Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/06/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49/2023
N. SENT. 750/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari – Sezione lavoro composta dai magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO - Presidente dott.ssa MANUELA SARACINO - Consigliere dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA
– nato in [...] il 1° agosto 1964, c.f. Parte_1
– con domicilio alla via A. Ciano n. 16, 71121 Foggia – C.F._1 assistito e difeso dall'avv. BIAGIO MARRONE – c. f. -; C.F._2
-appellante- E
P. IVA , con domicilio in via Dante n. Controparte_1 P.IVA_1
3, 71029 Troia (FG) – assistita e difesa dall'avv. GIANFRANCO D'IMPERIO – c.f.
-; C.F._3
-appellata- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Tribunale del lavoro di Foggia al fine di ottenere: a) l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso con l nell'arco temporale compreso tra il Controparte_1
3 gennaio ed il 27 agosto 2020; b) per l'effetto, la condanna della società resistente al pagamento in proprio favore di euro 27.713,44 (ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia) a titolo di differenze retributive dovute ai sensi delle leggi e del CCNL Trasporti e Spedizione Merci ovvero, in subordine, degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c.; c) la condanna della società datrice di lavoro alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria ed al pagamento delle spese di lite. Il ricorrente esponeva:
- che aveva svolto alle dipendenze dell' le mansioni di autista per Controparte_1 il trasporto di merce su strada, con inquadramento nel livello 3S, dal 3 gennaio al 27 agosto 2020, data in cui aveva rassegnato le dimissioni a causa delle inaccettabili condizioni di svolgimento delle mansioni (essendo solito prestare l'attività lavorativa per oltre 39 ore settimanali senza riposo compensativo e domenicale, come documentato dai dischetti cronotachigrafi in atti);
1
- che, sebbene sollecitata in molteplici occasioni, la società datrice non aveva provveduto a versargli le differenze retributive rivendicate a titolo di lavoro straordinario, ferie, festività, tredicesima e quattordicesima, trasferte e bonus Renzi, così come dovute per legge ed in applicazione del CCNL di settore;
- che, invero, la retribuzione lorda spettante per il periodo lavorato (comprensiva di t.f.r.) ammontava complessivamente ad euro 43.443,44, sicché la società datrice doveva ancora versargli euro 27.713,44 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Si costituiva in giudizio la società convenuta che – in contrasto con la ricostruzione fattuale trasfusa nel ricorso – evidenziava come il ricorrente avesse abbandonato il posto di lavoro a partire dal 5 luglio 2020 e, ad ogni modo, avesse svolto la sua attività nei soli periodi indicati nei contratti di lavoro in atti ed in maniera saltuaria;
inoltre, contestava la valenza probatoria dei documenti allegati dal lavoratore ed eccepiva la compensazione del credito da questi vantato con l'indebito di euro 3.800,00 a suo carico, in quanto – benché avesse prestato servizio dal 3 al 31 gennaio 2020 e poi dal 4 aprile al 5 luglio 2020 – aveva erroneamente percepito lo stipendio anche nel periodo intermedio non lavorato. 2. Istruita la causa a mezzo di interrogatorio formale del legale rappresentante della società datrice, con sentenza n. 3457 in data 17 ottobre 2022 il Tribunale del lavoro di Foggia rigettava la domanda attorea e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite. Osservava, in sintesi, il primo giudice:
- che, pur essendo pacifico che tra le parti fosse intercorso un rapporto di lavoro subordinato, non era stato provato quanto sostenuto dal ricorrente con specifico riguardo alla continuità del rapporto di lavoro dedotto in giudizio in tutto l'arco temporale indicato nel ricorso;
- che, in particolare, dai contratti di lavoro in atti risultava che il ricorrente era stato assunto con un primo contratto a tempo determinato dal 3 al 31 gennaio 2020 e successivamente con un contratto a tempo indeterminato decorrente dal 4 aprile 2020, mentre mancava la prova della prosecuzione del rapporto lavorativo durante il periodo intermedio ed anche della sua cessazione, dato che il modello di dimissioni riportava quale data di conclusione del rapporto quella dell'8 settembre 2020 (e non quella del 27 agosto 2020 indicata nel ricorso);
- che l'onere probatorio gravava sul lavoratore riguardo allo svolgimento della prestazione lavorativa sia ordinaria che straordinaria (nella sua esatta collocazione cronologica ed articolazione oraria), sicché il giudice sarebbe potuto intervenire con valutazioni equitative unicamente qualora – nella certezza del diritto vantato – non fosse stato possibile determinare il solo ammontare dovuto;
- che, invero, il giudicante non poteva sopperire in via equitativa alle carenze probatorie concernenti la determinazione delle ore di lavoro straordinario prestato, potendo
2 solamente utilizzare – con prudente apprezzamento – presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.;
- che, tuttavia, nella specie doveva darsi atto dell'insufficienza dei riscontri probatori acquisiti in giudizio, in quanto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società datrice non era approdato ad alcuna confessione in favore del ricorrente;
- che nemmeno poteva attribuirsi valore probatorio ai dischetti cronotachigrafi in atti, trattandosi di dichiarazioni formate dalla stessa parte ricorrente, contestate dalla controparte ed in nessun modo supportate da ulteriori elementi di riscontro;
- che, tutto ciò premesso, la domanda attorea doveva essere rigettata (analogamente alla domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. avanzata dalla società datrice), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
3. Con ricorso del 23 gennaio 2023 ha interposto appello Parte_1 avverso la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano. ha resistito al gravame con apposita memoria, concludendo per Controparte_1 il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza gravata.
4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 4 novembre 2023 si è disposta la riunione al presente giudizio di quello sub n. R.G. n. 61/2023 (avente ad oggetto la medesima sentenza e fondato su un ricorso di appello meramente ripetitivo del primo, asseritamente iscritto a ruolo per un mero disguido tecnico); quindi, alla successiva udienza del 16 giugno 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
5. L'appello va accolto per quanto di ragione, nei termini di seguito esposti.
6. Con un unico articolato motivo l'appellante, dopo aver reiterato le istanze istruttorie non accolte in primo grado, censura la sentenza del Tribunale laddove ha dato atto della carenza di elementi probatori sulla durata continuativa del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, evidenziando come detti elementi possano desumersi sia dall'allegato estratto conto previdenziale che dai pagamenti a titolo retributivo effettuati dalla società in proprio favore a mezzo di bonifico bancario [caratterizzati da una progressività temporale inclusiva dell'intero periodo di lavoro compreso tra gennaio e agosto 2020]. Afferma, inoltre, che rispetto all'individuazione dell'esatta data di cessazione del rapporto lavorativo il giorno dell'8 settembre 2020 indicato nel modello di dimissioni si riferirebbe alla decorrenza della comunicazione dell'avvenuto recesso contrattuale e non anche alla cessazione del rapporto stesso e che – a differenza di quanto sostenuto dal primo Giudice – i dischetti cronotachigrafi sarebbero idonei a comprovare le ore di lavoro straordinario svolte in ragione della genericità dell'avversa contestazione al riguardo e degli ulteriori elementi probatori offerti alla conoscenza del giudicante [tra cui l'ammontare orario ordinario indicato nelle buste paga di gennaio e febbraio 2020 (complessivamente pari a 616 ore e 20 minuti a fronte delle ordinarie 156 ore mensili), il comportamento poco collaborativo della società datrice ai fini della ricostruzione delle ore effettivamente prestate e l'insussistenza di elementi a supporto dell'eccezione di compensazione sollevata ex adverso].
3 6. Il motivo è nel suo complesso fondato. 6.1. Va premesso che il ha allegato di aver lavorato “sforando le 39 ore Parte_1 lavorative settimanali, senza godere del riposo compensativo e domenicale, così come documentato dai dischetti cronotachigrafi allegati al ricorso”, supportando le rispettive allegazioni difensive con la produzione in giudizio – non solo delle copie dei dischi cronotachigrafi (in cui risulta l'analitica annotazione delle tratte effettuate, delle distanze percorse e degli orari di lavoro osservati ai fini della corretta quantificazione del compenso spettante a titolo di lavoro straordinario e di indennità di trasferta) – ma anche dei contratti di lavoro, dei prospetti paga relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2020 (mese, quest'ultimo, in cui a dire della società non avrebbe lavorato), dell'estratto contributivo PS (da cui si desume, su presumibile indicazione della società datrice di lavoro, la copertura contributiva del primo rapporto di lavoro oltre la data di scadenza e fino al 31 marzo 2020 e del secondo rapporto di lavoro fino al 24 agosto 2020) e dei bonifici relativi al pagamento delle retribuzioni (che risultano effettuati anche in mesi in cui – secondo la società – non avrebbe espletato prestazioni lavorative alle sue dipendenze;
laddove - non apparendo affatto plausibile che possa essersi verificato l'allegato ma indimostrato errore datoriale nell'erogazione delle retribuzioni e nel versamento dei contributi in favore del lavoratore fino al 27 agosto 2020, in mancanza di qualsivoglia deduzione difensiva e/o documentazione probatoria sui non meglio chiariti motivi giustificativi dell'errore commesso – l'eccezione di compensazione atecnica formulata al riguardo dalla società va senz'altro disattesa). Di conseguenza, deve ritenersi provata la connotazione continuativa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nell'arco temporale compreso tra il 3 gennaio ed il 24 agosto 2020, da cui discende la spettanza, in favore del lavoratore, delle corrispondenti differenze retributive a titolo di lavoro ordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva delle ferie e festività non godute e trattamento di fine rapporto parametrate al livello 3S del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica espressamente richiamato nei contratti di lavoro in atti. 6.2. Quanto alla pretesa creditoria azionata dal lavoratore a titolo di lavoro straordinario ed indennità di trasferta, va richiamato il consolidato indirizzo di legittimità secondo cui non è sufficiente la mera produzione dei dischi cronotachigrafi in assenza di ulteriori risultanze quando ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi rappresentati, essendo noto che i dischi cronotachigrafi, in originale o in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, non possono da soli fornire piena prova, stante la preclusione sancita dall'art. 2712 c.c., né dell'effettuazione del lavoro e dell'eventuale straordinario né della loro effettiva entità, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dall'interessato o acquisiti dal giudice del lavoro nell'esercizio dei propri poteri istruttori (v. Cass. n. 9006/2002, n. 16098/2001 e n. 6437/1994, da ultimo richiamate in motivazione da Cass. n. 10366/2014).
4 Pertanto, solo allorché alla stregua degli elementi su indicati vi siano elementi di prova
– sia pure indiziaria e presuntiva - dell'effettuazione della prestazione lavorativa (ordinaria o straordinaria) l'autorità giudiziaria potrebbe desumere dalle memorizzazioni emergenti dai dispositivi la specifica entità delle prestazioni lavorative svolte anche a titolo di straordinario, eventualmente ricorrendo, per la determinazione del relativo corrispettivo, ad eventuali accertamenti tecnici e salva, in ipotesi di perdurante incertezza al riguardo, la possibilità di procedere in via equitativa ai sensi dell'art. 432 cod. proc. civ. (v. Cass. n. 6437/1994, richiamata in motivazione da Cass. n. 16098/2021). D'altra parte, i giudici di legittimità sottolineano come il disconoscimento delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., pur non essendo soggetto ai limiti ed alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., debba essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (v. Cass. n. 3122/2015, n. 9526/2010 e n. 2117/2011); fermo restando che, poiché l'avvenuto disconoscimento non inficia del tutto la portata probatoria di tali riproduzioni ma le degrada a livello di presunzioni semplici, l'indagine dei giudici di merito deve essere orientata nel senso di accertare se e con quali ulteriori mezzi il lavoratore abbia ottemperato, in via integrativa, all'onus probandi su di lui incombente. Tale prova - appunto perché integrativa e di supporto, in