Rigetto
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16/06/2025, n. 5260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5260 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 05260/2025REG.PROV.COLL.
N. 03340/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3340 del 2024, proposto da
Antica Roma 013 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Orazio Castellana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater ) n. 1461/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Giovanni Pascuzzi e udito per la parte appellante l’avvocato Orazio Castellana;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società Antica Roma 013 s.r.l. propone appello avverso la sentenza del Tar per il Lazio n. 1461/2024 con la quale è stato respinto l’originario ricorso (integrato da motivi aggiunti) proposto dalla stessa società nel 2021 e volto ad ottenere l’annullamento:
- del Decreto del Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio rep. n. 314 del 14 aprile 2021, notificato a mezzo PEC in data 16 aprile 2021, con il quale è stato esercitato il diritto di prelazione ai sensi dell’art. 60 e segg. del d.lgs. 42/2004 per il compendio immobiliare sito in Roma, Via Appia Antica, n. 55;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche se per ipotesi non conosciuti e segnatamente i seguenti:
- Decreto ministeriale 12 gennaio 2021 rep. 25, vistato e registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il MIBACT il 20/01/2021 al n. 40;
- Atto in indirizzo del Ministero della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2021, per il triennio 2021-2023, emanato il 2 aprile 2021;
- Nota prot. 776 del 12 marzo 2021 del Parco Archeologico dell’Appia Antica, inviata al Segretariato Generale del MiC e alla Direzione Generale ABAP (acquisita al prot. 8631 del 16/3/2021 della Direzione Generale ABAP);
- Nota del Segretariato Generale del MiC, prot. 4476 del 17/3/2021 (acquisita al prot. 8807 del 17/3/2021 della Direzione Generale ABAP);
- Nota della Direzione Generale ABAP, prot. 9647 del 23/3/2021;
- Nota del Parco Archeologico dell’Appia Antica prot. 971 del 30/3/2021 (acquisita al prot. 10175 del 31/3/2021 della Direzione Generale ABAP);
- Nota del Parco Archeologico dell’Appia Antica prot. 991 del 1/4/2021 (acquisita al prot. 11008 del 2/4/2021 della Direzione Generale ABAP);
- Nota del Segretariato MiC per il Lazio, prot. 2771 del 1/4/2021 (acquisita al prot. 10982 del 1/4/2021 della Direzione Generale ABAP);
-nonché di ogni altro atto o provvedimento non conosciuto ed ostativo alla ricorrente.
2. La sentenza impugnata ha così sintetizzato le premesse in fatto:
- la società Antica Roma s.r.l., è risultata aggiudicataria, nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare pendente sin dal 1994 davanti al Tribunale ordinario di Roma, di un compendio immobiliare dichiarato di importante interesse archeologico situato a Roma nel Parco dell’Appia Antica;
- l’aggiudicazione in favore della società del compendio immobiliare in discorso è avvenuta a seguito di asta tenutasi in data 15 giugno 2016 nell’ambito della procedura esecutiva incardinata presso il Tribunale ordinario di Roma RGE n. 79937/1994 + 955/2006;
- il compendio immobiliare, nel quale si trovano i resti di una villa romana di epoca imperiale, è assoggettato a vincoli di varia natura, tra i quali il vincolo di tutela archeologica diretta, ed è costituito da diverse strutture (un casale di epoca medievale edificato su murature di epoca romana e numerose unità immobiliari attualmente adibite, alcune, ad abitazione e, altre, ad autorimessa e deposito) e da un parco di pertinenza;
- nel corso della procedura esecutiva è stata accertata, con sentenza del Tribunale di Roma n.3551 del 2020, la sussistenza in capo alla vedova del debitore esecutato del diritto di abitazione ex art. 540 c.c. su alcune particelle del compendio immobiliare;
- la ricorrente, stipulando un apposito mutuo, ha proceduto a corrispondere alla procedura esecutiva le seguenti somme: euro 1.750.000,00 a titolo di pagamento del prezzo; euro 2.364,29 a titolo di spese conseguenti all’aggiudicazione; euro 162.600,00 a titolo di spese (di cui euro 157.500,00, euro 50,00 ed euro 50,00 per diverse imposte ed euro 5.000,00, forfetariamente predeterminate);
- in data 1° marzo 2021, il decreto di trasferimento dell’immobile, emanato il 7 febbraio 2021 in esito all’avvenuta corresponsione di tutte le somme dovute dalla ricorrente, è stato denunciato al Ministero della cultura ex art. 59 del d.lgs. n. 42 del 2004;
- in data 16 aprile 2021, lo stesso Ministero ha notificato alla ricorrente il provvedimento impugnato, con cui, nell’esercizio del diritto di prelazione di cui all’art. 60 del d.lgs. n. 42 del 2004, ha disposto l’acquisizione coattiva del compendio immobiliare.
3. A sostegno dell’impugnativa venivano formulati i motivi di ricorso di seguito sintetizzati:
I. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e/o motivazione, contraddittorietà, abuso, illogicità, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A., violazione del principio del legittimo affidamento ed aggravamento della procedura, per avere il Ministero comunicato l’intenzione di esercitare il diritto di prelazione solo a seguito della notifica del decreto di trasferimento, benché fosse stato messo a conoscenza dell’aggiudicazione sin dal 2016.
II. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, perplessità, erroneità, arbitrarietà, contraddittorietà, violazione di legge (con riferimento agli artt. 60 e segg. d.lgs. 42/2004), violazione dei principi di buon andamento della P.A. e delle norme sul giusto procedimento:
- per difetto del requisito di congruità contabile e dell’impegno di spesa, non essendo stati disposti i rimborsi delle somme aggiuntive ed accessorie sopportate dall’aggiudicatario, per sproporzione fra impegno finanziario e somme stanziate nel bilancio dello Stato e mancata considerazione delle opere necessarie alla manutenzione dell’immobile ed all’eliminazione degli abusi edilizi;
- per difetto del visto di legittimità della Corte dei Conti;
- per difetto di notifica del decreto ai proprietari;
III. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e/o motivazione, contraddittorietà, illogicità, abuso, violazione del principio di proporzionalità e violazione di legge (con riferimento al d. lgs. 42/2004, alla l. 1089/1939, alla l. 1497/1939, agli atti istitutivi del Parco Appia Antica e del Consorzio della Caffarella, alla l.r. Lazio n. 66/1988 ed alla l.r. Lazio 14/1998), per non avere la P.A. sviluppato un progetto specifico di valorizzazione del complesso immobiliare.
3.1 La società Antica Roma s.r.l. proponeva altresì domanda subordinata di risarcimento del danno, commisurato alle spese affrontate e non recuperate in sede di procedura esecutiva ed ogni relativo accessorio.
3.2 Con successivo atto di motivi aggiunti la società ricorrente ha articolato un ulteriore motivo di ricorso, rubricato “Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Violazione di legge (artt. 59 e segg. Codice dei Beni Culturali - D. Lgs. 42/2004)”, lamentando la mancata corresponsione – da parte del Ministero della cultura – del prezzo dell’aggiudicazione nei termini di legge.
3.3 Nelle more della discussione del ricorso, la società ricorrente ha dato atto (in sede di memorie difensive) che la procedura esecutiva nell’ambito della quale è stato subastato il complesso immobiliare in questione è stata definita con approvazione del progetto di distribuzione in esito all’udienza tenutasi in forma cartolare in data 12 settembre 2023. Non essendo più possibile per la Antica Roma 013 s.r.l. perseguire l’oggetto della pretesa sostanziale connessa al ricorso nell’ambito suo proprio, ovverosia la restituzione del compendio alla procedura esecutiva con successivo trasferimento del bene, ha dichiarato di mantenere l’interesse alla decisione quanto meno ai fini risarcitori.
4. Nel giudizio di primo grado si costituiva il Ministero della cultura.
5. Con sentenza n. 1461/2024 il Tar per il Lazio ha rigettato il ricorso integrato da motivi aggiunti.
5.1 Il Tar ha preliminarmente ritenuto infondate le eccezioni formulate dall’Amministrazione resistente, ovvero: (i) l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica nei confronti del creditore procedente e degli eredi del debitore esecutato, i quali rivestirebbero la qualità di controinteressati; (ii) l’eccezione di difetto di interesse della ricorrente (in quanto, a seguito dell’esercizio della prelazione artistica il procedimento presso il Tribunale di Roma è proseguito ai soli fini della distribuzione del ricavato, essendo stata revocata e posta nel nulla l’aggiudicazione del complesso immobiliare conseguita dall’odierna ricorrente, che, quindi, sin da allora non potrebbe ritrarre alcuna utilità diretta nell’eventualità dell’annullamento dell’atto gravato).
5.2 Il Tar:
- ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso con il quale la ricorrente aveva lamentato l’eccesso di potere e la lesione del legittimo affidamento per avere il Ministero della cultura comunicato l’intenzione di esercitare il diritto di prelazione solo a seguito della notifica del decreto di trasferimento, benché fosse a conoscenza dell’aggiudicazione dell’immobile sin dal 2016. Dopo aver richiamato gli artt. 59 e 61 del d.lgs. n. 42 del 2004, il primo giudice ha affermato che: (i) quale dies a quo del termine di sessanta giorni per l’esercizio della prelazione rileva unicamente quello in cui il Ministero della cultura riceve la denuntiatio recante le prescritte indicazioni e (ii) che quest’ultima deve necessariamente seguire l’atto di trasferimento della proprietà, non potendo essere considerata tale una comunicazione precedente. Di conseguenza nessun affidamento legittimo in ordine al mancato esercizio della prelazione può essere rivendicato dalla società ricorrente;
- ha respinto il secondo motivo di ricorso con il quale erano state dedotte varie doglianze (prima elencate) attinenti a profili formali e contabili del procedimento culminato con l’adozione del decreto impugnato;
- ha ritenuto infondato il terzo motivo di ricorso con il quale era stato dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione sulle specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene, nonché la contraddittorietà del provvedimento che non terrebbe conto dei vincoli gravanti sull’immobile, alcuni dei quali sarebbero insuperabili e comunque rimessi alla valutazione di enti terzi, quali, in particolare, la Regione Lazio;
- ha ritenuto infondata la censura sollevata con i motivi aggiunti, attinente all’asserita mancata corresponsione alla procedura esecutiva delle somme dovute nei termini di legge affermando che il pagamento del corrispettivo non costituisce elemento della fattispecie di prelazione, né condizione di efficacia del provvedimento, bensì forma oggetto di un rapporto obbligatorio tra Amministrazione e alienante.
5.3 Il Tar ha quindi esaminato la domanda di condanna al pagamento formulata in via subordinata dalla società ricorrente, la quale ha chiesto, in particolare, che le siano rifuse le spese affrontate a titolo di: (i) “spese conseguenti all’aggiudicazione” (euro 2.364,29); (ii) “spese” (euro 162.600,00, di cui: euro 157.500,00 per l’imposta di registro al 9%, euro 50,00 per l’imposta ipotecaria, euro 50,00 per l’imposta catastale, ed euro 5.000,00, “forfetariamente predeterminate”); (iii) “compensi e spese per la relazione notarile” (euro 300,00); (iv) “compensi e spese notarili per la stipula di mutui” (euro 5.300,00), nonché gli interessi medio tempore maturati e corrisposti sulle somme erogate.
Il primo giudice ha ritenuto tale domanda infondata: (i) alla luce del tenore letterale dell’art. 60, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 che, nell’attribuire all’amministrazione il diritto di prelazione, si riferisce al “medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione” senza contemplare ulteriori oneri sopportati dalle parti per giungere alla conclusione del contratto; e (ii) in considerazione del fatto che il soggetto pubblico è del tutto estraneo ai rapporti negoziali eventualmente intercorsi tra una delle parti del contratto traslativo –che costituisce mera occasione storica del procedimento di acquisizione coattiva – ed altri soggetti, professionisti o istituti bancari, a vario titolo coinvolti nell’operazione. Con riferimento alle somme versate a titolo di imposte, il Tar ha precisato che, ove indebitamente versate, esse possono essere oggetto di istanza di rimborso nei termini e con le modalità previste dalle norme tributarie.
6. Avverso la sentenza del Tar per il Lazio n. 1461/2024 ha proposto appello la società Antica Roma 013 s.r.l. per i motivi che saranno più avanti esaminati.
7. Si è costituito in giudizio il Ministero della cultura chiedendo il rigetto integrale dell’appello.
8. All’udienza del 5 giugno 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di appello è rubricato: « Erroneità – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e/o motivazione, contraddittorietà, abuso, illogicità – Violazione del principio di legittimo affidamento da comportamento ondivago della P.A. – Aggravamento della procedura – Legittimità e fondatezza della richiesta di risarcimento del danno ».
Parte appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui (i) ha ritenuto non sussistere l’eccesso di potere per la violazione del principio di legittimo affidamento e (ii) ha rigettato la domanda risarcitoria sulla considerazione che sull’Amministrazione incombe l’obbligo di pagamento del solo prezzo stabilito nell’atto di alienazione, sostenendo che:
- la richiesta di condanna dell’Amministrazione agli esborsi aggiuntivi sopportati dalla ricorrente non è stata proposta in quanto direttamente discendente dall’esercizio del diritto di prelazione, ma in conseguenza del comportamento illegittimo della stessa;
- non sono pertinenti i riferimenti all’esclusione dell’obbligo in capo alla P.A. del pagamento di un “sovrapprezzo” o dei costi delle attività accessorie, in quanto connessi ad un concetto di “prezzo” considerato “ latu sensu ”;
- le somme vengono richieste a titolo di danno emergente, in quanto importi che l’acquirente non avrebbe sopportato qualora la P.A. avesse improntato il proprio comportamento ai canoni di lealtà, collaborazione, correttezza e buona fede;
- il risarcimento si assume dovuto sulla base della assoluta – e non contestata – conoscenza da parte dell’Amministrazione del provvedimento aggiudicativo già nel 2016, da cui, con ogni probabilità, sarebbe derivato l’acquisto definitivo del complesso da parte di Antica Roma s.r.l., e per cui l’Amministrazione non ha né nell’immediatezza, né trascorso un apprezzabile lasso di tempo, dimostrato un effettivo interesse all’esercizio della prelazione (nel momento in cui questa è stata esercitata erano passati ben cinque anni dalla notifica del provvedimento di aggiudicazione al Ministero);
- non è rilevante l’argomento speso dall’Amministrazione secondo il quale l’interesse all’acquisto sarebbe sorto solo dopo l’emanazione del d.m. 198/2016 (recante “disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale”), sia perché comunque la prelazione è stata esercitata solo nel 2021 (ovvero molto tempo dopo) sia perché di fatto l’interesse esisteva anche prima della emanazione del d.m. in ragione della qualità del casale tardomedievale che lo rendono tra i più rilevanti dell’intero ambito suburbano di Roma;
- a causa del riscontrato e oggettivo valore del complesso in oggetto e della contestuale e perdurante inerzia amministrativa, il ricorrente ha legittimamente confidato nel fatto che oramai nulla avrebbe potuto ostacolare il proprio acquisto e che, se una prelazione doveva essere esercitata, sarebbe stata proposta nell’immediatezza della conclusione della procedura di gara in modo tale da evitare all’Antica Roma s.r.l. l’ingente dispendio economico e il ricorso all’indebitamento per procedere alla compravendita;
- il potere di prelazione artistica non può essere esercitate ad libitum , ma presuppongono pur sempre una valutazione delle circostanze di fatto e di diritto presenti nel caso di specie;
- il profilo della legittimità della procedura deve infatti essere necessariamente tenuto ben distinto da quello della lesione del legittimo affidamento;
- il legittimo affidamento dell’acquirente si è radicato non in seguito a un provvedimento favorevole emanato e poi revocato dall’Amministrazione, bensì in seguito a un complesso di comportamenti omissivi protrattisi nel tempo, spia di un disinteresse del Mic nei confronti dell’immobile oggetto di vendita;
- nel caso di specie, tutte le condizioni alla cui presenza è subordinato il riconoscimento della lesione dell’affidamento sono pienamente soddisfatte: (i) la parte poteva vantare senza ombra di dubbio il conseguimento di un vantaggio da una situazione giuridica che aveva una solidità più prossima alla vera e propria certezza che alla mera apparenza, essendo stato definito il giudizio di opposizione promosso da Roma Capitale in qualità di terzo (conclusosi con rigetto e condanna dell’opponente alla refusione delle spese) ed essendo la procedura di esecuzione terminata con il verbale di aggiudicazione del complesso alla Antica Roma s.r.l. con conseguente deposito da parte della stessa del saldo del prezzo; (ii) non può dubitarsi della buona fede dell’odierna ricorrente; (iii) la posizione dell’appellante si era consolidata nel tempo;
- il danno subito dalla società acquirente deriva direttamente dal ritardo con il quale l’Amministrazione si è determinata all’acquisto: per evitarlo non era necessario l’esercizio della prelazione, bensì una chiara e netta dichiarazione con la quale si manifestava l’intenzione di procedervi, che avrebbe distolto la società aggiudicataria dall’accollarsi oneri, spese di registrazione, compensi dei professionisti, spese di cancellazione, interessi e oneri per il rilascio del mutuo e via dicendo;
- la domanda risarcitoria deve essere accolta e commisurata alle spese che l’aggiudicatario non avrebbe affrontato e che non sono state rimborsate, fra cui vanno sicuramente ricomprese (come dedotto sin dal ricorso introduttivo e provato documentalmente): Euro 2.364,29, a titolo di spese conseguenti all’aggiudicazione (di cui € 1.881,09 quota a carico dell’aggiudicatario del compenso del professionista delegato comprensivo di cassa e Iva ed al netto della R.A., € 283,20 per registrazione, trascrizione e voltura del Decreto di trasferimento ed € 200,00 per spese vive); Euro 162.600,00 a titolo di spese (€ 157.500,00 per l’imposta di registro al 9%, € 50,00 per l’imposta ipotecaria, € 50,00 per l’imposta catastale, ed € 5.000,00, forfetariamente predeterminate); Euro 300,00 per compensi e spese per la relazione notarile; Euro 5.300,00 per compensi e spese notarili per la stipula del mutuo, nonché gli interessi medio tempore maturati e corrisposti sulle somme erogate.
2. Il motivo è infondato.
Parte appellante non contesta quanto correttamente rilevato dal Tar ovvero che l’Amministrazione ha esercitato il diritto di prelazione nelle forme e nei tempi previsti dalla legge (artt. 59 e 61 del d.lgs. 42/2004).
Parte appellante chiede il risarcimento per l’asserita lesione del suo legittimo affidamento che si sarebbe radicato non in seguito a un provvedimento favorevole emanato e poi revocato dall’Amministrazione, bensì in seguito a un complesso di comportamenti omissivi protrattisi nel tempo, spia di un disinteresse del Mic nei confronti dell’immobile oggetto di vendita.
2.1 Conviene preliminarmente richiamare alcuni principi canonizzati dal Consiglio di Stato in materia di legittimo affidamento nel diritto amministrativo. Di seguito, in particolare, si citano alcuni passaggi di Cons. Stato, Sez. III, 4/8/2021, n. 5758:
« 8. In diritto civile la nozione di affidamento – secondo autorevole dottrina - ha riguardo a “fenomeni distinti”, accomunati dalla necessità di risolvere il conflitto ingenerato dalla divergenza fra realtà e apparenza; essa, nell’età contemporanea, tende ad essere ricondotta al dovere di solidarietà cui devono essere improntate le relazioni intersoggettive.
La stessa giurisprudenza citata dalle appellanti ricollega (le ragioni de) la rilevanza della c.d. buona fede oggettiva, e le regole che ne discendono, alla figura dell’abuso del diritto, vale a dire alla deviazione funzionale dallo scopo per il quale il diritto è stato attribuito: “il principio della buona fede oggettiva, intesa come reciproca lealtà di condotta delle parti, deve accompagnare il contratto in tutte le sue fasi, da quella della formazione a quelle della interpretazione e della esecuzione (cfr. Cass. civ. 11 giugno 2008, n. 15476; Cass. civ. 18 settembre 2009, n. 20106), comportando, quale ineludibile corollario, il divieto, per ciascun contraente, di esercitare verso l'altro i diritti che gli derivano dalla legge o dal contratto per realizzare uno scopo diverso da quello cui questi diritti sono preordinati (cfr. Cass. civ. 16 ottobre 2003, n. 15482) nonchè, il dovere di agire, anche nella fase della patologia del rapporto, in modo da preservare, per quanto possibile, gli interessi della controparte, e quindi, primo tra tutti, l'interesse alla conservazione del vincolo” (Corte di cassazione, sez. III, sentenza n. 13208/2010).
Si tratta di una regola che viene declinata anzitutto in materia di acquisti a non domino, non solo per via contrattuale; è tuttavia nella materia contrattuale che l’affidamento viene elevato dalle norme a criterio interpretativo della dichiarazione negoziale: e, dunque, del contenuto dell’obbligo.
L’istituto, e le regole che ne discendono, hanno pertanto la funzione di adeguare, sul piano delle regole di validità, l’assetto d’interessi all’apparenza creata da fatti, comportamenti e dichiarazioni: in modo da conformare le vicende relative alla circolazione dei beni all’impronta solidaristica.
Di qui la peculiarità della nozione in ambito di diritto civile, e la sua non automatica esportabilità nel settore del diritto amministrativo.
9. In diritto amministrativo la nozione ha un fondamento analogo, ma un ambito più circoscritto.
Il fondamento analogo è dato dal fatto che il destinatario del provvedimento favorevole ripone un affidamento sulla validità ed efficacia dello stesso (sempre che tale affidamento sia autorizzato dal regime del provvedimento): il problema della divergenza fra realtà ed apparenza si pone allorché tale provvedimento, e i relativi effetti ampliativi, vengano rimossi (in autotutela, o a seguito di ricorso giurisdizionale).
Con due importanti precisazioni: la prima è che il procedimento amministrativo non è un’attività relazionale a forma libera; la pretesa di ritenere non iure la condotta dell’amministrazione passa inevitabilmente per l’accertamento dell’illegittimità dei suoi atti.
La seconda è che la valutazione dell’ordinamento sul grado di affidamento configurabile a seguito di un provvedimento favorevole è già contenuta nel regime di stabilità del provvedimento medesimo.
Il concetto di buona fede e quello di affidamento hanno riguardo a due distinte nozioni: peraltro connesse, in quanto già in diritto civile è la buona fede che qualifica come incolpevole l’affidamento meritevole di tutela (la stessa teorica civilistica dell’affidamento esige infatti una diligenza nell’affidarsi all’altrui comportamento).
Il beneficiario del provvedimento favorevole sa già che, a certe condizioni (anche temporali), lo stesso può essere rimosso: tanto che in materia di provvedimenti amministrativi la tutela dell’affidamento in ambito comunitario (veicolata attraverso l’art. 1, primo comma, della legge n. 241/1990 nel nostro ordinamento) è costruita sul piano degli effetti giuridici dell’autotutela: i margini della tutela dell’affidamento riposto sulla stabilità del provvedimento sono definiti dal legislatore, attraverso la disciplina dei limiti di natura temporale all’esercizio del potere di autotutela ».
2.1.1 L’affidamento provvedimentale. Premesso il sopra richiamato inquadramento generale, occorre ricordare che una prima ipotesi di tutela dell’affidamento (prima anche perché è quella riconosciuta inizialmente dalla giurisprudenza) è rappresentata dalla tutela del cosiddetto “affidamento provvedimentale”. Si tratta dell’affidamento che il destinatario di un provvedimento favorevole ha riposto su detto atto rispetto alla possibilità che lo stesso venga annullato in autotutela ovvero in sede giurisdizionale.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 19/2021 ha espresso il seguente principio: « nei rapporti di diritto amministrativo, inerenti all’esercizio del pubblico potere, è configurabile un affidamento del privato sul legittimo esercizio di tale potere e sull’operato dell’amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, fonte per quest’ultima di responsabilità non solo per comportamenti contrari ai canoni di origine civilistica ora richiamati, ma anche per il caso di provvedimento favorevole annullato su ricorso di terzi ».
Significative anche le statuizioni espresse da Cons. Stato, Sez. IV, 18 dicembre 2023, n. 10976: « L’affidamento del privato si configura, dunque, in ragione del convincimento ragionevole del legittimo esercizio del potere pubblico e del convincimento ragionevole dell’operato dell’amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, individuandosi in ciò il duplice parametro “al quale ancorare” “la fiducia”, “il convincimento” o “l’aspettativa” del privato (così, Cons. Stato, Ad. plen. n. 19 del 2021, §. 14) ».
2.1.2 L’affidamento procedimentale. L’evoluzione giurisprudenziale ha portato al riconoscimento di una tutela anche per l’affidamento del privato durante il procedimento a prescindere dall’adozione del provvedimento. Significativa sul punto l’ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 8236/2020 nella quale si legge quanto segue: « Alla stregua dei principi enunciati in Cass. 14188/16 (successivamente ripresi anche da Cass. 25644/2017), che queste Sezioni Unite ritengono di confermare, deve quindi conclusivamente affermarsi che la responsabilità che grava sulla pubblica amministrazione per il danno prodotto al privato a causa delle violazione dell'affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa non sorge in assenza di rapporto, come la responsabilità aquiliana, ma sorge da un rapporto tra soggetti - la pubblica amministrazione e il privato che con questa sia entrato in relazione - che nasce prima e a prescindere dal danno e nel cui ambito il privato non può non fare affidamento nella correttezza della pubblica amministrazione. Si tratta, allora, di una responsabilità che prende la forma dalla violazione degli obblighi derivanti da detto rapporto e che, pertanto, va ricondotta allo schema della responsabilità relazionale, o da contatto sociale qualificato, da inquadrare nell'ambito della responsabilità contrattuale; con l'avvertenza che tale inquadramento, come segnalato da autorevole dottrina, non si riferisce al contratto come atto ma al rapporto obbligatorio, pur quando esso non abbia fonte in un contratto».
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 7/2021 ha specificato il principio affermando che: «L’ingiustizia del danno che fonda la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi si correla alla sopra menzionata dimensione sostanzialistica di questi ultimi, per cui solo se dall’illegittimo esercizio della funzione pubblica sia derivata per il privato una lesione della sua sfera giuridica quest’ultimo può fondatamente domandare il risarcimento per equivalente monetario ».
2.1.3 L’affidamento precontrattuale. L’articolo 5 del Nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) afferma la natura di principio fondamentale della materia quello per cui “nella procedura di gara” le parti dovranno comportarsi “reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento”.
2.2 Nella specie, parte appellante non invoca né la lesione dell’affidamento provvedimentale, né la lesione dell’affidamento procedimentale, né la lesione dell’affidamento precontrattuale che sono le uniche ipotesi per le quali è, attualmente, prevista una qualche forma di tutela.
Parte appellante chiede una tutela dell’affidamento da “complesso di comportamenti omissivi”.
Tale tutela non può essere accordata.
Perché possa affermarsi una responsabilità da comportamento omissivo non è sufficiente denunciare una asserita omissione. L’Amministrazione deve aver omesso di compiere atti o operazioni a cui è tenuta da uno specifico obbligo giuridico di attivarsi (art. 23, comma 2, d.p.r. 3/1957) ovvero tale omissione deve sostanziarsi in una violazione delle regole di diligenza e correttezza, che in virtù del principio costituzionale di solidarietà vanno osservate in ogni rapporto giuridico salvo verificare in concreto l’esigibilità della condotta commissiva.
Inoltre, la responsabilità risarcitoria per omissione ex art. 2043 c.c. richiede, oltre alla violazione di un obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso (criterio oggettivo), l'imputabilità della responsabilità all'agente quantomeno a titolo di colpa (criterio soggettivo) (Cass. civile, sez. III, 03/02/2022, n. 3294).
Nella specie parte appellante:
- ha ammesso che l’Amministrazione ha rispettato la procedura e la tempistica previste dal d.lgs. 42/2004 per l’esercizio della prelazione (in particolare agli artt. 59 e 61);
- non ha indicato nessuna norma dalla quale nasca uno specifico e tipizzato obbligo dell’Amministrazione di far conoscere la semplice possibile intenzione di esercitare la prelazione già da molto tempo prima che si verifichino i presupposti stringenti previsti dalla ricordata procedura prevista dal d.lgs. 42/2004;
- non ha addotto nessun elemento idoneo a dimostrare la colpa del soggetto agente (salvo voler affermare che la responsabilità da omissione sia una forma di responsabilità oggettiva, cosa che non è).
Secondo parte appellante, l’Amministrazione avrebbe l’obbligo di comunicare a tutti i potenziali, anche se non conosciuti, interessati (non si capisce in quale forma: pubblici proclami?) tutti i beni per i quali in un futuro prossimo o remoto ha intenzione di esercitare la prelazione.
Allo stato questo obbligo non esiste e il motivo di appello deve essere, pertanto, rigettato.
3. Il secondo motivo di appello è rubricato: « Erroneità - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, perplessità, erroneità, arbitrarietà, contraddittorietà – Violazione di legge (artt. 60 e segg. d.lgs. 42/2004) – Violazione dei principi di buon andamento della P.A. e delle norme sul giusto procedimento ».
Parte appellante critica le argomentazioni con le quali il Tar ha rigettato anche degli altri motivi di ricorso, sostenendo che:
- il Tar ha errato nell’escludere la sindacabilità in ordine alla valutazione sulla scelta attinente la tutela, la valorizzazione e la fruibilità del patrimonio culturale, stante l’asserita ampia discrezionalità della stessa;
- nel caso di specie sono state evidenziate macroscopiche irrazionalità o incongruenze, che inficiano l’esercizio del potere discrezionale, non essendo stata esplicitata la specifica finalità di tutela che giustifichi un così rilevante impegno della spesa pubblica stanziata per l’anno 2021 (si tratta di circa un quinto dell’intero importo impegnato dallo Stato per l’acquisto di beni di rilevanza culturale) per l’acquisizione di un solo bene immobile che peraltro non riveste particolare attrattiva archeologica: unica cosa degna di nota è, al suo interno, un mosaico di età imperiale, che non è mai stato oggetto di peculiare interesse di studio, né tantomeno ha costituito speciale attrattiva turistica;
- non consta dall’istruttoria effettuata e dalla motivazione del decreto impugnato, che siano stati valutati tutti gli aspetti relativi alla somma occorrente non solo per l’acquisizione, ma per tutte le connesse obbligatorie attività concernenti il plesso immobiliare in esame;
- l’interesse pubblico alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del bene culturale va contemperato con altri interessi pubblici che risultano prevalenti, nell’ambito delle specifiche misure di contenimento della spesa pubblica;
- è contrario ai principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione tacere del tutto le addizionali obbligatorie spese afferenti l’immobile;
- non è stata espletata alcuna perizia circa la congruità dell’impegno di spesa in relazione a tutte le somme accessorie occorrenti, in considerazione del fatto che il plesso immobiliare è affetto da numerose problematiche, quali: (i) la necessità di eliminare e/o regolarizzare i molteplici abusi edilizi perpetrati dal precedente titolare/esecutato; (ii) lo stato di fatiscenza e, comunque, di cattiva manutenzione, delle strutture e, in primo luogo, del corpo di fabbrica principale; (iii) l’occupazione del compendio da parte della vedova dell’originario esecutato (e della famiglia di quest’ultima) che vanta un diritto di abitazione, riconosciuto con sentenza del Tribunale di Roma (sent. n. 3551/2020); il che, quindi, impedisce, almeno nell’immediato, qualsivoglia uso pieno del bene, e comunque ne comprimerebbe sensibilmente una destinazione culturale aperta al pubblico o di utilità pubblica;
- non risultano in alcun modo considerati e valutati tutti gli interventi indispensabili ed opportuni al recupero del bene e, quindi, non solo la mera spesa per l’acquisto (coincidente con il prezzo di aggiudicazione) e per gli oneri accessori (quali spese di registrazione e trascrizione, oneri per le pratiche edilizie, compensi ai professionisti, ecc.), ma anche le spese di ripristino e/o recupero delle opere abusive (prudenzialmente stimabili in non meno di Euro 500.000,00) e le spese per il restauro dei corpi di fabbrica principali (il casale è abbandonato ed è completamente da ristrutturare, con sostituzioni e riparazioni con materiali confacenti, ed una spesa preventivabile di non meno di un milione di euro);
- sono inoltre da aggiungere le spese per l’adeguata protezione del mosaico;
- non è stato valutato che l’attuale occupazione dell’immobile in capo all’esecutata signora IT, pienamente legittima, comprime e vanifica qualsiasi idea di attuale utilizzo o miglioramento del bene ai fini di valorizzazione culturale, rivelandosi le esternazioni contenute al riguardo nel decreto, alla prova dei fatti, meramente ipotetiche e non concretamente attuate, perlomeno nell’immediato, nonché del tutto irrealizzabili senza copiosi investimenti rispetto ai quali non è documentato un autorizzato budget di spesa né la volontà di porli in essere (visto che si confida, assurdamente, che la Soprintendenza allenti i vincoli);
- di tutto ciò non v’è menzione nel decreto impugnato il che denota l’eccesso di potere che lo inficia, sotto le sintomatiche figure del difetto di istruttoria e di motivazione;
- nel decreto, con riguardo ai generici progetti di sviluppo nella valorizzazione del bene (generici ed aleatori) non si fa riferimento a somme già stanziate dallo Stato per la loro realizzazione, ad un tetto soglia previsto, ecc., limitandosi il decreto ad una sequela di vaghe e fumose affermazioni che peccano di rigida concretizzazione;
- anche con riguardo alle specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene, difettano l’approfondita istruttoria e la puntuale motivazione, non risultando alcun progetto specifico sull’immobile, limitandosi l’Amministrazione all’indicazione di finalità meramente ipotetiche;
- appare evidente nel parere del Segretariato Regionale Lazio e nella relazione di valorizzazione del bene che le finalità evidenziate siano di mero sfruttamento commerciale e speculativo, del tutto incompatibili con le finalità di valorizzazione culturale: aree di accoglienza, con “ristori, deposito e rimessaggio”; addirittura si parla di possibilità di destinazione ad uso foresteria e/o di bar;
- la conservazione, la valorizzazione e la pubblica fruizione dei beni culturali costituiscono i principi che devono guidare l’azione dello Stato (ai sensi del disposto di cui all'articolo 1 del d.lgs. 42/2004) nella gestione dei beni culturali;
- proprio perché il decreto incide su posizioni di privati che hanno posto in essere investimenti, solitamente congrui e di rilievo come nel caso di specie, la giurisprudenza impone rigorosa motivazione, che nella fattispecie difetta;
- l’immobile è occupato, attualmente inutilizzabile, è gravato da vincoli e da abusi edilizi che necessitano di dispendiosi lavori per la rimessione in pristino, dal che discende che occorresse una motivazione molto stringente ed analitica, assente sotto tali profili;
- neppure v’è menzione nel decreto dei motivi per cui il passaggio del bene in mani pubbliche migliorerebbe la sua conservazione rispetto all'attuale stato in cui si trova e da parte della ricorrente;
- l’utilizzazione pubblica del bene viene addirittura subordinata ad attività (illegittima) di sanatoria di tutte le opere eseguite senza concessione edilizia ed in contrasto con i vincoli posti sul compendio derivanti dalla legge (vincoli archeologici architettonici e paesaggistici ex l. 1089/1939 e l. 1497/1939; vincoli del Parco Appia Antica; Consorzio della Caffarella);
- i vincoli sussistenti sono tali che dovranno essere poste in essere dispendiose opere di remissione in pristino, rispetto alle quali il decreto tace, non essendo stato per nulla considerato quanto tempo occorra ed i connessi relativi costi;
- il decreto sorvola del tutto su tali opere di ripristino, confidando su un cambio di posizione da parte della Soprintendenza con riguardo ai connessi vincoli, molti dei quali sono insuperabili e comunque rimessi alla valutazione di enti terzi (quale la Regione Lazio, che, allo stato, non risulta in alcun modo interpellata).
4. Il motivo è infondato.
4.1 Le scelte operate in materia di tetti di spesa e ripartizione del budget sono ampiamente discrezionali, trattandosi di determinazioni che tengono conto della ponderazione tra i diversi tipi di interessi e prestazioni eterogenee, come tale riservate ad una sfera di discrezionalità politico-amministrativa particolarmente ampia, in cui il vero oggetto della scelta — e conseguentemente, del sindacato in sede giudiziale — non emerge guardando al singolo interesse e al concreto effetto lesivo che la stessa comporta per il singolo operatore economico, ma solo considerando tale interesse insieme agli altri, valutando le alternative possibili e realistiche per contemperarle, alla cui stregua operare il giudizio di ragionevolezza (Cons. Stato, sez. III, 02/11/2019, n. 7479).
Il Tar ha correttamente escluso la sindacabilità in ordine alla valutazione sulla scelta attinente la tutela, la valorizzazione e la fruibilità del patrimonio culturale, stante l’ampia discrezionalità della stessa.
Per altro verso parte appellante non ha prodotto elementi idonei a provare la palese irrazionalità delle scelte effettuate dall’Amministrazione (anche se è stato impegnato circa un quinto dell’intero importo impegnato dallo Stato per l’acquisto di beni di rilevanza culturale).
4.2 In ogni caso non è vero che l’Amministrazione non abbia compiuto una valutazione ponderata sulla convenienza economica dell’operazione di acquisto. Tale valutazione si è basata: (i) sulla relazione di consulenza tecnica del 13 maggio 2010 elaborata dei professionisti incaricati per il Tribunale Civile di Roma, (ii) sulla relazione tecnico descrittiva e di valutazione del Parco Archeologico dell’Appia Antica, allegata alla nota n. 971 del 30 marzo 2021, nonché sulla nota n. 2771 del 1 aprile 2021 del Segretariato Regionale del Lazio che ha concordato sulla congruità del prezzo. Quest’ultima nota si riferisce ai costi afferenti sia alle attività di recupero del bene che alla valorizzazione dello stesso.
4.3 Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, l’atto impugnato ha preso in considerazione la situazione dei soggetti che attualmente occupano l’immobile. In detto atto, infatti, si legge testualmente: « - il compendio è attualmente occupato dagli esecutati, pur avendone titolo solo la sig.ra NA IT, rispetto agli immobili individuati in Catasto al Foglio 905, part. 103, part. 104, part. 78, sub 1, part. 78 sub. 2, part. 100 sub 2 e part. 100 sub 3, in forza della succitata sentenza n. 3551/2020, del Tribunale di Roma, Sezione III che ha accertato la sussistenza del diritto di abitazione ai sensi dell’articolo 540 del Codice Civile in capo alla suddetta sig.ra IT; - considerato che, ai sensi della Sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, 24 maggio 1995, n. 348 “l’alienazione della nuda proprietà di bene vincolato per motivi storico-artistici ben può essere oggetto di prelazione da parte dell’amministrazione, trattandosi di diritto reale destinato necessariamente a riprendere la consistenza della piena proprietà” ».
4.4 Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, dalla lettura del provvedimento emerge la consapevolezza della necessità di interventi sulla struttura. In tale atto infatti si legge: « il compendio in argomento presenta un rilevante valore strategico ai fini della valorizzazione e dell’incremento del patrimonio culturale e naturalistico dell’area e, ai fini della suddetta valorizzazione, il Parco Archeologico dell’Appia Antica in allegato alla suddetta nota prot. 971 del 30 marzo 2021 ha delineato un programma di interventi finalizzato al recupero delle strutture del casale e degli annessi risalenti all’età romana come ambiti di visita ed espositivi ». Ancora, ad esempio in relazione al citato mosaico si legge: « un pavimento a mosaico bianco e nero con scena di thiasos marino, conservato sul fronte orientale del casale, in corrispondenza del piano di campagna, per una superficie di 8,85 x 6,7 m, ipoteticamente riferibile a un ambiente tricliniare, attualmente versante in condizioni di conservazione non ottimali ». Come detto, emerge la piana consapevolezza della necessità di interventi conservativi e, quindi, dei relativi costi. Non era necessario predisporre una perizia circa la congruità dell’impegno di spesa.
