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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Maurizio Petrelli - Presidente
- dott. Patrizia Evangelista - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 330 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, promossa da:
di con sede in Torre Santa Susanna Controparte_1 Controparte_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Giacomo Enrico Cervellera, come da mandato in atti.
APPELLANTE
contro con sede in Torino (c.f. ), rappresentata da Controparte_3 P.IVA_2
con sede in Milano (c.f. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Mazzara, come da mandato in atti.
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta, disposta con ordinanza del 3.10.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
SVOLG IME NTO DE L PROCE SSO § 1
Con atto di citazione del 21.8.2020, (d'ora innanzi Controparte_5
per brevità ha convenuto in giudizio ed ha chiesto che - CP_1 Controparte_6 previa declaratoria di nullità del contratto di mutuo stipulato tra le parti in data 25.6.2008,
per violazione della clausola (art. 1) con cui era stata convenuta la destinazione della somma erogata ad acquisto di immobili e merci - la banca fosse condannata a restituire la somma di € 270.000,00 illegittimamente distratta e destinata a ripianare l'esposizione debitoria di (garantita da ipoteca offerta da , oltre alla somma di Parte_1 CP_1
€ 52.000,00 “pari alla differenza tra la sommatoria di quanto la convenuta ha ricevuto in esecuzione del contratto di mutuo e quanto tenuta a restituire in virtù della dichiarata nullità (277.393,67 + 270.000,00) detratto quanto erogato (€ 494.279,04)”; con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio rappresentata da ed ha Controparte_6 Controparte_4
eccepito la litispendenza rispetto ad altro giudizio già iniziato da per ottenere CP_1
la declaratoria di nullità dello stesso contratto di mutuo;
nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda e ne ha chiesto il rigetto.
§ 1.1
Con sentenza n. 347 dell'1.3.2023, il tribunale di Brindisi ha rigettato la domanda e condannato la società attrice al pagamento delle spese processuali in favore della banca
§ 1.2
A sostegno della propria decisione, il tribunale ha argomentato come segue: - ha ritenuto infondata l'eccezione di litispendenza, atteso che le due domande proposte da CP_1 possedevano diversa causa petendi;
- ha ritenuto insussistente la nullità denunciata da escludendo che le parti avessero stipulato un mutuo di scopo;
si legge sul punto CP_7 in sentenza a pag. 8: “La domanda attrice, dunque, appare assolutamente infondata sia perché non vi è prova del subito sviamento delle somme erogate in favore della
[...]
con il predetto mutuo, sia perché, in ogni caso, per dedurre l'esistenza di un Parte_2
mutuo di scopo convenzionale, è pur sempre necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata, incidendo sulla causa del contratto, finisca per coinvolgere direttamente anche l'interesse dell'istituto finanziatore;
nel senso che, qualora - invece - venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate nell'interesse del mutuatario, si realizza, come nel caso in esame, una mera
pag. 2/5 esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo
contrattuale; in tale eventualità, pertanto, non si potrebbe parlare di mutuo di scopo
(sebbene uno scopo in senso lato, vi sia ovviamente per il sovvenuto), poiché la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro
realizzazione, non è di per sé idonea a modificare il tipo negoziale.
A ciò deve aggiungersi, per completezza, che la società attrice non ha offerto prova alcuna dell'eventuale danno subito per il dedotto sviamento della somma di € 270.000,00 che, al contrario ed evidentemente è servita per definire una situazione debitoria della stessa, in
quanto terzo datore di ipoteca a garanzia degli adempimenti contratti con il mutuo da era proprio la ”. Parte_1 Parte_2
§ 2
Avverso detta sentenza, ha proposto appello ed ha chiesto che, in totale riforma CP_1
del provvedimento impugnato, fosse accolta la domanda proposta nel giudizio di primo grado.
si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame;
ha Controparte_6 anche proposto appello incidentale condizionato, per il caso di accoglimento dell'appello principale, insistendo nella eccezione di litispendenza già formulata in primo grado e rigettata dal tribunale.
In data 19.12.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIV I DELL A D E CISIO NE
§ 3
L'appello principale si fonda su due motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione, ha dedotto che, interpretando CP_1
scorrettamente il materiale istruttorio disponibile, avrebbe errato il tribunale a negare l'invocata declaratoria di nullità del mutuo;
la destinazione di una notevole parte del finanziamento erogato da a ripianare l'esposizione debitoria di Controparte_3
in spregio allo scopo dichiarato in contratto, avrebbe invece dovuto fondare il Parte_1 giudizio di invalidità del mutuo, con ogni conseguenza in ordine agli obblighi restitutori.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che “Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione
pag. 3/5 rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché
contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei
confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo - diretto o indiretto - ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi
insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene
erogato; conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma
mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale”. (cass. civ. sez.I, ord.
5.6.2024 n. 15695).
Ciò posto, la corte osserva che il contratto di mutuo stipulato in data 25.6.2008 tra
[...]
e risulta espressamente qualificato come mutuo fondiario (cfr CP_1 Controparte_6
l'epigrafe dell'atto notarile con cui è stato stipulato, ove si fa rinvio agli artt. 38 e ss. del
TUB).
La giurisprudenza della suprema corte è univoca nell'affermare che “Il mutuo fondiario non
è mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata
dall'istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che
il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata (cass.civ.sez.III, 20.4.2007 n. 9511; cass. civ sez.I,
26.3.2012 n. 4792); il mutuo fondiario, dunque, può essere finalizzato anche a sanare debiti pregressi (cass.civ. sez. III, 12.9.2014 n. 19282; cass.civ.sez.I, 27.12.2013 n. 28663).
Nella specie, per ammissione della stessa società appellante, non è in dubbio la circostanza della avvenuta consegna da parte della banca mutuante dell'intera somma erogata (pari ad €
494.279,04) mediante accredito sul conto corrente n. 6152/77237893; il successivo passaggio di una parte di tale somma (pari ad € 270.000,00) dal patrimonio di a CP_1 quello di deve ritenersi - in mancanza di prova contraria - frutto di una libera Parte_1
scelta della mutuataria che ha destinato tale somma ad estinguere la posizione debitoria di
(rispetto alla quale risultava coobbligata come terza datrice di Parte_1 CP_1
ipoteca).
Deve, pertanto, essere confermata la decisione adottata dal tribunale.
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, ha dedotto che il primo giudice CP_1
avrebbe omesso di valutare le istanze istruttorie (interrogatorio formale del legale rappresentante della banca, prova per testi e CTU) avanzate a sostegno della domanda pag. 4/5 attorea.
Il motivo è infondato.
Con ordinanza del 3.10.2023, la corte ha già delibato la questione concludendo che il tribunale ha correttamente rigettato le richieste istruttorie, poiché volte a dimostrare fatti già
provati documentalmente e, in massima parte non contestati, evidenziando altresì la natura esplorativa della richiesta CTU.
§ 4
L'esame dell'appello incidentale condizionato è precluso dal rigetto dell'appello principale.
§ 5
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_5 [...] delle spese processuali che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre Controparte_6
accessori di legge e id tariffa in misura del 15%;
- dichiara che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante principale di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 13.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Maurizio Petrelli
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Maurizio Petrelli - Presidente
- dott. Patrizia Evangelista - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 330 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, promossa da:
di con sede in Torre Santa Susanna Controparte_1 Controparte_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Giacomo Enrico Cervellera, come da mandato in atti.
APPELLANTE
contro con sede in Torino (c.f. ), rappresentata da Controparte_3 P.IVA_2
con sede in Milano (c.f. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Mazzara, come da mandato in atti.
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta, disposta con ordinanza del 3.10.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
SVOLG IME NTO DE L PROCE SSO § 1
Con atto di citazione del 21.8.2020, (d'ora innanzi Controparte_5
per brevità ha convenuto in giudizio ed ha chiesto che - CP_1 Controparte_6 previa declaratoria di nullità del contratto di mutuo stipulato tra le parti in data 25.6.2008,
per violazione della clausola (art. 1) con cui era stata convenuta la destinazione della somma erogata ad acquisto di immobili e merci - la banca fosse condannata a restituire la somma di € 270.000,00 illegittimamente distratta e destinata a ripianare l'esposizione debitoria di (garantita da ipoteca offerta da , oltre alla somma di Parte_1 CP_1
€ 52.000,00 “pari alla differenza tra la sommatoria di quanto la convenuta ha ricevuto in esecuzione del contratto di mutuo e quanto tenuta a restituire in virtù della dichiarata nullità (277.393,67 + 270.000,00) detratto quanto erogato (€ 494.279,04)”; con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio rappresentata da ed ha Controparte_6 Controparte_4
eccepito la litispendenza rispetto ad altro giudizio già iniziato da per ottenere CP_1
la declaratoria di nullità dello stesso contratto di mutuo;
nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda e ne ha chiesto il rigetto.
§ 1.1
Con sentenza n. 347 dell'1.3.2023, il tribunale di Brindisi ha rigettato la domanda e condannato la società attrice al pagamento delle spese processuali in favore della banca
§ 1.2
A sostegno della propria decisione, il tribunale ha argomentato come segue: - ha ritenuto infondata l'eccezione di litispendenza, atteso che le due domande proposte da CP_1 possedevano diversa causa petendi;
- ha ritenuto insussistente la nullità denunciata da escludendo che le parti avessero stipulato un mutuo di scopo;
si legge sul punto CP_7 in sentenza a pag. 8: “La domanda attrice, dunque, appare assolutamente infondata sia perché non vi è prova del subito sviamento delle somme erogate in favore della
[...]
con il predetto mutuo, sia perché, in ogni caso, per dedurre l'esistenza di un Parte_2
mutuo di scopo convenzionale, è pur sempre necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata, incidendo sulla causa del contratto, finisca per coinvolgere direttamente anche l'interesse dell'istituto finanziatore;
nel senso che, qualora - invece - venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate nell'interesse del mutuatario, si realizza, come nel caso in esame, una mera
pag. 2/5 esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo
contrattuale; in tale eventualità, pertanto, non si potrebbe parlare di mutuo di scopo
(sebbene uno scopo in senso lato, vi sia ovviamente per il sovvenuto), poiché la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro
realizzazione, non è di per sé idonea a modificare il tipo negoziale.
A ciò deve aggiungersi, per completezza, che la società attrice non ha offerto prova alcuna dell'eventuale danno subito per il dedotto sviamento della somma di € 270.000,00 che, al contrario ed evidentemente è servita per definire una situazione debitoria della stessa, in
quanto terzo datore di ipoteca a garanzia degli adempimenti contratti con il mutuo da era proprio la ”. Parte_1 Parte_2
§ 2
Avverso detta sentenza, ha proposto appello ed ha chiesto che, in totale riforma CP_1
del provvedimento impugnato, fosse accolta la domanda proposta nel giudizio di primo grado.
si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame;
ha Controparte_6 anche proposto appello incidentale condizionato, per il caso di accoglimento dell'appello principale, insistendo nella eccezione di litispendenza già formulata in primo grado e rigettata dal tribunale.
In data 19.12.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIV I DELL A D E CISIO NE
§ 3
L'appello principale si fonda su due motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione, ha dedotto che, interpretando CP_1
scorrettamente il materiale istruttorio disponibile, avrebbe errato il tribunale a negare l'invocata declaratoria di nullità del mutuo;
la destinazione di una notevole parte del finanziamento erogato da a ripianare l'esposizione debitoria di Controparte_3
in spregio allo scopo dichiarato in contratto, avrebbe invece dovuto fondare il Parte_1 giudizio di invalidità del mutuo, con ogni conseguenza in ordine agli obblighi restitutori.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che “Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione
pag. 3/5 rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché
contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei
confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo - diretto o indiretto - ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi
insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene
erogato; conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma
mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale”. (cass. civ. sez.I, ord.
5.6.2024 n. 15695).
Ciò posto, la corte osserva che il contratto di mutuo stipulato in data 25.6.2008 tra
[...]
e risulta espressamente qualificato come mutuo fondiario (cfr CP_1 Controparte_6
l'epigrafe dell'atto notarile con cui è stato stipulato, ove si fa rinvio agli artt. 38 e ss. del
TUB).
La giurisprudenza della suprema corte è univoca nell'affermare che “Il mutuo fondiario non
è mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata
dall'istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che
il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata (cass.civ.sez.III, 20.4.2007 n. 9511; cass. civ sez.I,
26.3.2012 n. 4792); il mutuo fondiario, dunque, può essere finalizzato anche a sanare debiti pregressi (cass.civ. sez. III, 12.9.2014 n. 19282; cass.civ.sez.I, 27.12.2013 n. 28663).
Nella specie, per ammissione della stessa società appellante, non è in dubbio la circostanza della avvenuta consegna da parte della banca mutuante dell'intera somma erogata (pari ad €
494.279,04) mediante accredito sul conto corrente n. 6152/77237893; il successivo passaggio di una parte di tale somma (pari ad € 270.000,00) dal patrimonio di a CP_1 quello di deve ritenersi - in mancanza di prova contraria - frutto di una libera Parte_1
scelta della mutuataria che ha destinato tale somma ad estinguere la posizione debitoria di
(rispetto alla quale risultava coobbligata come terza datrice di Parte_1 CP_1
ipoteca).
Deve, pertanto, essere confermata la decisione adottata dal tribunale.
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, ha dedotto che il primo giudice CP_1
avrebbe omesso di valutare le istanze istruttorie (interrogatorio formale del legale rappresentante della banca, prova per testi e CTU) avanzate a sostegno della domanda pag. 4/5 attorea.
Il motivo è infondato.
Con ordinanza del 3.10.2023, la corte ha già delibato la questione concludendo che il tribunale ha correttamente rigettato le richieste istruttorie, poiché volte a dimostrare fatti già
provati documentalmente e, in massima parte non contestati, evidenziando altresì la natura esplorativa della richiesta CTU.
§ 4
L'esame dell'appello incidentale condizionato è precluso dal rigetto dell'appello principale.
§ 5
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_5 [...] delle spese processuali che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre Controparte_6
accessori di legge e id tariffa in misura del 15%;
- dichiara che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante principale di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 13.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Maurizio Petrelli
pag. 5/5