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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/12/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 904/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 904/2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 15.10.2025, vertente tra
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliato in Scandale (KR), al Corso C.F._1
Umberto n. 61, presso lo studio dell'avv. GIOVINAZZI FRANCESCA (cod. fisc.
- pec: C.F._2 Email_1
che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
e nata il [...] a [...] cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Scandale (KR), al Corso C.F._3
Umberto n. 61, presso lo studio dell'avv. GIOVINAZZI FRANCESCA (cod. fisc.
1 - pec: C.F._2 Email_1
che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato l'1.08.2025,
e , premesso: di aver contratto matrimonio con Parte_1 Parte_2
rito concordatario il 26/08/1995, in Crotone, atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile del detto Comune al n. 177 – parte II – serie A – anno 1995; di aver avuto un figlio: nato a [...] il [...], ormai maggiorenne e studente Per_1
universitario; che con sentenza n. 311/2024 pronunciata il 26/04/2024
(R.G.1749/2023), il Tribunale di Crotone aveva omologato la loro separazione;
che la convivenza non era mai ripresa e che erano trascorsi più di sei mesi dalla pronuncia della separazione consensuale;
chiedevano pertanto, che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso congiunto.
Con decreto del 14/08/2025, il Presidente dott.ssa A. Angiuli, assegnava la causa all'odierno Giudice rel. e disponeva la sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti con la trattazione scritta, autorizzando le stesse, al deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 03/09/2025, letti gli atti, con ordinanza del 15/10/2025 resa in sostituzione d'udienza, la causa era trattenuta in decisione collegiale, in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi nei seguenti termini, con le modifiche intervenute come riportate nelle note depositate in data 11.10.2025:
“1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto e saranno liberi di fissare ovunque la propria residenza;
2) gli stessi coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere pertanto, alcuna pretesa economica, l'uno nei confronti dell'altro;
3) per quanto concerne la casa coniugale, di proprietà del figlio Persona_2
ed in cui è tuttora residente, i ricorrenti concordano nel senso che la stessa resterà in uso al Sig. che ancora vi risiede, mentre la Sig.ra Parte_1 Parte_2
ha già trasferito la propria residenza, portando con sé mobili ed arredi di
[...]
sua esclusiva proprietà;
4) il Sig. e la Sig.ra si impegnano a versare Parte_1 Parte_2
direttamente in favore del figlio ciascuno la somma di €.150,00 a titolo di Per_1
contributo per il mantenimento ordinario dello stesso, fermo restando l'obbligo di entrambi i genitori in ragione del 50%, per quanto concerne le spese straordinarie;
5) relativamente alle spese mensili di affitto, nella sede universitaria del figlio i coniugi parteciperanno al sostenimento di tali spese, nella misura di Per_1
euro 150,00 ciascuno;
6) i ricorrenti dichiarano di non avere altri rapporti giuridici da definire.”
Va rilevato che gli accordi intercorsi tra i coniugi, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla
3 prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti per come emersa, sicché il Collegio non può che prenderne atto.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
e nata il [...] a [...] C.F._1 Parte_2
(KR), cod. fisc. (matrimonio celebrato con rito concordatario C.F._3
il 26/08/1995, in Crotone, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 177 – parte II – serie A – anno 1995), ed ordina all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Crotone (KR), di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 20/11/2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Sofia Nobile de Santis dott.ssa Alessandra Angiuli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 904/2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 15.10.2025, vertente tra
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliato in Scandale (KR), al Corso C.F._1
Umberto n. 61, presso lo studio dell'avv. GIOVINAZZI FRANCESCA (cod. fisc.
- pec: C.F._2 Email_1
che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
e nata il [...] a [...] cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Scandale (KR), al Corso C.F._3
Umberto n. 61, presso lo studio dell'avv. GIOVINAZZI FRANCESCA (cod. fisc.
1 - pec: C.F._2 Email_1
che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato l'1.08.2025,
e , premesso: di aver contratto matrimonio con Parte_1 Parte_2
rito concordatario il 26/08/1995, in Crotone, atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile del detto Comune al n. 177 – parte II – serie A – anno 1995; di aver avuto un figlio: nato a [...] il [...], ormai maggiorenne e studente Per_1
universitario; che con sentenza n. 311/2024 pronunciata il 26/04/2024
(R.G.1749/2023), il Tribunale di Crotone aveva omologato la loro separazione;
che la convivenza non era mai ripresa e che erano trascorsi più di sei mesi dalla pronuncia della separazione consensuale;
chiedevano pertanto, che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso congiunto.
Con decreto del 14/08/2025, il Presidente dott.ssa A. Angiuli, assegnava la causa all'odierno Giudice rel. e disponeva la sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti con la trattazione scritta, autorizzando le stesse, al deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 03/09/2025, letti gli atti, con ordinanza del 15/10/2025 resa in sostituzione d'udienza, la causa era trattenuta in decisione collegiale, in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi nei seguenti termini, con le modifiche intervenute come riportate nelle note depositate in data 11.10.2025:
“1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto e saranno liberi di fissare ovunque la propria residenza;
2) gli stessi coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere pertanto, alcuna pretesa economica, l'uno nei confronti dell'altro;
3) per quanto concerne la casa coniugale, di proprietà del figlio Persona_2
ed in cui è tuttora residente, i ricorrenti concordano nel senso che la stessa resterà in uso al Sig. che ancora vi risiede, mentre la Sig.ra Parte_1 Parte_2
ha già trasferito la propria residenza, portando con sé mobili ed arredi di
[...]
sua esclusiva proprietà;
4) il Sig. e la Sig.ra si impegnano a versare Parte_1 Parte_2
direttamente in favore del figlio ciascuno la somma di €.150,00 a titolo di Per_1
contributo per il mantenimento ordinario dello stesso, fermo restando l'obbligo di entrambi i genitori in ragione del 50%, per quanto concerne le spese straordinarie;
5) relativamente alle spese mensili di affitto, nella sede universitaria del figlio i coniugi parteciperanno al sostenimento di tali spese, nella misura di Per_1
euro 150,00 ciascuno;
6) i ricorrenti dichiarano di non avere altri rapporti giuridici da definire.”
Va rilevato che gli accordi intercorsi tra i coniugi, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla
3 prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti per come emersa, sicché il Collegio non può che prenderne atto.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
e nata il [...] a [...] C.F._1 Parte_2
(KR), cod. fisc. (matrimonio celebrato con rito concordatario C.F._3
il 26/08/1995, in Crotone, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 177 – parte II – serie A – anno 1995), ed ordina all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Crotone (KR), di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 20/11/2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Sofia Nobile de Santis dott.ssa Alessandra Angiuli
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