Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso letti gli atti della controversia iscritta al n. 50/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
31.01.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che le parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 50/2024, avente ad oggetto: opposizione ad A.T.P.
TRA
nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Giuseppe Marino con studio in Scalea alla Via 25 Aprile 19(già 12), presso il quale elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti
Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, come da procura generale alle liti a rogito Notaio Per_1
in Roma rilasciata in data 23/01/2023 n. 37590 di repertorio, elettivamente domiciliato in
[...]
Cosenza piazza Loreto 22/A presso l'Ufficio legale dell' CP_2
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
§ 1. L'istante in epigrafe ha esposto di aver proposto ricorso per A.T.P., ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., per il riconoscimento del requisito sanitario utile per l'assegno di invalidità civile, all'esito del quale il C.T.U. non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per la provvidenza richiesta.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto, con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del requisito sanitario utile ai fini delle prestazioni richieste.
L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda o, comunque, rigettarsi la stessa. CP_1
La causa viene dunque decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste nella affermazione che il CTU della prima fase non avrebbe correttamente valutato il complesso invalidante a carico dell'istante, il cui stato di salute è gravemente compromesso fin dalla presentazione della domanda amministrativa.
Parte ricorrente contesta la percentuale del 46% evidenziando che talune delle infermità di cui essa
è affetta non sono state oggetto di corretta individuazione e relativa valutazione da parte del CTU, oltre ad aver presentato un aggravamento delle sue condizioni di salute come da certificazione allegata.
Fatta questa premessa, le censure sono infondate.
Infatti, il perito officiato nel corso del presente giudizio, a seguito di rinnovazione delle operazioni peritali, ha sostanzialmente confermato la insussistenza del requisito sanitario utile per ottenere l'assegno di invalidità civile, precisando che: “la paziente si presenta in discrete condizioni generali. Lamenta dolenzia in area temporale dolente alla palpazione in particolare a dx ( dove ha subito trauma ) dolenzia nel sollevare spalla sx ( pregressa lussazione)
Disamina Medico Legale : Le patologie di cui la paziente è affetta sono : STEATOSI EPATICA
Dislipidemia ; Noduli Tiroidee Cisti Renali CEFALEA Temporale , dolenzia agli arti
Come ha già suggerito la Specialista Neurologa, la dolenzia agli arti potrebbe essere dovuta all' utilizzo della Statina, farmaco che comporta Mialgia: La stessa neurologa ha suggerito la sospensione del farmaco per valutare la eventuale scomparsa o riduzione della : IN Pt_2
alternativa potrebbe essere sostituita la formulazione farmaceutica con farmaci per gli intolleranti alle statine
ESITi di lesione del nervo mediano braccio sx Codice7311 Punteggio 40
Schisi vertebrale Post traumatica codice 7005 : Punti 6
Sindrome Depressiva endoreattiva media Codice 2205 PUNTI 25
SI Riconosce invalidità 58%.” Ebbene, rispetto ai puntuali apprezzamenti peritali innanzi riportati, parte ricorrente ha espresso delle generiche doglianze che non sono in grado di revocare in dubbio il giudizio espresso.
Invero, l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, ma ha contestato, genericamente, le risultanze opponendo una diversa valutazione clinica, tra l'altro, non adeguatamente supportata dal versante probatorio.
Orbene, le osservazioni alla consulenza d'ufficio si traducono nella prospettazione di una diversa valutazione del quadro patologico ma risultano palesemente carenti di qualsivoglia riferimento preciso e dettagliato alla documentazione medica idonea a supportare le censure e a introdurre un serio vulnus all'elaborato peritale.
Inoltre, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Le censure sono infondate e, dunque, il ricorso in opposizione va integralmente rigettato.
§ 3. Le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti attesi i limiti reddituali della parte ricorrente. Per le medesime ragioni vanno poste a carico dell' le spese della compiuta CTU, CP_1
liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
3. Pone a carico dell' le spese della compiuta CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Paola, 03.02.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso