TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/03/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N.1984/2023 R.G.
TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Presidente delegato, dott. Veronica Milone, ha emesso la seguente
Sentenza
nel giudizio ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e art. 15 DLvo 150/2011, come modificato dall'art. 15 co. 3 lett. f) punto 1) del Dlgs 149/2022, proposto da:
LO ST (C.F.: nata a [...] il [...], res. in Noto ( Sr) in Via Pt_1 C.F._1
Dejan n. 4, elettivamente domiciliata in Siracusa Viale Teracati 75 presso lo studio dell'Avv. Ornella
Ambrogio, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
-ricorrente-
contro
CF: in persona del Ministro p.t., contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
-resistente -
In esito all'udienza di discussione del 26.11.2024, il Presidente delegato con ordinanza del 29.11.2024 ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
----------
Con ricorso depositato il 3.5.2023 Lo ha proposto opposizione avverso il provvedimento di Parte_2 liquidazione del compenso per l'attività svolta quale CTU nel procedimento penale n. 745/2020 RG
N.R. e n. 1780/2020 RG Gip.
Ha esposto che il GIP di questo Tribunale con provvedimento del 21.10.2021 ha liquidato per l'attività dalla stessa svolta il compenso di € 900 oltre accessori e che a seguito della sua richiesta di rivalutazione del compenso nell'importo di € 2.915,63 il GIP ha confermato la liquidazione con decreto del 3.4.2023.
pagina 1 di 3 Ha lamentato l'illegittimità della liquidazione effettuata dal GIP in quanto sottodimensionata rispetto all'attività svolta.
Ha chiesto quindi la riforma del decreto impugnato e la liquidazione del chiesto compenso di €
2.915,63.
Integrato il contraddittorio il non si è costituito. CP_1
La causa è stata infine rimessa all'udienza di discussione e decisione del 26.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e quindi assunta in decisione con ordinanza del
29.11.2024, con riserva di deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. come richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c..
--------
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente il quale attinto dalla notifica del CP_1
ricorso non si è costituito.
Sempre in via preliminare va rilevata d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta dopo il decorso del termine di 30 gg. dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione.
Si tratta infatti di opposizione soggetta a norma dell'art. 15 Dlvo 150/2011 alle regole del rito semplificato (v.Cassazione civile sez. I, 27/09/2023, n.27478; Corte Costituzionale, 12/05/2016,
n.106), in relazione alla quale è peraltro spirato anche il termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c..
Il decreto di liquidazione del compenso è stato emesso il 21.10.2021. A fronte di ciò in mancanza di tempestiva opposizione detto decreto ha acquisito autorità di cosa giudicata avendo deciso in via definitiva sul diritto al compenso della parte richiedente nei limiti liquidati.
Nessuna rilevanza può quindi assumere, a fronte della definitività del suddetto decreto, la successiva istanza avente ad oggetto la richiesta di rivalutazione del liquidato compenso asseritamente presentata dall'opponente (nemmeno prodotta).
Né può incidere sul giudicato caduto sul citato decreto di liquidazione del compenso del 21.10.2021 il successivo provvedimento di rigetto della seconda istanza che l'opponente afferma essere stato emesso dal GIP in data 3.4.2023 ( anche questo non prodotto) atteso che il decreto di liquidazione è ormai definitivo per mancanza di impugnazione.
L'opposizione è pertanto inammissibile.
pagina 2 di 3 Le spese restano a carico della parte ricorrente, rimasta soccombente.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 1984/2023 R.G., così decide:
dichiara il ricorso inammissibile.
nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa il 13.3.2025
Il PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Presidente delegato, dott. Veronica Milone, ha emesso la seguente
Sentenza
nel giudizio ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e art. 15 DLvo 150/2011, come modificato dall'art. 15 co. 3 lett. f) punto 1) del Dlgs 149/2022, proposto da:
LO ST (C.F.: nata a [...] il [...], res. in Noto ( Sr) in Via Pt_1 C.F._1
Dejan n. 4, elettivamente domiciliata in Siracusa Viale Teracati 75 presso lo studio dell'Avv. Ornella
Ambrogio, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
-ricorrente-
contro
CF: in persona del Ministro p.t., contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
-resistente -
In esito all'udienza di discussione del 26.11.2024, il Presidente delegato con ordinanza del 29.11.2024 ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
----------
Con ricorso depositato il 3.5.2023 Lo ha proposto opposizione avverso il provvedimento di Parte_2 liquidazione del compenso per l'attività svolta quale CTU nel procedimento penale n. 745/2020 RG
N.R. e n. 1780/2020 RG Gip.
Ha esposto che il GIP di questo Tribunale con provvedimento del 21.10.2021 ha liquidato per l'attività dalla stessa svolta il compenso di € 900 oltre accessori e che a seguito della sua richiesta di rivalutazione del compenso nell'importo di € 2.915,63 il GIP ha confermato la liquidazione con decreto del 3.4.2023.
pagina 1 di 3 Ha lamentato l'illegittimità della liquidazione effettuata dal GIP in quanto sottodimensionata rispetto all'attività svolta.
Ha chiesto quindi la riforma del decreto impugnato e la liquidazione del chiesto compenso di €
2.915,63.
Integrato il contraddittorio il non si è costituito. CP_1
La causa è stata infine rimessa all'udienza di discussione e decisione del 26.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e quindi assunta in decisione con ordinanza del
29.11.2024, con riserva di deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. come richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c..
--------
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente il quale attinto dalla notifica del CP_1
ricorso non si è costituito.
Sempre in via preliminare va rilevata d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta dopo il decorso del termine di 30 gg. dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione.
Si tratta infatti di opposizione soggetta a norma dell'art. 15 Dlvo 150/2011 alle regole del rito semplificato (v.Cassazione civile sez. I, 27/09/2023, n.27478; Corte Costituzionale, 12/05/2016,
n.106), in relazione alla quale è peraltro spirato anche il termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c..
Il decreto di liquidazione del compenso è stato emesso il 21.10.2021. A fronte di ciò in mancanza di tempestiva opposizione detto decreto ha acquisito autorità di cosa giudicata avendo deciso in via definitiva sul diritto al compenso della parte richiedente nei limiti liquidati.
Nessuna rilevanza può quindi assumere, a fronte della definitività del suddetto decreto, la successiva istanza avente ad oggetto la richiesta di rivalutazione del liquidato compenso asseritamente presentata dall'opponente (nemmeno prodotta).
Né può incidere sul giudicato caduto sul citato decreto di liquidazione del compenso del 21.10.2021 il successivo provvedimento di rigetto della seconda istanza che l'opponente afferma essere stato emesso dal GIP in data 3.4.2023 ( anche questo non prodotto) atteso che il decreto di liquidazione è ormai definitivo per mancanza di impugnazione.
L'opposizione è pertanto inammissibile.
pagina 2 di 3 Le spese restano a carico della parte ricorrente, rimasta soccombente.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 1984/2023 R.G., così decide:
dichiara il ricorso inammissibile.
nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa il 13.3.2025
Il PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3