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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 9713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9713 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 2.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 4872/2025 R.G. cont.
TRA
, in qualità di amministratore di sostegno di rappre- Parte_1 CP_1 sentato e difeso dall'avv. Vincenzo Inglima presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Palermo via Nicolò Turrisi n.13 giusta procura in atti
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_2 sidente pro - tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n.21
CONTUMACE
Oggetto: pagamento rate di pensione di inabilità e indennità di accompagnamento
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.2.2025 il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Ro- ma, Sezione Lavoro, chiedendo la fissazione nell'udienza di discussione nella causa pro- mossa avverso l' ed avente ad oggetto: CP_2
1. l'accertamento e la declaratoria del diritto di (beneficiario) alla percezio- CP_1 ne delle prestazioni di invalidità civile di cui ha sempre goduto – pensione di inabilità ed indennità di accompagnamento – con decorrenza dalla illegittima sospensione avvenuta nell'agosto 2022;
2. per l'effetto l'emanazione dell'ordine nei confronti dell' in persona del legale rap- CP_2 presentante pro tempore di corrispondere le prestazioni richieste (indennità di accompa- gnamento e pensione di inabilità) con decorrenza agosto 2022, data della illegittima so- spensione;
3. con vittoria delle spese e di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anti- statario.
Il ricorrente deduceva a sostegno della pretesa azionata:
a. che è affetto da “autismo – insufficienza mentale medio-grave” come da CP_1 verbale della Commissione Invalidi civili del 10 agosto 1988, che riconosceva il suo CP_2 diritto a godere della pensione di inabilità ex art.12 legge 118/1971 e dell'indennità di ac- compagnamento ex art.1 legge 18/1980;
b. che è soggetto amministrato dal fratello germano giusta decreto di nomi- CP_1 na del 11 dicembre 2015;
c. che, per mero errore materiale, nel decreto di apertura del procedimento di Amministra- zione di Sostegno veniva indicato il beneficiario in “ ” in luogo di Persona_1
“ ”; CP_1
d. che tale errore veniva corretto con decreto del 9.8.2023;
e. che veniva quindi aperto un nuovo libretto di risparmio intestato al beneficiario e con in- dicazione del ricorrente quale A.D.S. legittimato ad operarvi;
Parte_2
f. che dall'apertura di tale libretto, il non ha mai più ricevuto il pagamento della CP_1 pensione nonostante più volte il patronato di riferimento abbia richiesto l'emissione del pa- gamento sul nuovo IBAN;
2 g. che nessun esito sortiva neppure la ricostituzione del 13 novembre 2023 con cui si specificava il nuovo libretto di acceso a;
CP_1 CP_3
h. che l' non ha mai fornito alcuna motivazione della sospensione. CP_2
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, il convenuto restava CP_2 contumace.
Non essendo necessaria, né richiesta attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti, all'odierna udienza, esaurita la discussione, il giudice decideva come da sentenza.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione prodotta risulta che l'amministrato è invalido al 100% e titolare dell'indennità di accompagnamento riconosciuta sin dal 1988 e che la prestazione non è più erogata a decorrere dall'agosto 2022 verosimilmente per le difficoltà incontrate nel cambio dell'ufficio pagatore, come si evince dalla domanda di ricostituzione indirizzata alla sede Roma Eur dal Patronato incaricato. CP_2
Nella domanda telematica si legge appunto che la ricostituzione è richiesta “per cambio ufficio pagatore in quanto, dalla procedura on line non riusciamo ad inserirlo. Invio docu- mentazione inerente al nuovo iban per sblocco pensione ferma da agosto 2022”
L' restando contumace non ha indicato alcuna valida motivazione della sospensione CP_2 diversa da quella che si ricava dalla domanda di ricostituzione.
Ne consegue l'illegittimità della sospensione ed il diritto dell'invalido a percepire la presta- zione che non può essere negata in ragione del mero dato formale che, neppure attraver- so il Patronato, il beneficiario è riuscito a operare il cambio dell'ufficio pagatore.
D'altronde l'istituto non ha provveduto ad aggiornare la posizione neppure in seguito alla richiesta di ricostituzione cambio dell'ufficio pagatore.
Il ricorso deve pertanto essere accolto come da dispositivo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell'istituto e de- vono distrarsi in favore del difensore antistatario..
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede:
3 dichiara il diritto di alla percezione della pensione di inabilità e dell'indennità CP_1 di accompagnamento da agosto 2022: per l'effetto condanna l' al pagamento dei ratei maturati e maturandi. CP_2
Condanna l alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 4.201,00, oltre ac- CP_2 cessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Roma, 2.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 2.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 4872/2025 R.G. cont.
