Articolo 229 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 228Articolo 230
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31 dicembre 2019
Art. 229. Restituzione di somme riscosse 1. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.
2. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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