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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 4145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4145 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 723/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 04/12/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 723 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1
r AU EN giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Massimiliano CP_1
e SE RE che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8351/2023, pubblicata in data 27/09/2023 2
___________________
Con ricorso depositato in data 25.3.2024 il
[...]
(d'ora in avanti il ha proposto Parte_2 Pt_1 appello avverso la sentenza indicata in oggetto chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare che l è debitore nei confronti del CP_1
Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo delle somme portate Parte_1 nell'atto di precetto opposto e, per l'effetto, confermare l'atto di precetto notificato;
b) in ogni caso accertare e dichiarare che l' è debitore nei confronti del Fondo Pensione CP_1 per il Personale delle Aziende del della somma di € 18.745.211,69 a Parte_1 titolo di rivalutazione monetaria, o della somma superiore o inferiore che dovesse risultare di giustizia anche in via equitativa;
c) in ogni caso accertare e dichiarare che l' è debitore nei confronti del Fondo Pensione CP_1 per il Personale delle Aziende del Gruppo della somma di € 4.161.784,95 a Parte_1 titolo di interessi legali sulle somme rivalutate, o della somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, anche in via equitativa;
d) in ogni caso accertare e dichiarare che l' è debitore nei confronti del Fondo Pensione CP_1 per il Personale delle Aziende del della somma di € 10.780.357,12 a Parte_1 titolo di interessi ex art, 1284, IV comma, c.c., o della somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, anche in via equitativa;
e) in subordine e per quanto possa occorrere, rilevata la non manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1284, 4° comma, c.c., ove interpretato nel senso che il saggio degli interessi legali pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applichi solo ove la domanda giudiziale di primo grado sia proposta almeno dopo trenta giorni successivi all'entrata in vigore della disposizione e sia proposta dal debitore, voglia Codesta Ecc.ma
Corte di Appello trasmettere gli atti alla Corte costituzionale per l'accertamento della violazione degli artt. 3 e 111 della Costituzione;
f) per l'effetto, condannare l' a restituire al Fondo le spese di lite del giudizio di primo CP_1 già corrisposte pari a € 9.458,50 oltre spese generali e accessori come per legge, nonché quanto corrisposto al CTU. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio”. 3
Con l'originario ricorso introduttivo l' odierno appellato, aveva CP_1 proposto opposizione al precetto notificatogli dal chiedendo Pt_1
l'accertamento della nullità del precetto di pagamento di € 33.687.353,76, oltre spese e dell'inesistenza del diritto del di procedere ad esecuzione Pt_1 forzata, previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del titolo. A fondamento della domanda l' aveva evidenziato: che il precetto si basava CP_1 sulla sentenza del Tribunale di Torino n. 305/2009 con cui era stato condannato al pagamento della somma di € 45.800.136,74 “oltre accessori come per legge” in favore del Fondo;
che l'appello avverso tale sentenza era stato respinto dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 82/2010; che il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, sospeso a seguito della rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 10, del D.L. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011 (esitata con dichiarazione di incostituzionalità della norma), era stato definito con sentenza di rigetto n. 22674 del 25.9.2018; che in data 28.3.2019 aveva provveduto al pagamento della somma dovuta ed infine, in data 17.8.2020, aveva corrisposto l'ulteriore somma di € 22.290.063,16 a titolo di interessi maturati. Pertanto, aveva dedotto che il titolo posto a fondamento del precetto non recava alcuna condanna al pagamento delle somme intimate.
Si era costituito in giudizio il contestando le allegazioni Parte_2 dell' ed evidenziando che, in virtù delle pronunce giudiziali rese inter CP_1 partes, l' risultava debitore dell'ulteriore importo di € 33.692.300,18 di CP_1 cui all'opposto precetto;
concludeva per il rigetto del ricorso e per l'accertamento della debenza delle somme indicate.
Con la gravata sentenza il Tribunale accoglieva l'opposizione dell' e CP_1 dichiarava l'inefficacia dell'intimazione di pagamento opposta, condannando il Fondo al pagamento delle spese processuali. Osservava il Tribunale che la somma precettata era così ripartita: € 4.161.784,95 a titolo di interessi legali;
€ 10.780.357,12 a titolo di interessi ex art. 1284, 4 comma c.c., ed €
18.745.211,69 a titolo di rivalutazione monetaria, tutti maturati sino al 30.9.2018. Quanto alla richiesta di interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., il
Tribunale osservava che il comma 4 era stato introdotto dall'art. 17 D.L. n. 132/2014 poi convertito in L. n. 162/2014 e, non essendo certamente dotato di efficacia retroattiva, non poteva trovare applicazione al caso di specie 4
poiché non solo l'instaurazione del giudizio di primo grado risaliva al 2008, ma anche l'ultima azione giudiziale intrapresa dall' era ben quattro anni CP_1 antecedente all'entrata in vigore di suddetta norma.
Il Tribunale riteneva altresì priva di fondamento la pretesa relativa alla rivalutazione monetaria posto che la natura del credito accertato dalla sentenza del Tribunale di Torino non afferiva né ad un rapporto di lavoro né ad un rapporto di previdenza sociale in senso stesso, tanto più che lo stesso Fondo aveva dedotto la natura “risarcitoria/restitutoria” degli importi precettati.
Il Tribunale, ritenendo dovuti i soli interessi legali, condivideva le risultanze della CTU tecnico contabile espletata da cui era emerso che alla data del
30.9.2018 l'importo dovuto a titolo di interessi legali era pari ad € 21.914.533,00, importo addirittura inferiore alla somma effettivamente calcolata e corrisposta dall'Istituto in data 17.8.2020, pari ad € 22.290.063,16.
Pertanto, il Tribunale ha accolto il ricorso dell' dichiarando nulla e CP_1 inefficace l'intimazione di pagamento a quest'ultimo notificata e ha condannato il Fondo alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in € 9.458,50, oltre spese generali e accessori, disponendo altresì a carico del
Fondo le spese di CTU.
Con l'appello il ha sollevato tre motivi di gravame. Pt_1
Con il primo articolato motivo di gravame, l'appellante assume l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha tenuto conto della natura previdenziale del credito vantato nei confronti dell' Secondo l'appellante CP_1
l' restituendo la sorte, non ha fatto altro che pagare, in via di rifusione al CP_1
Fondo, quella parte della prestazione previdenziale anticipata agli iscritti dal Fondo che quest'ultimo non aveva potuto addebitare alla . Parte_3
Assume pertanto l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che “proprio per la natura estranea di tale credito ad entrambe le categorie previste dall'art. 429 cpc, non è applicabile ad esso neanche la disciplina concernente la rivalutazione monetaria”, in quanto, sebbene il credito vantato dal si Pt_1 configuri come rimborso - risarcimento, pur non essendo una prestazione previdenziale in senso stretto, costituisce comunque il rimborso di una prestazione previdenziale, soggetta pertanto alla disciplina di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c. Infine, in forza del combinato disposto dagli artt. 429 e 442 5
c.p.c. e art. 150 disp. att. c.p.c., la rivalutazione monetaria si configurerebbe come “accessorio di legge” della sorte capitale. Con un'ulteriore argomentazione a sostegno del primo motivo di appello, l'appellante assume che la somma che l' è stato condannato a pagare non si configura come CP_1 mero rimborso, bensì come risarcimento del ritardato pagamento e, in quanto tale, indennizzabile mediante rivalutazione. Ritiene la difesa appellante che il maggior danno si è verificato con assoluta certezza, posto che il Fondo è obbligato per legge a investire le somme accantonate;
e, se l' avesse CP_1 adempiuto alla sua obbligazione pecuniaria, il Fondo avrebbe destinato le somme ricevute ad un impiego remunerativo.
Con il secondo motivo di gravame, strettamente collegato al primo, l'appellante ribadisce di avere diritto alla ulteriore somma di € 4.161.784,95, a titolo di interessi legali, posto che, applicata la rivalutazione, gli interessi andrebbero calcolati sulla sorte rivalutata, come esplicato nei conteggi allegati in atti.
Con il terzo motivo l'appellante censura la statuizione di inapplicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c.. Assume l'appellante che proprio la “ratio legis” della norma imporrebbe che “l'effetto deflattivo di contenzioso inutile e solo dilatorio sia ottenuto con il deterrente del maggiore saggio di interesse contro non solo i giudizi di primo grado proposti dopo il 2014 solo per ritardare, ma anche contro i giudizi di secondo grado o di legittimità proposti o resisi necessari dopo il 2014 solo per ritardare”; deduce altresì che se si interpretasse l'art. 1284, comma 4, c.c. nel senso che la domanda dilatoria è solo quella del debitore si rischierebbe di lasciare fuori la maggior parte dei casi, posto che la dilazione colpevole è per lo più quella del debitore che induce il creditore a promuovere un'azione giudiziale.
Con l'ultima argomentazione, l'appellante stigmatizza la condotta dell' CP_1 lamentando un costante e reiterato abuso dello strumento processuale al solo fine di procrastinare il più possibile il pagamento del dovuto.
L' si è costituito nel grado resistendo al gravame. Ha eccepito novità e CP_1 conseguente inammissibilità delle deduzioni sottese al primo motivo di appello che qualificano il credito spettante per sorte come previdenziale, contrastanti con le difese formulate in primo grado. In subordine, ha eccepito l'infondatezza del motivo di appello posto che il credito di cui è titolare il 6
non può essere assistito dalla speciale tutela di cui agli artt. 429, comma Pt_1
3, e 442 c.p.c., in quanto, anche alla luce dei chiarimenti offerti dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 156/1991, la speciale tutela accordata ai crediti previdenziali rinviene la propria ratio nel fatto che i titolari dei medesimi, assistiti o pensionati, traggono dalla prestazione previdenziale i mezzi necessari a soddisfare le proprie esigenze di vita. Pertanto, la richiamata normativa non potrebbe trovare applicazione al caso in cui il soggetto creditore verso l' non sia titolare di una prestazione previdenziale, bensì CP_1 debitore della prestazione previdenziale erogata agli iscritti al Fondo.
In riferimento al secondo motivo di gravame, ribadendo quanto già dedotto nel giudizio di primo grado, l' ha osservato il credito di cui era titolare il CP_1
è un credito di valuta e, in quanto tale, insuscettibile di rivalutazione Pt_1 monetaria, con la conseguenza che gli interessi non possono che essere calcolati sulla sorte nel valore nominale.
Sul terzo motivo di gravame l' ha ribadito l'applicabilità dell'art. 1284, CP_1 comma 4, c.c. ai soli procedimenti avviati dopo l'11 dicembre 2014; deponendo in tal senso l'espressione “ai procedimenti iniziati” che si riferisce inequivocabilmente all'istaurazione del giudizio di primo grado ed ha contestato i conteggi depositati in atti dal appellante. Pt_1
Disposta ex art. 183 c.p.c. la regolarizzazione della procura che risultava priva della sottoscrizione per autentica, la causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello non può trovare accoglimento.
Il versamento al Fondo della quota a carico della gestione speciale dei trattamenti pensionistici non costituisce né un trattamento retributivo né tantomeno una prestazione previdenziale, trattandosi di un pagamento effettuato dall' ad un fondo di previdenza integrativo. È evidente che la CP_1 pronuncia del Tribunale di Torino con cui è stata accertata la debenza dell' della provvista dovuta al fondo non rientra nelle sentenze di CP_1 condanna per crediti di lavoro previste dal comma 3 dell'art. 429 c.p.c. né in quelle di cui all'art. 442 c.p.c.. Destinatario del pagamento, infatti, non è un pensionato od un assistito, bensì un Fondo di previdenza complementare. Peraltro, ove si ritenesse che tale pagamento integri una prestazione 7
previdenziale, sussisterebbe comunque il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dall'art. 16, comma 6, della I. n. 412 del 1991.
Invero, secondo il consolidato orientamento della S.C., “… la regola della non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute - dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, si riferisce esclusivamente ai crediti previdenziali vantati verso tali enti, trovando la sua giustificazione nelle suindicate ragioni di tipo finanziario- che non possono che riguardare esclusivamente tali enti, che sono gli unici per i quali la tutela degli interessati ad ottenere le prestazioni di spettanza incontra un limite compatibile con l'art. 38 Cost. nel necessario contemperamento con le disponibilità del bilancio -pubblico, a carico del quale è finanziato in buona parte il sistema previdenziale, necessario contemperamento con le disponibilità del bilancio -pubblico, a carico del quale è finanziato in buona parte il sistema previdenziale Ric. 2016 n. 05648 sez. SU - ud. 30-
01-2018 -8- (Corte cost., sentenze n. 220 del 1988; n. 119 del 1991; n. 361 del 1996)” (così Cass. S.U. n. 6928 del 20/03/2018 e, in senso conforme, Cass. S.U. n.
16084 del 09/06/2021). Ne consegue che il primo motivo di appello, peraltro fondato su una deduzione in palese contraddizione con le difese formulate in primo grado (ove a pag. 19 si legge “è pacifico che i crediti di cui trattasi non hanno in senso proprio natura previdenziale (lo affermiamo noi e lo afferma l' nel suo atto di CP_1 opposizione) bensì risarcitoria/restitutoria. Le somme di cui si è fatta causa nel lungo giudizio di cognizione conclusosi con la condanna dell' non erano infatti né prestazioni CP_1 pensionistiche o assistenziali, né contribuzioni dovute per l'assicurazione generale obbligatoria. Erano invece somme indebitamente incamerate e trattenute dall' …”) CP_1 deve trovare rigetto.
Il rigetto del primo motivo di gravame assorbe il secondo, in quanto, non essendo dovuta la rivalutazione, gli interessi legali non possono essere computati sulla sorte annualmente rivalutata secondo gli indici Istat.
Parimenti infondata è la terza doglianza relativa all'applicabilità del disposto di cui al comma 4 dell'art. 1248 c.c.. Con la recente sentenza n. 19015 del 11/07/2024 la S.C. ha statuito che “Orbene, va chiarito, in primo luogo, che, di fronte ad un titolo esecutivo di natura giudiziale, non spetta al giudice dell'esecuzione e, tanto meno, al giudice adito a seguito di una opposizione all'esecuzione promossa dal debitore, di accertare il tasso degli interessi effettivamente applicabile nella fattispecie, in base alla natura del rapporto obbligatorio sottostante che è stato oggetto del giudizio di cognizione all'esito del quale si è formato il titolo esecutivo: si tratta, infatti, di un accertamento di natura cognitiva 8
e non esecutiva, che rientra nelle esclusive attribuzioni del giudice della cognizione e del quale va dato conto nella decisione di condanna che costituisce il titolo esecutivo.
Al contrario, al giudice dell'esecuzione (e/o al giudice adito in sede di opposizione all'esecuzione) spetta esclusivamente il compito di prendere atto della decisione già intervenuta sul punto in sede di cognizione, se una siffatta decisione vi sia stata, e trarne le conseguenze, al fine di liquidare l'importo per il quale vi è diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Ne deriva, altresì, che, se, al contrario, una siffatta decisione non fosse affatto ravvisabile nella pronuncia costituente titolo esecutivo, il giudice dell'esecuzione (e/o il giudice adito in sede di opposizione all'esecuzione) non potrà che prendere atto del difetto di una pronuncia di condanna relativamente all'obbligazione avente ad oggetto gli interessi al tasso eventualmente più elevato preteso dal creditore e, di conseguenza, dell'insussistenza del diritto di quest'ultimo di procedere ad esecuzione forzata per il relativo importo, sulla base del titolo esecutivo fatto valere.
Questi principi, da tempo consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, sono stati ribaditi e precisati, proprio con riguardo alla particolare fattispecie in esame nel presente giudizio, relativa all'ipotesi in cui il titolo esecutivo di natura giudiziale formatosi all'esito di un giudizio di cognizione non indichi esattamente il tasso degli interessi (legali) dovuti sul credito (costituente la sorta capitale) oggetto di condanna.
È stato, quindi, in proposito affermato il seguente principio di diritto: «se il titolo esecutivo giudiziale – nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione – dispone il pagamento di “interessi legali”, senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 12449 del 07/05/2024, Rv. 670951 - 02).
È opportuno precisare che la pronuncia appena richiamata si limita, condivisibilmente, ad escludere il potere del giudice dell'esecuzione di integrare la portata cognitiva del titolo esecutivo. 9
Deve, pertanto, ritenersi che il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per l'importo degli interessi ad un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1,
c.c., in caso di titolo esecutivo che contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli
“interessi legali”, resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione debba ritenersi che sia stata (esplicitamente o implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto, per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione”.
È evidente che il titolo esecutivo, costituito dalla sentenza del Tribunale di
Torino n. 305/2009, passata in giudicato all'esito del rigetto dell'appello e del ricorso in Cassazione, non contiene né poteva contenere alcun riferimento agli interessi di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c., disposizione introdotta solo nel 2014 dal D.L. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014. In applicazione dei principi formulati dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica di cui alla sopracitata pronuncia (che qui deve intendersi integralmente richiamata anche ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c.), il motivo di appello non può dunque trovare accoglimento.
Devono infine essere disattese le censure di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 111 Cost. in relazione all'applicabilità del disposto di cui al citato comma 4 dell'art. 1284 c.c. ai soli procedimenti iniziati dopo il
11.12.2014, stante l'irrilevanza della questione ai fini della decisione. Invero, nulla avendo statuito il Tribunale su una diversa misura degli interessi, in applicazione dei principi sanciti dalla pronuncia della S.C. sopra richiamata, essa non spetterebbe neppure se la causa fosse stata introdotta dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 132/2014.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di 10
versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 50.000,00, oltre oneri riflessi;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 04/12/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA RA EM DOTT. FABIO ELIGIO ANZILOTTI NITTO DE' ROSSI
Reg. gen. Sez. Lav. N. 723/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 04/12/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 723 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1
r AU EN giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Massimiliano CP_1
e SE RE che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8351/2023, pubblicata in data 27/09/2023 2
___________________
Con ricorso depositato in data 25.3.2024 il
[...]
(d'ora in avanti il ha proposto Parte_2 Pt_1 appello avverso la sentenza indicata in oggetto chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare che l è debitore nei confronti del CP_1
Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo delle somme portate Parte_1 nell'atto di precetto opposto e, per l'effetto, confermare l'atto di precetto notificato;
b) in ogni caso accertare e dichiarare che l' è debitore nei confronti del Fondo Pensione CP_1 per il Personale delle Aziende del della somma di € 18.745.211,69 a Parte_1 titolo di rivalutazione monetaria, o della somma superiore o inferiore che dovesse risultare di giustizia anche in via equitativa;
c) in ogni caso accertare e dichiarare che l' è debitore nei confronti del Fondo Pensione CP_1 per il Personale delle Aziende del Gruppo della somma di € 4.161.784,95 a Parte_1 titolo di interessi legali sulle somme rivalutate, o della somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, anche in via equitativa;
d) in ogni caso accertare e dichiarare che l' è debitore nei confronti del Fondo Pensione CP_1 per il Personale delle Aziende del della somma di € 10.780.357,12 a Parte_1 titolo di interessi ex art, 1284, IV comma, c.c., o della somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, anche in via equitativa;
e) in subordine e per quanto possa occorrere, rilevata la non manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1284, 4° comma, c.c., ove interpretato nel senso che il saggio degli interessi legali pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applichi solo ove la domanda giudiziale di primo grado sia proposta almeno dopo trenta giorni successivi all'entrata in vigore della disposizione e sia proposta dal debitore, voglia Codesta Ecc.ma
Corte di Appello trasmettere gli atti alla Corte costituzionale per l'accertamento della violazione degli artt. 3 e 111 della Costituzione;
f) per l'effetto, condannare l' a restituire al Fondo le spese di lite del giudizio di primo CP_1 già corrisposte pari a € 9.458,50 oltre spese generali e accessori come per legge, nonché quanto corrisposto al CTU. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio”. 3
Con l'originario ricorso introduttivo l' odierno appellato, aveva CP_1 proposto opposizione al precetto notificatogli dal chiedendo Pt_1
l'accertamento della nullità del precetto di pagamento di € 33.687.353,76, oltre spese e dell'inesistenza del diritto del di procedere ad esecuzione Pt_1 forzata, previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del titolo. A fondamento della domanda l' aveva evidenziato: che il precetto si basava CP_1 sulla sentenza del Tribunale di Torino n. 305/2009 con cui era stato condannato al pagamento della somma di € 45.800.136,74 “oltre accessori come per legge” in favore del Fondo;
che l'appello avverso tale sentenza era stato respinto dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 82/2010; che il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, sospeso a seguito della rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 10, del D.L. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011 (esitata con dichiarazione di incostituzionalità della norma), era stato definito con sentenza di rigetto n. 22674 del 25.9.2018; che in data 28.3.2019 aveva provveduto al pagamento della somma dovuta ed infine, in data 17.8.2020, aveva corrisposto l'ulteriore somma di € 22.290.063,16 a titolo di interessi maturati. Pertanto, aveva dedotto che il titolo posto a fondamento del precetto non recava alcuna condanna al pagamento delle somme intimate.
Si era costituito in giudizio il contestando le allegazioni Parte_2 dell' ed evidenziando che, in virtù delle pronunce giudiziali rese inter CP_1 partes, l' risultava debitore dell'ulteriore importo di € 33.692.300,18 di CP_1 cui all'opposto precetto;
concludeva per il rigetto del ricorso e per l'accertamento della debenza delle somme indicate.
Con la gravata sentenza il Tribunale accoglieva l'opposizione dell' e CP_1 dichiarava l'inefficacia dell'intimazione di pagamento opposta, condannando il Fondo al pagamento delle spese processuali. Osservava il Tribunale che la somma precettata era così ripartita: € 4.161.784,95 a titolo di interessi legali;
€ 10.780.357,12 a titolo di interessi ex art. 1284, 4 comma c.c., ed €
18.745.211,69 a titolo di rivalutazione monetaria, tutti maturati sino al 30.9.2018. Quanto alla richiesta di interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., il
Tribunale osservava che il comma 4 era stato introdotto dall'art. 17 D.L. n. 132/2014 poi convertito in L. n. 162/2014 e, non essendo certamente dotato di efficacia retroattiva, non poteva trovare applicazione al caso di specie 4
poiché non solo l'instaurazione del giudizio di primo grado risaliva al 2008, ma anche l'ultima azione giudiziale intrapresa dall' era ben quattro anni CP_1 antecedente all'entrata in vigore di suddetta norma.
Il Tribunale riteneva altresì priva di fondamento la pretesa relativa alla rivalutazione monetaria posto che la natura del credito accertato dalla sentenza del Tribunale di Torino non afferiva né ad un rapporto di lavoro né ad un rapporto di previdenza sociale in senso stesso, tanto più che lo stesso Fondo aveva dedotto la natura “risarcitoria/restitutoria” degli importi precettati.
Il Tribunale, ritenendo dovuti i soli interessi legali, condivideva le risultanze della CTU tecnico contabile espletata da cui era emerso che alla data del
30.9.2018 l'importo dovuto a titolo di interessi legali era pari ad € 21.914.533,00, importo addirittura inferiore alla somma effettivamente calcolata e corrisposta dall'Istituto in data 17.8.2020, pari ad € 22.290.063,16.
Pertanto, il Tribunale ha accolto il ricorso dell' dichiarando nulla e CP_1 inefficace l'intimazione di pagamento a quest'ultimo notificata e ha condannato il Fondo alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in € 9.458,50, oltre spese generali e accessori, disponendo altresì a carico del
Fondo le spese di CTU.
Con l'appello il ha sollevato tre motivi di gravame. Pt_1
Con il primo articolato motivo di gravame, l'appellante assume l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha tenuto conto della natura previdenziale del credito vantato nei confronti dell' Secondo l'appellante CP_1
l' restituendo la sorte, non ha fatto altro che pagare, in via di rifusione al CP_1
Fondo, quella parte della prestazione previdenziale anticipata agli iscritti dal Fondo che quest'ultimo non aveva potuto addebitare alla . Parte_3
Assume pertanto l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che “proprio per la natura estranea di tale credito ad entrambe le categorie previste dall'art. 429 cpc, non è applicabile ad esso neanche la disciplina concernente la rivalutazione monetaria”, in quanto, sebbene il credito vantato dal si Pt_1 configuri come rimborso - risarcimento, pur non essendo una prestazione previdenziale in senso stretto, costituisce comunque il rimborso di una prestazione previdenziale, soggetta pertanto alla disciplina di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c. Infine, in forza del combinato disposto dagli artt. 429 e 442 5
c.p.c. e art. 150 disp. att. c.p.c., la rivalutazione monetaria si configurerebbe come “accessorio di legge” della sorte capitale. Con un'ulteriore argomentazione a sostegno del primo motivo di appello, l'appellante assume che la somma che l' è stato condannato a pagare non si configura come CP_1 mero rimborso, bensì come risarcimento del ritardato pagamento e, in quanto tale, indennizzabile mediante rivalutazione. Ritiene la difesa appellante che il maggior danno si è verificato con assoluta certezza, posto che il Fondo è obbligato per legge a investire le somme accantonate;
e, se l' avesse CP_1 adempiuto alla sua obbligazione pecuniaria, il Fondo avrebbe destinato le somme ricevute ad un impiego remunerativo.
Con il secondo motivo di gravame, strettamente collegato al primo, l'appellante ribadisce di avere diritto alla ulteriore somma di € 4.161.784,95, a titolo di interessi legali, posto che, applicata la rivalutazione, gli interessi andrebbero calcolati sulla sorte rivalutata, come esplicato nei conteggi allegati in atti.
Con il terzo motivo l'appellante censura la statuizione di inapplicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c.. Assume l'appellante che proprio la “ratio legis” della norma imporrebbe che “l'effetto deflattivo di contenzioso inutile e solo dilatorio sia ottenuto con il deterrente del maggiore saggio di interesse contro non solo i giudizi di primo grado proposti dopo il 2014 solo per ritardare, ma anche contro i giudizi di secondo grado o di legittimità proposti o resisi necessari dopo il 2014 solo per ritardare”; deduce altresì che se si interpretasse l'art. 1284, comma 4, c.c. nel senso che la domanda dilatoria è solo quella del debitore si rischierebbe di lasciare fuori la maggior parte dei casi, posto che la dilazione colpevole è per lo più quella del debitore che induce il creditore a promuovere un'azione giudiziale.
Con l'ultima argomentazione, l'appellante stigmatizza la condotta dell' CP_1 lamentando un costante e reiterato abuso dello strumento processuale al solo fine di procrastinare il più possibile il pagamento del dovuto.
L' si è costituito nel grado resistendo al gravame. Ha eccepito novità e CP_1 conseguente inammissibilità delle deduzioni sottese al primo motivo di appello che qualificano il credito spettante per sorte come previdenziale, contrastanti con le difese formulate in primo grado. In subordine, ha eccepito l'infondatezza del motivo di appello posto che il credito di cui è titolare il 6
non può essere assistito dalla speciale tutela di cui agli artt. 429, comma Pt_1
3, e 442 c.p.c., in quanto, anche alla luce dei chiarimenti offerti dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 156/1991, la speciale tutela accordata ai crediti previdenziali rinviene la propria ratio nel fatto che i titolari dei medesimi, assistiti o pensionati, traggono dalla prestazione previdenziale i mezzi necessari a soddisfare le proprie esigenze di vita. Pertanto, la richiamata normativa non potrebbe trovare applicazione al caso in cui il soggetto creditore verso l' non sia titolare di una prestazione previdenziale, bensì CP_1 debitore della prestazione previdenziale erogata agli iscritti al Fondo.
In riferimento al secondo motivo di gravame, ribadendo quanto già dedotto nel giudizio di primo grado, l' ha osservato il credito di cui era titolare il CP_1
è un credito di valuta e, in quanto tale, insuscettibile di rivalutazione Pt_1 monetaria, con la conseguenza che gli interessi non possono che essere calcolati sulla sorte nel valore nominale.
Sul terzo motivo di gravame l' ha ribadito l'applicabilità dell'art. 1284, CP_1 comma 4, c.c. ai soli procedimenti avviati dopo l'11 dicembre 2014; deponendo in tal senso l'espressione “ai procedimenti iniziati” che si riferisce inequivocabilmente all'istaurazione del giudizio di primo grado ed ha contestato i conteggi depositati in atti dal appellante. Pt_1
Disposta ex art. 183 c.p.c. la regolarizzazione della procura che risultava priva della sottoscrizione per autentica, la causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello non può trovare accoglimento.
Il versamento al Fondo della quota a carico della gestione speciale dei trattamenti pensionistici non costituisce né un trattamento retributivo né tantomeno una prestazione previdenziale, trattandosi di un pagamento effettuato dall' ad un fondo di previdenza integrativo. È evidente che la CP_1 pronuncia del Tribunale di Torino con cui è stata accertata la debenza dell' della provvista dovuta al fondo non rientra nelle sentenze di CP_1 condanna per crediti di lavoro previste dal comma 3 dell'art. 429 c.p.c. né in quelle di cui all'art. 442 c.p.c.. Destinatario del pagamento, infatti, non è un pensionato od un assistito, bensì un Fondo di previdenza complementare. Peraltro, ove si ritenesse che tale pagamento integri una prestazione 7
previdenziale, sussisterebbe comunque il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dall'art. 16, comma 6, della I. n. 412 del 1991.
Invero, secondo il consolidato orientamento della S.C., “… la regola della non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute - dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, si riferisce esclusivamente ai crediti previdenziali vantati verso tali enti, trovando la sua giustificazione nelle suindicate ragioni di tipo finanziario- che non possono che riguardare esclusivamente tali enti, che sono gli unici per i quali la tutela degli interessati ad ottenere le prestazioni di spettanza incontra un limite compatibile con l'art. 38 Cost. nel necessario contemperamento con le disponibilità del bilancio -pubblico, a carico del quale è finanziato in buona parte il sistema previdenziale, necessario contemperamento con le disponibilità del bilancio -pubblico, a carico del quale è finanziato in buona parte il sistema previdenziale Ric. 2016 n. 05648 sez. SU - ud. 30-
01-2018 -8- (Corte cost., sentenze n. 220 del 1988; n. 119 del 1991; n. 361 del 1996)” (così Cass. S.U. n. 6928 del 20/03/2018 e, in senso conforme, Cass. S.U. n.
16084 del 09/06/2021). Ne consegue che il primo motivo di appello, peraltro fondato su una deduzione in palese contraddizione con le difese formulate in primo grado (ove a pag. 19 si legge “è pacifico che i crediti di cui trattasi non hanno in senso proprio natura previdenziale (lo affermiamo noi e lo afferma l' nel suo atto di CP_1 opposizione) bensì risarcitoria/restitutoria. Le somme di cui si è fatta causa nel lungo giudizio di cognizione conclusosi con la condanna dell' non erano infatti né prestazioni CP_1 pensionistiche o assistenziali, né contribuzioni dovute per l'assicurazione generale obbligatoria. Erano invece somme indebitamente incamerate e trattenute dall' …”) CP_1 deve trovare rigetto.
Il rigetto del primo motivo di gravame assorbe il secondo, in quanto, non essendo dovuta la rivalutazione, gli interessi legali non possono essere computati sulla sorte annualmente rivalutata secondo gli indici Istat.
Parimenti infondata è la terza doglianza relativa all'applicabilità del disposto di cui al comma 4 dell'art. 1248 c.c.. Con la recente sentenza n. 19015 del 11/07/2024 la S.C. ha statuito che “Orbene, va chiarito, in primo luogo, che, di fronte ad un titolo esecutivo di natura giudiziale, non spetta al giudice dell'esecuzione e, tanto meno, al giudice adito a seguito di una opposizione all'esecuzione promossa dal debitore, di accertare il tasso degli interessi effettivamente applicabile nella fattispecie, in base alla natura del rapporto obbligatorio sottostante che è stato oggetto del giudizio di cognizione all'esito del quale si è formato il titolo esecutivo: si tratta, infatti, di un accertamento di natura cognitiva 8
e non esecutiva, che rientra nelle esclusive attribuzioni del giudice della cognizione e del quale va dato conto nella decisione di condanna che costituisce il titolo esecutivo.
Al contrario, al giudice dell'esecuzione (e/o al giudice adito in sede di opposizione all'esecuzione) spetta esclusivamente il compito di prendere atto della decisione già intervenuta sul punto in sede di cognizione, se una siffatta decisione vi sia stata, e trarne le conseguenze, al fine di liquidare l'importo per il quale vi è diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Ne deriva, altresì, che, se, al contrario, una siffatta decisione non fosse affatto ravvisabile nella pronuncia costituente titolo esecutivo, il giudice dell'esecuzione (e/o il giudice adito in sede di opposizione all'esecuzione) non potrà che prendere atto del difetto di una pronuncia di condanna relativamente all'obbligazione avente ad oggetto gli interessi al tasso eventualmente più elevato preteso dal creditore e, di conseguenza, dell'insussistenza del diritto di quest'ultimo di procedere ad esecuzione forzata per il relativo importo, sulla base del titolo esecutivo fatto valere.
Questi principi, da tempo consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, sono stati ribaditi e precisati, proprio con riguardo alla particolare fattispecie in esame nel presente giudizio, relativa all'ipotesi in cui il titolo esecutivo di natura giudiziale formatosi all'esito di un giudizio di cognizione non indichi esattamente il tasso degli interessi (legali) dovuti sul credito (costituente la sorta capitale) oggetto di condanna.
È stato, quindi, in proposito affermato il seguente principio di diritto: «se il titolo esecutivo giudiziale – nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione – dispone il pagamento di “interessi legali”, senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 12449 del 07/05/2024, Rv. 670951 - 02).
È opportuno precisare che la pronuncia appena richiamata si limita, condivisibilmente, ad escludere il potere del giudice dell'esecuzione di integrare la portata cognitiva del titolo esecutivo. 9
Deve, pertanto, ritenersi che il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per l'importo degli interessi ad un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1,
c.c., in caso di titolo esecutivo che contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli
“interessi legali”, resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione debba ritenersi che sia stata (esplicitamente o implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto, per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione”.
È evidente che il titolo esecutivo, costituito dalla sentenza del Tribunale di
Torino n. 305/2009, passata in giudicato all'esito del rigetto dell'appello e del ricorso in Cassazione, non contiene né poteva contenere alcun riferimento agli interessi di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c., disposizione introdotta solo nel 2014 dal D.L. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014. In applicazione dei principi formulati dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica di cui alla sopracitata pronuncia (che qui deve intendersi integralmente richiamata anche ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c.), il motivo di appello non può dunque trovare accoglimento.
Devono infine essere disattese le censure di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 111 Cost. in relazione all'applicabilità del disposto di cui al citato comma 4 dell'art. 1284 c.c. ai soli procedimenti iniziati dopo il
11.12.2014, stante l'irrilevanza della questione ai fini della decisione. Invero, nulla avendo statuito il Tribunale su una diversa misura degli interessi, in applicazione dei principi sanciti dalla pronuncia della S.C. sopra richiamata, essa non spetterebbe neppure se la causa fosse stata introdotta dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 132/2014.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di 10
versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 50.000,00, oltre oneri riflessi;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 04/12/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA RA EM DOTT. FABIO ELIGIO ANZILOTTI NITTO DE' ROSSI