Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 3272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3272 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza di discussione del 29.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10471/2024 R.G. Lavoro
TRA
(C.F. e P.I. ), con sede legale in Napoli, alla Via Parte_1 P.IVA_1
Mergellina n. 205, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Luca Parmeggiani, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, come da procura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Controparte_1 C.F._1
Porcaro, presso il quale elettivamente domicilia
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.04.2024, la società in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 434/2024 emesso dal Tribunale di Napoli in funzione di
Giudice del lavoro in data 22.03.2024, notificato in pari data, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di , della somma di € 11.146,37 a titolo di TFR e ultime Controparte_1 competenze relative al rapporto di lavoro, oltre ad € 567,00 per spese della procedura ingiuntiva e oltre accessori.
Ha eccepito l'errata quantificazione delle somme dovute, il lavoratore avendo maturato la retribuzione differita netta pari ad € 7.527,00 netti. Ha dedotto, altresì, che la liquidazione del
TFR a causa delle difficoltà economiche in cui versa il settore di riferimento, viene eseguita in maniera dilazionata e ad oggi l'opposto ha percepito la somma netta di € 1.000,00.
Ha concluso pertanto chiedendo, in via preliminare, revocarsi il decreto ingiuntivo n.
434/2024, stante l'insussistenza e/o l'erroneità del credito azionato;
nel merito dichiararsi la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del predetto decreto e, per l'effetto, disporne la revoca ovvero, in subordine, ricalcolarne l'importo in considerazione degli acconti già corrisposti in favore dell'opposto. Con vittoria delle spese di lite.
Ha altresì eccepito la temerarietà dell'opposizione, come dimostrato dalla mancata contestazione delle somme dovute, nonché dall'omessa indicazione della data di pagamento dell'acconto di TFR (successiva a quella di emissione del decreto ingiuntivo), lamentando pertanto di aver sofferto un danno economico dovuto al ritardo dalla opponente nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria ingiunta, da liquidarsi in via equitativa ex art. 96 c.p.c.
Infine, con domanda riconvenzionale, ha dedotto di avere diritto alla corresponsione di talune voci retributive, previste dal CCNL Metalmeccanici e mai percepite, eccetto che per l'anno 2023. Trattasi, individuate segnatamente, nell'elemento perequativo di cui all'art. 13,
Sez. Quarta, Titolo IV del citato CCNL, nelle somme previste a titolo di welfare dall'art. 17,
Sez. Quarta, Titolo IV, nonché nell'assistenza sanitaria integrativa di cui all'art. 16, Sez.
Quarta, Titolo IV.
Ha concluso, quindi, per sentire, previa declaratoria di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il d.i. opposto quanto meno per l'importo ancora dovuto di € 10.146,37; condannare l'opponente, ex art. 96 c.p.c., all'importo ritenuto equo e giusto;
infine, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare la società opponente al pagamento dell'ulteriore importo di € 2.069,75 per le causali di cui sopra, oltre accessori di legge;
con vittoria di spese e attribuzione.
Acquisita la documentazione prodotta, alla odierna udienza, all'esito della discussione tra le parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza, mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
***
L'opposizione è solo in parte fondata.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla (cfr. tra tante, Cass. civ. 07/10/2011 n.20613).
Nel caso in esame, la prova dell'esistenza del credito e del suo ammontare scaturisce dalla esatta indicazione dello stesso nella busta paga relativa a dicembre 2023, documento di provenienza datoriale, talché sulla sussistenza e congruità del credito non sussistono dubbi di sorta. Senza contestare l'importo risultante dalla documentazione menzionata, parte opponente ha fatto riferimento alla somma netta di Euro 7.527,00.
Sul punto, va considerato che, per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, la liquidazione dei crediti spettanti al lavoratore va fatta al lordo e non al netto delle ritenute fiscali, potendo il datore di lavoro procedere alle ritenute fiscali e previdenziali solo nel caso di tempestivo pagamento, il che nella specie non si è verificato (Cass. 28/09/2011 n. 19790, richiamata, più di recente nella sentenza n. 8017/19: "L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacchè la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con la quale, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dal datore di lavoro condannato al pagamento di differenze retributive, il giudice di merito aveva escluso dal credito precettato l'importo delle ritenute fiscali e previdenziali).
Pertanto, nel caso che ne occupa, corretta deve ritenersi la quantificazione del dovuto operata dalla difesa del lavoratore al lordo delle ritenute fiscali e contributive.
La società ha quindi dedotto l'avvenuto parziale adempimento del credito nella misura indicata in ricorso (€. 1000,00 netti) ed ha allegato agli atti la distinta del bonifico bancario effettuato a vantaggio del in data 29.04.2024, quindi in epoca successiva alla Controparte_1 notifica del decreto ingiuntivo per cui è causa, per la somma indicata a titolo di “acconto
TFR”(v. doc. n. 3 produzione parte opponente). La circostanza è pacifica tra le parti, il pagamento in questione essendo stato riconosciuto dal lavoratore.
Pertanto, deve riconoscersi che la società opponente (convenuto in senso sostanziale) ha in parte assolto l'onere della prova a proprio carico, avendo ha fornito dimostrazione del fatto estintivo del debito in relazione unicamente all'importo pari alla somma di euro 1000,00.
Ne consegue che deve condividersi quanto dalla stessa sostenuto in ordine alla necessità di defalcare l'importo corrisposto a tale titolo da quello dovuto complessivamente. Pertanto, dalla somma complessiva invocata pari a €. 11.146,37 deve essere detratto quanto già versato, per un residuo pari a euro €. =10.146,37= per TFR e competenze di fine rapporto di lavoro.
Alla rideterminazione della somma monitoriamente azionata segue la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della società opponente alla corresponsione della somma come accertata in questa sede. Sul detto importo, stante la natura retributiva del credito, vanno corrisposti rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali sulle somme via via rivalutate con decorrenza dalla maturazione del credito al saldo.
Resta da esaminare la domanda riconvenzionale avanzata dal lavoratore con la memoria difensiva, per il pagamento degli ulteriori emolumenti ivi indicati ( elemento perequativo, welfare contrattuale, assistenza sanitaria integrativa) dovuti in ragione della applicazione del CCNL Metalmeccanici Industria.
La domanda appare fondata.
Quanto all'elemento perequativo, l'art. 13 Sezione Quarta Titolo IV del CCNL prevede che
( v. estratto in atti) “…A decorrere dal 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione disecondo livello riguardante il Premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 260 euro, onnicomprensiva e non incidente sul Tfr ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal c.c.n.l., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. A decorrere dal 1° gennaio 2011 l'importo sopra riportato è elevato a 455 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Elemento Perequativo è elevato a 485 euro. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze….”.
Nel caso concreto, il lavoratore opposto ha dedotto di avere ricevuto tale emolumento solo in due rate a luglio ed ottobre 2023 per complessivi €. =485,00=: ne deriva che egli rimane creditore degli importi maturati per le annualità 2021 e 2022, nonché della differenza relativa all'anno 2023, in mancanza di prova del pagamento degli stessi da parte della società .
Quanto al welfare contrattuale, l'art. 17 Sezione Quarta Titolo IV del CCNL prevede che (v. estratto in atti) “…Entro il 1° giugno di ciascun anno le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo.
I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
– con contratto a tempo indeterminato;
– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno-31 dicembre di ciascun anno.….”.
Nel caso concreto, il lavoratore opposto ha dedotto di avere ricevuto tale emolumento solo a maggio 2023: ne deriva che egli è creditore degli importi maturati nelle precedenti annualità nonché della differenza relativa all'anno 2023, in mancanza di prova del pagamento da parte della società .
Infine, quanto all'assistenza sanitaria integrativa, l'art. 16 Sezione Quarta Titolo IV del ccnl prevede che “…A decorrere dal 1° ottobre 2017, e fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8, tutti i lavoratori in forza alla medesima data sono iscritti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa mètaSalute costituito allo scopo di erogare prestazioni integrative rispetto a quelle fornite dal Servizio
Sanitario Nazionale, fatta salva la facoltà di esercitare rinuncia scritta… Per i suddetti lavoratori è prevista a decorrere dal 1° ottobre 2017 una contribuzione pari a 156 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 13 euro l'una) a totale carico dell'azienda comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico ivi compresi i conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76 del 20 maggio 2016 con analoghe condizioni reddituali….”.
Nel caso concreto, nulla a tale titolo risulta corrisposto dalla società al lavoratore che rimane creditore della contribuzione maturata negli anni dal 2021 al 2023.
In ordine al quantum, appaiono condivisibili i conteggi sviluppati nel corpo del ricorso, formulati secondo i criteri dettate dalle norme richiamate e privi di errori di calcolo.
Pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale la società opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposto dell'ulteriore importo di €. =2.069,75=, oltre accessori di legge.
Il materiale probatorio sottoposto all'esame del giudicante esclude ogni ipotesi di responsabilità della parte opponente ex art. 96 c.p.c., con conseguente rigetto della domanda avanzata a tale titolo dal lavoratore opposto.
Le spese, sia della fase monitoria che della presente fase processuale, seguono la soccombenza della società che provvedeva al pagamento parziale del dovuto solo successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo opposto ( n.
434/ 2024 del 21.03.2024);
b) condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore Parte_1 di della complessiva somma di euro 12.216,12 a titolo di differenze retributive Controparte_1 per le causali in premessa indicate, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali sulle somme via via rivalutate con decorrenza dalla maturazione del credito al saldo;
c) condanna in persona del legale rapp.te p.t, al pagamento delle spese Parte_1 che liquida in complessivi euro 3000.00, a titolo di onorario, oltre spese forfettarie ed oltre
Iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Napoli, 29.04.2025
IL GIUDICE