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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 29/10/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 908/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 908/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 29 ottobre 2025 alle ore 12.40 innanzi alla dott. Federica Manfrè sono comparsi per il ricorrente l'avv. Andrea Gnesi in sostituzione dell'avv. Mazza Luigi per parte resistente nessuno compare L'avv. Gnesi discute la causa riportandosi al ricorso insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette la seguente sentenza. Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 908/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAZZA LUIGI Parte_1 C.F._1 e dell'avv. BILENCHI MARCO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), quale titolare dell'omonima ditta individuale con CP_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. AMBROSIO GIUSEPPE
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto del giudizio
1. ha convenuto in giudizio quale titolare dell'omonima ditta individuale per Parte_1 CP_1 vedere accolte le seguenti conclusioni: << - Previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti per il periodo dal 01 marzo 2023 al 03 luglio 2023 e della nullità e/o illegittimità del contratto di lavoro part- time sottoscritto dal ricorrente all'atto della sua assunzione per tutti i motivi dedotti ed eccepiti nelle argomentazioni in fatto e in diritto del presente ricorso, delle somme spettanti al ricorrente in ragione delle mansioni di fatto svolte, della quantità e qualità della prestazione offerta e, comunque, per i titoli e le causali integrate dalle deduzioni di fatto integrate dai prospetti allegati, condannare la signora nella qualità CP_1 di titolare dell'omonima ditta individuale…:
- al pagamento della complessiva somma di € 15.357,11 (di cui € 562,73 a titolo di TFR maturato), spettante al ricorrente in ragione delle mansioni di fatto svolte, della quantità e della qualità del lavoro prestazione offerta, e comunque per i titoli e le causali integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati o quella che
l'Onorevole Giudicante riterrà opportuna ed equa, oltre interessi e liquidazione del maggiore danno ex art 429 cpc: CP
- Condannare la convenuta alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore degli avvocati costituiti per dichiarazione di fatto anticipo….>>.
2. Il ricorrente ha allegato che: in data 4 aprile 2023 è stato formalmente assunto alle dipendenze della convenuta con contratto di lavoro indeterminato part-time 75% (30 ore settimanali) presso il ristorante “ ” di Parte_1
1 Portoferraio;
in realtà il rapporto di lavoro ha avuto inizio il 1 marzo 2023 e si è risolto il 3 luglio 2023 a seguito di licenziamento;
egli ha sempre svolto mansioni di primo cuoco, provvedendo alla preparazione dei primi e secondi piatti indicati nel menù del ristorante, coadiuvato dall'aiuto cuoco;
ha reso la prestazione Testimone_1 lavorativa dal lunedì alla domenica senza alcun giorno di riposo dalle 9.30 alle 15.30 e dalle 17.30 alle 23.00; quanto alla retribuzione, per il mese di marzo ha percepito € 1400,00, per il mese di aprile non ha ricevuto alcuna somma, per il mese di maggio ha percepito € 1445,00, per il mese di giugno ha percepito € 350,00 con bonifico del 31 luglio 2023, mentre nulla ha percepito per i giorni lavorati a luglio 2023; non ha beneficiato di nessun giorno di ferie, di talché sul punto non veritieri sono i prospetti paga;
non ha percepito alcunché a titolo di ratei ferie, festività, permessi e TFR.
3. Si è costituta in giudizio che ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in CP_1 diritto, chiedendo in via subordinata, “in caso di qualsivoglia riconoscimento di somme di denaro in favore del ricorrente, in particolare relative a mancati pagamenti relativi al contratto in essere, condanni il sig. CP_3
(che ha sottratto dette somme dalla disponibilità aziendale) al pagamento diretto in favore del ricorrente e/o in subordine a tenere indenne la resistente”.
