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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SENSI BALDOVINO, Presidente e Relatore PITTALIS ANGELA, Giudice SECCHI EMILIO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 220/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
ricorrente_1 s.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Alghero - Via Sant'Anna 38 07041 Alghero SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Società Per Le Entrate Del Comune Di Alghero - S.e.c.al. S.p.a. - 02269210908
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio ha pronunciato la seguente sentenza SVOLGIMENTO del PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato alla SECAL Ricorrente_1 RL, ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento TARI n°37 per gli anni d'imposta 2020 e 2021. La ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'avviso e ne ha chiesto l'annullamento.
SECAL RL si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Con nota depositata congiuntamente in data 25/06/2025 le parti, dopo aver dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo per la definizione della pretesa tributaria, hanno chiesto l'estinzione del procedimento con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI della DECISIONE La Corte preso atto della richiesta congiunta delle parti non può che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Sassari, 13.02.2026
Il Presidente-Relatore
(Dott.Baldovino de Sensi)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SENSI BALDOVINO, Presidente e Relatore PITTALIS ANGELA, Giudice SECCHI EMILIO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 220/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
ricorrente_1 s.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Alghero - Via Sant'Anna 38 07041 Alghero SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Società Per Le Entrate Del Comune Di Alghero - S.e.c.al. S.p.a. - 02269210908
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio ha pronunciato la seguente sentenza SVOLGIMENTO del PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato alla SECAL Ricorrente_1 RL, ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento TARI n°37 per gli anni d'imposta 2020 e 2021. La ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'avviso e ne ha chiesto l'annullamento.
SECAL RL si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Con nota depositata congiuntamente in data 25/06/2025 le parti, dopo aver dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo per la definizione della pretesa tributaria, hanno chiesto l'estinzione del procedimento con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI della DECISIONE La Corte preso atto della richiesta congiunta delle parti non può che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Sassari, 13.02.2026
Il Presidente-Relatore
(Dott.Baldovino de Sensi)