quanto rivolta a superare l'elemento ostativo del disconoscimento della valenza dei dispositivi menzionati - può essere offerta o ricavata anche a mezzo di ulteriori presunzioni semplici, quali la circostanza che il datore di lavoro non si sia mai peritato di produrre gli originali cronotachigrafi con i relativi dischi registrati né, sintomaticamente, abbia mai indicato nelle sue difese il contenuto, eventualmente diverso da quello risultante dalle fotocopie ex adverso esibite, al fine di dimostrare la reale entità delle ore lavorative effettuate dal dipendente, limitandosi soltanto ad una generica contestazione dello straordinario vantato dall'altra parte e della portata probatoria degli apparecchi cronotachigrafi (v. Cass. n. 6437/1994 e, da ultimo, n. 17526/2016). 6.3. Tali essendo le coordinate ermeneutiche di riferimento, osserva la Corte che nella specie:
1. la contestazione formulata dalla società avverso le risultanze dei dischi cronotachigrafi prodotti in copia dal (nei seguenti, testuali termini: Parte_1
“presunte schede tachigrafiche prodotte da controparte, che si disconoscono recisamente, false, ed assolutamente non conformi all'effettivo svolgersi dei fatti, agli eventuali originali e prodotte solo in copia. Tale documentazione, del tutto illeggibile e contraffatta, come facilmente evincesi (che ripetiamo si contesta e disconosce), trattasi di meri stampati, agevolmente realizzabile da chiunque, prive del benché minimo riscontro probatorio certo, non corroborata da alcuna sottoscrizione e/o certificazione nè imputabile al lavoratore.”) non è affatto circostanziata, non essendo stata accompagnata dall'allegazione di circostanze da cui possa desumersi la non veridicità delle annotazioni contenute nei dischi (in quanto la società non ha dedotto
5 quali fossero state le tratte effettivamente osservate dal ricorrente, quelle da lui coperte e i chilometri percorsi);
2. la società non ha prodotto in giudizio gli originali dei dischi cronotachigrafi;
3. dai prospetti paga di gennaio e febbraio 2020 versati in atti dal ricorrente (rispetto ai quali la contestazione della società è parimenti generica, ed in quanto tale inidonea a sconfessarne la valenza probatoria), risulta che in detti mesi il lavoratore ha svolto numerose ore di lavoro straordinario (ivi riportandosi un numero complessivo di ore di lavoro di 304,20 nel mese di gennaio e di 312,00 nel mese di febbraio); sicché, a parità di mansioni ed in mancanza di allegazioni da cui possa desumersi un sopravvenuto mutamento delle modalità esecutive della prestazione lavorativa successivamente ai primi due mesi, è del tutto ragionevole presumere che il abbia continuato Parte_1
a svolgere le sue mansioni nel periodo successivo nella stessa misura in cui le aveva espletate in precedenza. Pertanto, in presenza dei suddetti ed ulteriori elementi probatori è senz'altro possibile desumere dalla disamina dei dischi cronotachigrafi in atti le indicazioni sull'effettiva dimensione quantitativa delle prestazioni lavorative straordinarie ed in regime di trasferta svolte dal lavoratore, onde ad esse parametrare la quantificazione della retribuzione spettante a detti titoli. 6.4. Osserva, nondimeno, la Corte che il lavoratore ha fatto riferimento ad un monte ore (39 ore settimanali) che - in base al CCNL di settore, all'inquadramento professionale (nel livello 3 S) ed alle mansioni di pertinenza (autista)– non rappresenta affatto il limite di lavoro ordinario il cui superamento potrebbe fondare il relativo diritto alla remunerazione delle prestazioni svolte a titolo di straordinario (atteso che il suddetto CCNL fissa quale limite orario settimanale per i lavoratori inquadrati nel livello 3S quello di 47 ore ed esclude la remunerabilità a titolo di straordinario di una serie di attività connesse con quelle lavorative, peraltro rimettendo ad accordi sindacali o aziendali la regolamentazione delle modalità di remunerazione sia dello straordinario che delle trasferte); laddove, nella specie, non v'è alcun dubbio sulla natura delle prestazioni rese dall'appellante, trattandosi di un autotrasportatore necessariamente addetto all'espletamento di mansioni caratterizzate dall'alternanza tra periodi di lavoro e di pausa, inquadrato nel livello 3S espressamente menzionato dall'art. 11 bis, comma 1, e adibito a trasporti extraurbani (come desumibile dalla percezione dell'indennità di trasferta di cui alle buste paga in atti). 6.5. Di conseguenza, si è ritenuto necessario ammettere una consulenza tecnica d'ufficio ponendo al CTU i seguenti quesiti: <determini il CTU le differenze retributive eventualmente spettanti all'appellante a titolo di lavoro ordinario e straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità di trasferta, indennità sostitutiva delle ferie e festività non godute e trattamento di fine rapporto sulla scorta dei seguenti parametri: a) arco temporale di svolgimento del rapporto di lavoro, orario di lavoro osservato, tratte e distanze chilometriche percorse desumibili dai dischi cronotachigrafi versati in atti;
b) mansioni di autista ed inquadramento nel livello 3S del C.C.N.L. Autotrasporto Merci e Logistica vigente ed applicabile ratione temporis;
c) applicazione del CCNL su indicato con particolare riguardo alla
6 regolamentazione del lavoro ordinario e straordinario e delle trasferte per i lavoratori inquadrati nella categoria 3S (art. 11 e ss.gg.) d) decurtazione delle somme già percepite dal lavoratore nella misura desumibile dalle distinte di pagamento in atti>>. Orbene, il CTU - premesso di aver tenuto conto delle sole giornate coperte dalla produzione dei dischi cronotachigrafi (vale a dire, delle mensilità di gennaio – febbraio e del periodo da aprile ad agosto dell'anno 2020) - rispetto alla mensilità di marzo 2020, non coperta dalla produzione in giudizio dei dischi, ha precisato di aver calcolato solamente la retribuzione minima contrattuale senza considerare gli elementi variabili della retribuzione, in assenza di dati oggettivi cui ancorare i conteggi. Rispetto al lavoro straordinario, il consulente - dopo aver richiamato il contenuto dell'art. 11 del CCNL di settore sulla necessità di considerare in termini di lavoro effettivo anche le ore impiegate dal lavoratore per le operazioni di carico, scarico e sorveglianza della merce, di pulizia e manutenzione tecnica del veicolo, di garanzia della sicurezza del veicolo e/o del carico trasportato, di adempimento degli obblighi legali o regolamentari legati al trasporto e delle formalità amministrative di polizia e di dogana o altro, nonché i periodi di tempo durante i quali il lavoratore non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro pronto a svolgere il suo lavoro normale ed occupato in compiti connessi all'attività di servizio
– ha nondimeno evidenziato che attraverso la sola produzione dei dischi cronotachigrafi ed in mancanza di idonea documentazione proveniente da fonte aziendale non è stato possibile imputare le ore eccedenti il normale orario di lavoro - al netto dei tempi di inattività dalla guida di cui all'art. 7 del regolamento CE 561/06 e dei riposi intermedi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 234/07- a lavoro straordinario;
sicché, in mancanza dell'indicazione di quali fossero le tratte solitamente effettuate dal e delle attività che era comandato a svolgere una volta Parte_1 raggiunta la destinazione, ha ritenuto di conteggiare in favore dell'appellante a titolo di ore di lavoro straordinario soltanto quelle di guida effettiva, inglobando le ore di inattività e/o riposo (ex art. 11, commi 2, 3 e 7 del CCNL) nell'indennità di trasferta. Infine, il CTU ha calcolato - in base alle risultanze dei dischi cronotachigrafi in atti ed in applicazione delle disposizioni contrattuali di settore vigenti - gli importi a credito del ricorrente a titolo di indennità di trasferta e sostitutiva delle festività e ferie non godute, di mensilità supplementari e di t.f.r. ed ha operato la decurtazione delle somme già percepite dal lavoratore nel corso del rapporto di lavoro, sicché è conclusivamente pervenuto alla quantificazione del credito del nella misura complessiva di Parte_1 euro 8.997,86 lordi. Orbene, la Corte reputa del tutto condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il CTU, in quanto fondate – a fronte di un rapporto di lavoro di cui risulta dimostrato, per quanto già detto, lo svolgimento continuativo dal 3 gennaio al 24 agosto 2020 –: a. sul computo delle voci retributive ordinarie in relazione all'intero periodo di lavoro;
b. sul computo delle voci retributive straordinarie e dell'indennità di trasferta nei soli periodi coperti dai dischi cronotachigrafi;
c. sulla decurtazione delle somme già versate al ricorrente nella misura documentata dalle distinte di pagamento in atti, oltre che esattamente corrispondente a quella indicata dalla stessa società (v. pag. 5 della memoria difensiva
7 di prime cure: “Risulta, viceversa, documentalmente provato (e non contestato, come anche dichiarato nel ricorso introduttivo) che il ricorrente ha percepito per il periodo in cui ha svolto il lavoro per conto della società resistente, somme nette pari ad € 15.730,00, ovvero la giusta ed esatta retribuzione.”). 6.6. Rispetto ai due conteggi alternativi elaborati dal consulente tecnico al fine di corrispondere alle osservazioni formulate dalla difesa della società sull'irrituale allegazione al ricorso di appello di ulteriori dischi cronotachigrafi non versati nel giudizio di primo grado e, di conseguenza, sull'erronea valutazione di detti documenti da parte dell'ausiliario, rileva la Corte che l'obiezione della società si appalesa del tutto tardiva, in mancanza di qualsivoglia presa di posizione al riguardo nella memoria difensiva di costituzione nel giudizio di secondo grado [v. Cass. civ., Sez. 3, n. 5671/2010, Cass. civ., Sez. 1, n. 14661/2019 e Cass. civ., Sez. 3, n. 15969/2024, secondo cui l'irritualità della produzione documentale che preclude alla parte la possibilità di utilizzare i documenti tardivamente versati in atti come fonte di prova ed al giudice di merito di esaminarli resta sanata dal contegno processuale della controparte che abbia accettato implicitamente il deposito tardivo omettendo di spiegare una tempestiva opposizione avverso la produzione irrituale (da effettuarsi nella prima istanza o difesa successive all'atto o alla notizia di esso), in mancanza di qualsivoglia violazione del principio del contraddittorio]. Peraltro, per mera completezza motivazionale, a quanto detto è appena il caso di aggiungere che “quando le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento” (v. Cass. n. 6753/2012, n. 12856/2010 e n. 2379/20017); laddove nella specie – per un verso – fin dal ricorso di prime cure il ricorrente aveva dedotto e chiesto di provare di aver espletato lavoro straordinario anche nelle mensilità cui afferisce la produzione documentale curata soltanto in seconde cure e – per altro verso – sono stati comunque acquisiti al giudizio gli ulteriori elementi probatori esposti in precedenza a sostegno delle sue difese in ordine alla continuità del rapporto di lavoro oggetto di causa;
sicché
- venendo in rilievo la mera integrazione di un piano assertivo e di un compendio probatorio già sufficientemente delineati nelle loro caratteristiche essenziali fin dal primo grado del giudizio, che l'ulteriore documentazione prodotta in appello si è limitata a meglio precisare e chiarire, fornendo riscontri indispensabili ai fini di una decisione ossequiosa dell'esigenza di contemperamento tra la verità processuale e quella materiale – la produzione degli ulteriori dischi cronotachigrafi allegati al ricorso di gravame deve ritenersi ammissibile, sì da legittimare l'utilizzo del conteggio effettuato dal consulente tecnico sulla scorta di tutti i dischi in atti. 7. In conclusione, alla stregua delle argomentazioni esposte l'appello va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza la società appellata dev'essere condannata a corrispondere all'appellante, in relazione al rapporto
8 di lavoro subordinato intercorso tra le parti nell'arco temporale compreso tra il 3 gennaio ed il 24 agosto 2020, il complessivo importo di euro 8.997,86 lordi a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario e straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità di trasferta e sostitutiva delle ferie e festività non godute e trattamento di fine rapporto, cui dovranno aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo. 8. Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio – liquidate come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. di cui al D.M. n. 147/2022 (tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e della complessità dell'attività processuale svolta) – nonché le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa – seguono la soccombenza della società appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari -Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato il 23 Parte_1 gennaio 2023 e con successivo ricorso ad esso riunito depositato il 30 gennaio 2023, avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Foggia in data 17 ottobre 2022, nei confronti di osì provvede: Controparte_1
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza condanna la società appellata a corrispondere all'appellante, in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti nell'arco temporale compreso tra il 3 gennaio ed il 24 agosto 2020, il complessivo importo di euro 8.997,86 lordi a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario e straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità di trasferta e sostitutiva delle ferie e festività non godute e trattamento di fine rapporto, cui dovranno aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo;
- condanna la società appellata a rifondere all'appellante le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in euro 3.000,00 per ciascun grado, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata in corso di causa, definitivamente a carico della società appellata. Così deciso in Bari, il 16 giugno 2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando Il Consigliere Estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
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