4. La causa, istruita per documenti e prove orali, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5. Il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
6. In primo luogo deve rilevarsi la tardiva costituzione in giudizio di parte resistente, in quanto il termine “a ritroso” cadeva in giorno festivo (domenica 14 gennaio 2024) ed il deposito telematico della costituzione in giudizio è stata effettuata il giorno antecedente (sabato 13 gennaio 2024) e non anticipata al primo giorno non festivo, ovvero a venerdì 12 gennaio 2024 (cfr. Cass. 8496/2023). CP_
7. Di conseguenza inammissibili sono sia la chiamata in causa che le istanze istruttorie formulate dalla .
8. Tanto chiarito, il ricorrente lamenta in primo luogo la nullità del contratto part-time in atti (cfr. doc. 2 ric.) perché sottoscritto il 4.4.2023, ovvero oltre 30 giorni dopo l'effettivo inizio del rapporto di lavoro in data 1.3.2023 e senza indicazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ai sensi dell'art 5 secondo comma d. lgs
81/2015, secondo cui “Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese
e all'anno”.
9. Ebbene ai sensi dell'art 10 comma 2 del d. lgs 81/2015 “2. Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro
a tempo pieno a partire dalla pronuncia. Qualora l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito
2 mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno”.
10. Nel caso di specie, nel contratto di lavoro è indicata la durata della prestazione lavorativa (30 ore settimanali) di talché non può trovare applicazione la tutela della conversione del rapporto di lavoro a tempo pieno invocata da parte ricorrente, conversione che in ogni caso decorrerebbe dalla pronuncia, pronuncia rispetto alla quale il ricorrente non ha alcun interesse stante la risoluzione del rapporto di lavoro e la mancata impugnazione del recesso.
11. Trova invece applicazione la tutela risarcitoria prevista dalla stessa disposizione normativa, di talché, in assenza di più specifiche allegazioni sul punto, si ritiene congruo quantificare il credito del ricorrente a tale titolo nella misura del 5% della retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, così come di seguito quantificata.
12. Il ricorrente agisce altresì per il pagamento delle differenze retributive maturate in ragione della prestazione lavorativa non regolare resa prima della sottoscrizione del contratto dal 1 marzo 2023, del maggiore orario osservato rispetto a quello contrattualmente previsto (ovvero indistintamente dalle 9.30 alle 15.30 e dal 17.30 alle
23.00 tutti i giorni, senza riposo settimanale), della mancata fruizione di ferie, nonché a titolo di 13ma e 14ma mensilità e TFR.
13. Sotto il primo profilo l'unico teste escusso, , ha confermato che il ricorrente era già al lavoro al Tes_2 momento della sua assunzione in data 11.3.2023, riferendo tuttavia di avere appreso dal medesimo l'inizio del rapporto sin dal 1 marzo 2023 e di non avere conoscenza diretta della circostanza.
14. Pertanto, in assenza di ulteriori riscontri probatori, deve ritenersi che il rapporto di lavoro del ricorrente abbia avuto inizio in data 11.3.2023.
15. Quanto all'orario di lavoro osservato dal ricorrente, il teste ha reso dichiarazioni contraddittorie o comunque non sufficientemente circostanziate e attendibili, in quanto dopo aver confermato l'orario indicato in ricorso
(ovvero dalle ore 9.30 alle ore 15.30 e dalle 17 alle ore 23.00) ha fatto riferimento ad un frequente orario maggiore e diverso da quello allegato dal ricorrente (“Capitava che molte volte non avevamo lo stacco e si sfiorava di circa due o tre ore l'orario in quanto non si chiudeva la cucina”); nel prosieguo della deposizione, poi, a domanda, ha poi aggiunto, ancora una volta in senso non del tutto coerente con le allegazioni del ricorso: “I primi cinque giorni di marzo iniziavo a lavorare alle 10.30 aprivo io il ristorante e chiudevo insieme al ricorrente a mezzanotte. Si faceva una pausa dalle 15.30 alle 17.00. Dopo i primi cinque giorni abbiamo iniziato a lavorare sempre prima, in particolare il ricorrente iniziava a lavorare alle 9.30, il ristorante chiudeva alle 15.30 e riapriva alle 19.00. La sera il ricorrente iniziava a lavorare verso le 18.00. Man mano che il tempo passava il ricorrente ha iniziato a lavorare sempre prima, iniziando a lavorare alle 9.00. ADR L'orario che ho riferito valeva per tutti i giorni perché il ristorante
3 non aveva giorni di chiusura, e indifferentemente nei giorni festivi e non festivi. Si teneva aperto perché arrivavano le crociere”.
