TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/01/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria Tedesco ha pronunziato all'udienza del 29.01.2025 la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 4845 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, n. a Avezzano il 03.06.1968, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Ernesto Guerrieri;
Ricorrente
E in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore;
Convenuto
*******
Con ricorso depositato il 09.04.2024 agiva formulando le seguenti domande: “1) Pt_1
previa declaratoria di illegittimità dei procedimenti disciplinari e dei correlati provvedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinari e di tutti gli atti presupposti e consequenziali, per l'effetto, ordinare alla Direzione Generale dell' Controparte_1
la revoca e/o annullamento delle sanzioni disciplinari;
2) Voglia, altresì,
[...]
condannare la in persona del suo Controparte_2 Controparte_1
Direzione Generale, alla rifusione delle somme trattenute, a seguito attuazione del primo provvedimento disciplinare, pari alla privazione della retribuzione per giorni 3
(tre); 3) Condannare a titolo di risarcimento del danno per la lesione professionale, il
Giudice vorrà liquidare in via equitativa, il tutto nell'ambito dello scaglione del valore del presente giudizio. Con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno subito e subendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei
1 singoli crediti accolti;
oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme rivalutate. Con condanna della datrice di lavoro, in persona del legale rappresentante, alle spese e competenze di lite”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la società convenuta non si è costituita in giudizio.
All'udienza odierna, la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006,
n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Nell'ipotesi in esame, va evidenziato che tra le parti è intervenuto accordo conciliativo in sede sindacale.
E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse alla prosecuzione dello stesso.
Quanto da ultimo alle spese processuali, esse vanno integralmente compensate tra le parti, come da accordi tra le stesse intervenuti.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4845 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Bari, 29.01.2025
Il giudice della Sezione Lavoro
dott. Vincenzo Maria Tedesco
3