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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/12/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1893/2024
Il Giudice del lavoro, dott. LO IN, all'esito dell'udienza del 16.12.2025, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Parte_1 C.F._1
Marone, presso il cui studio sito in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa
Domenica Togo, ed elettivamente domiciliata presso l' , Controparte_2 CP_ sito in , alla Via G. Pascoli n. 8
RESISTENTE
OGGETTO: ricostruzione carriera e retribuzione.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 16.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.12.2024, ha chiesto di “a) accertare e Parte_1 dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione integrale di carriera con inclusione dell'anno 2013 e riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante;
c) per l'effetto, condannare il Controparte_1
ad effettuare una nuova ricostruzione integrale della carriera del ricorrente che includa
[...] anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata ed attribuzione della fascia stipendiale 15/20 a decorrere dall'a.s. 2021/2022; d) conseguentemente, condannare il
[...]
al pagamento di tutte le differenze retributive dovute in ragione Controparte_1 dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
e) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullamento o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, ivi compreso il decreto di ricostruzione di carriera adottato dall' EN RM di Ascoli Piceno Controparte_3 prot. n. 2255 del 9.01.2018, siccome omette la valutazione dell'anno 2013. Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Guido
Marone. In ragione della domanda formulata, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il presente giudizio, inerente a rapporto di pubblico impiego è di valore stimato compreso tra € 1.100,00 e € 5.200,00, come si evince dalle tabelle stipendiali allegate (doc. 6) e, pertanto, viene corrisposto il contributo unificato pari ad euro 49,00”.
2. Con memoria ritualmente depositata, si è costituito il resistente, domandando di “tenuto CP_1 conto anche dell'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla presente difesa, respingere integralmente il ricorso ex adverso proposto, con conseguente rigetto di tutte le domande ivi formulate, poiché inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
3. Con note scritte del 9.12.2025, parte ricorrente ha rinunciato al riconoscimento ai fini economici dell'anno 2013, insistendo per l'accoglimento della domanda relativa al solo riconoscimento ai fini giuridici dell'anno 2013 e, per l'effetto, ha chiesto la condanna dell'Amministrazione resistente a rideterminare la ricostruzione di carriera, rettificando il decreto impugnato.
4. In via preliminare l'eccezione di prescrizione delle pretese retributive e contributive è superata data la rinuncia a tali domande effettuata dalla ricorrente.
Con riguardo alla domanda volta al riconoscimento ai fini giuridici dell'anno 2013, occorre dare continuità all'orientamento del giudice della nomofilachia secondo il quale “L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti” (così, Cass. Civ., n.
2232/2020).
Di conseguenza, la pretesa fatta valere volta alla corretta ricostruzione di carriera non può ritenersi prescritta.
5. Ciò posto, la domanda ai soli fini giuridici è da accogliere.
Il giudice della nomofilachia si è espresso recentemente sul tema, con argomentazioni condivisibile e richiamate in tale sede ex art. 118 disp. att. c.p.c., affermando che “le disposizioni inerenti al
"blocco" degli incrementi retributivi per il periodo 2010-2013, di cui agli artt. 9, comma 23, del d.l.
n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010; 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013; 1 del d.l. n. 3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014, nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo
2013 e 7 agosto 2014, comportano la "sterilizzazione" – ai soli fini economici, e non già agli effetti giuridici dell'anzianità - dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa l'utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne consenta il recupero” (così, Cass. civ., n. 13618/2025).
Pertanto, deve essere riconosciuta l'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e, per l'effetto, il resistente deve provvedere a rettificare la ricostruzione della carriera di parte CP_1 ricorrente, includendo anche l'anno 2013 ai soli fini giuridici.
6. La complessità della questione giuridica e la presenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1) dichiara il diritto di al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno Parte_1
2013 ai soli fini giuridici;
2) condanna il , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a provvedere a rettificare la ricostruzione della carriera di parte ricorrente, includendo anche l'anno 2013 ai soli fini giuridici;
3) compensa le spese di lite.
