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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 724/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
30/10/2024 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentata e difesa dall'avv. ALETTO Parte_1
lesione personale ANDREA e dall'avv. GHIRELLI VANDA MARIA
( ) VIA SOLFERINO 68/A 45036 FICAROLO;
C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA DIAZ, 13 25121 BRESCIA presso il difensore avv. ALETTO ANDREA, come da procura allegata all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
pagina 1 di 8 c o n t r o
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
e contro rappresentata e difesa dall'avv. TODESCHINI Controparte_2
PAOLO elettivamente domiciliato in VIA PALLONE 20 37121 VERONA
presso il difensore avv. TODESCHINI PAOLO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova n. 576/23
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Accertarsi e dichiararsi che il danno subito dalla signora
[...]
in conseguenza del sinistro de quo ammonta alla residua somma Parte_1
di Euro 35.808,62==, ovvero la somma maggiore o minore di giustizia, oltre
a rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo e, per l'effetto,
condannarsi in solido tra loro gli appellati e Controparte_1
(C.F e P. IVA: in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, a risarcire alla appellante la residua somma di
Euro 35.808,62== ovvero la somma maggiore o minore di giustizia, dalla
quale vanno detratti €.6.550,28 corrisposti in dipendenza della sentenza pagina 2 di 8 impugnata in data 19/05/2022, oltre rivalutazione ed interessi legali dal
giorno del sinistro, nonché interessi legali ex art 1284 comma 4 c.c. con
decorrenza dalla notifica della domanda giudiziale, come stabilito da
Cassazione n.61/2023 e come precisato da ultimo da Cassazione Sezioni Unite
7.5.2024 n.12449;_2) Condannare gli appellati in solido tra loro a rifondere
alla appellante le spese di lite e CTU per il giudizio di primo grado,
disponendone la parziale compensazione nella misura ritenuta di giustizia;
_3) Con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio”
Dell'appellata
“Respingersi le domande dell'appellante perché infondate, confermandosi
integralmente la sentenza di primo grado.
2. Compenso giudiziale e spese di
lite rifuse, con rimborso forfettario 15% per spese generali, CPA e IVA”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2018 conveniva in giudizio, davanti al tribunale di Parte_1
Mantova, e – rispettivamente Controparte_1 Controparte_2
conducente ed impresa assicuratrice della responsabilità civile del veicolo che il 15 novembre 2015 l'aveva investita, mentre a piedi si stava recando al lavoro - chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni.
, costituitasi in giudizio, si limitava a contestare il quantum, Controparte_2
mentre rimaneva contumace. Controparte_1
Il tribunale, accertata l'esclusiva responsabilità del veicolo investitore,
pagina 3 di 8 condannava i convenuti a pagare in favore dell'attrice la somma di euro
45.091, a titolo di danno non patrimoniale per i postumi permanenti riportati
(16%), di euro 23.339,25, a titolo di invalidità temporanea, e di euro 15.289,08
a titolo di danno patrimoniale per spese mediche.
Tenuto conto delle somme erogate dall' e degli acconti corrisposti da CP_3
, i convenuti venivano condannati a pagare all'attrice la Controparte_2
somma di euro 6.453,33 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Per quel che ancora rileva in questo grado di giudizio, non veniva accolta la domanda di personalizzazione del danno biologico e le spese di lite venivano interamente compensate.
La sentenza è stata gravata da che ha censurato l'errata Parte_1
quantificazione del danno biologico, l'omesso riconoscimento della cd.
personalizzazione e la statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite.
ER è rimasto contumace anche in questo grado di Controparte_1
giudizio, mentre ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_2
All'udienza del 30 ottobre 2024 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante articola tre diverse censure alla sentenza pagina 4 di 8 gravata.
Si duole della quantificazione del danno biologico, effettuata sulla base delle tabelle milanesi, assumendo che la moltiplicazione del valore punto, pari a euro 2.865,79, per la percentuale di invalidità permanente accertata ( 16%)
avrebbe dovuto comportare la liquidazione della somma di euro 45.852,64.
Del pari errata era stata la quantificazione del danno morale;
dopo aver stabilito che l'incremento per sofferenza soggettiva era pari a euro 917,05 a punto, il primo giudice aveva, erroneamente, quantificato il danno non patrimoniale in complessivi euro 45.091.
Da ultimo censura il mancato riconoscimento della personalizzazione del danno biologico assumendo che, in conseguenza delle lesioni patite, aveva dovuto lasciare il proprio appartamento, privo di ascensore, e non aveva più
potuto guidare l'automobile.
Con il secondo motivo censura la statuizione relativa all'integrale compensazione delle spese di lite assumendo che l'accoglimento sia pure parziale della domanda avrebbe dovuto condurre alla condanna dei convenuti al rimborso delle predette.
-------------------
Il primo motivo è infondato.
In applicazione delle tabelle milanesi vigenti all'epoca della redazione della pagina 5 di 8 sentenza, il tribunale quantificava il danno biologico subito dall'appellante, in ragione dei postumi permanenti riportati ( 16%) e dell'età ( 52 anni) della danneggiata in euro 34.160.
In ragione della sofferenza soggettiva patita dalla danneggiata, le riconosceva altresì il danno morale, nella misura massima prevista nelle tabelle citate (
32%), quantificato in euro 10.932 così pervenendo alla liquidazione complessiva del danno non patrimoniale ( danno biologico+ danno morale)
pari ad euro 45.091.
Com'è noto, alla luce della sentenza 10 novembre 2020 n. 25164, le tabelle milanesi redatte prima degli interventi correttivi della più recente giurisprudenza della Suprema Corte prevedevano sì la liquidazione del danno dinamico relazionale e del danno morale, ma pervenivano ( non correttamente)
all'indicazione di un valore monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci.
Le nuove tabelle, applicate dal tribunale mantovano, uniformandosi all'insegnamento della Corte di Cassazione, hanno quindi previsto due diversi importi: uno relativo al danno biologico e l'altro al danno per sofferenza soggettiva che, nel caso di specie, sono stati entrambi liquidati.
Quanto al mancato riconoscimento della personalizzazione del danno, la sofferenza interiore per aver dovuto lasciare il proprio appartamento deve ritenersi compresa nel danno morale, fatto salvo il danno patrimoniale nella pagina 6 di 8 specie non allegato né provato, mentre, quanto agli altri pregiudizi alle attività
quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica-funzionale, essi devono ritenersi già espressi nel grado percentuale di invalidità permanente.
Il secondo motivo è fondato.
In ragione della soccombenza dei convenuti, questi ultimi andavano condannati a rifondere in favore dell'attrice le spese di lite, da liquidarsi in base al criterio del decisum.
In parziale riforma della sentenza gravata, le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno posti a carico degli appellati e si liquidano, per il primo grado,
in complessivi euro 5.077 ( di cui euro 919 per la fase di studio, euro 777 per la fase introduttiva, euro 1.680 per la fase istruttoria e euro 1.701 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 3.966 ( di cui euro 1.134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro 1.911 per la fase decisionale),
oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma della sentenza gravata, condanna parte appellata alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di entrambi i gradi del giudizio, pagina 7 di 8 liquidate come in parte motiva;
conferma nel resto la sentenza gravata.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 8 di 8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 724/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
30/10/2024 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentata e difesa dall'avv. ALETTO Parte_1
lesione personale ANDREA e dall'avv. GHIRELLI VANDA MARIA
( ) VIA SOLFERINO 68/A 45036 FICAROLO;
C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA DIAZ, 13 25121 BRESCIA presso il difensore avv. ALETTO ANDREA, come da procura allegata all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
pagina 1 di 8 c o n t r o
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
e contro rappresentata e difesa dall'avv. TODESCHINI Controparte_2
PAOLO elettivamente domiciliato in VIA PALLONE 20 37121 VERONA
presso il difensore avv. TODESCHINI PAOLO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova n. 576/23
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Accertarsi e dichiararsi che il danno subito dalla signora
[...]
in conseguenza del sinistro de quo ammonta alla residua somma Parte_1
di Euro 35.808,62==, ovvero la somma maggiore o minore di giustizia, oltre
a rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo e, per l'effetto,
condannarsi in solido tra loro gli appellati e Controparte_1
(C.F e P. IVA: in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, a risarcire alla appellante la residua somma di
Euro 35.808,62== ovvero la somma maggiore o minore di giustizia, dalla
quale vanno detratti €.6.550,28 corrisposti in dipendenza della sentenza pagina 2 di 8 impugnata in data 19/05/2022, oltre rivalutazione ed interessi legali dal
giorno del sinistro, nonché interessi legali ex art 1284 comma 4 c.c. con
decorrenza dalla notifica della domanda giudiziale, come stabilito da
Cassazione n.61/2023 e come precisato da ultimo da Cassazione Sezioni Unite
7.5.2024 n.12449;_2) Condannare gli appellati in solido tra loro a rifondere
alla appellante le spese di lite e CTU per il giudizio di primo grado,
disponendone la parziale compensazione nella misura ritenuta di giustizia;
_3) Con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio”
Dell'appellata
“Respingersi le domande dell'appellante perché infondate, confermandosi
integralmente la sentenza di primo grado.
2. Compenso giudiziale e spese di
lite rifuse, con rimborso forfettario 15% per spese generali, CPA e IVA”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2018 conveniva in giudizio, davanti al tribunale di Parte_1
Mantova, e – rispettivamente Controparte_1 Controparte_2
conducente ed impresa assicuratrice della responsabilità civile del veicolo che il 15 novembre 2015 l'aveva investita, mentre a piedi si stava recando al lavoro - chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni.
, costituitasi in giudizio, si limitava a contestare il quantum, Controparte_2
mentre rimaneva contumace. Controparte_1
Il tribunale, accertata l'esclusiva responsabilità del veicolo investitore,
pagina 3 di 8 condannava i convenuti a pagare in favore dell'attrice la somma di euro
45.091, a titolo di danno non patrimoniale per i postumi permanenti riportati
(16%), di euro 23.339,25, a titolo di invalidità temporanea, e di euro 15.289,08
a titolo di danno patrimoniale per spese mediche.
Tenuto conto delle somme erogate dall' e degli acconti corrisposti da CP_3
, i convenuti venivano condannati a pagare all'attrice la Controparte_2
somma di euro 6.453,33 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Per quel che ancora rileva in questo grado di giudizio, non veniva accolta la domanda di personalizzazione del danno biologico e le spese di lite venivano interamente compensate.
La sentenza è stata gravata da che ha censurato l'errata Parte_1
quantificazione del danno biologico, l'omesso riconoscimento della cd.
personalizzazione e la statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite.
ER è rimasto contumace anche in questo grado di Controparte_1
giudizio, mentre ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_2
All'udienza del 30 ottobre 2024 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante articola tre diverse censure alla sentenza pagina 4 di 8 gravata.
Si duole della quantificazione del danno biologico, effettuata sulla base delle tabelle milanesi, assumendo che la moltiplicazione del valore punto, pari a euro 2.865,79, per la percentuale di invalidità permanente accertata ( 16%)
avrebbe dovuto comportare la liquidazione della somma di euro 45.852,64.
Del pari errata era stata la quantificazione del danno morale;
dopo aver stabilito che l'incremento per sofferenza soggettiva era pari a euro 917,05 a punto, il primo giudice aveva, erroneamente, quantificato il danno non patrimoniale in complessivi euro 45.091.
Da ultimo censura il mancato riconoscimento della personalizzazione del danno biologico assumendo che, in conseguenza delle lesioni patite, aveva dovuto lasciare il proprio appartamento, privo di ascensore, e non aveva più
potuto guidare l'automobile.
Con il secondo motivo censura la statuizione relativa all'integrale compensazione delle spese di lite assumendo che l'accoglimento sia pure parziale della domanda avrebbe dovuto condurre alla condanna dei convenuti al rimborso delle predette.
-------------------
Il primo motivo è infondato.
In applicazione delle tabelle milanesi vigenti all'epoca della redazione della pagina 5 di 8 sentenza, il tribunale quantificava il danno biologico subito dall'appellante, in ragione dei postumi permanenti riportati ( 16%) e dell'età ( 52 anni) della danneggiata in euro 34.160.
In ragione della sofferenza soggettiva patita dalla danneggiata, le riconosceva altresì il danno morale, nella misura massima prevista nelle tabelle citate (
32%), quantificato in euro 10.932 così pervenendo alla liquidazione complessiva del danno non patrimoniale ( danno biologico+ danno morale)
pari ad euro 45.091.
Com'è noto, alla luce della sentenza 10 novembre 2020 n. 25164, le tabelle milanesi redatte prima degli interventi correttivi della più recente giurisprudenza della Suprema Corte prevedevano sì la liquidazione del danno dinamico relazionale e del danno morale, ma pervenivano ( non correttamente)
all'indicazione di un valore monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci.
Le nuove tabelle, applicate dal tribunale mantovano, uniformandosi all'insegnamento della Corte di Cassazione, hanno quindi previsto due diversi importi: uno relativo al danno biologico e l'altro al danno per sofferenza soggettiva che, nel caso di specie, sono stati entrambi liquidati.
Quanto al mancato riconoscimento della personalizzazione del danno, la sofferenza interiore per aver dovuto lasciare il proprio appartamento deve ritenersi compresa nel danno morale, fatto salvo il danno patrimoniale nella pagina 6 di 8 specie non allegato né provato, mentre, quanto agli altri pregiudizi alle attività
quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica-funzionale, essi devono ritenersi già espressi nel grado percentuale di invalidità permanente.
Il secondo motivo è fondato.
In ragione della soccombenza dei convenuti, questi ultimi andavano condannati a rifondere in favore dell'attrice le spese di lite, da liquidarsi in base al criterio del decisum.
In parziale riforma della sentenza gravata, le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno posti a carico degli appellati e si liquidano, per il primo grado,
in complessivi euro 5.077 ( di cui euro 919 per la fase di studio, euro 777 per la fase introduttiva, euro 1.680 per la fase istruttoria e euro 1.701 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 3.966 ( di cui euro 1.134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro 1.911 per la fase decisionale),
oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma della sentenza gravata, condanna parte appellata alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di entrambi i gradi del giudizio, pagina 7 di 8 liquidate come in parte motiva;
conferma nel resto la sentenza gravata.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 8 di 8