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Articolo 4 della Legge 16 giugno 1997, n. 199
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Legge 16 giugno 1997, n. 199
Articolo 4 della Legge 16 giugno 1997, n. 199
Versione
6 luglio 1997
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 6 luglio 1997
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