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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/04/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 80/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa EL Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 80/2025 discussa nella camera di consiglio del 15.4.2025 promossa con ricorso iscritto a ruolo il 17.01.2025 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
ZI OV
RICORRENTE contro
( ), con il patrocinio dell'Avv. MOROSINI Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRO
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 11.04.2025
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa. 1. Con ricorso depositato in data 16.1.2025 ha adito il Tribunale di Lodi al Parte_1
fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il ricorrente inoltre ha domandato la revoca del mantenimento della figlia Controparte_1
EL con conseguente revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie.
Con comparsa depositata in data 11.3.2025 si è costituita la quale ha aderito Controparte_1
alla domanda di divorzio e ha chiesto la conferma dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia e dell'assegnazione della casa coniugale a sé.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Lodi Parte_1 Controparte_1
in data 1.9.1996 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 93, parte II, serie
A, anno 1996) e dalla loro unione sono nati due figli: il 31.3.2002 e EL il 21.2.2004. Per_1
La separazione personale delle parti è stata pronunciata dal Tribunale di Lodi con sentenza n.
635/2023 depositata in data 28.7.2023, con la quale è stata disposta l'assegnazione della casa coniugale a favore di (in quanto genitore convivente con la figlia Controparte_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente) e nonché l'obbligo a carico del padre di versare per il mantenimento della figlia EL la somma mensile di € 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
3. Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
4. Si ritiene che le ulteriori domande svolte in giudizio non possano essere decise in questa sede.
La causa va quindi rimessa in istruttoria come da separata ordinanza.
In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in Lodi in data 1.9.1996 (matrimonio trascritto nei registri del
[...] Controparte_1
predetto Comune al n. 93, parte II, serie A, anno 1996);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lodi di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025
Il Giudice Relatore La Presidente
dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa EL Giuppi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa EL Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 80/2025 discussa nella camera di consiglio del 15.4.2025 promossa con ricorso iscritto a ruolo il 17.01.2025 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
ZI OV
RICORRENTE contro
( ), con il patrocinio dell'Avv. MOROSINI Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRO
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 11.04.2025
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa. 1. Con ricorso depositato in data 16.1.2025 ha adito il Tribunale di Lodi al Parte_1
fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il ricorrente inoltre ha domandato la revoca del mantenimento della figlia Controparte_1
EL con conseguente revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie.
Con comparsa depositata in data 11.3.2025 si è costituita la quale ha aderito Controparte_1
alla domanda di divorzio e ha chiesto la conferma dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia e dell'assegnazione della casa coniugale a sé.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Lodi Parte_1 Controparte_1
in data 1.9.1996 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 93, parte II, serie
A, anno 1996) e dalla loro unione sono nati due figli: il 31.3.2002 e EL il 21.2.2004. Per_1
La separazione personale delle parti è stata pronunciata dal Tribunale di Lodi con sentenza n.
635/2023 depositata in data 28.7.2023, con la quale è stata disposta l'assegnazione della casa coniugale a favore di (in quanto genitore convivente con la figlia Controparte_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente) e nonché l'obbligo a carico del padre di versare per il mantenimento della figlia EL la somma mensile di € 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
3. Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
4. Si ritiene che le ulteriori domande svolte in giudizio non possano essere decise in questa sede.
La causa va quindi rimessa in istruttoria come da separata ordinanza.
In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in Lodi in data 1.9.1996 (matrimonio trascritto nei registri del
[...] Controparte_1
predetto Comune al n. 93, parte II, serie A, anno 1996);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lodi di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025
Il Giudice Relatore La Presidente
dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa EL Giuppi