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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4663/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240005668391000 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Commercialista Difensore_1, ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica ad Agenzia delle Entrate – ricorso teso ad ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 03420240005668391 emessa dall'Agenzia delle Entrate e a lui notificata in data 5/03/2024, fondata su controllo automatizzato ex art. 54 bis del DPR 633/1972, con il quale gli era stato fatto precetto di versamento, a titolo di IVA relativa al I trimestre dell'anno d'imposta 2022, della somma complessiva di euro 6.014,55.
A fondamento della richiesta, il ricorrente ha posto la tesi secondo la quale l'intero importo IVA dell'ano 2022 era pari ad euro 2.261, di cui euro 1.393,44 già versati.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza: ha fatto rilevare che le somme portate dalla cartella trovavano fondamento su quanto indicato nelle Dichiarazioni periodiche ai fini IVA presentate dal contribuente;
ha poi evidenziato che il versamento dell'imporro di euro 1.393 era stato effettivamente operato ma atteneva al II trimestre 2022 ed era stato ritualmente conteggiato e sgravato.
All'odierna udienza, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo e consensualmente richiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La concorde richiesta delle parti, tesa ad ottenere dichiarazione di cessazione della materia del contendere, merita accoglimento e determina l'estinzione del procedimento.
Spese compensate per come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. I, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il procedimento;
- spese compensate.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4663/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240005668391000 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Commercialista Difensore_1, ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica ad Agenzia delle Entrate – ricorso teso ad ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 03420240005668391 emessa dall'Agenzia delle Entrate e a lui notificata in data 5/03/2024, fondata su controllo automatizzato ex art. 54 bis del DPR 633/1972, con il quale gli era stato fatto precetto di versamento, a titolo di IVA relativa al I trimestre dell'anno d'imposta 2022, della somma complessiva di euro 6.014,55.
A fondamento della richiesta, il ricorrente ha posto la tesi secondo la quale l'intero importo IVA dell'ano 2022 era pari ad euro 2.261, di cui euro 1.393,44 già versati.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza: ha fatto rilevare che le somme portate dalla cartella trovavano fondamento su quanto indicato nelle Dichiarazioni periodiche ai fini IVA presentate dal contribuente;
ha poi evidenziato che il versamento dell'imporro di euro 1.393 era stato effettivamente operato ma atteneva al II trimestre 2022 ed era stato ritualmente conteggiato e sgravato.
All'odierna udienza, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo e consensualmente richiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La concorde richiesta delle parti, tesa ad ottenere dichiarazione di cessazione della materia del contendere, merita accoglimento e determina l'estinzione del procedimento.
Spese compensate per come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. I, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il procedimento;
- spese compensate.