Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7845/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Caterina Caniato......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 28.11.2024 dai coniugi
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Davide Mantovan ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 06.01.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco.
2) La casa coniugale resterà assegnata con quanto l'arreda alla sig.ra . Il sig. si Pt_1 Pt_2
impegna a trasferirsi ed a trasferire le proprie cose entro il 31dicembre 2024.
3) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso Per_1
la madre con cui abiterà in via principale;
4) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla figlia per quanto attiene le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente, durante i periodi di permanenza della figlia presso ciascuno di essi;
compatibilmente e nel rispetto delle esigenze e necessità anche scolastiche della figlia e nel rispetto altresì dell'età della predetta e di lei consenso;
6) Anche le vacanze natalizie e pasquali, come quelle estive ed il giorno del compleanno saranno trascorse da secondo calendario che i coniugi concorderanno di comune accordo;
Per_1
7) I coniugi di comune accordo stabiliscono che il padre, come contributo al mantenimento dei figli e , corrisponderà entro il giorno 5 di ciascun mese la somma di € 500,00 mensili, Per_2 Per_1
oltre ISTAT che le Parti stabiliscono che vengano versate a mezzo bonifico bancario o strumento equipollente:
- quanto ad euro 350,00 nelle mani della madre sig.ra ; Pt_1
- quanto ad euro 100,00 nelle mani del figlio;
Per_2
quanto ad euro 50,00 nelle mani della figlia;
Per_1
nonché il 50% delle spese straordinarie, mediche, dentistiche, scolastiche, specialistiche, ludiche, di svago, sportive e alla cura dei figli purché concordate e documentate ad eccezione delle spese urgenti;
8) L'autovettura Peugeot 208, targata FJ204NP, intestata alla moglie, sig.ra resterà a questa Pt_1
assegnati definitivamente;
9) Le autovetture Subaru XV, targata GR879LBe Fiat Panda, targata CX053YZ, intestate al marito, sig. resteranno a questo assegnati definitivamente, fermo l'utilizzo della Fiat Panda da Pt_2
parte del figlio;
Per_2
10) I ricorrenti si danno atto di aver già definito ogni altro rapporto di ordine economico, di non avere null'altro da dividere e di essere economicamente autosufficienti, rinunciando ad ogni contributo anche a titolo di mantenimento.
11) Le Parti si danno reciproco assenso sin d'ora al rilascio e rinnovo dei passaporti e delle carte d'identità valide per l'espatrio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Meda in data
13.09.2001;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Meda per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 34, parte II, Serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 13.01.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti