TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 04/12/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 602/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott. Davide PALAZZO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 602/2022 R.G., avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da nata a [...] il [...] (C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Agira alla piazza Garibaldi n. 9 presso lo studio dell'Avv. GI Gullotta (C.F.:
), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 8 nato a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Troina alla via Nazionale n.312/B presso lo studio dell'Avv. GI Silvio Vignera
(C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
-RESISTENTE-
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 29.03.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 maggio 2022, la sig.ra ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto con il sig. , Controparte_1
a Troina (EN) in data 09.01.2016; atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n.
1, Parte 1, Anno 2016.
La ricorrente, nel rappresentare che dalla predetta unione coniugale è nato il figlio GI, a Nicosia il 06.05.2015, ha dedotto e documentato che il Tribunale di Enna, con Decreto cronol. n. 9493 del
18.11.2021 ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui all'accordo del
20.07.2021, raggiunto in corso di causa, di seguito trascritte: “1) I coniugi vivranno separatamente con
l'obbligo del reciproco rispetto. 2) Il figlio minore figlio GI, nato a Nicosia in [...] 6 maggio
2015, sarà affidato ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con prevalente collocazione presso la madre;
al padre sarà riconosciuto il diritto di visita e frequentazione come indicato dal resistente nella comparsa depositata il 12 gennaio 2021 e confermato con l'ordinanza CP_1 presidenziale dell'8 febbraio 2021; nonché in ogni altra occasione concordata tra i genitori, compatibilmente con l'esigenze scolastiche e ludiche del figlio. 3) La casa coniugale sita in sita in
Troina alla Via Scalata n.12 e che si appartiene in proprietà alla ricorrente sarà alla Parte_1
stessa assegnata, unitamente ai mobili che la corredano. 4) La moglie rinuncia Parte_1
irrevocabilmente ad ogni assegno per sé. 5) Il Sig. si impegna a corrispondere per il Controparte_1 mantenimento del figlio minore l'assegno onnicomprensivo che viene fissato in € 300.00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. 6) La Sig.ra espressamente rinuncia agli Pt_1
assegni per il nucleo familiare (arretrati e successivi) e ad ogni altro futuro eventuale emolumento a sostegno della prole (sostitutivo e/o aggiuntivo agli ANF), laddove il padre abbia facoltà di richiederli
pagina 2 di 8 per sé, anche col consenso della moglie, che la stessa si obbliga a prestare, ove richiesta;
7) Le spese straordinarie per il figlio saranno poste, nella misura del 50%, a carico di ciascun genitore. 8) La
Sig.ra dovrà rinunciare ad ogni querela, non ancora rimessa, esposto, denuncia, e ad Parte_1
ogni costituzione di parte civile, già depositata ed ammessa, o che intenderebbe ancora far valere, nei confronti del . 9) Il rinuncia ad ogni pretesa sulla casa coniugale di proprietà CP_1 CP_1
della (in ordine alla proprietà, comproprietà, miglioramenti ed addizioni) in particolare di cui Pt_1 al punto a.4) della comparsa di costituzione del 21 gennaio '21”.
Essendo trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale in sede di separazione, avvenuta in data 02.02.2021, la ricorrente ha chiesto, previa emanazione dei provvedimenti presidenziali anticipatori delle conclusioni, lo scioglimento del matrimonio.
La ricorrente rappresentava di avere instaurato, dal dicembre 2021, un rapporto di convivenza con il sig. di aspettare da lui un figlio e di avere intenzione di seguire il nuovo compagno Controparte_2 presso il luogo di sua residenza (Castel di Iudica (CT) via Gabriele D'Annunzio n. 1), portando con sé il figlio GI.
La ricorrente ha quindi chiesto di rimodulare, in conseguenza, il diritto di visita del sig. nei CP_1
confronti del figlio minore GI, confermando quanto concordato in sede di separazione in ordine all'affidamento condiviso e all'assegno di mantenimento di € 300,00 mensili in favore dello stesso.
La ricorrente ha altresì chiesto di stabilire che l'assegno unico erogato dall' venga riconosciuto CP_3
nella misura del 50% a entrambi i genitori affidatari.
In data 2 settembre 2022, si è costituito in giudizio il sig. , il quale non si è opposto al CP_1
prospettato trasferimento del minore, evidenziando la necessità di rideterminare i tempi e modi di esercizio del diritto di visita paterno, tenendo in considerazione la distanza di circa 65 Km tra il
Comune di Troina (EN) e il Comune di Castel di Judica (CT), nonché dei turni lavorativi del resistente
(operaio forestale centunista), proponendo un calendario di visite.
In ordine al contributo al mantenimento, che la ricorrente ha chiesto di confermare nella misura concordata in sede di separazione, il resistente ha evidenziato un sopravvenuto mutamento in melius delle condizioni economiche della , essendo ella percettrice di reddito di cittadinanza Parte_1
“d'importo superiore ad € 500,00 mensili” e sostenuta economicamente dal nuovo compagno, che lavora a tempo indeterminato come scavatorista, come dichiarato dalla stessa.
Il resistente ha inoltre rilevato che da febbraio 2022, la ricorrente ha trattenuto gli assegni familiari, prima, e l'assegno unico, poi, in violazione dell'accordo di separazione.
pagina 3 di 8 Al contempo, il resistente ha dedotto di essere un operaio forestale che lavora solo 101 giorni annui
(dal 15 Giugno al 15 Ottobre), percependo periodicamente retribuzione e trattamento di disoccupazione per complessivi € 11.000,00/ € 12.000,00 annui;
di non avere possibilità di corrispondere un canone di locazione per un alloggio, dovendo vivere presso l'abitazione dell'anziana madre.
Il resistente ha quindi chiesto di ridurre l'ammontare del contributo al mantenimento per il minore a €
100,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il resistente ha, infine, chiesto di ordinare alla ricorrente la restituzione in proprio favore degli assegni familiari e dell'assegno unico dalla stessa percepiti da Febbraio 2022, in violazione dell'omologato accordo di separazione “e di quelli futuri che, nelle more del presente giudizio, la stessa dovesse continuare a trattenere”, non opponendosi, per il periodo successivo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, all'erogazione dell'assegno unico in favore di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti e ascoltate separatamente le stesse all'udienza del
15.12.2022, con ordinanza del 04.01.2023, resa ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 898/1970, ratione temporis vigente e applicabile, il Presidente del Tribunale ha confermato le condizioni di separazione, ritenuta l'insussistenza di ragioni, a quella data, per modificare le condizioni della separazione consensuale, non ravvisando ragioni di urgenza nemmeno in ordine alla richiesta di rimodulazione del regime degli incontri padre-figlio, considerato che il trasferimento di residenza della sig.ra era stato annunciato per il successivo mese di giugno. Parte_1
Nel corpo della medesima ordinanza è stato, inoltre, designato giudice istruttore la dr.ssa Eleonora
Guarnera e fissata l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 12.04.2023.
Entrambe le parti hanno depositato memorie integrative.
All'esito dell'udienza del 12.04.2023, sostituita dal deposito di note scritte, rilevato che il preannunciato trasferimento era rimasto, a quella data, inattuato, sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Con la seconda memoria istruttoria, il resistente ha allegato documentazione di spesa, nonché dichiarazione dei redditi 2022, evidenziando una diminuzione del reddito.
Con la terza memoria istruttoria, la ricorrente ha rilevato che il è proprietario di terreni e CP_1 dell'abitazione sita in campagna, ove attualmente risiede da solo e non più con l'anziana madre.
Con ordinanza del 23.11.2023, resa all'esito dell'udienza del 22.11.2023, il G.I. ha ritenuto l'insussistenza di ragioni per modificare il regime di visita del minore stabilito per il genitore non pagina 4 di 8 collocatario, né nel senso voluto della ricorrente né in quello preteso dal resistente: “ed invero, se, per un verso, non vi è prova dell'asserito pregiudizio che il minore subirebbe trascorrendo tutti i fine settimana con il padre, per altro verso il diritto-dovere del di tenere con sé il figlio non CP_1
può che cedere il passo rispetto alle esigenze scolastiche del minore (risultando poi, con tutta evidenza, maggiormente confacente al piccolo GI rientrare a casa dopo essere stato impegnato
a scuola dalla mattina sino alle 16.30 del pomeriggio)”.
Con la medesima ordinanza, il G.I. ha rigettato le richieste istruttorie articolate dal resistente, ritenute irrilevanti ai fini della decisione, e rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
25.09.2024.
Intervenuta, nelle more, la sostituzione del giudice assegnatario del procedimento, lo scrivente relatore ha disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.01.2025.
Lo scrivente relatore ha, quindi, rimesso la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, con Decreto cronol. n. 9493 del 18.11.2021, reso a definizione del procedimento di separazione
R.G. n. 977/2020, il Tribunale di Enna ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui all'accordo del 20.07.2021 raggiunto in corso di causa e la separazione si è protratta ininterrottamente ben oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale (02.02.2021).
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) della Legge n. 898/1970.
All'udienza di comparizione delle parti del 15.12.2022 si è accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi.
Va, dunque, pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti.
In punto di affidamento del figlio minore GI, oggi di anni 10, va confermato l'affidamento condiviso a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, non essendo mai sorto contrasto tra le parti sul punto.
In ordine alla disciplina del diritto di visita del padre, occorre premettere che il resistente ha documentato che la a maggio 2025 risultava ancora residente in [...]presso la casa Parte_1
familiare, insieme al figlio GI e alla figlia nata dalla successiva unione, ma ha rilevato che la stessa già da tempo si è trasferita insieme al nuovo compagno, dapprima a Castel di Judica e poi, dall'estate 2023, a Regalbuto.
pagina 5 di 8 Il calendario di visite concordato con la separazione prevedeva che il padre trascorresse con il figlio due pomeriggi a settimana e tutti i weekend.
Alla luce dell'avvenuto trasferimento e delle esigenze scolastiche del minore, che frequenta la scuola fino alle ore 16:30, il diritto di visita del padre sarà articolato come segue:
- durante il periodo scolastico, il padre trascorrerà con il figlio tre weekend al mese, dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 20:00;
- durante il periodo non scolastico, parzialmente coincidente con il periodo lavorativo del padre
(che lavora dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno), durante la settimana, il padre trascorrerà con il figlio un'intera giornata (dalle ore 09:00 alle ore 20:00), ovvero due pomeriggi (dalle ore
16:00 alle ore 20:00) o due mattine (dalle ore 09:00 alle ore 13:00), in base ai propri turni lavorativi e con possibilità di accorpare gli incontri infrasettimanali ai weekend;
nonché due weekend a settimana dal venerdì alle ore 16:00 fino alla domenica sera alle ore 20:00;
- durante le vacanze estive il padre trascorrerà con il figlio 15 giorni consecutivi, tenuto conto dei suoi turni lavorativi;
- il padre trascorrerà con il figlio tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, comprensivi, ad anni alterni, della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; cinque giorni consecutivi, dal 24 Dicembre al 28 Dicembre, e, ad anni alterni, dal 31 Dicembre al 4 Gennaio;
ancora ad anni alterni, il giorno del compleanno e, d'intesa con la madre, alternativamente, anche le altre feste comandate.
Le parti potranno concordare ulteriori giornate di visite, conformemente ai reciproci impegni nonché ai desideri e gli impegni scolastici del minore.
In relazione al mantenimento del figlio, il padre ha fornito prova documentale di una diminuzione dei propri redditi: risulta agli atti di causa che il reddito imponibile di cui al modello 730/2023 è pari a €
8.727,00, mentre quello risultante dal precedente modello 730/2022 era pari a € 12.783,00.
La ricorrente ha dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza, pari ad € 433,00 circa.
In linea generale, la convivenza con un nuovo partner può determinare un miglioramento delle condizioni economiche di un genitore. Tuttavia, nel caso di specie, non è noto in che misura il nuovo partner della ricorrente contribuisca alle esigenze familiari e, ad ogni modo, le condizioni economiche della ricorrente non possono dirsi migliorate a fronte della nascita di una seconda figlia.
pagina 6 di 8 Di tal ché, il comprovato peggioramento delle condizioni economiche del resistente richiede una proporzionale diminuzione del contributo al mantenimento del figlio GI, considerato, peraltro, che la misura stabilita in sede di separazione consensuale teneva conto dell'integrale percezione da parte del degli assegni familiari;
misura che, in concreto, non ha trovato attuazione, CP_1 considerato che, di fatto, ciascun genitore percepisce la somma mensile di circa € 100,00 come quota dell'Assegno Unico . CP_3
Inoltre, quand'anche i tempi di permanenza del minore con il padre siano stati rimodulati, essi rimangono idonei a consentire al di provvedere al mantenimento diretto del figlio GI CP_1
per almeno 10 giorni al mese (considerando il periodo minimo di permanenza mensile del minore presso il padre, ovvero quello scolastico).
Questo Collegio ritiene, pertanto, di porre a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento del figlio GI, la somma di € 200,00 Parte_1
mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT, oltre ancora l'obbligo di corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
Il Collegio dispone che l'assegno unico universale erogato dall' verrà percepito da entrambi i CP_3
genitori, in ragione del 50% ciascuno.
In relazione alla domanda del resistente di “ordinare alla ricorrente la restituzione in favore del resistente, degli assegni familiari e dell'assegno Unico dalla stessa già percepiti, da Febbraio 2022 ad oggi, trattenuti illegittimamente, in violazione dell'omologato accordo di separazione (20/07/2021) e di quelli futuri che, nelle more del presente giudizio, la stessa dovesse continuare a trattenere”, la domanda non può essere esaminata nella presente sede, a causa della specialità del rito.
Com'è noto, infatti, le uniche domande ammissibili nei giudizi di separazione e di divorzio sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole, con conseguente inammissibilità delle domande che esulano dall'oggetto tipico dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole in conseguenza della separazione o del divorzio.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la trattazione congiunta di cause soggette a riti diversi è consentita, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., solo nei casi di cui agli artt. 31, 32, 34 e
36 c.p.c.”, sicché “le uniche domande, di contenuto patrimoniale, ammissibili nel giudizio di divorzio
(o di separazione), sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la
pagina 7 di 8 prole” (Cass. civ., sez. I, 21.5.2009, n. 11828; Cass. civ., 15.5.2001, n. 6660; Cass. civ., 12.1.2000, n.
266).
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, così statuisce:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra nata a Parte_1
Nicosia il 26.06.1995 (C.F.: , e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
28.02.1970 (C.F.: ); C.F._3
- ORDINA al competente Ufficiale di Stato civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Troina al n. 1, Parte 1, Anno 2016;
- DISPONE l'affidamento condiviso del minore GI con collocamento prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre come in parte motiva;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio GI, un assegno mensile di € 200,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- DISPONE che l'assegno unico universale erogato dall' venga percepito da entrambi i genitori, CP_3
in ragione del 50% ciascuno;
- DICHIARA inammissibile l'ulteriore domanda svolta dal resistente;
- COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott. Davide PALAZZO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 602/2022 R.G., avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da nata a [...] il [...] (C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Agira alla piazza Garibaldi n. 9 presso lo studio dell'Avv. GI Gullotta (C.F.:
), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 8 nato a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Troina alla via Nazionale n.312/B presso lo studio dell'Avv. GI Silvio Vignera
(C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
-RESISTENTE-
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 29.03.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 maggio 2022, la sig.ra ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto con il sig. , Controparte_1
a Troina (EN) in data 09.01.2016; atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n.
1, Parte 1, Anno 2016.
La ricorrente, nel rappresentare che dalla predetta unione coniugale è nato il figlio GI, a Nicosia il 06.05.2015, ha dedotto e documentato che il Tribunale di Enna, con Decreto cronol. n. 9493 del
18.11.2021 ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui all'accordo del
20.07.2021, raggiunto in corso di causa, di seguito trascritte: “1) I coniugi vivranno separatamente con
l'obbligo del reciproco rispetto. 2) Il figlio minore figlio GI, nato a Nicosia in [...] 6 maggio
2015, sarà affidato ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con prevalente collocazione presso la madre;
al padre sarà riconosciuto il diritto di visita e frequentazione come indicato dal resistente nella comparsa depositata il 12 gennaio 2021 e confermato con l'ordinanza CP_1 presidenziale dell'8 febbraio 2021; nonché in ogni altra occasione concordata tra i genitori, compatibilmente con l'esigenze scolastiche e ludiche del figlio. 3) La casa coniugale sita in sita in
Troina alla Via Scalata n.12 e che si appartiene in proprietà alla ricorrente sarà alla Parte_1
stessa assegnata, unitamente ai mobili che la corredano. 4) La moglie rinuncia Parte_1
irrevocabilmente ad ogni assegno per sé. 5) Il Sig. si impegna a corrispondere per il Controparte_1 mantenimento del figlio minore l'assegno onnicomprensivo che viene fissato in € 300.00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. 6) La Sig.ra espressamente rinuncia agli Pt_1
assegni per il nucleo familiare (arretrati e successivi) e ad ogni altro futuro eventuale emolumento a sostegno della prole (sostitutivo e/o aggiuntivo agli ANF), laddove il padre abbia facoltà di richiederli
pagina 2 di 8 per sé, anche col consenso della moglie, che la stessa si obbliga a prestare, ove richiesta;
7) Le spese straordinarie per il figlio saranno poste, nella misura del 50%, a carico di ciascun genitore. 8) La
Sig.ra dovrà rinunciare ad ogni querela, non ancora rimessa, esposto, denuncia, e ad Parte_1
ogni costituzione di parte civile, già depositata ed ammessa, o che intenderebbe ancora far valere, nei confronti del . 9) Il rinuncia ad ogni pretesa sulla casa coniugale di proprietà CP_1 CP_1
della (in ordine alla proprietà, comproprietà, miglioramenti ed addizioni) in particolare di cui Pt_1 al punto a.4) della comparsa di costituzione del 21 gennaio '21”.
Essendo trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale in sede di separazione, avvenuta in data 02.02.2021, la ricorrente ha chiesto, previa emanazione dei provvedimenti presidenziali anticipatori delle conclusioni, lo scioglimento del matrimonio.
La ricorrente rappresentava di avere instaurato, dal dicembre 2021, un rapporto di convivenza con il sig. di aspettare da lui un figlio e di avere intenzione di seguire il nuovo compagno Controparte_2 presso il luogo di sua residenza (Castel di Iudica (CT) via Gabriele D'Annunzio n. 1), portando con sé il figlio GI.
La ricorrente ha quindi chiesto di rimodulare, in conseguenza, il diritto di visita del sig. nei CP_1
confronti del figlio minore GI, confermando quanto concordato in sede di separazione in ordine all'affidamento condiviso e all'assegno di mantenimento di € 300,00 mensili in favore dello stesso.
La ricorrente ha altresì chiesto di stabilire che l'assegno unico erogato dall' venga riconosciuto CP_3
nella misura del 50% a entrambi i genitori affidatari.
In data 2 settembre 2022, si è costituito in giudizio il sig. , il quale non si è opposto al CP_1
prospettato trasferimento del minore, evidenziando la necessità di rideterminare i tempi e modi di esercizio del diritto di visita paterno, tenendo in considerazione la distanza di circa 65 Km tra il
Comune di Troina (EN) e il Comune di Castel di Judica (CT), nonché dei turni lavorativi del resistente
(operaio forestale centunista), proponendo un calendario di visite.
In ordine al contributo al mantenimento, che la ricorrente ha chiesto di confermare nella misura concordata in sede di separazione, il resistente ha evidenziato un sopravvenuto mutamento in melius delle condizioni economiche della , essendo ella percettrice di reddito di cittadinanza Parte_1
“d'importo superiore ad € 500,00 mensili” e sostenuta economicamente dal nuovo compagno, che lavora a tempo indeterminato come scavatorista, come dichiarato dalla stessa.
Il resistente ha inoltre rilevato che da febbraio 2022, la ricorrente ha trattenuto gli assegni familiari, prima, e l'assegno unico, poi, in violazione dell'accordo di separazione.
pagina 3 di 8 Al contempo, il resistente ha dedotto di essere un operaio forestale che lavora solo 101 giorni annui
(dal 15 Giugno al 15 Ottobre), percependo periodicamente retribuzione e trattamento di disoccupazione per complessivi € 11.000,00/ € 12.000,00 annui;
di non avere possibilità di corrispondere un canone di locazione per un alloggio, dovendo vivere presso l'abitazione dell'anziana madre.
Il resistente ha quindi chiesto di ridurre l'ammontare del contributo al mantenimento per il minore a €
100,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il resistente ha, infine, chiesto di ordinare alla ricorrente la restituzione in proprio favore degli assegni familiari e dell'assegno unico dalla stessa percepiti da Febbraio 2022, in violazione dell'omologato accordo di separazione “e di quelli futuri che, nelle more del presente giudizio, la stessa dovesse continuare a trattenere”, non opponendosi, per il periodo successivo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, all'erogazione dell'assegno unico in favore di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti e ascoltate separatamente le stesse all'udienza del
15.12.2022, con ordinanza del 04.01.2023, resa ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 898/1970, ratione temporis vigente e applicabile, il Presidente del Tribunale ha confermato le condizioni di separazione, ritenuta l'insussistenza di ragioni, a quella data, per modificare le condizioni della separazione consensuale, non ravvisando ragioni di urgenza nemmeno in ordine alla richiesta di rimodulazione del regime degli incontri padre-figlio, considerato che il trasferimento di residenza della sig.ra era stato annunciato per il successivo mese di giugno. Parte_1
Nel corpo della medesima ordinanza è stato, inoltre, designato giudice istruttore la dr.ssa Eleonora
Guarnera e fissata l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 12.04.2023.
Entrambe le parti hanno depositato memorie integrative.
All'esito dell'udienza del 12.04.2023, sostituita dal deposito di note scritte, rilevato che il preannunciato trasferimento era rimasto, a quella data, inattuato, sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Con la seconda memoria istruttoria, il resistente ha allegato documentazione di spesa, nonché dichiarazione dei redditi 2022, evidenziando una diminuzione del reddito.
Con la terza memoria istruttoria, la ricorrente ha rilevato che il è proprietario di terreni e CP_1 dell'abitazione sita in campagna, ove attualmente risiede da solo e non più con l'anziana madre.
Con ordinanza del 23.11.2023, resa all'esito dell'udienza del 22.11.2023, il G.I. ha ritenuto l'insussistenza di ragioni per modificare il regime di visita del minore stabilito per il genitore non pagina 4 di 8 collocatario, né nel senso voluto della ricorrente né in quello preteso dal resistente: “ed invero, se, per un verso, non vi è prova dell'asserito pregiudizio che il minore subirebbe trascorrendo tutti i fine settimana con il padre, per altro verso il diritto-dovere del di tenere con sé il figlio non CP_1
può che cedere il passo rispetto alle esigenze scolastiche del minore (risultando poi, con tutta evidenza, maggiormente confacente al piccolo GI rientrare a casa dopo essere stato impegnato
a scuola dalla mattina sino alle 16.30 del pomeriggio)”.
Con la medesima ordinanza, il G.I. ha rigettato le richieste istruttorie articolate dal resistente, ritenute irrilevanti ai fini della decisione, e rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
25.09.2024.
Intervenuta, nelle more, la sostituzione del giudice assegnatario del procedimento, lo scrivente relatore ha disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.01.2025.
Lo scrivente relatore ha, quindi, rimesso la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, con Decreto cronol. n. 9493 del 18.11.2021, reso a definizione del procedimento di separazione
R.G. n. 977/2020, il Tribunale di Enna ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui all'accordo del 20.07.2021 raggiunto in corso di causa e la separazione si è protratta ininterrottamente ben oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale (02.02.2021).
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) della Legge n. 898/1970.
All'udienza di comparizione delle parti del 15.12.2022 si è accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi.
Va, dunque, pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti.
In punto di affidamento del figlio minore GI, oggi di anni 10, va confermato l'affidamento condiviso a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, non essendo mai sorto contrasto tra le parti sul punto.
In ordine alla disciplina del diritto di visita del padre, occorre premettere che il resistente ha documentato che la a maggio 2025 risultava ancora residente in [...]presso la casa Parte_1
familiare, insieme al figlio GI e alla figlia nata dalla successiva unione, ma ha rilevato che la stessa già da tempo si è trasferita insieme al nuovo compagno, dapprima a Castel di Judica e poi, dall'estate 2023, a Regalbuto.
pagina 5 di 8 Il calendario di visite concordato con la separazione prevedeva che il padre trascorresse con il figlio due pomeriggi a settimana e tutti i weekend.
Alla luce dell'avvenuto trasferimento e delle esigenze scolastiche del minore, che frequenta la scuola fino alle ore 16:30, il diritto di visita del padre sarà articolato come segue:
- durante il periodo scolastico, il padre trascorrerà con il figlio tre weekend al mese, dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 20:00;
- durante il periodo non scolastico, parzialmente coincidente con il periodo lavorativo del padre
(che lavora dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno), durante la settimana, il padre trascorrerà con il figlio un'intera giornata (dalle ore 09:00 alle ore 20:00), ovvero due pomeriggi (dalle ore
16:00 alle ore 20:00) o due mattine (dalle ore 09:00 alle ore 13:00), in base ai propri turni lavorativi e con possibilità di accorpare gli incontri infrasettimanali ai weekend;
nonché due weekend a settimana dal venerdì alle ore 16:00 fino alla domenica sera alle ore 20:00;
- durante le vacanze estive il padre trascorrerà con il figlio 15 giorni consecutivi, tenuto conto dei suoi turni lavorativi;
- il padre trascorrerà con il figlio tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, comprensivi, ad anni alterni, della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; cinque giorni consecutivi, dal 24 Dicembre al 28 Dicembre, e, ad anni alterni, dal 31 Dicembre al 4 Gennaio;
ancora ad anni alterni, il giorno del compleanno e, d'intesa con la madre, alternativamente, anche le altre feste comandate.
Le parti potranno concordare ulteriori giornate di visite, conformemente ai reciproci impegni nonché ai desideri e gli impegni scolastici del minore.
In relazione al mantenimento del figlio, il padre ha fornito prova documentale di una diminuzione dei propri redditi: risulta agli atti di causa che il reddito imponibile di cui al modello 730/2023 è pari a €
8.727,00, mentre quello risultante dal precedente modello 730/2022 era pari a € 12.783,00.
La ricorrente ha dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza, pari ad € 433,00 circa.
In linea generale, la convivenza con un nuovo partner può determinare un miglioramento delle condizioni economiche di un genitore. Tuttavia, nel caso di specie, non è noto in che misura il nuovo partner della ricorrente contribuisca alle esigenze familiari e, ad ogni modo, le condizioni economiche della ricorrente non possono dirsi migliorate a fronte della nascita di una seconda figlia.
pagina 6 di 8 Di tal ché, il comprovato peggioramento delle condizioni economiche del resistente richiede una proporzionale diminuzione del contributo al mantenimento del figlio GI, considerato, peraltro, che la misura stabilita in sede di separazione consensuale teneva conto dell'integrale percezione da parte del degli assegni familiari;
misura che, in concreto, non ha trovato attuazione, CP_1 considerato che, di fatto, ciascun genitore percepisce la somma mensile di circa € 100,00 come quota dell'Assegno Unico . CP_3
Inoltre, quand'anche i tempi di permanenza del minore con il padre siano stati rimodulati, essi rimangono idonei a consentire al di provvedere al mantenimento diretto del figlio GI CP_1
per almeno 10 giorni al mese (considerando il periodo minimo di permanenza mensile del minore presso il padre, ovvero quello scolastico).
Questo Collegio ritiene, pertanto, di porre a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento del figlio GI, la somma di € 200,00 Parte_1
mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT, oltre ancora l'obbligo di corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
Il Collegio dispone che l'assegno unico universale erogato dall' verrà percepito da entrambi i CP_3
genitori, in ragione del 50% ciascuno.
In relazione alla domanda del resistente di “ordinare alla ricorrente la restituzione in favore del resistente, degli assegni familiari e dell'assegno Unico dalla stessa già percepiti, da Febbraio 2022 ad oggi, trattenuti illegittimamente, in violazione dell'omologato accordo di separazione (20/07/2021) e di quelli futuri che, nelle more del presente giudizio, la stessa dovesse continuare a trattenere”, la domanda non può essere esaminata nella presente sede, a causa della specialità del rito.
Com'è noto, infatti, le uniche domande ammissibili nei giudizi di separazione e di divorzio sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole, con conseguente inammissibilità delle domande che esulano dall'oggetto tipico dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole in conseguenza della separazione o del divorzio.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la trattazione congiunta di cause soggette a riti diversi è consentita, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., solo nei casi di cui agli artt. 31, 32, 34 e
36 c.p.c.”, sicché “le uniche domande, di contenuto patrimoniale, ammissibili nel giudizio di divorzio
(o di separazione), sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la
pagina 7 di 8 prole” (Cass. civ., sez. I, 21.5.2009, n. 11828; Cass. civ., 15.5.2001, n. 6660; Cass. civ., 12.1.2000, n.
266).
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, così statuisce:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra nata a Parte_1
Nicosia il 26.06.1995 (C.F.: , e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
28.02.1970 (C.F.: ); C.F._3
- ORDINA al competente Ufficiale di Stato civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Troina al n. 1, Parte 1, Anno 2016;
- DISPONE l'affidamento condiviso del minore GI con collocamento prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre come in parte motiva;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio GI, un assegno mensile di € 200,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- DISPONE che l'assegno unico universale erogato dall' venga percepito da entrambi i genitori, CP_3
in ragione del 50% ciascuno;
- DICHIARA inammissibile l'ulteriore domanda svolta dal resistente;
- COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8