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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 10/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 703/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro Leonardo Modica, nella causa instaurata
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Billitteri Parte_1
-ricorrente-
E
Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali
[...]
rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo
-resistenti-
OGGETTO: altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note di trattazione scritta nei e rispettivi atti difensivi.
A seguito dell'udienza del 12.12.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note depositate, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 26.5.2022, ha convenuto in giudizio il Parte_1
(d'ora in avanti, e l' di Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_1
deducendo: − di prestare attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta come docente di pianoforte a tempo indeterminato presso l'I. C. Don Bosco di CP_1
− che il Dirigente Scolastico dell'istituto presso il quale presta servizio, le aveva comunicato provvedimento di sospensione dal lavoro dal 10.3.2022 e sino alla comunicazione da parte dell'interessata dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario e, comunque, non oltre il 15.6.2022, con contestuale sospensione dalla retribuzione per il periodo di sospensione (cfr. doc. 1, ricorso);
− che, successivamente, la docente è stata reintegrata in servizio dall'1.4.2022 al
30.4.2022 con obbligo di esibizione del “green pass base”; con orario di lavoro di 36 ore settimanali, in luogo delle 18 ore contrattualmente previste e l'adibizione a mansioni diverse da quelle didattiche;
− che i suddetti provvedimenti sono lesivi dei diritti della ricorrente, così come gli atti normativi, regolamentari e interpretativi in essi richiamati e dei quali costituiscono applicazione.
Tanto premesso in fatto, l'odierna ricorrente ha chiesto: “emettere ordinanza di rinvio per sottoporre alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente in relazione all'art. 4 ter del D.L. 44/2021 e all'art. 8 D.L. 24/2022, per contrasto con gli articoli 2, 3, 10, 19, 32, 36, 38 e117 Cost. sulla base dei motivi ampiamente illustrati nel presente ricorso. Indi fissata l'udienza di discussione e assegnato il termine per la notifica alle controparti, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: nel merito: 1) Ritenere e dichiarare l'illegittimità dei decreti del D.S. n. 227/022 e 239/022 e conseguentemente disapplicarli, unitamente agli atti normativi e interpretativi in essi richiamati;
2) Condannare chi di ragione alla corresponsione delle differenze retributive tra l'orario di servizio svolto per 36 ore settimanali a partire dal 1°.4.'022 e quello previsto dal CCNL per il personale docente ed educativo della classe della ricorrente;
3) Disporre che la ricorrente possa trattenere la retribuzione intera per il mese di marzo 2022 senza far luogo a restituzione alcuna;
4) Condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno non patrimoniale
(morale ed esistenziale) cagionato alla ricorrente dall'applicazione dei decreti di cui sopra, quantificato in E 3.000,00, anche equitativamente;
5) Ordinare la trasmissione agli enti competenti dei dati necessari al fine dell'emissione dei pagamenti spettanti per le anzidette differenze retributive, oltre oneri previdenziali;
6) Condannare chi di ragione alla regolarizzazione contributiva della posizione previdenziale della ricorrente per il periodo di illegittima sospensione, di modo che il predetto periodo venga regolarmente computato e
Pag. 2 di 10 considerato come periodo lavorativo a qualsiasi fine anche di anzianità e punteggio;
7) Con vittoria di spese”.
Le Amministrazioni convenute si sono costituite in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito e, chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso perché inammissibile, improcedibile e comunque infondato, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione del nuovo difensore, parte ricorrente ha altresì dedotto “che
l' non ha depositato la delega “nominativa” da parte del Ministero della Sanità di CP_1
nomina del Dirigente, così come previsto dalla legge, né vi è alcuna menzione della delega nella memoria del resistente e, pertanto, va considerata inesistente; che l' non ha CP_1 depositato alcuna certificazione circa l'obbligo di formazione ex art. 29/32/39 GDPR sia del
Dirigente che di eventuali delegati e che, quindi, vi è stata chiara violazione della privacy del dirigente e di chi ha effettuato i controlli sanitari sulla persona della ricorrente;
che, non essendo prevista alcuna inversione dell'onere della prova, l' non ha esibito CP_1
l'accertamento che sarebbe stato effettuato sullo stato vaccinale della ricorrente;
non ha fornito la prova del rispetto della normativa sulla privacy;
non ha fornito la prova né alcuna argomentazione sulla violazione, contestata dalla ricorrente, dello Statuto dei Lavoratori ed il Diritto del lavoro;
non ha fornito né argomentato sulla violazione della normativa internazionale citata in ricorso”. (cfr. memoria del 14.5.2024)
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza fissata per il 12.12.2024
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
*
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto il provvedimento di sospensione oggetto del presente ricorso è un atto adottato con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro, trattandosi di un atto privatistico di gestione del rapporto di lavoro privo dei caratteri dell'autoritatività. Pertanto, in difetto di un esercizio autoritativo del potere amministrativo, ne consegue che la correlativa situazione giuridica soggettiva in capo alla ricorrente deve essere qualificata in termini di diritto soggettivo e non già di interesse legittimo, anche alla luce del petitum e della causa petendi di cui al ricorso, laddove la situazione dedotta in giudizio è delineata chiaramente in termini di diritto soggettivo. In tal senso si è recentemente pronunciata anche la Corte di
Pag. 3 di 10 cassazione a Sezioni Unite con ordinanza n. 9403 del 05/04/2023 nella quale ha statuito che “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la controversia relativa alla sospensione di un agente della polizia locale per la mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale anti Covid-19, introdotto dall'art. 4 ter del d.l. n. 44 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 76 del 2021, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché l'attività di verifica dell'osservanza di tale obbligo, da parte del datore di lavoro, non è ascrivibile all'ambito pubblicistico, ma a quello degli atti di gestione del rapporto di lavoro, seppur vincolati nei presupposti, nei contenuti e nelle modalità di esplicazione dalla previsione di legge”.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata, si osserva che nelle more sono intervenute le note pronunce n. 14 e 15 del 2023 della Corte Costituzionale, cui si rimanda integralmente anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.
In sintesi, la Corte Costituzionale, richiamata la propria giurisprudenza in materia di vaccinazioni obbligatorie e ribadito che il contemperamento del diritto alla salute del singolo
(comprensivo del profilo negativo di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con l'interesse della collettività costituisce il contenuto proprio dell'art. 32 Cost. e rappresenta una specifica concretizzazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., nella quale si manifesta la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente ha evidenziato innanzitutto che le misure approntate dal legislatore non possono, nel caso di specie, non essere valutate tenendo conto della situazione determinata da un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, come “pandemia”. Ha poi rilevato che l'imposizione dell'obbligo vaccinale, gradualmente introdotta dal legislatore, si è fondata su conoscenze medico-scientifiche ed evidenze sperimentali e che, alla luce dei dati scientifici a disposizione, tale decisione “non può […] reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 11.1). Ha evidenziato come “le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte
Pag. 4 di 10 dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021)”
(sentenza n. 14/2023 paragrafo 11).
La Corte ha escluso che potesse rappresentare idonea alternativa al vaccino la previsione dell'obbligo di sottoporsi, con elevata frequenza, a test diagnostici dell'infezione da Sars-
Cov-2. Tale soluzione, infatti, avrebbe avuto, tra l'altro, costi insostenibili e avrebbe comportato uno sforzo difficilmente tollerabile per il sistema sanitario, atteso che la gestione dei tamponi grava interamente sul servizio sanitario nazionale.
La Corte è così giunta alla conclusione che “appare evidente […] in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque (sentenza n. 127 del 2022)»
(sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio”
(sentenza n. 14/2023 paragrafo 11). Le disposizioni censurate, in altri termini, “hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività” (sentenza n. 15/2023 paragrafo 11.2).
La decisione del legislatore è stata giudicata non sproporzionata, atteso che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale non ha la natura e gli effetti di una sanzione, non eccede quanto necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, è stata costantemente modulata in base all'andamento della situazione sanitaria e si rivela altresì idoneo e necessario a questo stesso fine.
Né, ad avviso della Consulta, può ritenersi che il legislatore, nel bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost., abbia trascurato il rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, atteso che “il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza” (sentenza n. 15/2023 paragrafo 12.2).
Pag. 5 di 10 Deve anche considerarsi, a tale riguardo, che “la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 13.5
Fatte tali dovute premesse e precisazioni si osserva che l'obbligo vaccinale – per quanto direttamente interessa il presente giudizio – è stato imposto al personale scolastico dall'art. 4 ter, comma 1 lettera a), del D.L. 44/2021 (come convertito dalla L. 76/2021), introdotto dall'art. 1 del D.L. 172/2021. Per tale personale, il comma 3 del medesimo art. 4 ter prevedeva che: “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”.
Con l'entrata in vigore del D.L. 24.3.2022 n.24 la disciplina in materia di obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-Cov-2 è stata sensibilmente modificata;
in particolare, in relazione al personale scolastico, l'art. 8, co. 4, di detto D.L. ha infatti disposto l'introduzione degli artt.
4-ter.1 e 4-ter.2 nel D.L. n. 44/21, rispettivamente disciplinanti, il primo, la permanenza dell'obbligo vaccinale per tale categoria di lavoratori fino al 15.6.2022, il secondo, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Il cit. art. 8, come modificato dalla L. di conversione n. 52 del 19.5.2022, dispone:
“Art.
8. Obblighi vaccinali.
“[…] 4. Dopo l'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono inseriti i seguenti:
Art.
4-ter.1 : “Fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti
Pag. 6 di 10 dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica alle seguenti categorie: a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-ter.2 […]”
Art. 4 ter.2 (Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola): “1.
Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. 2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma
1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 ((...)) assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1. 3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque
l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di
Pag. 7 di 10 presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica. ((Il quinto periodo si interpreta nel senso che ai docenti inadempienti si applica, per quanto compatibile, il regime stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni.
4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 ((...)) provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica […]”.
Orbene, nel caso in esame, la condotta datoriale, concretizzata nel provvedimento di sospensione del 10.3.2022, risulta conforme con quanto all'epoca disposto dall'art. 4 ter del
D.L.1 aprile 2021, n. 44 (recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da covid19, in materia di vaccinazioni anti sars-cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici”), convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, nel testo vigente ed applicabile ratione temporis. Risulta parimenti incontestato che l'amministrazione scolastica abbia successivamente dato anche applicazione alla novella, introdotta in una fase di regressione della pandemia con decorrenza dal 25 marzo 2022 dall'art. 8, comma 4, del D.L. 24 marzo
2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, consistente nelle previsioni di cui all'art.
4- ter.2 (recante “Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola”), inserito nel medesimo D.L. 44/21 nella parte in cui si precisava che il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale imponeva al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.
Ed allora, tenuto conto che non risulta dimostrata da parte ricorrente la eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale, né che vi sia stata alcuna violazione datoriale dell'iter procedimentale previsto dalle norme all'epoca vigenti, l'operato dell'Amministrazione si appalesa conforme al dettato normativo vigente ratione temporis.
Pag. 8 di 10 Le assorbenti considerazioni che precedono rendono superflua la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936)
Devono in ogni caso ritenersi inammissibili le ulteriori ragioni di fatto e giuridiche a sostegno della domandi introdotte in giudizio con memoria del 14.5.2022 ( tra cui: mancato deposito della delega del nominativa del dirigente che ha adottato il provvedimento, mancato deposito ella certificazione dell'obbligo di formazione del dirigente), le quali direttamente afferendo alla legittimità dei provvedimenti datoriali oggetto del giudizio, avrebbero dovuto essere già esplicitate nel ricorso introduttivo (in ogni caso neppure sono state introdotte nella prima difesa come si evince dalla note di trattazione dell'udienza de 22.12.2022). ed infatti Principio fondamentale dell'ordinamento processuale giuslavoristico è quello della celerità e della concentrazione del processo, che trova il suo primo referente nell'onere di allegazione immediata per entrambe le parti, con correlata preclusione delle allegazioni tardive, imponendo le preclusioni nel rito del lavoro a entrambe le parti di esporre nel primo scritto tutte le domande, le eccezioni, le produzioni e le richieste di prova.
Ne discende che, ai sensi degli artt. 112, 414 n. 5 e 416, comma 3, c.p.c. tutto ciò che non
è allegato per il giudice non esiste e quest'ultimo è chiamato a giudicare, e può giudicare, esclusivamente sui fatti che sono affermati e introdotti tempestivamente nel giudizio dalle parti
Non merita parimenti accoglimento la domanda volta alla corresponsione delle differenze retributive per il maggior numero di ore lavorate rispetto a quelle contrattualmente previste, per effetto del ricollocamento ai sensi del D.L. 24/2022, atteso che parte ricorrente non ha fornito siffatta prova. Dalla documentazione allegata in ricorso non risulta infatti in alcun modo l'avvenuto espletamento di ore aggiuntive rispetto a quello contrattualmente previste
(cfr. doc. 4) trattandosi di estratti del registro presenze riferiti a 4 giorni di maggio e due di aprile, palesemente inidonei a provare l'espletamento delle maggiori ore nel periodo dedotto in ricorso (36 ore settimanali).
Pag. 9 di 10 La ritenuta liceità della condotta datoriale comporta il rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, venendo a mancare l'elemento costitutivo della obbligazione risarcitoria rappresentato dal fatto illecito. Ciò rende del tutto superfluo l'esame circa la sussistenza di evenienze lesive non patrimoniali eziologicamente riferibili alla condotta datoriale.
In considerazione della complessità delle questioni esaminate e del deposito del ricorso in epoca antecedente alle sentenze della Corte costituzionale, appare conforme a giustizia compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione: rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti;
Così deciso in Sciacca il 10 gennaio 2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro Leonardo Modica, nella causa instaurata
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Billitteri Parte_1
-ricorrente-
E
Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali
[...]
rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo
-resistenti-
OGGETTO: altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note di trattazione scritta nei e rispettivi atti difensivi.
A seguito dell'udienza del 12.12.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note depositate, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 26.5.2022, ha convenuto in giudizio il Parte_1
(d'ora in avanti, e l' di Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_1
deducendo: − di prestare attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta come docente di pianoforte a tempo indeterminato presso l'I. C. Don Bosco di CP_1
− che il Dirigente Scolastico dell'istituto presso il quale presta servizio, le aveva comunicato provvedimento di sospensione dal lavoro dal 10.3.2022 e sino alla comunicazione da parte dell'interessata dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario e, comunque, non oltre il 15.6.2022, con contestuale sospensione dalla retribuzione per il periodo di sospensione (cfr. doc. 1, ricorso);
− che, successivamente, la docente è stata reintegrata in servizio dall'1.4.2022 al
30.4.2022 con obbligo di esibizione del “green pass base”; con orario di lavoro di 36 ore settimanali, in luogo delle 18 ore contrattualmente previste e l'adibizione a mansioni diverse da quelle didattiche;
− che i suddetti provvedimenti sono lesivi dei diritti della ricorrente, così come gli atti normativi, regolamentari e interpretativi in essi richiamati e dei quali costituiscono applicazione.
Tanto premesso in fatto, l'odierna ricorrente ha chiesto: “emettere ordinanza di rinvio per sottoporre alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente in relazione all'art. 4 ter del D.L. 44/2021 e all'art. 8 D.L. 24/2022, per contrasto con gli articoli 2, 3, 10, 19, 32, 36, 38 e117 Cost. sulla base dei motivi ampiamente illustrati nel presente ricorso. Indi fissata l'udienza di discussione e assegnato il termine per la notifica alle controparti, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: nel merito: 1) Ritenere e dichiarare l'illegittimità dei decreti del D.S. n. 227/022 e 239/022 e conseguentemente disapplicarli, unitamente agli atti normativi e interpretativi in essi richiamati;
2) Condannare chi di ragione alla corresponsione delle differenze retributive tra l'orario di servizio svolto per 36 ore settimanali a partire dal 1°.4.'022 e quello previsto dal CCNL per il personale docente ed educativo della classe della ricorrente;
3) Disporre che la ricorrente possa trattenere la retribuzione intera per il mese di marzo 2022 senza far luogo a restituzione alcuna;
4) Condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno non patrimoniale
(morale ed esistenziale) cagionato alla ricorrente dall'applicazione dei decreti di cui sopra, quantificato in E 3.000,00, anche equitativamente;
5) Ordinare la trasmissione agli enti competenti dei dati necessari al fine dell'emissione dei pagamenti spettanti per le anzidette differenze retributive, oltre oneri previdenziali;
6) Condannare chi di ragione alla regolarizzazione contributiva della posizione previdenziale della ricorrente per il periodo di illegittima sospensione, di modo che il predetto periodo venga regolarmente computato e
Pag. 2 di 10 considerato come periodo lavorativo a qualsiasi fine anche di anzianità e punteggio;
7) Con vittoria di spese”.
Le Amministrazioni convenute si sono costituite in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito e, chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso perché inammissibile, improcedibile e comunque infondato, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione del nuovo difensore, parte ricorrente ha altresì dedotto “che
l' non ha depositato la delega “nominativa” da parte del Ministero della Sanità di CP_1
nomina del Dirigente, così come previsto dalla legge, né vi è alcuna menzione della delega nella memoria del resistente e, pertanto, va considerata inesistente; che l' non ha CP_1 depositato alcuna certificazione circa l'obbligo di formazione ex art. 29/32/39 GDPR sia del
Dirigente che di eventuali delegati e che, quindi, vi è stata chiara violazione della privacy del dirigente e di chi ha effettuato i controlli sanitari sulla persona della ricorrente;
che, non essendo prevista alcuna inversione dell'onere della prova, l' non ha esibito CP_1
l'accertamento che sarebbe stato effettuato sullo stato vaccinale della ricorrente;
non ha fornito la prova del rispetto della normativa sulla privacy;
non ha fornito la prova né alcuna argomentazione sulla violazione, contestata dalla ricorrente, dello Statuto dei Lavoratori ed il Diritto del lavoro;
non ha fornito né argomentato sulla violazione della normativa internazionale citata in ricorso”. (cfr. memoria del 14.5.2024)
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza fissata per il 12.12.2024
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
*
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto il provvedimento di sospensione oggetto del presente ricorso è un atto adottato con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro, trattandosi di un atto privatistico di gestione del rapporto di lavoro privo dei caratteri dell'autoritatività. Pertanto, in difetto di un esercizio autoritativo del potere amministrativo, ne consegue che la correlativa situazione giuridica soggettiva in capo alla ricorrente deve essere qualificata in termini di diritto soggettivo e non già di interesse legittimo, anche alla luce del petitum e della causa petendi di cui al ricorso, laddove la situazione dedotta in giudizio è delineata chiaramente in termini di diritto soggettivo. In tal senso si è recentemente pronunciata anche la Corte di
Pag. 3 di 10 cassazione a Sezioni Unite con ordinanza n. 9403 del 05/04/2023 nella quale ha statuito che “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la controversia relativa alla sospensione di un agente della polizia locale per la mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale anti Covid-19, introdotto dall'art. 4 ter del d.l. n. 44 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 76 del 2021, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché l'attività di verifica dell'osservanza di tale obbligo, da parte del datore di lavoro, non è ascrivibile all'ambito pubblicistico, ma a quello degli atti di gestione del rapporto di lavoro, seppur vincolati nei presupposti, nei contenuti e nelle modalità di esplicazione dalla previsione di legge”.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata, si osserva che nelle more sono intervenute le note pronunce n. 14 e 15 del 2023 della Corte Costituzionale, cui si rimanda integralmente anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.
In sintesi, la Corte Costituzionale, richiamata la propria giurisprudenza in materia di vaccinazioni obbligatorie e ribadito che il contemperamento del diritto alla salute del singolo
(comprensivo del profilo negativo di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con l'interesse della collettività costituisce il contenuto proprio dell'art. 32 Cost. e rappresenta una specifica concretizzazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., nella quale si manifesta la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente ha evidenziato innanzitutto che le misure approntate dal legislatore non possono, nel caso di specie, non essere valutate tenendo conto della situazione determinata da un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, come “pandemia”. Ha poi rilevato che l'imposizione dell'obbligo vaccinale, gradualmente introdotta dal legislatore, si è fondata su conoscenze medico-scientifiche ed evidenze sperimentali e che, alla luce dei dati scientifici a disposizione, tale decisione “non può […] reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 11.1). Ha evidenziato come “le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte
Pag. 4 di 10 dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021)”
(sentenza n. 14/2023 paragrafo 11).
La Corte ha escluso che potesse rappresentare idonea alternativa al vaccino la previsione dell'obbligo di sottoporsi, con elevata frequenza, a test diagnostici dell'infezione da Sars-
Cov-2. Tale soluzione, infatti, avrebbe avuto, tra l'altro, costi insostenibili e avrebbe comportato uno sforzo difficilmente tollerabile per il sistema sanitario, atteso che la gestione dei tamponi grava interamente sul servizio sanitario nazionale.
La Corte è così giunta alla conclusione che “appare evidente […] in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque (sentenza n. 127 del 2022)»
(sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio”
(sentenza n. 14/2023 paragrafo 11). Le disposizioni censurate, in altri termini, “hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività” (sentenza n. 15/2023 paragrafo 11.2).
La decisione del legislatore è stata giudicata non sproporzionata, atteso che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale non ha la natura e gli effetti di una sanzione, non eccede quanto necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, è stata costantemente modulata in base all'andamento della situazione sanitaria e si rivela altresì idoneo e necessario a questo stesso fine.
Né, ad avviso della Consulta, può ritenersi che il legislatore, nel bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost., abbia trascurato il rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, atteso che “il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza” (sentenza n. 15/2023 paragrafo 12.2).
Pag. 5 di 10 Deve anche considerarsi, a tale riguardo, che “la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 13.5
Fatte tali dovute premesse e precisazioni si osserva che l'obbligo vaccinale – per quanto direttamente interessa il presente giudizio – è stato imposto al personale scolastico dall'art. 4 ter, comma 1 lettera a), del D.L. 44/2021 (come convertito dalla L. 76/2021), introdotto dall'art. 1 del D.L. 172/2021. Per tale personale, il comma 3 del medesimo art. 4 ter prevedeva che: “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”.
Con l'entrata in vigore del D.L. 24.3.2022 n.24 la disciplina in materia di obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-Cov-2 è stata sensibilmente modificata;
in particolare, in relazione al personale scolastico, l'art. 8, co. 4, di detto D.L. ha infatti disposto l'introduzione degli artt.
4-ter.1 e 4-ter.2 nel D.L. n. 44/21, rispettivamente disciplinanti, il primo, la permanenza dell'obbligo vaccinale per tale categoria di lavoratori fino al 15.6.2022, il secondo, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Il cit. art. 8, come modificato dalla L. di conversione n. 52 del 19.5.2022, dispone:
“Art.
8. Obblighi vaccinali.
“[…] 4. Dopo l'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono inseriti i seguenti:
Art.
4-ter.1 : “Fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti
Pag. 6 di 10 dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica alle seguenti categorie: a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-ter.2 […]”
Art. 4 ter.2 (Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola): “1.
Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. 2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma
1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 ((...)) assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1. 3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque
l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di
Pag. 7 di 10 presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica. ((Il quinto periodo si interpreta nel senso che ai docenti inadempienti si applica, per quanto compatibile, il regime stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni.
4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 ((...)) provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica […]”.
Orbene, nel caso in esame, la condotta datoriale, concretizzata nel provvedimento di sospensione del 10.3.2022, risulta conforme con quanto all'epoca disposto dall'art. 4 ter del
D.L.1 aprile 2021, n. 44 (recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da covid19, in materia di vaccinazioni anti sars-cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici”), convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, nel testo vigente ed applicabile ratione temporis. Risulta parimenti incontestato che l'amministrazione scolastica abbia successivamente dato anche applicazione alla novella, introdotta in una fase di regressione della pandemia con decorrenza dal 25 marzo 2022 dall'art. 8, comma 4, del D.L. 24 marzo
2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, consistente nelle previsioni di cui all'art.
4- ter.2 (recante “Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola”), inserito nel medesimo D.L. 44/21 nella parte in cui si precisava che il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale imponeva al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.
Ed allora, tenuto conto che non risulta dimostrata da parte ricorrente la eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale, né che vi sia stata alcuna violazione datoriale dell'iter procedimentale previsto dalle norme all'epoca vigenti, l'operato dell'Amministrazione si appalesa conforme al dettato normativo vigente ratione temporis.
Pag. 8 di 10 Le assorbenti considerazioni che precedono rendono superflua la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936)
Devono in ogni caso ritenersi inammissibili le ulteriori ragioni di fatto e giuridiche a sostegno della domandi introdotte in giudizio con memoria del 14.5.2022 ( tra cui: mancato deposito della delega del nominativa del dirigente che ha adottato il provvedimento, mancato deposito ella certificazione dell'obbligo di formazione del dirigente), le quali direttamente afferendo alla legittimità dei provvedimenti datoriali oggetto del giudizio, avrebbero dovuto essere già esplicitate nel ricorso introduttivo (in ogni caso neppure sono state introdotte nella prima difesa come si evince dalla note di trattazione dell'udienza de 22.12.2022). ed infatti Principio fondamentale dell'ordinamento processuale giuslavoristico è quello della celerità e della concentrazione del processo, che trova il suo primo referente nell'onere di allegazione immediata per entrambe le parti, con correlata preclusione delle allegazioni tardive, imponendo le preclusioni nel rito del lavoro a entrambe le parti di esporre nel primo scritto tutte le domande, le eccezioni, le produzioni e le richieste di prova.
Ne discende che, ai sensi degli artt. 112, 414 n. 5 e 416, comma 3, c.p.c. tutto ciò che non
è allegato per il giudice non esiste e quest'ultimo è chiamato a giudicare, e può giudicare, esclusivamente sui fatti che sono affermati e introdotti tempestivamente nel giudizio dalle parti
Non merita parimenti accoglimento la domanda volta alla corresponsione delle differenze retributive per il maggior numero di ore lavorate rispetto a quelle contrattualmente previste, per effetto del ricollocamento ai sensi del D.L. 24/2022, atteso che parte ricorrente non ha fornito siffatta prova. Dalla documentazione allegata in ricorso non risulta infatti in alcun modo l'avvenuto espletamento di ore aggiuntive rispetto a quello contrattualmente previste
(cfr. doc. 4) trattandosi di estratti del registro presenze riferiti a 4 giorni di maggio e due di aprile, palesemente inidonei a provare l'espletamento delle maggiori ore nel periodo dedotto in ricorso (36 ore settimanali).
Pag. 9 di 10 La ritenuta liceità della condotta datoriale comporta il rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, venendo a mancare l'elemento costitutivo della obbligazione risarcitoria rappresentato dal fatto illecito. Ciò rende del tutto superfluo l'esame circa la sussistenza di evenienze lesive non patrimoniali eziologicamente riferibili alla condotta datoriale.
In considerazione della complessità delle questioni esaminate e del deposito del ricorso in epoca antecedente alle sentenze della Corte costituzionale, appare conforme a giustizia compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione: rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti;
Così deciso in Sciacca il 10 gennaio 2025
Il Giudice
Leonardo Modica
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