16. Ebbene, in assenza di ulteriori evidenze istruttorie (avendo peraltro il ricorrente rinunciato all'escussione del teste ), non può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sul lavoratore che agisca per Testimone_1
l'accertamento di un orario di lavoro superiore a quello previsto, orario che verosimilmente può ritenersi valido anche per il periodo antecedente alla sottoscrizione del rapporto.
17. Tanto chiarito, il CTU, chiamato a quantificare le differenze retributive maturate dal ricorrente tenuto conto dell'orario indicato nel contratto di lavoro e considerando quale data di inizio del rapporto di lavoro l'11 marzo 2023 ha determinato le spettanze maturate complessivamente dal in complessivi € 7084,97 e, tenuto conto di Parte_1 quanto percepito in corso di rapporto, il credito del medesimo in complessivi € 3417,84 lordi.
18. A tale somma deve essere aggiunta a titolo risarcitorio, per i motivi sopra esposti, l'ulteriore importo di €
355,00 (pari al 5% di € 7084,97).
19. La reciproca soccombenza tra le parti consente di compensare le spese di lite ad eccezione di quelle per la
CTU contabile che, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna per i titoli di cui in parte motiva al pagamento a favore di di CP_1 Parte_1 complessivi € 3772, 84, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico di le spese per la CTU liquidate con separato decreto;
CP_1
- compensa per il resto le spese di lite fra le parti.
Livorno, 29 ottobre 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
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TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 908/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 29 ottobre 2025 alle ore 12.40 innanzi alla dott. Federica Manfrè sono comparsi per il ricorrente l'avv. Andrea Gnesi in sostituzione dell'avv. Mazza Luigi per parte resistente nessuno compare L'avv. Gnesi discute la causa riportandosi al ricorso insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette la seguente sentenza. Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 908/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAZZA LUIGI Parte_1 C.F._1 e dell'avv. BILENCHI MARCO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), quale titolare dell'omonima ditta individuale con CP_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. AMBROSIO GIUSEPPE
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto del giudizio
1. ha convenuto in giudizio quale titolare dell'omonima ditta individuale per Parte_1 CP_1 vedere accolte le seguenti conclusioni: << - Previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti per il periodo dal 01 marzo 2023 al 03 luglio 2023 e della nullità e/o illegittimità del contratto di lavoro part- time sottoscritto dal ricorrente all'atto della sua assunzione per tutti i motivi dedotti ed eccepiti nelle argomentazioni in fatto e in diritto del presente ricorso, delle somme spettanti al ricorrente in ragione delle mansioni di fatto svolte, della quantità e qualità della prestazione offerta e, comunque, per i titoli e le causali integrate dalle deduzioni di fatto integrate dai prospetti allegati, condannare la signora nella qualità CP_1 di titolare dell'omonima ditta individuale…:
- al pagamento della complessiva somma di € 15.357,11 (di cui € 562,73 a titolo di TFR maturato), spettante al ricorrente in ragione delle mansioni di fatto svolte, della quantità e della qualità del lavoro prestazione offerta, e comunque per i titoli e le causali integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati o quella che
l'Onorevole Giudicante riterrà opportuna ed equa, oltre interessi e liquidazione del maggiore danno ex art 429 cpc: CP
- Condannare la convenuta alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore degli avvocati costituiti per dichiarazione di fatto anticipo….>>.
2. Il ricorrente ha allegato che: in data 4 aprile 2023 è stato formalmente assunto alle dipendenze della convenuta con contratto di lavoro indeterminato part-time 75% (30 ore settimanali) presso il ristorante “ ” di Parte_1
1 Portoferraio;
in realtà il rapporto di lavoro ha avuto inizio il 1 marzo 2023 e si è risolto il 3 luglio 2023 a seguito di licenziamento;
egli ha sempre svolto mansioni di primo cuoco, provvedendo alla preparazione dei primi e secondi piatti indicati nel menù del ristorante, coadiuvato dall'aiuto cuoco;
ha reso la prestazione Testimone_1 lavorativa dal lunedì alla domenica senza alcun giorno di riposo dalle 9.30 alle 15.30 e dalle 17.30 alle 23.00; quanto alla retribuzione, per il mese di marzo ha percepito € 1400,00, per il mese di aprile non ha ricevuto alcuna somma, per il mese di maggio ha percepito € 1445,00, per il mese di giugno ha percepito € 350,00 con bonifico del 31 luglio 2023, mentre nulla ha percepito per i giorni lavorati a luglio 2023; non ha beneficiato di nessun giorno di ferie, di talché sul punto non veritieri sono i prospetti paga;
non ha percepito alcunché a titolo di ratei ferie, festività, permessi e TFR.
3. Si è costituta in giudizio che ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in CP_1 diritto, chiedendo in via subordinata, “in caso di qualsivoglia riconoscimento di somme di denaro in favore del ricorrente, in particolare relative a mancati pagamenti relativi al contratto in essere, condanni il sig. CP_3
(che ha sottratto dette somme dalla disponibilità aziendale) al pagamento diretto in favore del ricorrente e/o in subordine a tenere indenne la resistente”.
4. La causa, istruita per documenti e prove orali, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5. Il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
6. In primo luogo deve rilevarsi la tardiva costituzione in giudizio di parte resistente, in quanto il termine “a ritroso” cadeva in giorno festivo (domenica 14 gennaio 2024) ed il deposito telematico della costituzione in giudizio è stata effettuata il giorno antecedente (sabato 13 gennaio 2024) e non anticipata al primo giorno non festivo, ovvero a venerdì 12 gennaio 2024 (cfr. Cass. 8496/2023). CP_
7. Di conseguenza inammissibili sono sia la chiamata in causa che le istanze istruttorie formulate dalla .
8. Tanto chiarito, il ricorrente lamenta in primo luogo la nullità del contratto part-time in atti (cfr. doc. 2 ric.) perché sottoscritto il 4.4.2023, ovvero oltre 30 giorni dopo l'effettivo inizio del rapporto di lavoro in data 1.3.2023 e senza indicazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ai sensi dell'art 5 secondo comma d. lgs
81/2015, secondo cui “Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese
e all'anno”.
9. Ebbene ai sensi dell'art 10 comma 2 del d. lgs 81/2015 “2. Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro
a tempo pieno a partire dalla pronuncia. Qualora l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito
2 mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno”.
10. Nel caso di specie, nel contratto di lavoro è indicata la durata della prestazione lavorativa (30 ore settimanali) di talché non può trovare applicazione la tutela della conversione del rapporto di lavoro a tempo pieno invocata da parte ricorrente, conversione che in ogni caso decorrerebbe dalla pronuncia, pronuncia rispetto alla quale il ricorrente non ha alcun interesse stante la risoluzione del rapporto di lavoro e la mancata impugnazione del recesso.
11. Trova invece applicazione la tutela risarcitoria prevista dalla stessa disposizione normativa, di talché, in assenza di più specifiche allegazioni sul punto, si ritiene congruo quantificare il credito del ricorrente a tale titolo nella misura del 5% della retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, così come di seguito quantificata.
12. Il ricorrente agisce altresì per il pagamento delle differenze retributive maturate in ragione della prestazione lavorativa non regolare resa prima della sottoscrizione del contratto dal 1 marzo 2023, del maggiore orario osservato rispetto a quello contrattualmente previsto (ovvero indistintamente dalle 9.30 alle 15.30 e dal 17.30 alle
23.00 tutti i giorni, senza riposo settimanale), della mancata fruizione di ferie, nonché a titolo di 13ma e 14ma mensilità e TFR.
13. Sotto il primo profilo l'unico teste escusso, , ha confermato che il ricorrente era già al lavoro al Tes_2 momento della sua assunzione in data 11.3.2023, riferendo tuttavia di avere appreso dal medesimo l'inizio del rapporto sin dal 1 marzo 2023 e di non avere conoscenza diretta della circostanza.
14. Pertanto, in assenza di ulteriori riscontri probatori, deve ritenersi che il rapporto di lavoro del ricorrente abbia avuto inizio in data 11.3.2023.
15. Quanto all'orario di lavoro osservato dal ricorrente, il teste ha reso dichiarazioni contraddittorie o comunque non sufficientemente circostanziate e attendibili, in quanto dopo aver confermato l'orario indicato in ricorso
(ovvero dalle ore 9.30 alle ore 15.30 e dalle 17 alle ore 23.00) ha fatto riferimento ad un frequente orario maggiore e diverso da quello allegato dal ricorrente (“Capitava che molte volte non avevamo lo stacco e si sfiorava di circa due o tre ore l'orario in quanto non si chiudeva la cucina”); nel prosieguo della deposizione, poi, a domanda, ha poi aggiunto, ancora una volta in senso non del tutto coerente con le allegazioni del ricorso: “I primi cinque giorni di marzo iniziavo a lavorare alle 10.30 aprivo io il ristorante e chiudevo insieme al ricorrente a mezzanotte. Si faceva una pausa dalle 15.30 alle 17.00. Dopo i primi cinque giorni abbiamo iniziato a lavorare sempre prima, in particolare il ricorrente iniziava a lavorare alle 9.30, il ristorante chiudeva alle 15.30 e riapriva alle 19.00. La sera il ricorrente iniziava a lavorare verso le 18.00. Man mano che il tempo passava il ricorrente ha iniziato a lavorare sempre prima, iniziando a lavorare alle 9.00. ADR L'orario che ho riferito valeva per tutti i giorni perché il ristorante
3 non aveva giorni di chiusura, e indifferentemente nei giorni festivi e non festivi. Si teneva aperto perché arrivavano le crociere”.
16. Ebbene, in assenza di ulteriori evidenze istruttorie (avendo peraltro il ricorrente rinunciato all'escussione del teste ), non può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sul lavoratore che agisca per Testimone_1
l'accertamento di un orario di lavoro superiore a quello previsto, orario che verosimilmente può ritenersi valido anche per il periodo antecedente alla sottoscrizione del rapporto.
17. Tanto chiarito, il CTU, chiamato a quantificare le differenze retributive maturate dal ricorrente tenuto conto dell'orario indicato nel contratto di lavoro e considerando quale data di inizio del rapporto di lavoro l'11 marzo 2023 ha determinato le spettanze maturate complessivamente dal in complessivi € 7084,97 e, tenuto conto di Parte_1 quanto percepito in corso di rapporto, il credito del medesimo in complessivi € 3417,84 lordi.
18. A tale somma deve essere aggiunta a titolo risarcitorio, per i motivi sopra esposti, l'ulteriore importo di €
355,00 (pari al 5% di € 7084,97).
19. La reciproca soccombenza tra le parti consente di compensare le spese di lite ad eccezione di quelle per la
CTU contabile che, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna per i titoli di cui in parte motiva al pagamento a favore di di CP_1 Parte_1 complessivi € 3772, 84, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico di le spese per la CTU liquidate con separato decreto;
CP_1
- compensa per il resto le spese di lite fra le parti.
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