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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 12/12/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2874/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
LENA SONIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to MIOR LUIGINO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio in Portogruaro (VE) il 17/09/2007, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) I coniugi vivranno separati di tetto e
1 di mensa, con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto.
La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, compresi gli arredi e
corredi, viene assegnata alla signora oltre a quanto precisato di seguito;
il Pt_1
signor ha già reperito diversa dimora dove a breve trasferirà Controparte_1
anche la residenza anagrafica;
2) In considerazione del divario tra le capacità economiche dei due coniugi, il signor
verserà alla signora la somma mensile di Euro 1.300,00 a mezzo bonifico CP_1 Pt_1
bancario entro il giorno 10 di ogni mese;
somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
3) Con riguardo agli immobili di proprietà dei coniugi, con la sottoscrizione del
verbale di udienza presidenziale, il signor cede alla signora Controparte_1
la propria quota di proprietà della casa sita in Portogruaro frazione Giussago Pt_1
(ex casa di abitazione familiare) che pertanto rimarrà a questa ultima assegnata,
unitamente alla mobilia e agli arredi, e più precisamente:
[…]
7) Con il presente atto è espressamente concesso dalla signora in comodato Pt_1
d'uso gratuito per il solo svolgimento delle attività di interesse professionale al signor
il locale identificato Foglio 53, mapp. 222 sub 4, del quale il signor CP_1 CP_1
quindi tratterrà le chiavi;
il comodato d'uso gratuito cosi costituito sarà regolato dalle
norme del codice civile, che si danno qui per richiamate.
Il signor rilascerà l'immobile predetto quando avrà terminato la propria attività CP_1
di cui sopra o a richiesta della signora per le ragioni previste dalla normativa;
Pt_1
8) I coniugi danno atto che – con l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con
il presente atto – hanno diviso tra loro ogni cosa in comune e dichiarano di aver
regolamentato e definito qualsivoglia reciproco rapporto/pendenza economico- patrimoniale e di null'altro avere reciprocamente a pretendere per ogni e qualsiasi
titolo e/o ragione connesso o non alla separazione, essendo con quanto sopra tacitati di
ogni reciproca pretesa” e come da foglio allegato al verbale di udienza,
contenente accordo tra i coniugi circa il riconoscimento, ad uno o a entrambi i
2 coniugi, della proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurane il mantenimento.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione del 01/12//2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate, avendo già, altresì, provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c. Il Giudice relatore ha,
dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale dà atto della presenza di clausole dell'accordo che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurarne il mantenimento (cfr. Sez. U., Sentenza n.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Portogruaro (VE), in data
[...]
17/09/2007;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di PORTOGRUARO (VE) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto n. 24, parte I) e agli ulteriori incombenti di Legge;
omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 12/12/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
21761 del 29/07/2021).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2874/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
LENA SONIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to MIOR LUIGINO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio in Portogruaro (VE) il 17/09/2007, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) I coniugi vivranno separati di tetto e
1 di mensa, con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto.
La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, compresi gli arredi e
corredi, viene assegnata alla signora oltre a quanto precisato di seguito;
il Pt_1
signor ha già reperito diversa dimora dove a breve trasferirà Controparte_1
anche la residenza anagrafica;
2) In considerazione del divario tra le capacità economiche dei due coniugi, il signor
verserà alla signora la somma mensile di Euro 1.300,00 a mezzo bonifico CP_1 Pt_1
bancario entro il giorno 10 di ogni mese;
somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
3) Con riguardo agli immobili di proprietà dei coniugi, con la sottoscrizione del
verbale di udienza presidenziale, il signor cede alla signora Controparte_1
la propria quota di proprietà della casa sita in Portogruaro frazione Giussago Pt_1
(ex casa di abitazione familiare) che pertanto rimarrà a questa ultima assegnata,
unitamente alla mobilia e agli arredi, e più precisamente:
[…]
7) Con il presente atto è espressamente concesso dalla signora in comodato Pt_1
d'uso gratuito per il solo svolgimento delle attività di interesse professionale al signor
il locale identificato Foglio 53, mapp. 222 sub 4, del quale il signor CP_1 CP_1
quindi tratterrà le chiavi;
il comodato d'uso gratuito cosi costituito sarà regolato dalle
norme del codice civile, che si danno qui per richiamate.
Il signor rilascerà l'immobile predetto quando avrà terminato la propria attività CP_1
di cui sopra o a richiesta della signora per le ragioni previste dalla normativa;
Pt_1
8) I coniugi danno atto che – con l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con
il presente atto – hanno diviso tra loro ogni cosa in comune e dichiarano di aver
regolamentato e definito qualsivoglia reciproco rapporto/pendenza economico- patrimoniale e di null'altro avere reciprocamente a pretendere per ogni e qualsiasi
titolo e/o ragione connesso o non alla separazione, essendo con quanto sopra tacitati di
ogni reciproca pretesa” e come da foglio allegato al verbale di udienza,
contenente accordo tra i coniugi circa il riconoscimento, ad uno o a entrambi i
2 coniugi, della proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurane il mantenimento.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione del 01/12//2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate, avendo già, altresì, provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c. Il Giudice relatore ha,
dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale dà atto della presenza di clausole dell'accordo che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurarne il mantenimento (cfr. Sez. U., Sentenza n.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Portogruaro (VE), in data
[...]
17/09/2007;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di PORTOGRUARO (VE) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto n. 24, parte I) e agli ulteriori incombenti di Legge;
omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 12/12/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
21761 del 29/07/2021).