolare modo dall'esame strumentale (radiografia bacino e rachide dorso-lombo-sacrale del
12.4.2024), che ha rivelato il consolidamento delle menomazioni dell'integrità fisica prospettate nella denuncia di malattia (lombosciatalgia bilaterale cronica da spondiloartrosi lombo-sacrale con discopatie L2-L3, L3-L4, L4-L5 e L5-S1).
Ebbene, non v'è dubbio che la percentuale di invalidità assegnata dal C.T.U. sia stata determinata anche sulla scorta di tali risultanze radiografiche, il che impone di far decorrere il requisito sanitario dalla data dell'indagine strumentale, con coevo perfezionamento del diritto in controversia.
In conclusione, avendo il C.T.U. stimato una percentuale d'invalidità nella misura del
25%, va riconosciuta la provvidenza invocata nel ricorso introduttivo, in applicazione della norma di disciplina della fattispecie, contenuta nell'art. 13 D. Lgs. 38/2000.
La pronuncia di condanna viene emessa in forma generica ex art. 112 c.p.c., senza che possa assumere rilevanza la quantificazione operata dal ricorrente, non essendo stati precisati i sottesi criteri di calcolo, soprattutto in ordine all'elemento della retribuzione media giornaliera, e non essendo sufficiente la dichiarazione reddituale versata in atti, sicché la liquidazione del rateo dovrà essere operata dall' . CP_3
In forza di quanto previsto dall'art. 16 co. 6 L. 412/1991, pacifica la natura previdenziale della prestazione, gli importi dovuti vanno accresciuti della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (Consiglio di Stato, sez. IV, 10/06/2002, n.
3218), a decorrere dal 121° giorno successivo al 12.4.2024.
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, a fronte della proposta quantificazione dell'indennizzo nella misura pari al 30-
35%, nonché la decorrenza differita rispetto alla domanda amministrativa, impongono di dare applicazione a quanto stabilito dall'art. 113 D.P.R. 1124/1965, ossia di commisurare la liquidazione delle spese tenendo conto della misura dell'indennità assegnata, in confronto di quella richiesta dall'infortunato e di quella offerta dall'Istituto assicuratore.
Pertanto, considerate le risultanze di causa, va disposta la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi
9 del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
Le spese di C.T.U., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara che, per effetto della malattia professionale indicata in motivazione, è conseguita, in danno di , una menomazione dell'integrità psicofisica Parte_1 in misura pari al 25%;
2) per l'effetto, condanna l' in persona del Direttore p.t., all'erogazione, in CP_1 favore di delle conseguenti provvidenze di legge, con decorrenza dal Parte_1
12.4.2024, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione a decorrere dal
121° giorno successivo al 12.4.2024 e sino al saldo;
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' in persona CP_1 del Direttore p.t., al pagamento della residua parte, che liquida in € 1.350,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre € 43,00 per esborsi, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto.
Così deciso in Avellino, 20.2.2025
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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