Il giudice del lavoro
LO IN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1893/2024
Il Giudice del lavoro, dott. LO IN, all'esito dell'udienza del 16.12.2025, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Parte_1 C.F._1
Marone, presso il cui studio sito in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa
Domenica Togo, ed elettivamente domiciliata presso l' , Controparte_2 CP_ sito in , alla Via G. Pascoli n. 8
RESISTENTE
OGGETTO: ricostruzione carriera e retribuzione.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 16.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.12.2024, ha chiesto di “a) accertare e Parte_1 dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione integrale di carriera con inclusione dell'anno 2013 e riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante;
c) per l'effetto, condannare il Controparte_1
ad effettuare una nuova ricostruzione integrale della carriera del ricorrente che includa
[...] anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata ed attribuzione della fascia stipendiale 15/20 a decorrere dall'a.s. 2021/2022; d) conseguentemente, condannare il
[...]
al pagamento di tutte le differenze retributive dovute in ragione Controparte_1 dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
e) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullamento o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, ivi compreso il decreto di ricostruzione di carriera adottato dall' EN RM di Ascoli Piceno Controparte_3 prot. n. 2255 del 9.01.2018, siccome omette la valutazione dell'anno 2013. Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Guido
Marone. In ragione della domanda formulata, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il presente giudizio, inerente a rapporto di pubblico impiego è di valore stimato compreso tra € 1.100,00 e € 5.200,00, come si evince dalle tabelle stipendiali allegate (doc. 6) e, pertanto, viene corrisposto il contributo unificato pari ad euro 49,00”.
2. Con memoria ritualmente depositata, si è costituito il resistente, domandando di “tenuto CP_1 conto anche dell'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla presente difesa, respingere integralmente il ricorso ex adverso proposto, con conseguente rigetto di tutte le domande ivi formulate, poiché inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
3. Con note scritte del 9.12.2025, parte ricorrente ha rinunciato al riconoscimento ai fini economici dell'anno 2013, insistendo per l'accoglimento della domanda relativa al solo riconoscimento ai fini giuridici dell'anno 2013 e, per l'effetto, ha chiesto la condanna dell'Amministrazione resistente a rideterminare la ricostruzione di carriera, rettificando il decreto impugnato.
4. In via preliminare l'eccezione di prescrizione delle pretese retributive e contributive è superata data la rinuncia a tali domande effettuata dalla ricorrente.
Con riguardo alla domanda volta al riconoscimento ai fini giuridici dell'anno 2013, occorre dare continuità all'orientamento del giudice della nomofilachia secondo il quale “L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti” (così, Cass. Civ., n.
2232/2020).
Di conseguenza, la pretesa fatta valere volta alla corretta ricostruzione di carriera non può ritenersi prescritta.
5. Ciò posto, la domanda ai soli fini giuridici è da accogliere.
Il giudice della nomofilachia si è espresso recentemente sul tema, con argomentazioni condivisibile e richiamate in tale sede ex art. 118 disp. att. c.p.c., affermando che “le disposizioni inerenti al
"blocco" degli incrementi retributivi per il periodo 2010-2013, di cui agli artt. 9, comma 23, del d.l.
n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010; 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013; 1 del d.l. n. 3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014, nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo
2013 e 7 agosto 2014, comportano la "sterilizzazione" – ai soli fini economici, e non già agli effetti giuridici dell'anzianità - dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa l'utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne consenta il recupero” (così, Cass. civ., n. 13618/2025).
Pertanto, deve essere riconosciuta l'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e, per l'effetto, il resistente deve provvedere a rettificare la ricostruzione della carriera di parte CP_1 ricorrente, includendo anche l'anno 2013 ai soli fini giuridici.
6. La complessità della questione giuridica e la presenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1) dichiara il diritto di al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno Parte_1
2013 ai soli fini giuridici;
2) condanna il , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a provvedere a rettificare la ricostruzione della carriera di parte ricorrente, includendo anche l'anno 2013 ai soli fini giuridici;
3) compensa le spese di lite.
Il giudice del lavoro
LO IN