5. Il terzo motivo di appello è rubricato: « Erroneità - Violazione di legge (artt. 60 e segg. d.lgs. 42/2004) ».
Parte appellante denuncia l’erroneità delle affermazioni in ordine: (i) alla dubbia legittimazione della ricorrente ad eccepire la mancata notifica del decreto di esercizio della prelazione ai debitori esecutati e, (ii) all’infondatezza della doglianza in quanto il debitore non sarebbe destinatario obbligato della notifica, sostenendo che:
- è pacifico che il decreto non è stato ritualmente notificato ai proprietari esecutati;
- detta circostanza, però, non rileva quale fonte di legittimazione processuale, ma come elemento necessario per il perfezionamento del (tempestivo) esercizio del diritto di prelazione;
- laddove questo non fosse stato idoneamente esercitato nei confronti di tutti i soggetti interessati nel termine di legge, non si sarebbe compiuta la fattispecie prevista dalla legge per il passaggio coattivo della proprietà del bene allo Stato;
- il mancato perfezionamento della prelazione, in quanto incidente su un diritto assoluto (quello di proprietà, dal punto di vista estintivo o acquisitivo) può essere rilevato da chiunque vi abbia interesse;
- quindi, in primis , dall’aggiudicatario che, con l’esercizio del diritto di prelazione, vedrebbe vanificata la propria pretesa;
- per quanto riguarda il merito della doglianza, secondo l’art. 61 del Codice dei Beni Culturali, il decreto deve essere notificato nel termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto di alienazione sia all’acquirente che all’alienante;
- nella fattispecie, come alienante non deve intendersi la sola procedura esecutiva (nella persona del custode), bensì gli stessi debitori esecutati (i cui estremi sono indicati nella denuntiatio effettuata dal professionista delegato), contro i quali avviene il trasferimento, benché coattivo;
- non è da sottovalutare la posizione del soggetto che attualmente detiene l'immobile, avendone il legittimo possesso occupandolo in forza di sentenza, al quale il decreto non è stato notificato nei termini perentori di legge;
- chi possiede l'immobile, peraltro in forza di regolare titolo giurisdizionale, non può essere escluso dal novero dei soggetti cui il decreto deve obbligatoriamente essere notificato, essendo lo stesso pacificamente controinteressato e noto all'Amministrazione;
- mentre con l’attuale proprietà in capo alla ricorrente nulla esclude in ordine a determinati accordi con l'attuale detentore (ad esempio per l'attuale permanenza di occupazione in capo a suoi eredi), la traslatio definitiva della proprietà in capo al Ministero, e gli annunciati seppur genericissimi propositi relativi all'immobile, escludono ab origine qualsivoglia possibile futuro accordo dal che l'evidente controinteresse dell'attuale detentore all'adozione del decreto e, di converso, l'interesse al mantenimento dell'attuale status quo;
- non è corretta la notazione del Tar secondo cui il debitore esecutato, essendo in posizione tale da non poter rientrare in possesso del bene esecutato, non avrebbe interesse alla notifica, in quanto il processo esecutivo potrebbe arrestarsi in qualsiasi momento anche per eventi accessori allo stesso (quali il pagamento dei debiti accompagnato da un accordo con l’aggiudicatario e/o con gli altri creditori, l’estinzione della procedura, ecc.);
- considerato che l’identità del detentore era ben nota, ed esplicitata nel decreto di esercizio del diritto di prelazione, appare evidente che il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere notificato anche a parte esecutata (in quanto legittima proprietaria) ed alla detentrice;
- il che si ripercuote sulla tempestiva ed idonea notifica decreto;
- trattandosi di violazione dell’iter procedimentale ciò rende inefficace il Decreto, per l’effetto illegittimo in quanto tardivo, non notificato (nel senso di non perfettamente notificato a tutte le parti coinvolte) nella perentoria tempistica prevista dal legislatore.
6. Il motivo è infondato.
La censura relativa alla mancata notifica del decreto alla titolare del diritto di abitazione è inammissibile posto che l’appellante fa valere una situazione giuridica non facente capo alla stessa, ma a diverso soggetto.
Come correttamente rilevato dal Tar, il caso di specie è disciplinato dal principio espresso da Cons. St., Sez. VI, sentenza n. 1399 del 2016, che così si è espresso: « Invero, l'esame del merito della questione non può prescindere dall'esame dei profili di legittimazione dell'odierna appellante alla proposizione della censura, sotto un duplice aspetto: a) per un verso, l'articolazione della censura sconfina nel divieto di sostituzione processuale (art. 81 Cod. proc. civ.), fuori dei casi - qui non ricorrenti - previsti dalla legge, posto la legittimazione alla sua proposizione farebbe capo al più alla società Fabris e non all'odierna appellante; b) per altro verso, non appare pacifico che il debitore esecutato in una procedura di espropriazione immobiliare sia soggetto cui vada notificato il provvedimento di prelazione, posto che "alienante" - ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 - è sicuramente il venditore in una compravendita ordinaria, ma non anche il titolare del diritto dominicale che subisce la vendita coattiva del bene in una procedura esecutiva posto che in tal caso a promuovere d'autorità la vendita forzosa è l'ufficio del giudice dell'esecuzione immobiliare, ovvero il notaio da questi delegato, vale a dire un'entità in ciò sostitutiva del titolare della proprietà: in favore della quale è d'altronde intervenuta rituale e tempestiva notifica (in data 28 settembre 2012) della delibera regionale di esercizio della prelazione ».
Nel caso in cui il diritto di prelazione ex art. 60 del d.lgs. n. 42 del 2004 sia esercitato a fronte di un trasferimento immobiliare disposto, come nel caso di specie, dal giudice dell’esecuzione nell’ambito di una procedura di vendita forzata, la qualità di alienante in senso sostanziale, ai fini della notifica del decreto di acquisizione coattiva, deve essere riconosciuta all’ufficio del giudice dell’esecuzione, che, nella specie, ha ricevuto regolare e tempestiva notifica.
Il debitore esecutato comunque non potrebbe rientrare in possesso del bene oggetto di espropriazione immobiliare: in caso di eventuale esercizio illegittimo della prelazione e di conseguente annullamento, in sede giurisdizionale o di autotutela, del relativo decreto, viene ripristinata l’efficacia dell’acquisto da parte dell’aggiudicatario nella procedura esecutiva.
7. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero della Cultura, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila\00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pascuzzi | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO