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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 05/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, RE
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3857/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18426/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 28/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF301MD00330 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6854/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale di udienza
Resistente/Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 28.12.2023 la Corte di Giustizia di 1° Grado di Napoli ha rigettato il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 nei confronti della Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli avverso, come si legge nella sentenza impugnata, << l'avviso di accertamento notificato il 27.2.2023, con la quale, rispetto all'anno 2016, sono stati accertati maggiori imponibili derivanti dalla constatazione di omesse fatturazioni di operazioni imponibili da cui sono derivati maggiori ricavi per l'importo di 433.962 euro, per cui al ricorrente è stato contestato, pro quota, un maggiore reddito imponibile pari a euro 107.882,95>> . Il
Giudice del primo grado ha respinto integralmente il ricorso. Non è maturata la decadenza quinquennale perché, tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, la sospensione VI ha interrotto i termini, sicché l'avviso
27 febbraio 2023 relativo al 2016 è tempestivo. La doglianza sul contraddittorio è inammissibile: per i tributi
“non armonizzati” (come quello in causa) l'obbligo sussiste solo se previsto dalla legge e, comunque, la società è stata coinvolta nella verifica, con riduzione dei rilievi iniziali. Non opera nemmeno la prescrizione, essendo decennale per l'Irpef e non ancora spirata. L'atto impugnato è motivato in modo sufficiente: espone i fatti, i criteri di calcolo e consente la difesa. Nel merito, l'Agenzia ha correttamente presunto la distribuzione pro-quota ai soci (società a ristretta base) di utili extracontabili individuati (433.962 € complessivi, 107.882,95
€ attribuiti al ricorrente), applicando la giurisprudenza che pone sul contribuente l'onere di provare l'accantonamento o il reinvestimento, prova qui assente. Il nuovo art. 7, 5-bis del d.lgs. 546/1992 non altera tale riparto. Di conseguenza l'accertamento resta valido;
le spese di lite sono compensate per la particolare complessità delle questioni.
La sentenza di primo grado è stata impugnata dal contribuente con atto di appello notificato a mezzo pec alla controparte e depositato telematicamente alla CGT di 2° grado della Campania.
L'appellante eccepisce che la sentenza è errata per i seguenti motivi:
1) l'appellante eccepisce la decadenza dell'azione erariale: l'avviso IRPEF 2016, notificato il 27 febbraio
2023, sarebbe irrimediabilmente tardivo perché, in materia di controlli automatizzati ex art. 36-bis, l'art. 25
D.P.R. 602/1973 impone la notifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (dunque, al più tardi il 31 dicembre 2019, o comunque il 31 dicembre 2020 secondo la lettura data dalla CGT di Milano n. 537/2023). La sospensione VI non varrebbe, poiché l'art. 157 del
“Decreto Rilancio” proroga i termini solo per le dichiarazioni 2017.
2) Nel merito l'appellante denuncia la carenza di motivazione dell'accertamento, fondato su una “doppia” presunzione: dai maggiori ricavi contestati alla società Società_1 s.r.l. si inferisce, senza ulteriori riscontri, la loro distribuzione ai soci. Mancano, però, presunzioni gravi, precise e concordanti come richiesto dalla
Cassazione (ord. 33007/2018), e l'Ufficio non ha considerato i possibili costi né la concreta situazione finanziaria del contribuente, rischiando di tassare un profitto lordo invece che netto, in violazione dell'art. 53
Cost.
3) Si contesta inoltre l'applicazione a cascata dell'accertamento societario sui soci: in una s.r.l. la responsabilità è limitata e la presunzione di distribuzione degli utili opera solo se vi sono riserve liberamente distribuibili, condizione che sorge solo dopo l'approvazione formale del bilancio;
per il 2016 – sostiene l'appellante – non vi fu alcuna delibera né distribuzione.
Per tali ragioni si chiede la riforma della sentenza di primo grado, l'annullamento dell'avviso e la condanna dell'Agenzia alle spese di entrambi i gradi.
Si costituisce in giudizio la controparte che sostiene la infondatezza dell'appello in l'avviso è stato notificato in tempo: il termine quinquennale di cui all'art. 43 D.P.R. 600/1973 – che scadeva il 31 dicembre 2022 – è slittato di 85 giorni per effetto della sospensione VI prevista dall'art. 67 D.L. 18/2020, sicché la notifica del 27 febbraio 2023 rientra pienamente nella finestra prorogata. Quanto alla doglianza sulla “doppia presunzione”, l'Amministrazione richiama una giurisprudenza di Cassazione ampia e costante: nelle società di capitali a ristretta base è ragionevole presumere che gli utili extracontabili, una volta accertati in capo alla società, siano stati distribuiti pro-quota ai soci, salvo prova contraria di accantonamento o reinvestimento – prova che il contribuente non ha fornito. La presunzione è ritenuta semplice e non viola il divieto di presunzioni di secondo grado perché il “fatto noto” che la sorregge è la ristrettezza della compagine sociale, non l'accertamento induttivo sui ricavi. Di conseguenza, l'accertamento è legittimo e l'Ufficio chiede la conferma della sentenza di primo grado e il rigetto dell'appello, con condanna alle spese di entrambi i gradi.
Con memorie depositate in data 06.11.2024 l'appellante a replicato alla comparsa di costituzione dell'ufficio
All'udienza del 14.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
Non è intervenuta alcuna decadenza e/o prescrizione del termine di notifica dell'atto di accertamento in presenza della sospensione VI ai sensi dell''art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) che ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso
La Corte di Cassazione con la Ordinanza 15/01/2025, n. 960 ha chiarito che << Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Trattandosi di atto di accertamento e non di cartella di pagamento non trova applicazione il termine triennale di iscrizione a ruolo ma il termine quinquennale di cui all'art. 43 D.P.R. 600/1973.
Nel merito Va richiamata in proposito recentissima sentenza della Cassazione che, se da un lato conferma che in materia di accertamento di utili occulti in caso di ristretta base societaria non opera il divieto di presunzione di secondo grado , eccepita infondatamente dall'appellato, dall'altro lato, dando atto di un precedente contrasto giurisprudenziale sul punto, conferma la legittimità per il contribuente di dimostrare la propria estraneità alla gestione per vincere la presunzione di distribuzione dei dividendi così pronunciandosi
( Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 21/01/2025) 02/02/2025, n. 2464):
<< Anche recentemente questa Corte ha dato seguito all'orientamento maggioritario di legittimità richiamato da parte ricorrente secondo cui "...premesso che l'accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati (nella specie, la definitività della pretesa tributaria nei confronti della società partecipata deriva dalla mancata impugnazione degli avvisi emessi nei confronti di quest'ultima da parte della stessa) è il presupposto necessario per l'accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi giacché, in mancanza, non sussiste la prova dello stesso fatto costitutivo della pretesa tributaria (Cass., Sez. 5, 26 novembre 2014,
n. 25115; Cass., Sez. 6-5, 31 maggio 2016, n. 11208; Cass., Sez. 5, 19 dicembre 2019, n. 33976; Cass.,
Sez. 5, 22 marzo 2021, n. 7949; Cass., Sez. 5, 24 maggio 2021, n. 14096), costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale, quello secondo cui in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (tra molte, si veda Cass. Sez. 6 - 5, n. 1947 del 24/01/2019; Sez. 5,
n. 26171 del 2023). In particolare, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova contraria del fatto che i maggiori redditi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (tra le tante: Cass., Sez. 6-5, 27 settembre 2016, n. 19013; Cass., Sez. 5, 4 settembre 2020, n. 18383; Cass., Sez.
5, 11 settembre 2020, n. 18854; Cass., Sez. 5, 3 giugno 2021, n. 15393; Sez. 5, Ordinanza n. 22578 del
2023), giacché la ristrettezza della compagine societaria implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, che fa ritenere plausibile in tutti la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza della esistenza di utili extra-bilancio, alla cui distribuzione è ragionevole ritenere che tutti i soci abbiano partecipato in misura conforme al loro apporto sociale, fatta salva l'anzidetta possibilità riconosciuta al contribuente di fornire la prova contraria (Cass., Sez. 5, 29 dicembre 2017, n. 28542; Cass.,
Sez. 5, 19 gennaio 2021, n. 752; Sez. 5, Ordinanza n. 24719 del 2023)." (cfr. Cass., V, n. 2752/2024).>>
<< In materia questa Corte è recentemente intervenuta con una pronuncia di affinamento secondo cui" 7.1.
In un primo tempo, questa Corte ha individuato il contenuto della prova contraria a carico dei soci nella (sola) dimostrazione che i maggiori ricavi dell'ente siano stati accantonati o reinvestiti (ex plurimis, Cass. n.
18032/2013, Cass. n. 24534/2017, Cass. n. 29412/2017, Cass. n. 32959/2018), prova che il contribuente può fornire anche nel suo ruolo di titolare meramente formale delle quote, ma estraneo di fatto alla gestione societaria, perché comunque il ruolo formale permetterebbe, se del caso, di accedere ai libri sociali per acquisire elementi a tal fine.
7.2. Successivamente, si è riconosciuta la possibilità per il socio di vincere la presunzione di distribuzione degli utili extra bilancio, dando la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria, avendo ricoperto un ruolo meramente formale di semplice intestatario delle quote sociali, senza avere concretamente svolto alcuna delle attività di gestione e controllo riservate dalla legge (e dallo statuto) al socio della società a responsabilità limitata (ex plurimis, Sez. 5, Ordinanza n.
15991 del 7/6/2024; Sez. 6-5, Ordinanza n. 7170 del 04/03/2022, rv. 664082 - 01; Sez. 5, Ordinanza
15/9/2021, n. 24870; Sez. 5, Ordinanza 1/12/2020, n. 27445; Sez. 5, Ordinanza 24/7/2020, n. 15895; Sez.
6-5, Ordinanza n. 18042 del 09/07/2018, rv. 649406-01; Sez. 5, Sentenza 14/7/2017, n. 17461; Sez. 6-5,
Ordinanza 22/12/2016, n. 26873; Sez. 6-5, Ordinanza 2/2/2016, n. 1932).
7.3. Il collegio è consapevole dell'esistenza di arresti anche recenti (Sez. 5, Sentenza n. 21158 del 29/07/2024, Rv. 671650-01) che ribadiscono la tesi tradizionale - sostenuta nelle sue conclusioni anche dall'Ufficio del Pubblico Ministero - secondo cui il contribuente non può limitarsi a denunciare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria, ma può solo dimostrare, eventualmente anche ricorrendo alla prova presuntiva, che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati dalla società e che quest'ultima non li ha distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne è appropriato altro soggetto, perché una ulteriore " agevolazione probatoria" colliderebbe con le ragioni che legittimano la presunzione posta dalla ristretta base sociale e ne svuoterebbe il contenuto.
7.4. Tuttavia, in questa sede, si intende ribadire la tesi emersa più di recente - da ultimo confermata da Sez. 5, Ordinanza n. 18764 del 09/07/2024, Rv. 671633-01- e che ammette, come prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili extra bilancio, anche la dimostrazione dell'assoluta estraneità del socio alla gestione e conduzione societaria. Ciò, infatti, non collide affatto con la ragione dell'operatività della presunzione in parola, che si fonda appunto sulla massima di comune esperienza che, dalla ristrettezza della base sociale, inferisce un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra i soci medesimi. Una volta dimostrata, a dispetto della ristretta base sociale, l'assoluta estraneità del socio alla gestione e alla vita stessa della società, la suddetta massima di esperienza perde il suo rilievo probatorio e non consente più di ritenere legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in favore di tutti i soci.
7.5. Il problema, dunque, si sposta sul piano della prova dell'estraneità assoluta del socio alla gestione e alla vita della società, che deve essere precisa e rigorosa." (cfr. Cass., V, n. 26473/2024).>>
Nessuna prova è stata fornita dal ricorrente di estraneità ed anzi lo stesso risultava esserne l'amministratore tanto è vero che anche nel presente giudizio di costituisce anche nella qualità di amministratore della società.
Le eccezioni dell'appellante appaiono inoltre di mero stile e del tutto generiche non affrontando il merito della questione.
In proposito “si è pure chiarito che l'accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a ristretta partecipazione, in ipotesi come quelle riferibili alla contestazione di utili extracontabili, costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell'unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, si è anche affermato che, non ricorrendo un' ipotesi di litisconsorzio necessario, come invece accade per le società di persone, in ordine ai rapporti tra i rispettivi processi, quello relativo al maggior reddito accertato in capo al socio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., applicabile nel giudizio tributario in forza del generale richiamo del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, art. 1” (Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 10/03/2022) 17/05/2022, n. 15682)
La Corte di 2° grado della Campania ha rigettato l'appello della società anno 2016 da cui scaturisce per trasparenza l'accertamento oggetto del presente giudizio con sentenza an.1978/2025 dep 4.3.2025 sez.3 del 30.10.2024 RGA 2543/2024.
In conclusione l'appello va rigettato
La controvertibilità della questione relativa alla decadenza del termine per la notifica dell'atto di accertamento risolta solo di recente dalla Corte di cassazione giustifica la compensazione anche in appello delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le presente del presente grado di giudizio.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, RE
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3857/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18426/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 28/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF301MD00330 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6854/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale di udienza
Resistente/Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 28.12.2023 la Corte di Giustizia di 1° Grado di Napoli ha rigettato il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 nei confronti della Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli avverso, come si legge nella sentenza impugnata, << l'avviso di accertamento notificato il 27.2.2023, con la quale, rispetto all'anno 2016, sono stati accertati maggiori imponibili derivanti dalla constatazione di omesse fatturazioni di operazioni imponibili da cui sono derivati maggiori ricavi per l'importo di 433.962 euro, per cui al ricorrente è stato contestato, pro quota, un maggiore reddito imponibile pari a euro 107.882,95>> . Il
Giudice del primo grado ha respinto integralmente il ricorso. Non è maturata la decadenza quinquennale perché, tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, la sospensione VI ha interrotto i termini, sicché l'avviso
27 febbraio 2023 relativo al 2016 è tempestivo. La doglianza sul contraddittorio è inammissibile: per i tributi
“non armonizzati” (come quello in causa) l'obbligo sussiste solo se previsto dalla legge e, comunque, la società è stata coinvolta nella verifica, con riduzione dei rilievi iniziali. Non opera nemmeno la prescrizione, essendo decennale per l'Irpef e non ancora spirata. L'atto impugnato è motivato in modo sufficiente: espone i fatti, i criteri di calcolo e consente la difesa. Nel merito, l'Agenzia ha correttamente presunto la distribuzione pro-quota ai soci (società a ristretta base) di utili extracontabili individuati (433.962 € complessivi, 107.882,95
€ attribuiti al ricorrente), applicando la giurisprudenza che pone sul contribuente l'onere di provare l'accantonamento o il reinvestimento, prova qui assente. Il nuovo art. 7, 5-bis del d.lgs. 546/1992 non altera tale riparto. Di conseguenza l'accertamento resta valido;
le spese di lite sono compensate per la particolare complessità delle questioni.
La sentenza di primo grado è stata impugnata dal contribuente con atto di appello notificato a mezzo pec alla controparte e depositato telematicamente alla CGT di 2° grado della Campania.
L'appellante eccepisce che la sentenza è errata per i seguenti motivi:
1) l'appellante eccepisce la decadenza dell'azione erariale: l'avviso IRPEF 2016, notificato il 27 febbraio
2023, sarebbe irrimediabilmente tardivo perché, in materia di controlli automatizzati ex art. 36-bis, l'art. 25
D.P.R. 602/1973 impone la notifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (dunque, al più tardi il 31 dicembre 2019, o comunque il 31 dicembre 2020 secondo la lettura data dalla CGT di Milano n. 537/2023). La sospensione VI non varrebbe, poiché l'art. 157 del
“Decreto Rilancio” proroga i termini solo per le dichiarazioni 2017.
2) Nel merito l'appellante denuncia la carenza di motivazione dell'accertamento, fondato su una “doppia” presunzione: dai maggiori ricavi contestati alla società Società_1 s.r.l. si inferisce, senza ulteriori riscontri, la loro distribuzione ai soci. Mancano, però, presunzioni gravi, precise e concordanti come richiesto dalla
Cassazione (ord. 33007/2018), e l'Ufficio non ha considerato i possibili costi né la concreta situazione finanziaria del contribuente, rischiando di tassare un profitto lordo invece che netto, in violazione dell'art. 53
Cost.
3) Si contesta inoltre l'applicazione a cascata dell'accertamento societario sui soci: in una s.r.l. la responsabilità è limitata e la presunzione di distribuzione degli utili opera solo se vi sono riserve liberamente distribuibili, condizione che sorge solo dopo l'approvazione formale del bilancio;
per il 2016 – sostiene l'appellante – non vi fu alcuna delibera né distribuzione.
Per tali ragioni si chiede la riforma della sentenza di primo grado, l'annullamento dell'avviso e la condanna dell'Agenzia alle spese di entrambi i gradi.
Si costituisce in giudizio la controparte che sostiene la infondatezza dell'appello in l'avviso è stato notificato in tempo: il termine quinquennale di cui all'art. 43 D.P.R. 600/1973 – che scadeva il 31 dicembre 2022 – è slittato di 85 giorni per effetto della sospensione VI prevista dall'art. 67 D.L. 18/2020, sicché la notifica del 27 febbraio 2023 rientra pienamente nella finestra prorogata. Quanto alla doglianza sulla “doppia presunzione”, l'Amministrazione richiama una giurisprudenza di Cassazione ampia e costante: nelle società di capitali a ristretta base è ragionevole presumere che gli utili extracontabili, una volta accertati in capo alla società, siano stati distribuiti pro-quota ai soci, salvo prova contraria di accantonamento o reinvestimento – prova che il contribuente non ha fornito. La presunzione è ritenuta semplice e non viola il divieto di presunzioni di secondo grado perché il “fatto noto” che la sorregge è la ristrettezza della compagine sociale, non l'accertamento induttivo sui ricavi. Di conseguenza, l'accertamento è legittimo e l'Ufficio chiede la conferma della sentenza di primo grado e il rigetto dell'appello, con condanna alle spese di entrambi i gradi.
Con memorie depositate in data 06.11.2024 l'appellante a replicato alla comparsa di costituzione dell'ufficio
All'udienza del 14.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
Non è intervenuta alcuna decadenza e/o prescrizione del termine di notifica dell'atto di accertamento in presenza della sospensione VI ai sensi dell''art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) che ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso
La Corte di Cassazione con la Ordinanza 15/01/2025, n. 960 ha chiarito che << Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Trattandosi di atto di accertamento e non di cartella di pagamento non trova applicazione il termine triennale di iscrizione a ruolo ma il termine quinquennale di cui all'art. 43 D.P.R. 600/1973.
Nel merito Va richiamata in proposito recentissima sentenza della Cassazione che, se da un lato conferma che in materia di accertamento di utili occulti in caso di ristretta base societaria non opera il divieto di presunzione di secondo grado , eccepita infondatamente dall'appellato, dall'altro lato, dando atto di un precedente contrasto giurisprudenziale sul punto, conferma la legittimità per il contribuente di dimostrare la propria estraneità alla gestione per vincere la presunzione di distribuzione dei dividendi così pronunciandosi
( Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 21/01/2025) 02/02/2025, n. 2464):
<< Anche recentemente questa Corte ha dato seguito all'orientamento maggioritario di legittimità richiamato da parte ricorrente secondo cui "...premesso che l'accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati (nella specie, la definitività della pretesa tributaria nei confronti della società partecipata deriva dalla mancata impugnazione degli avvisi emessi nei confronti di quest'ultima da parte della stessa) è il presupposto necessario per l'accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi giacché, in mancanza, non sussiste la prova dello stesso fatto costitutivo della pretesa tributaria (Cass., Sez. 5, 26 novembre 2014,
n. 25115; Cass., Sez. 6-5, 31 maggio 2016, n. 11208; Cass., Sez. 5, 19 dicembre 2019, n. 33976; Cass.,
Sez. 5, 22 marzo 2021, n. 7949; Cass., Sez. 5, 24 maggio 2021, n. 14096), costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale, quello secondo cui in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (tra molte, si veda Cass. Sez. 6 - 5, n. 1947 del 24/01/2019; Sez. 5,
n. 26171 del 2023). In particolare, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova contraria del fatto che i maggiori redditi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (tra le tante: Cass., Sez. 6-5, 27 settembre 2016, n. 19013; Cass., Sez. 5, 4 settembre 2020, n. 18383; Cass., Sez.
5, 11 settembre 2020, n. 18854; Cass., Sez. 5, 3 giugno 2021, n. 15393; Sez. 5, Ordinanza n. 22578 del
2023), giacché la ristrettezza della compagine societaria implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, che fa ritenere plausibile in tutti la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza della esistenza di utili extra-bilancio, alla cui distribuzione è ragionevole ritenere che tutti i soci abbiano partecipato in misura conforme al loro apporto sociale, fatta salva l'anzidetta possibilità riconosciuta al contribuente di fornire la prova contraria (Cass., Sez. 5, 29 dicembre 2017, n. 28542; Cass.,
Sez. 5, 19 gennaio 2021, n. 752; Sez. 5, Ordinanza n. 24719 del 2023)." (cfr. Cass., V, n. 2752/2024).>>
<< In materia questa Corte è recentemente intervenuta con una pronuncia di affinamento secondo cui" 7.1.
In un primo tempo, questa Corte ha individuato il contenuto della prova contraria a carico dei soci nella (sola) dimostrazione che i maggiori ricavi dell'ente siano stati accantonati o reinvestiti (ex plurimis, Cass. n.
18032/2013, Cass. n. 24534/2017, Cass. n. 29412/2017, Cass. n. 32959/2018), prova che il contribuente può fornire anche nel suo ruolo di titolare meramente formale delle quote, ma estraneo di fatto alla gestione societaria, perché comunque il ruolo formale permetterebbe, se del caso, di accedere ai libri sociali per acquisire elementi a tal fine.
7.2. Successivamente, si è riconosciuta la possibilità per il socio di vincere la presunzione di distribuzione degli utili extra bilancio, dando la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria, avendo ricoperto un ruolo meramente formale di semplice intestatario delle quote sociali, senza avere concretamente svolto alcuna delle attività di gestione e controllo riservate dalla legge (e dallo statuto) al socio della società a responsabilità limitata (ex plurimis, Sez. 5, Ordinanza n.
15991 del 7/6/2024; Sez. 6-5, Ordinanza n. 7170 del 04/03/2022, rv. 664082 - 01; Sez. 5, Ordinanza
15/9/2021, n. 24870; Sez. 5, Ordinanza 1/12/2020, n. 27445; Sez. 5, Ordinanza 24/7/2020, n. 15895; Sez.
6-5, Ordinanza n. 18042 del 09/07/2018, rv. 649406-01; Sez. 5, Sentenza 14/7/2017, n. 17461; Sez. 6-5,
Ordinanza 22/12/2016, n. 26873; Sez. 6-5, Ordinanza 2/2/2016, n. 1932).
7.3. Il collegio è consapevole dell'esistenza di arresti anche recenti (Sez. 5, Sentenza n. 21158 del 29/07/2024, Rv. 671650-01) che ribadiscono la tesi tradizionale - sostenuta nelle sue conclusioni anche dall'Ufficio del Pubblico Ministero - secondo cui il contribuente non può limitarsi a denunciare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria, ma può solo dimostrare, eventualmente anche ricorrendo alla prova presuntiva, che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati dalla società e che quest'ultima non li ha distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne è appropriato altro soggetto, perché una ulteriore " agevolazione probatoria" colliderebbe con le ragioni che legittimano la presunzione posta dalla ristretta base sociale e ne svuoterebbe il contenuto.
7.4. Tuttavia, in questa sede, si intende ribadire la tesi emersa più di recente - da ultimo confermata da Sez. 5, Ordinanza n. 18764 del 09/07/2024, Rv. 671633-01- e che ammette, come prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili extra bilancio, anche la dimostrazione dell'assoluta estraneità del socio alla gestione e conduzione societaria. Ciò, infatti, non collide affatto con la ragione dell'operatività della presunzione in parola, che si fonda appunto sulla massima di comune esperienza che, dalla ristrettezza della base sociale, inferisce un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra i soci medesimi. Una volta dimostrata, a dispetto della ristretta base sociale, l'assoluta estraneità del socio alla gestione e alla vita stessa della società, la suddetta massima di esperienza perde il suo rilievo probatorio e non consente più di ritenere legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in favore di tutti i soci.
7.5. Il problema, dunque, si sposta sul piano della prova dell'estraneità assoluta del socio alla gestione e alla vita della società, che deve essere precisa e rigorosa." (cfr. Cass., V, n. 26473/2024).>>
Nessuna prova è stata fornita dal ricorrente di estraneità ed anzi lo stesso risultava esserne l'amministratore tanto è vero che anche nel presente giudizio di costituisce anche nella qualità di amministratore della società.
Le eccezioni dell'appellante appaiono inoltre di mero stile e del tutto generiche non affrontando il merito della questione.
In proposito “si è pure chiarito che l'accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a ristretta partecipazione, in ipotesi come quelle riferibili alla contestazione di utili extracontabili, costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell'unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, si è anche affermato che, non ricorrendo un' ipotesi di litisconsorzio necessario, come invece accade per le società di persone, in ordine ai rapporti tra i rispettivi processi, quello relativo al maggior reddito accertato in capo al socio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., applicabile nel giudizio tributario in forza del generale richiamo del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, art. 1” (Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 10/03/2022) 17/05/2022, n. 15682)
La Corte di 2° grado della Campania ha rigettato l'appello della società anno 2016 da cui scaturisce per trasparenza l'accertamento oggetto del presente giudizio con sentenza an.1978/2025 dep 4.3.2025 sez.3 del 30.10.2024 RGA 2543/2024.
In conclusione l'appello va rigettato
La controvertibilità della questione relativa alla decadenza del termine per la notifica dell'atto di accertamento risolta solo di recente dalla Corte di cassazione giustifica la compensazione anche in appello delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le presente del presente grado di giudizio.