TRA
, in qualità di amministratore di sostegno di rappre- Parte_1 CP_1 sentato e difeso dall'avv. Vincenzo Inglima presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Palermo via Nicolò Turrisi n.13 giusta procura in atti
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_2 sidente pro - tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n.21
CONTUMACE
Oggetto: pagamento rate di pensione di inabilità e indennità di accompagnamento
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.2.2025 il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Ro- ma, Sezione Lavoro, chiedendo la fissazione nell'udienza di discussione nella causa pro- mossa avverso l' ed avente ad oggetto: CP_2
1. l'accertamento e la declaratoria del diritto di (beneficiario) alla percezio- CP_1 ne delle prestazioni di invalidità civile di cui ha sempre goduto – pensione di inabilità ed indennità di accompagnamento – con decorrenza dalla illegittima sospensione avvenuta nell'agosto 2022;
2. per l'effetto l'emanazione dell'ordine nei confronti dell' in persona del legale rap- CP_2 presentante pro tempore di corrispondere le prestazioni richieste (indennità di accompa- gnamento e pensione di inabilità) con decorrenza agosto 2022, data della illegittima so- spensione;
3. con vittoria delle spese e di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anti- statario.
Il ricorrente deduceva a sostegno della pretesa azionata:
a. che è affetto da “autismo – insufficienza mentale medio-grave” come da CP_1 verbale della Commissione Invalidi civili del 10 agosto 1988, che riconosceva il suo CP_2 diritto a godere della pensione di inabilità ex art.12 legge 118/1971 e dell'indennità di ac- compagnamento ex art.1 legge 18/1980;
b. che è soggetto amministrato dal fratello germano giusta decreto di nomi- CP_1 na del 11 dicembre 2015;
c. che, per mero errore materiale, nel decreto di apertura del procedimento di Amministra- zione di Sostegno veniva indicato il beneficiario in “ ” in luogo di Persona_1
“ ”; CP_1
d. che tale errore veniva corretto con decreto del 9.8.2023;
e. che veniva quindi aperto un nuovo libretto di risparmio intestato al beneficiario e con in- dicazione del ricorrente quale A.D.S. legittimato ad operarvi;
Parte_2
f. che dall'apertura di tale libretto, il non ha mai più ricevuto il pagamento della CP_1 pensione nonostante più volte il patronato di riferimento abbia richiesto l'emissione del pa- gamento sul nuovo IBAN;
2 g. che nessun esito sortiva neppure la ricostituzione del 13 novembre 2023 con cui si specificava il nuovo libretto di acceso a;
CP_1 CP_3
h. che l' non ha mai fornito alcuna motivazione della sospensione. CP_2
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, il convenuto restava CP_2 contumace.
Non essendo necessaria, né richiesta attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti, all'odierna udienza, esaurita la discussione, il giudice decideva come da sentenza.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione prodotta risulta che l'amministrato è invalido al 100% e titolare dell'indennità di accompagnamento riconosciuta sin dal 1988 e che la prestazione non è più erogata a decorrere dall'agosto 2022 verosimilmente per le difficoltà incontrate nel cambio dell'ufficio pagatore, come si evince dalla domanda di ricostituzione indirizzata alla sede Roma Eur dal Patronato incaricato. CP_2
Nella domanda telematica si legge appunto che la ricostituzione è richiesta “per cambio ufficio pagatore in quanto, dalla procedura on line non riusciamo ad inserirlo. Invio docu- mentazione inerente al nuovo iban per sblocco pensione ferma da agosto 2022”
L' restando contumace non ha indicato alcuna valida motivazione della sospensione CP_2 diversa da quella che si ricava dalla domanda di ricostituzione.
Ne consegue l'illegittimità della sospensione ed il diritto dell'invalido a percepire la presta- zione che non può essere negata in ragione del mero dato formale che, neppure attraver- so il Patronato, il beneficiario è riuscito a operare il cambio dell'ufficio pagatore.
D'altronde l'istituto non ha provveduto ad aggiornare la posizione neppure in seguito alla richiesta di ricostituzione cambio dell'ufficio pagatore.
Il ricorso deve pertanto essere accolto come da dispositivo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell'istituto e de- vono distrarsi in favore del difensore antistatario..
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede:
3 dichiara il diritto di alla percezione della pensione di inabilità e dell'indennità CP_1 di accompagnamento da agosto 2022: per l'effetto condanna l' al pagamento dei ratei maturati e maturandi. CP_2
Condanna l alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 4.201,00, oltre ac- CP_2 cessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Roma, 2.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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