Articolo 9 della Legge 3 agosto 1999, n. 265
Articolo 8Articolo 10
Versione
21 agosto 1999
Art. 9. (Sede degli uffici delle amministrazioni dello Stato e rapporti tra pubbliche amministrazioni).
1. Quando ragioni di economicita' e di efficienza lo richiedono, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato possono essere situati nel capoluogo di provincia o in altro comune della provincia.
Entrata in vigore il 21 agosto 1999
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