Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 2847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2847 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02847/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05297/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5297 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Ianniello, Filomena Communara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - U.T.G. di Caserta, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz n. 11;
per l'annullamento
del provvedimento Fasc.5955/2022/6D/Area 1 Bis emesso in data 19.07.2023 con cui gli è stato riconfermato il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 la dott.ssa IV ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1 - In data 19 luglio 2023 il Prefetto della Provincia di Caserta ha confermato con il provvedimento oggetto di causa il decreto numero 4474/6D del 15 gennaio 1994 recante divieto per il ricorrente di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti ai sensi dell'articolo 39 TULPS. Tale provvedimento, emesso a seguito di richiesta di revoca in autotutela del precedente divieto, poggia su diverse circostanze e segnatamente: A) sul deferimento nel 1993 del ricorrente all’A.G. per detenzione illegale di un caricatore e cartucce di vario calibro; B) sul rapporto di parentela intercorrente tra il ricorrente e -OMISSIS-, cognato, affiliato al clan dei -OMISSIS-in qualità di referente di zona nel Comune di Parete, detenuto in carcere dal 19 gennaio 1996, condannato alla pena dell'ergastolo in via definitiva ex aliis per associazione di tipo mafioso; C) sulla condanna del ricorrente alla pena di anni uno di reclusione per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione (reato dichiarato estinto dal Tribunale di Napoli Nord il 22 dicembre 2021).
2 - Avverso tale provvedimento, recante un giudizio negativo circa il possesso del requisito di affidabilità richiesto dall'ordinamento per il rilascio di tutte le autorizzazioni di polizia, è insorto il ricorrente formulando le censure di seguito sintetizzate:
- i fatti di detenzione illegale di un caricatore e alcune cartucce riportati nel provvedimento si riferiscono al padre del ricorrente e non al ricorrente stesso;
- per i reati di cui all'articolo 474 cp e art. 648 cp il Tribunale di Napoli Nord ha emesso sentenza ai sensi dell’art. 444 c.p.p. il 4/11/2016 e, poi, in qualità di giudice dell'esecuzione, ordinanza di estinzione del reato ex art. 445 CPP in data 22 dicembre 2021;
- per quanto riguarda, infine, la parentela con -OMISSIS-, il provvedimento non evidenzia nessuna frequentazione tra i due soggetti, ciò che sarebbe d'altro canto impossibile dal momento che il cognato del ricorrente sta scontando la pena dell'ergastolo in regime 416 bis c.p. dal 1996;
- il provvedimento del Prefetto è affetto da carenza di istruttoria e di proporzionalità rispetto ai fatti addebitati.
3 - Il Ministero dell'Interno si è costituito in resistenza, versando in atti documentazione sui fatti di causa.
4 – Alla pubblica udienza del 28/4/2026 il ricorso è transitato in decisione.
5 - L’art. 11 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931) dispone, al secondo e terzo comma, che “Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione”.
L’art. 39 del medesimo Testo Unico dà poi facoltà al Prefetto di “vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”.
L'art. 43, infine, oltre alle previsioni di carattere generale contenute nell'art. 11, dispone che la licenza di portare armi non può essere concessa a chi abbia riportato una condanna per le fattispecie penali ivi previste (ad esempio, per estorsione o per delitti contro la personalità dello Stato o l’ordine pubblico) e, altresì, “a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”.
5.1 – Orbene, “ Come ha rilevato la Corte Costituzionale (sentenze n. 440/1993 e n. 24/1981), il potere di rilasciare le licenze per porto d'armi costituisce una deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, primo comma, della legge n. 110 del 1975; il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi.
Ciò comporta che - in disparte le disposizioni specifiche previste dagli articoli 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S. - rilevano i principi generali del diritto pubblico in ordine al rilascio dei provvedimenti discrezionali.
Oltre alle disposizioni del TULPS che riguardano i requisiti di ordine soggettivo dei richiedenti (in particolare, gli articoli 11, 39 e 43), rilevano quelle (in particolare, gli articoli 40 e 42) che attribuiscono in materia i più vasti poteri discrezionali per la gestione dell'ordine pubblico.
Difatti, per l'art. 40, "il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare", quindi il Prefetto può senz'altro disporre il ritiro delle armi, purché, ovviamente, sussistano le idonee ragioni da palesare nel relativo provvedimento.
La giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2162/2015 e n. 5398/2014) ha, inoltre, affermato che la valutazione al riguardo dell'Autorità di Pubblica Sicurezza persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che la valutazione ostativa è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a "buona condotta" (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2158/2015 e n. 5398/2014).
Nell'osservare come l'autorizzazione al possesso delle armi non integri un diritto, ma costituisca, piuttosto, il frutto di una valutazione discrezionale nella quale devono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive, deve ritenersi che la regola generale sia dunque rappresentata dal divieto di detenzione delle armi, che la autorizzazione di polizia è suscettibile di rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito della competente amministrazione prevenire.
Al riguardo, va rammentato come il nostro ordinamento sia ispirato a regole limitative della diffusione e possesso dei mezzi di offesa, tant'è che i provvedimenti che ne consentono la detenzione ed utilizzo vengono ad assumere - su un piano di eccezionalità - connotazioni concessorie di una prerogativa che esula dall'ordinaria sfera soggettiva delle persone.
Ciò determina che, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell'amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all'incolumità delle persone, rispetto a quello del privato.
Pertanto, la facoltà di vietare la detenzione delle armi nei confronti delle persone capaci di abusarne, riconosciuta al Prefetto dall'art. 39 TULPS, è caratterizzata da un'ampia discrezionalità, e ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, non solo i delitti dolosi, ma anche i sinistri involontari che potrebbero avere occasione dalla disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili (T.A.R. Toscana, n. 1167/2019).
Invero, una così lata discrezionalità è attribuita all’Autorità di pubblica sicurezza non per finalità sanzionatorie e punitive, bensì per ragioni di prevenzione; sicché, ai fini della revoca dell'autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni, non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, ma è sufficiente che il soggetto non offra un completo affidamento in ordine al loro corretto e avveduto uso (T.A.R Molise, n. 64/2021) e l’ampiezza della discrezionalità riconosciuta in questa materia all'Autorità di pubblica sicurezza ne consente il sindacato giurisdizionale solo sotto i profili dell'irragionevolezza e dell'illogicità manifesta.
[.. omissis ..]
La natura ampiamente discrezionale della valutazione rimessa all’amministrazione esclude, poi, che, al di fuori dei consueti limiti di evidente irragionevolezza o sproporzione, che nella specie non ricorrono, possa essere invocato un sindacato “sostitutorio” delle scelte dell’amministrazione, cui è in definitiva riservato il giudizio sulla concreta affidabilità del richiedente l’autorizzazione di polizia ” – questa Sezione, sent. n. 2534/2025.
6 - Alla luce di tali coordinate ermeneutiche va delibata la fattispecie in esame.
Il Tribunale è dell’avviso che il gravame sia infondato.
6.1 – Emerge dagli atti di causa (cfr. sentenza in data 11/7/2001 emessa dal Tribunale di S. M. Capua Vetere – sez. distaccata di Aversa – all. 2 al ricorso) che imputato per i fatti di detenzione illegale di armi citati nell’atto impugnato fu effettivamente il padre dell’odierno ricorrente.
6.2 - Coglie, poi, nel segno parte ricorrente laddove lamenta che – ai fini della valutazione del requisito dell’affidabilità – l’Amministrazione abbia dato rilievo, in senso ostativo, al mero rapporto di parentela con un soggetto affiliato alla criminalità organizzata.
A tal proposito, giova richiamare la recente statuizione del Giudice d’Appello secondo cui “ ai fini della valutazione di affidabilità dell’aspirante al titolo autorizzativo all’utilizzo delle armi, assume rilievo la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia, atteso che essa può dar luogo al rischio che l’arma sia appresa e venga impropriamente utilizzata: una tale valutazione risulta di per sé ragionevole, perché, per una buona regola di prudenza, è bene evitare che soggetti pregiudicati per gravi reati frequentino chi porti con sé armi. In questa ottica, uno degli elementi che concorre alla suddetta valutazione di affidabilità è il contesto socio-familiare dell’istante, ben potendo il diniego giustificarsi per una situazione che non riguarda direttamente il titolare delle armi, bensì un terzo verso cui sussistono fondate ragioni di sospetto. Tuttavia, deve altresì escludersi che il semplice legame di parentela, in assenza di ulteriori circostanze, possa da solo costituire un elemento valido e significativo ai fini della formulazione del giudizio probabilistico di non affidabilità del soggetto destinatario del provvedimento di diniego che, per quanto connotato da ampia discrezionalità, deve pur sempre essere caratterizzato da logicità e ragionevolezza (si veda, ad esempio, Cons. Stato, Sez. III, 26/01/2023, n. 923). 8. Nel caso di specie, l’appellante già in primo grado aveva dedotto di non avere rapporti di frequentazione con gli affini controindicati, tanto più che era in corso il procedimento di separazione con la moglie. Tale circostanza, riproposta in appello, non è contestata dall’Amministrazio ne” - Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 1549/2026.
6.3 - Resiste, tuttavia, alle censure ricorsuali l’altro motivo posto a fondamento del diniego di revoca del divieto.
Parte ricorrente, come anticipato, rimarca che i reati per i quali intervenne condanna nel 2016 sono stati oggetto di declaratoria di estinzione, circostanza – a suo dire - non adeguatamente considerata dall’Amministrazione.
L’assunto attoreo non è condivisibile.
Come noto, l'Amministrazione mantiene il potere di valutare il fatto – reato nella sua obiettiva dimensione storica, anche indipendentemente dalla eventuale remissione della querela da parte della persona offesa, dalla formale estinzione del reato (come nel caso, in esame) ovvero dalla archiviazione del procedimento penale, con la conseguenza che tali circostanze, quand’anche verificatesi prima dell’adozione del provvedimento di divieto, non risultano decisive per desumere il venir meno del giudizio di pericolosità o di inaffidabilità del soggetto (in termini, questa Sezione, con sent. n. 7380/2025).
Va inoltre, osservato che “ Il provvedimento che dichiara l’estinzione del reato non comporta una valutazione della condotta del richiedente e non incide, pertanto, sulla valutazione di affidabilità posta alla base del provvedimento di diniego impugnato, non precludendo una valutazione negativa da parte dell’amministrazione (Cons. Stato, sez. III, 724/2023). Essa, pertanto, non inficia la valutazione del fatto sottostante il reato commesso.
È stato chiarito che, sebbene entrambi gli istituti [riabilitazione ed estinzione, n.d.r.] assicurino al condannato la cessazione degli effetti penali della condanna, gli stessi non possono però ritenersi sovrapponibili, in quanto solo con la riabilitazione si acquista la certezza dell'effettiva rieducazione del reo, poiché l'estinzione ex art. 445 c.p.p. deriva dal solo dato fattuale del mero decorso del tempo (Cons. Stato, Sez. III, 22 maggio 2018, n. 3067) ” - Consiglio di Stato, parere n. 1096/2023.
Per tali ragioni, la domanda va respinta.
7 - Sussistono giusti motivi, attesa la natura della controversia, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di tutti i soggetti nominati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO ER, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
IV ZI, Consigliere, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| IV ZI | NO ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.